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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 10/04/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.15), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, ex art.86 c.p.c., in Parte_1 CodiceFiscale_1
forza di autorizzazione del Giudice tutelare di Terni dall'Avvocato Mariasole Alcidoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni Via del Rivo 188. attore/opponente
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, Piazza Ridolfi, 1, giusta procura in atti
- Convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha evocato in giudizio il Parte_2 davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “”Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e di legge, per quanto esposto nel presente atto e per quanto all'occorrenza verrà dedotto e documentato, nonchè previa immediata sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza nel contraddittorio delle parti, sussistendo i gravi motivi come dedotti tutti in premessa, nel merito: A) accertare e dichiarare
l'illegittimità/annullabilità/inefficacia dell'ordinanza del a firma Dott.ssa Controparte_1
, notificata all'amministratore di sostegno del sig. in data Persona_1 Parte_1
22.7.2024 (di cui al doc.8) e, per l'effetto, disapplicare il predetto atto amministrativo e ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguenziale e, quindi, dichiarare che il CP_1
non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di ,
[...] Parte_1 relativamente all'immobile sito in Terni, Via Brodolini n.8 p.no 5, int. 19; B) accertare e dichiarare che il sig. è collocato stabilmente in residenza protetta già a far data Parte_1
dal 01.3.2017 e che alla morte della coniuge signora occorsa il 13.2.2019, lo Persona_2
stesso risultava collocato presso la RSA Nuova Villa Maria Luisa, non convivendo con essa coniuge. C) Accertare e dichiarare quindi che il sig. non ha alcun titolo giuridico Parte_1 in ordine all'alloggio di Via Brodolini ,8 p.no 5, int. 19. D) In ogni caso, accertare e dichiarare che, i crediti pretesi dal convenuto ente nei confronti del sig. , con Parte_1
ordinanza del 22.7.2024, a titolo di canoni maturati a far data dal decesso della signora
[...]
e a titolo risarcitorio ex art.44 Legge Regionale Umbria n.23/2003 e non Per_2
quantificati, sono insussistenti, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria delle spese di causa, iva, c.p.a. come di legge”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- Il sig. era coniugato con la signora nata a [...] il [...] e Pt_1 Persona_2
deceduta in Terni in data 13.2.2019;
- la signora era assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Sociale Per_2
Pubblica sito a Terni, in Via Brodolini, n.8, p.no 5, int. 19;
- il sig. , essendo affetto da patologie neurodegenerative quali “decadimento Pt_1
cognitivo con disturbi del comportamento, etilismo cronico, anemia macrocitica secondaria” , già a far data dal 01.03.2017 ed ininterrottamente sino a tutt'oggi – è stato definitivamente e stabilmente collocato in strutture residenziali protette, precisamente, l'istante è stato ospite dal 01.03.2017 sino al 01.04.2018, della RSA
Villa Canali, sita in Montecastrilli Via della Portella n.21, presso cui ha trasferito pure la residenza dal 13.10.2017, ovvero dal mese di aprile 2018 sino al mese di dicembre
2018 della RSA Il grande albergo amerino, sito in Acquasparta (Tr), Via San Francesco n.5 e, infine, dal 17 dicembre 2018 sino ad oggi, presso la struttura Nuova
Villa Maria Luisa (già Villa Marisa) sita in Terni, Via Pressio Colonnese n.74, così interrompendosi definitivamente la convivenza tra i coniugi;
- il ha partecipato, già a far data dal 1.3.2017, al pagamento della retta Controparte_1
della RSA del sig. , il quale ha provveduto invece a corrispondere la residua parte Pt_1
della retta stessa;
- il sig. non ha accettato l'eredità della signora né è mai stato nel Pt_1 Per_2
possesso di beni ereditari;
- con comunicazione datata 28.9.2023 e trasmessa all'amministratore di sostegno del sig. , il Direzione Welfare Ufficio Amministrativo, rilevato che Pt_1 Controparte_1
il sig. risultava essere coniuge non separato della defunta signora e Pt_1 Per_2 quindi che “ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. il quale rubrica: “ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'Anagrafe Comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare”, ha assunto che “l'unico ad avere titolo giuridico per la riconsegna delle chiavi dell'alloggio di Via Brodolini ,8 p.no 5, int. 19” risultava il sig. , richiedendo così Pt_1
a quest'ultimo, per tramite dell'amministratore di sostegno, la riconsegna dell'immobile;
- l'amministratore di sostegno del sig. , con comunicazione del 12 ottobre 2023, ha Pt_1 contestato gli assunti dell'Ente precisando “che il sig. non ha mai avuto alcun Pt_1
titolo per subentrare nel rapporto locativo della signora relativamente Persona_2 all'immobile di Via Brodolini 8, p.5, int. 19”, osservando come lo stesso non fosse “al momento del decesso della stessa in alcun modo nel possesso o nel godimento del bene”, rilevando altresì “che, al momento del decesso della signora il Per_2
signor non conviveva con quest'ultima e risultava anagraficamente residente Pt_1
presso la RSA Villa Canali di Quadrelli (Comune di Montecastrilli) e successivamente trasferito presso altra Struttura Protetta, così come da certificazione allegata e agevolmente riscontrabile”, così in definitiva affermandosi di non essere “mai stati nel possesso delle chiavi dell'immobile di cui in oggetto” e pertanto di non avere
“titolo per provvedere al cambio della serratura”;
- con successiva comunicazione del 2 maggio 2024, il Comune di Terni ha diffidato nuovamente l'attore alla riconsegna dell'alloggio ed anche tale comunicazione è stata prontamente contestata ribadendo che il sig. non ha mai avuto alcun titolo per Pt_1
subentrare nel rapporto locativo della signora Persona_2
- il Comune di Terni, con ordinanza a firma Dott.ssa , ha ordinato al Persona_1 sig. di riconsegnare l'alloggio di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica Parte_1
sito in Terni, Via Brodolini, 8, p.no 5, int. 19, libero da persone e cose, entro 30 gg. dal ricevimento dell'ordinanza stessa, stabilendo altresì che, in difetto, si procederà al recupero forzoso dell'alloggio pubblico;
- viene formulata istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 27.9.2024 è stata fissata l'udienza del 24.10.2024 per la valutazione in contraddittorio dell'istanza di sospensiva che, successivamente, è stata accolta con ordinanza riservata.
