Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 2340/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2340/2022, avente ad oggetto: opposizione a pignoramento presso terzi
TRA
, nato in [...][...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1
Pierpaolo Rodighiero, presso il cui studio sito in Cosenza, Via Piave n. 82, è elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 27.12.2022, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 034 84 202200001787/001 comunicata in data 17.11.2022, relativamente agli avvisi di addebito di seguito indicati:
33420120002701304000, 33420120004794612000 NOTIFICHE OK, 33420130001954956000,
COSENZA, 33420130003214092000, 33420140000837626000, f) 33420140002884131000, g) .
33420140005069732000, h) 33420140005168388000 NOTIFICHE OK i)33420150001651658000,
l)33420160001369207000, m)33420160002594981000, CP_2 CP_2
COSENZA n) 33420160004241384000, o)33420180001965981000, CP_2
p)33420180005587729000, tutti sgravati q) 33420190002392552000, r)33420190005194377000,
A sostegno della domanda eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del credito preteso.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, previo annullamento dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, l'annullamento dello stesso, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi ritualmente l , eccepiva, in via preliminare l'incompetenza territoriale del tribunale CP_1 adito ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420130001954956000 e 33420160002594981000, relativi a debiti contributivi del datore di lavoro,
e rappresentava l'avvenuto sgravio totale in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420180001965981000, 33420180005587729000, 33420190002392552000,
33420190005194377000, e per il resto chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_3 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_4
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...]
atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva in quanto proposta nei termini suindicati e avente ad oggetto contestazioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell' , da CP_1 intendersi quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
§ 3. Sempre in via preliminare è necessario vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dall' in merito agli avvisi di addebito nn. 33420130001954956000 e CP_1
33420160002594981000, afferenti a crediti derivanti da obblighi contributivi del ricorrente in qualità di datore di lavoro.
Ebbene, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata è fondata e va accolta.
In particolare, gli avvisi di addebito menzionati riguardano contributi relativi ai DM/10 inevasi della
Gestione Aziende, di competenza dell' e, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le omissioni CP_1
contributive riconducibili al ricorrente in qualità di datore di lavoro devono essere impugnate dinanzi al Giudice del Lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Ente impositore, che, nel caso di specie,
è l' di Cosenza. CP_1
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, con riguardo agli avvisi di addebito nn.
33420130001954956000 e 33420160002594981000.
§ 4. Ancora preliminarmente, si rileva che la pretesa della parte ricorrente è stata parzialmente soddisfatta in quanto gli avvisi di addebito n. 33420180001965981000, 33420180005587729000,
33420190002392552000, 33420190005194377000, sottesi alla comunicazione di pignoramento presso terzi impugnata, sono stati tutti oggetto di sgravio da parte dell' in ragione di riscontrata CP_1
cessazione di attività alla data del 27 aprile 2016.
Pertanto, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente agli avvisi di addebito n. 33420180001965981000, 33420180005587729000, 33420190002392552000,
33420190005194377000.
§ 5. Ciò posto, con riguardo ai restanti avvisi di addebito nn. 33420120002701304000,
33420120004794612000, 33420130003214092000, 33420140000837626000,
33420140002884131000, 33420140005069732000, 33420140005168388000
33420150001651658000, 33420160001369207000, 33420160004241384000, l'opposizione va accolta per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, in ordine alla contestata notifica degli avvisi di addebito, l' ha prodotto in giudizio CP_1
adeguata documentazione attestante l'avvenuta notifica di soltanto sette dei dieci avvisi posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata e ancora da esaminare nel merito.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge la prova della regolare notifica degli avvisi di addebito seguenti: 33420120002701304000, 33420120004794612000, 33420130003214092000,
33420140000837626000, 33420140002884131000, 33420140005069732000,
33420140005168388000 (cfr. cartella zip fascicolo ). CP_1
A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento agli avvisi di addebito n.
33420150001651658000, 33420160001369207000, 33420160004241384000 (cfr. cartella zip fascicolo ). CP_1
Per tali avvisi di addebito, infatti, la documentazione prodotta dall' a comprova della notifica CP_1
risulta in formato xml non leggibile, e dunque inidonea a fornire la prova dell'avvenuta notifica.
Infatti, al fine di consentire al Tribunale un adeguato controllo dell'avvenuta notificazione a mezzo pec degli atti di riscossione, occorre il deposito dell'intera busta telematica in formato eml, di modo che il giudice possa verificarne i dati di invio ed il contenuto degli allegati ivi inseriti;
diversamente il formato xml è composto da meri codici informatici che non consentono di effettuare detto controllo. Ne consegue che, non essendo stata fornita prova della notifica degli avvisi di addebito predetti, il credito in essi contenuto deve ritenersi prescritto, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cfr. Cass. sent. n. 10012 del 15.04.2021).
Con riguardo, invece, agli avvisi di addebito per i quali l' ha fornito prova di regolare CP_1
notificazione, nn. 33420120002701304000, 33420120004794612000, 33420130003214092000,
33420140000837626000, 33420140002884131000, 33420140005069732000,
33420140005168388000, essi vanno comunque annullati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Dagli esami degli atti in causa, infatti, emerge che le notifiche degli avvisi di addebito predetti sono antecedenti allo spirare del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 per i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Il pignoramento presso terzi n. 034 84 202200001787/001 è stato comunicato in data 17.11.2022, mentre i predetti avvisi di addebito sono stati notificati in date comprese tra il 17.10.2012 ed il
23.01.2015, e pertanto, è evidente che per ognuno di essi è trascorso un periodo superiore ai cinque anni previsti dalla legge.
Inoltre, va respinta l'eccezione sollevata dall' in merito alla reclamata applicazione della CP_1
sospensione dei termini di prescrizione dettata dal D.L. n. 18/2020, in quanto gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati, come detto, tra il 17.10.2012 ed il 23.01.2015 e il termine prescrizionale quinquennale è per tutti maturato dunque al più tardi il 23.01.2020, ovvero ben prima del periodo emergenziale.
Per le ragioni innanzi esposte il ricorso va accolto e per l'effetto, i crediti contenuti negli avvisi di addebito 33420120002701304000, 33420120004794612000, 33420130003214092000,
33420140000837626000, 33420140002884131000, 33420140005069732000,
33420140005168388000 33420150001651658000, 33420160001369207000,
33420160004241384000, sottesi alla comunicazione di pignoramento presso terzi impugnata vanno annullati per intervenuta prescrizione.
§ 6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420130001954956000 e 33420160002594981000;
2) Fissa in giorni 30 il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente;
3) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420180001965981000, 33420180005587729000, 33420190002392552000,
33420190005194377000;
4) Accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto annulla i crediti contenuti negli avvisi di addebito
33420120002701304000, 33420120004794612000, 33420130003214092000,
33420140000837626000, 33420140002884131000, 33420140005069732000,
33420140005168388000 33420150001651658000, 33420160001369207000,
33420160004241384000, sottesi alla comunicazione di pignoramento presso terzi 034 84
202200001787/001;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Paola, 10.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso