Articolo 40 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 marzo 1953
Art. 40.
L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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