Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 40.
L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
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Giurisprudenza • 95
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