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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13687/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BERTINO SIMONE, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. CARNOVALI STEFANIA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 9.06.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in MAROCCO Parte_1 CP_1 il01.07.2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...], nato Persona_1 Persona_2
a Torino il 19/02/2019, nata a [...] il [...]. Parte_2
Con ricorso depositato il 25/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre la nomina di un curatore speciale per i minori, l'allontanamento del marito dalla dimora familiare e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale, CP_1 formulando le proprie difese.
Con ordinanza del 1.10.2024 il Giudice richiedeva ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così fissata.
Le relazioni psico-sociali agli atti rilevavano come alla luce dalle valutazioni passate sui genitori e dalle osservazioni con i bambini, si evidenzia la presenza di una buona genitorialità e di attenzione verso i figli pur persistendo una difficoltà di coesione di coppia.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e chiedevano un rinvio, al fine di raggiungere un accordo congiunto.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti;
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: Per_ AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abituale Per_1 Parte_2
e residenza anagrafica presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa che la ATP consegnerà al nucleo;
DÀ ATTO del rilascio da parte del sig. dell'attuale dimora familiare entro e non oltre il CP_1
31/5/2025, con asporto dei suoi beni ed effetti personali;
Per_ DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con se i figli minori e CP_1 Per_1 Pt_2 salvo diversi accordi tra le parti, secondo le seguenti modalità: dal momento in cui lo stesso reperirà una stabile abitazione, un fine settimana ogni due, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 19.00; nella settimana in cui non avrà con se i bambini per il week-end, il padre potrà vederli e tenerli con se un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà all'ingresso della scuola;
durante le vacanze natalizie, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
fintantoché il sig. non avrà reperito una stabile abitazione, potrà tenere CP_1 con sé i figli un fine settimana ogni due, il sabato e la domenica, senza pernottamento, riaccompagnandoli presso la madre entro le ore 21,00 il sabato e ed entro le ore 19 la domenica;
durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per almeno 15 giorni consecutivi da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di giugno di ciascun anno;
il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori. Qualora la madre nei mesi delle vacanze scolastiche estive dovesse essere in Italia si seguirà il calendario che precede circa le visite del padre, mentre qualora la madre dovesse recarsi in Marocco in tali mesi il padre, qualora anch'egli in Marocco, potrà vederli esclusivamente previo accordo con la madre circa tempi e modi dovendosi il padre attenere agli accordi raggiunti di volta in volta;
DISPONE un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari ad € 300,00 complessivi, da versarsi fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative) di cui al Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico universale interamente percepito dalla sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario, così come qualsiasi altra eventuale futura forma di sostegno al reddito”.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13687/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BERTINO SIMONE, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. CARNOVALI STEFANIA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 9.06.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in MAROCCO Parte_1 CP_1 il01.07.2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...], nato Persona_1 Persona_2
a Torino il 19/02/2019, nata a [...] il [...]. Parte_2
Con ricorso depositato il 25/07/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre la nomina di un curatore speciale per i minori, l'allontanamento del marito dalla dimora familiare e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale, CP_1 formulando le proprie difese.
Con ordinanza del 1.10.2024 il Giudice richiedeva ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza così fissata.
Le relazioni psico-sociali agli atti rilevavano come alla luce dalle valutazioni passate sui genitori e dalle osservazioni con i bambini, si evidenzia la presenza di una buona genitorialità e di attenzione verso i figli pur persistendo una difficoltà di coesione di coppia.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e chiedevano un rinvio, al fine di raggiungere un accordo congiunto.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti;
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: Per_ AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione abituale Per_1 Parte_2
e residenza anagrafica presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa che la ATP consegnerà al nucleo;
DÀ ATTO del rilascio da parte del sig. dell'attuale dimora familiare entro e non oltre il CP_1
31/5/2025, con asporto dei suoi beni ed effetti personali;
Per_ DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con se i figli minori e CP_1 Per_1 Pt_2 salvo diversi accordi tra le parti, secondo le seguenti modalità: dal momento in cui lo stesso reperirà una stabile abitazione, un fine settimana ogni due, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 19.00; nella settimana in cui non avrà con se i bambini per il week-end, il padre potrà vederli e tenerli con se un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, quando li accompagnerà all'ingresso della scuola;
durante le vacanze natalizie, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
fintantoché il sig. non avrà reperito una stabile abitazione, potrà tenere CP_1 con sé i figli un fine settimana ogni due, il sabato e la domenica, senza pernottamento, riaccompagnandoli presso la madre entro le ore 21,00 il sabato e ed entro le ore 19 la domenica;
durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per almeno 15 giorni consecutivi da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di giugno di ciascun anno;
il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori. Qualora la madre nei mesi delle vacanze scolastiche estive dovesse essere in Italia si seguirà il calendario che precede circa le visite del padre, mentre qualora la madre dovesse recarsi in Marocco in tali mesi il padre, qualora anch'egli in Marocco, potrà vederli esclusivamente previo accordo con la madre circa tempi e modi dovendosi il padre attenere agli accordi raggiunti di volta in volta;
DISPONE un contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre pari ad € 300,00 complessivi, da versarsi fino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative) di cui al Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico universale interamente percepito dalla sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario, così come qualsiasi altra eventuale futura forma di sostegno al reddito”.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.