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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.9.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.l. 6748/2025 promossa da:
(nato ad [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Koritari Drita e AL D'IS
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio del Funzionario dell'Ente (Dr.ssa CP_1 [...]
, Dr.ssa a ciò designati con Ordini di Servizio Controparte_2 Persona_1 depositati in atti)
RESISTENTE Oggetto: ATPO ex art 445 bis c.p.c. per indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art 3 comma3 L104/92
CONCLUSIONI
Come in atti.
DISPOSITIVO Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Larino;
-fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente;
-revoca la nomina del CTU;
-compensa le spese di lite. Foggia, 19.09.2025
IL GIUDICE
Rosa Maria Rella MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 24.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il proprio stato di invalidità ai CP_1 fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma3 L104/92, a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 4.12.2024.
Precisava il ricorrente che, a seguito della citata domanda amministrativa, era stato sottoposto a visita, in cui non era stata riconosciuto il requisito sanitario utile alle descritte prestazioni.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio ricorrendone i requisiti e non condividendo gli esiti della procedura amministrativa.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale CP_1 dell'adito giudice in favore del tribunale di Larino stante la residenza della ricorrente, oltre che, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione CP_ cartolare, acquisite brevi note di trattazione dell' la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente. CP_
Va preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' Tanto tenuto conto altresì dell'adesione di parte ricorrente all'eccezione ( cfr not di trattazione del 16.9.2025)
Infatti, il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 1, e 445 bis c.p.c. c.p.c. porta ad individuare nel Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del lavoro, il Giudice competente per la presente controversia, essendo pacifico che la parte ricorrente risieda nel Comune di Termoli alla Via Vulcano, 12.
Invero la descritta circostanza oltre che risultare dal ricorso introduttivo è documentalmente CP_ provata dall'
Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente il Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro, con conseguente revoca della nomina del CTU.
Vanno compensate le spese di lite, tenendo conto della dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. depositata in atti.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE Foggia 19.9.2025
il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.9.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.l. 6748/2025 promossa da:
(nato ad [...] il [...]) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Koritari Drita e AL D'IS
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio del Funzionario dell'Ente (Dr.ssa CP_1 [...]
, Dr.ssa a ciò designati con Ordini di Servizio Controparte_2 Persona_1 depositati in atti)
RESISTENTE Oggetto: ATPO ex art 445 bis c.p.c. per indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art 3 comma3 L104/92
CONCLUSIONI
Come in atti.
DISPOSITIVO Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Larino;
-fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente;
-revoca la nomina del CTU;
-compensa le spese di lite. Foggia, 19.09.2025
IL GIUDICE
Rosa Maria Rella MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 24.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che fosse accertato il proprio stato di invalidità ai CP_1 fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma3 L104/92, a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 4.12.2024.
Precisava il ricorrente che, a seguito della citata domanda amministrativa, era stato sottoposto a visita, in cui non era stata riconosciuto il requisito sanitario utile alle descritte prestazioni.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio ricorrendone i requisiti e non condividendo gli esiti della procedura amministrativa.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale CP_1 dell'adito giudice in favore del tribunale di Larino stante la residenza della ricorrente, oltre che, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione CP_ cartolare, acquisite brevi note di trattazione dell' la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente. CP_
Va preliminarmente accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' Tanto tenuto conto altresì dell'adesione di parte ricorrente all'eccezione ( cfr not di trattazione del 16.9.2025)
Infatti, il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 1, e 445 bis c.p.c. c.p.c. porta ad individuare nel Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del lavoro, il Giudice competente per la presente controversia, essendo pacifico che la parte ricorrente risieda nel Comune di Termoli alla Via Vulcano, 12.
Invero la descritta circostanza oltre che risultare dal ricorso introduttivo è documentalmente CP_ provata dall'
Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente il Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro, con conseguente revoca della nomina del CTU.
Vanno compensate le spese di lite, tenendo conto della dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. depositata in atti.
P.Q.M.
COME IN EPIGRAFE Foggia 19.9.2025
il Giudice
Rosa Maria Rella