Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. TA LD ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Annalisa Tomasello;
C.F._1
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e , C.F._2 Controparte_2
nella persona del liquidatore pro tempore, tutti con gli avv. Giuseppe Torrisi
e Giuseppa Valentina Grasso.
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale il sig. Parte_1
e la al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa asseritamente patiti per fatto illecito dei convenuti.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto che: in data 04 maggio
2016, il di lei marito, , allorché era intento a lavorare nel Persona_1
cantiere avviato dalla De Alessandro s. r. l. sito in Contrada Pulce in
Belpasso, ivi incorreva in incidente sul lavoro per caduta dall'alto; in data 14 maggio 2016, il sig. decedeva per le lesioni subite a causa ER
1
a seguito del decesso, la Procura della Repubblica di Catania apriva a carico del sig. il procedimento penale R. G. CP_1
N. R. 6784/2016 con contestazione dei reati di cui agli artt. 113 e 589 c.p., ove la sig.ra a mezzo del proprio difensore si costituiva parte Parte_1
civile; con sentenza n. 320/2019, divenuta irrevocabile in data 10 aprile 2019, il G. I. P. del Tribunale di Catania, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. formulata dal sig.
, applicava al medesimo la pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, CP_1
disponendo al contempo la sospensione condizionale della pena e la condanna al pagamento delle spese in favore delle parti civili;
in data 18 maggio 2022 l'attrice ha inoltrato al , a mezzo raccomandata a/r, CP_1
atto di messa in mora volta al risarcimento del danno derivante da reato, lasciando aperta la possibilità di una interlocuzione con lo stesso, ma nessun esito la predetta missiva ha sortito;
i tentativi di risoluzione bonaria della controversia si sono tutti conclusi con esito negativo.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno sollevato diverse eccezioni preliminari e difese di merito.
In particolare, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie per difetto di prova non potendo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. – che peraltro, hanno soggiunto, non è stata prodotta in giudizio da parte attrice – costituire da sola ammissione di responsabilità con efficacia vincolante o probatoria nel processo civile. Indi, nessun addebito può essere mosso ai convenuti mancando il nesso di causalità tra la condotta datoriale e l'evento morte.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, con ordinanza del 29 maggio 2024, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa.
Di seguito il testo della motivazione dell'ordinanza: “considerato che a fondamento della propria domanda risarcitoria, parte attrice ha – entro la cristallizzazione del thema decidendum (dunque attraverso l'atto di citazione e la prima memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c.) – prospettato quanto segue: “Che in data 04/05/2016, il risultava intento a Persona_1 lavorare nel cantiere avviato dalla ' sito in Contrada Controparte_2
2 Pulce in Belpasso, ivi incorrendo in incidente sul lavoro per caduta dall'alto, ragion per cui il predetto veniva trasportato d'urgenza in elisoccorso e ricoverato con prognosi riservata presso l'Ospedale Can1nizzaro di Catania, avendo subito politrauma con multiple fratture del massiccio facciale, trauma cervicale con frattura di C1 e dell'odontoide, multiple fratture costali bilaterali regione frontale e cuoio capelluto”; considerato che – sul fatto illecito posto a fondamento della detta domanda – con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, cit. parte attrice ha chiesto ammettersi la seguente prova per testi: “1) Vero o no che in data 04/05/2016 si trovava nel cantiere edile di C.da Pulce-Rotondella in Belpasso a lavoro con;
2) Persona_1
Vero o no su espresso incarico di unitamente al Controparte_1
sig. provvedevate alla pulizia del cantiere ed alla Persona_1
rimozione dei distanziatori presenti sui muri in cemento armato realizzati poco prima;
3) Vero o no che per la rimozione dei distanziatori lungo tutta l'altezza dei muri utilizzavate delle scale e che i distanziatori da eliminare si trovavano anche ad altezza superiore ai 2 metri dal suolo;
4) Vero o no che durante le operazioni di rimozione dei distanziatori utilizzavate delle scale a pioli;
5) Vero o no che per la rimozione dei distanziatori presenti ad altezza superiore a metri 2,00 dal suolo, veniva utilizzato un trabocchetto;
6) Vero o no che i lavoratori avevate ricevuto formazione sul pericolo sicurezza dall'alto; 7) Vero o no che in quella giornata (il 04/05/2016) il era ER
in salute e stava bene;
8) Vero o no che durante il lavoro che stava svolgendo con , si allontanava momentaneamente per 1388/2023 r. g. Persona_1 prendere dell'acqua; 9) Vero o no che prima di allontanarsi il stava ER
rimuovendo i distanziatori sulla parete in cemento armato;
10)Vero o no che al suo ritorno sul posto ove stavate lavorando non ha più visto il;
ER
11)Vero o no che chiamava e cercava il e lo trovava riverso a terra ER
e ferito;
12)Vero o no che venivano allertati i soccorsi ed il veniva ER anche trasferito in ospedale con unità di elisoccorso”; considerato che tale richiesta di prova è inammissibile: palese essendo che essa verte su fatti non prospettati in precedenza, entro la cristallizzazione del thema decidendum”.
Con istanza depositata in data 24 giugno 2024, il procuratore di parte attrice ha allora chiesto la rimessione in termini ai fini della produzione in giudizio della sentenza di patteggiamento.
