CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2024, n. 7730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7730 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege;
– ricorrente – contro DE VIZIA TRANSFER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Atierno n.9 presso lo studio dell’Avv. Claudio Pellicciari che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, unitamente agli Avv.ti Alessandro Tomassini e IN IS che hanno indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente– avverso la sentenza n.327/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12 maggio 2021; IRES-IRAP Cuneo fiscale- Svalutazione crediti Civile Sent. Sez. 5 Num. 7730 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 22/03/2024 2 udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2024 dal Cons.Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avv. Giammarco Rocchitta e per la controricorrente gli Avv.ti Claudio Pellicciari e IN IS. Fatti di causa A seguito della risposta fornita dalla De Vizia Transfer s.p.a. al questionario inviatole, l’Ufficio contestò, con avviso di accertamento ai fini dell’’IRES e dell’IRAP dell’anno di imposta 2014: a) l’indeducibilità della quota di ammortamento al fondo svalutazione crediti, nella parte in cui si era tenuto conto dei crediti ceduti pro solvendo;
b) l’illegittima deduzione del costo del lavoro dipendente dalla base imponibile dell’IRAP. Il ricorso proposto dalla Società avverso l’atto impositivo venne rigettato dall’adita Comissione tributaria provinciale. La decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la Società, remunerata direttamente dai Comuni che le avevano affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, ben potesse dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e che il rilievo sull’indeducibilità, ai fini IRES, della quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti fosse illegittimo, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione, articolando tre motivi. Resiste la Società con controricorso ulteriormente illustrato con il deposito successivo di memoria. 3 Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata di motivazione apparente per non avere la C.T.R. esplicitato le ragioni per le quali, nel caso di specie, non aveva, da un canto, qualificato il rapporto in essere tra la Società e gli enti pubblici come concessione di servizi e, d’altro, ritenuto che il corrispettivo non compensava i costi dei pubblici servizi. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art.360, primo comma n.3 cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, lett. a) numeri 2 e 4 , d. lvo 446 del 1997 laddove la C.T.R. da, un canto, avrebbe qualificato il rapporto in essere come appalto, sulla base delle definizioni datane dalla giurisprudenza di questa Corte e dell’errata considerazione in base alla quale mancherebbe un rapporto di derivazione diretta tra gli importi raccolti dagli utenti con il pagamento della TARSU e la remunerazione della gestione del servizio gestito dalla De Vizia Transfer. 3. I primi due motivi attingendo lo stesso capo di sentenza possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 3.1. L’infondatezza del primo motivo di ricorso emerge ictu oculi dalla mera lettura della sentenza impugnata, laddove la C.T.R. occupa ben sette pagine della motivazione esplicitando non solo gli argomenti in diritto corredati dai precedenti giurisprudenziali ma anche gli elementi in fatto, evincibili dagli atti processuali, che l’hanno condotta alla sua decisione. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato prospettando la ricorrente una ricostruzione in diritto diametralmente opposta a quella sancita dalla giurisprudenza di questa Corte. Invero, come evidenziato anche dalla controricorrente in memoria, fra le stesse parti e con riferimento al medesimo rilievo di accertamento ma relativo a diverse 4 annualità (2010 e 2011) questa Corte si è già pronunciata (Cass., n.ri 7101/22 e 7112/22 entrambe depositate il 3 marzo 2022) condivisibilmente rilevando che: <
– ricorrente – contro DE VIZIA TRANSFER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Atierno n.9 presso lo studio dell’Avv. Claudio Pellicciari che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso, unitamente agli Avv.ti Alessandro Tomassini e IN IS che hanno indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente– avverso la sentenza n.327/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12 maggio 2021; IRES-IRAP Cuneo fiscale- Svalutazione crediti Civile Sent. Sez. 5 Num. 7730 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 22/03/2024 2 udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2024 dal Cons.Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avv. Giammarco Rocchitta e per la controricorrente gli Avv.ti Claudio Pellicciari e IN IS. Fatti di causa A seguito della risposta fornita dalla De Vizia Transfer s.p.a. al questionario inviatole, l’Ufficio contestò, con avviso di accertamento ai fini dell’’IRES e dell’IRAP dell’anno di imposta 2014: a) l’indeducibilità della quota di ammortamento al fondo svalutazione crediti, nella parte in cui si era tenuto conto dei crediti ceduti pro solvendo;
b) l’illegittima deduzione del costo del lavoro dipendente dalla base imponibile dell’IRAP. Il ricorso proposto dalla Società avverso l’atto impositivo venne rigettato dall’adita Comissione tributaria provinciale. La decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la Società, remunerata direttamente dai Comuni che le avevano affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, ben potesse dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP e che il rilievo sull’indeducibilità, ai fini IRES, della quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti fosse illegittimo, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione, articolando tre motivi. Resiste la Società con controricorso ulteriormente illustrato con il deposito successivo di memoria. 3 Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata di motivazione apparente per non avere la C.T.R. esplicitato le ragioni per le quali, nel caso di specie, non aveva, da un canto, qualificato il rapporto in essere tra la Società e gli enti pubblici come concessione di servizi e, d’altro, ritenuto che il corrispettivo non compensava i costi dei pubblici servizi. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art.360, primo comma n.3 cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, lett. a) numeri 2 e 4 , d. lvo 446 del 1997 laddove la C.T.R. da, un canto, avrebbe qualificato il rapporto in essere come appalto, sulla base delle definizioni datane dalla giurisprudenza di questa Corte e dell’errata considerazione in base alla quale mancherebbe un rapporto di derivazione diretta tra gli importi raccolti dagli utenti con il pagamento della TARSU e la remunerazione della gestione del servizio gestito dalla De Vizia Transfer. 3. I primi due motivi attingendo lo stesso capo di sentenza possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 3.1. L’infondatezza del primo motivo di ricorso emerge ictu oculi dalla mera lettura della sentenza impugnata, laddove la C.T.R. occupa ben sette pagine della motivazione esplicitando non solo gli argomenti in diritto corredati dai precedenti giurisprudenziali ma anche gli elementi in fatto, evincibili dagli atti processuali, che l’hanno condotta alla sua decisione. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato prospettando la ricorrente una ricostruzione in diritto diametralmente opposta a quella sancita dalla giurisprudenza di questa Corte. Invero, come evidenziato anche dalla controricorrente in memoria, fra le stesse parti e con riferimento al medesimo rilievo di accertamento ma relativo a diverse 4 annualità (2010 e 2011) questa Corte si è già pronunciata (Cass., n.ri 7101/22 e 7112/22 entrambe depositate il 3 marzo 2022) condivisibilmente rilevando che: <