3 Con ordinanza del 22 ottobre 2024, l'istanza è stata rigetta.
Di seguito il teste della motivazione dell'ordinanza: “premesso in punto di diritto che: - secondo l'art. 153 c. p. c., 'I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti./ La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma'; - come evidenziato in diverse occasioni dalla S. C., la citata disposizione ha preso il posto dell'art. 184 bis
c. p. c. riproponendo la medesima disciplina là dove si richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass 4135/2019 e n. 17729/18); - l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine regolata dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c. deve avere – ha soggiunto la S. C. – carattere di impedimento assoluto: “La giurisprudenza di questa Corte è invero rigorosa sul tema (Cass. n. 17729/18) ed in base ad essa la causa non imputabile 'non può risolversi in una mancanza di diligenza' e 'non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore' (Cass. n. 363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini;
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale, e pertanto l'inesistenza della necessità di una sua intenzione dolosa o di un errore materiale per mancanza di diligenza”
(così da ultimo Cass. n.18435/2024)”; considerato in punto di fatto che: - a fondamento della propria istanza di rimessione in termini il procuratore di parte attrice ha prospettato: “Che la sentenza penale di condanna [vale a dire l'atto per la cui produzione oggi si chiede la rimessione in termini] risulta essere stata depositata in copia cortesia cartacea all'udienza del 09/05/2023
e la stessa risulta puntualmente indicata in seno all'atto di citazione, non comprendo codesta difesa come la stessa non si rinvenga nel fascicolo, essendo la base del presente procedimento”; - dal verbale del 9 maggio 2023
(verbale “Letto ai presenti e sottoscritto dal giudice”) rileva unicamente che il procuratore ha instato per l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c. p. c.”.
4 All'udienza del 5 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle difese ed eccezioni in precedenza spiegate, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va qui giusto osservato che nel riformato processo civile, dalla metà degli Anni Novanta del secolo scorso vige il principio – direttamente connesso al principio pubblicistico della celere durata del processo – secondo cui per il possibile accoglimento della domanda è necessario che i suoi fatti costitutivi siano prospettati
(ovvero, come usa dire con terminologia equipollente, allegati) entro precisi momenti processuali.
Prima della cd. Riforma Cartabia tali limiti erano segnati dall'art. 183 c. p.
c..
Nel particolare, ove (come in ispecie) alla prima udienza i procuratori avessero chiesto ulteriori termini utili, era previsto che “il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Come può osservarsi, il primo termine serve precipuamente a operare la cd. emendatio libelli, mentre il successivo serve precipuamente per le richieste di prova diretta.
Costituisce ius receptum che con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, cit. non è possibile formulare richieste di prova dirette a dimostrare fatti prospettati per la prima volta soltanto con questa stessa memoria.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, la domanda risarcitoria va disattesa.
5 Occorre premettere che non è contestato che il sinistro si sia verificato nel cantiere edile avviato dalla ditta a seguito di caduta Controparte_2 dall'alto. Così come non è contestato che il convenuto Controparte_1
sia rappresentante legale della ditta di cui sopra.
[...]
Fatta questa opportuna premessa, occorre, tuttavia, rilevare come parte attrice è venuta meno all'onere di prospettare i fatti costituitivi della pretesa risarcitoria.
Fino allo spirare dei termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum, nulla è stato prospettato sul dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro ai fini della configurazione della sua responsabilità, né sull'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, avuto riguardo alle capacità organizzative dell'impresa, alla specificità dei lavori da eseguire, all'ingerenza nell'esecuzione nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte del datore di lavoro di situazioni di pericolo.
La difesa di parte attrice si è limitata ad affermare genericamente la responsabilità del datore di lavoro e a fare riferimento all'avvenuto patteggiamento in sede penale, senza fornire una compiuta ricostruzione delle modalità dell'infortunio mortale occorso al sig. , senza ER
indicare le specifiche violazioni degli obblighi di sicurezza imputabili al datore di lavoro nonché il nesso causale tra tali violazioni e l'evento lesivo.
Solo con la seconda memoria ex art. 183, c. p. c., la detta difesa ha circostanziato i fatti di causa formulando la richiesta di prova testimoniale.
Tale richiesta è stata rigettata in quanto vertente, appunto, su fatti non prospettati in precedenza. E non può revocarsi in dubbio come tale circostanza confermi il difetto originario di prospettazione della domanda risarcitoria.
A quanto già dedotto occorre aggiungere una ulteriore considerazione.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, parte attrice ha richiamato una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. relativa ai fatti per cui è causa.
Tale richiamo, di per sé del tutto generico, neppure è stato supportato dalla produzione del documento.
6 Pertanto, sia pure ammesso, secondo una astratta linea interpretativa particolarmente favorevole per parte parte attrice, che una mera produzione documentale possa mai servire per colmare un deficit di prospettazione, anche questa via di giudizio è risultata preclusa.
Secondo soccombenza, parte attrice deve rifondere i convenuti delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate in euro
5.635,00, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014 (valore della causa indeterminabile), con il massimo abbattimento possibile, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda e della semplicità della causa.
P. Q. M.
Rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna l'attrice a rifondere
, delle Controparte_3
spese di lite che liquida in Euro 5.635,00, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55/2014 cit..
Catania, 3 febbraio 2025
Il g. u.
Dott. TA LD
7