Il convenuto si è costituito nel presente giudizio depositando, in data 24.10.2024, comparsa di costituzione in cui si deduce l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata eseguita l'ordinanza di sgombero, nonché l'inammissibilità della stessa, quanto all'accertamento negativo del credito, stante il difetto di legittimazione passiva del trattandosi di credito dell' . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 11.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 10.4.2025 per la discussione orale e la decisione, udienza preceduta dal deposito di note conclusionali.
Con memoria depositata il 24.3.2025, parte attrice ha ribadito le conclusioni già in precedenza rassegnate con l'atto introduttivo, ribadendo la richiesta di una pronuncia sul merito della domanda.
Con memoria depositata il 28.3.2025, parte convenuta ha reiterato la sopravvenuta carenza di interesse della domanda di dichiarazione dell'inefficacia dell'ordinanza con conseguente cessazione della materia del contendere, stante l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero, nonché
l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in ordina alla domanda di accertamento negativo di canoni.
All'udienza del 10.4.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
In primo luogo, occorre verificare se l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero abbia determinato, come chiesto dal convenuto, le condizioni per addivenire ad una pronuncia di “cessazione della materia del contendere” per sopravvenuto difetto di interesse in capo a parte attrice. È insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 522/05/2006, n. 11931; Cass.
18/03/2005, n. 5974), potendo al più, residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass.
n. 14775 del 2004).
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando tali fatti, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice
(Cass. n. 13217 del 28/5/2013).
I fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del
7/5/2009). Ne consegue che l'allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice e, di fatto, dà luogo ad una pronuncia che, solo in parte qua, può dirsi di “cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 16150 del 8/7/2010).
Infatti, ove tale fatto sopravvenuto – secondo l'apprezzamento del giudice – abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dall'attore, in una valutazione alla luce del criterio cui l'ordinamento ancora la possibilità di adire la tutela giurisdizionale, cioè alla stregua dell'interesse ad agire, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce). Applicando tali principi al caso di specie, quindi, è evidente che l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero da parte dell' ha fatto venire meno l'interesse ad agire in capo all'attore. CP_2
È evidente, però, che stante il mancato espresso accordo delle parti sul punto, è necessario accertare in questa sede che l'attore, stante la documentata assenza di convivenza con la defunta moglie a fronte dei gravissimi problemi di salute da cui lo stesso è affetto (problemi che hanno determinato la necessità di ricovero in strutture protette molto tempo prima del decesso della moglie, come provato anche dal certificato di residenza), non poteva essere legittimamente considerato quale soggetto subentrante nell'assegnazione dell'immobile per difetto delle condizioni di richieste a tale fine, infatti, il sig. non ha mai avanzato richiesta di subentro, Pt_1
non era convivente con la moglie da moltissimi anni e, infine, non ha accettato l'eredità della moglie, nemmeno tacitamente, non essendo mai entrato in possesso dei beni ereditari. Tutti questi elementi, quindi, erano tali da escludere il subentro automatico dell'attore nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e, conseguentemente,
l'ordinanza originariamente emessa dal comune non era legittima.
Discorso diverso, invece, deve essere effettuato in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito in quanto la stessa non poteva essere proposta nei confronti del CP_1 per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, trattandosi di un credito che potrebbe
[...] essere, astrattamente, vantato dall' e non dall'odierno convenuto, con conseguente CP_2
inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
Quanto alle spese di lite, quindi, in applicazione del criterio della soccombenza reciproca, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni altra difesa, Parte_1 Controparte_1
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara accertata l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero emessa dal CP_1
in relazione all'immobile sito in Terni, Via Brodolini, 8, p.no 5, int. 19 nei
[...]
confronti del sig. ; Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere quale sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo al sig. in relazione alla domanda di annullamento Parte_1
dell'ordinanza;
- dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda di accertamento negativo del credito;
- spese integralmente compensate.
Terni, 10.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 10/04/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.15), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, ex art.86 c.p.c., in Parte_1 CodiceFiscale_1
forza di autorizzazione del Giudice tutelare di Terni dall'Avvocato Mariasole Alcidoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni Via del Rivo 188. attore/opponente
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, Piazza Ridolfi, 1, giusta procura in atti
- Convenuto/opposto
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha evocato in giudizio il Parte_2 davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “”Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso
e di legge, per quanto esposto nel presente atto e per quanto all'occorrenza verrà dedotto e documentato, nonchè previa immediata sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza nel contraddittorio delle parti, sussistendo i gravi motivi come dedotti tutti in premessa, nel merito: A) accertare e dichiarare
l'illegittimità/annullabilità/inefficacia dell'ordinanza del a firma Dott.ssa Controparte_1
, notificata all'amministratore di sostegno del sig. in data Persona_1 Parte_1
22.7.2024 (di cui al doc.8) e, per l'effetto, disapplicare il predetto atto amministrativo e ogni altro atto ad esso presupposto e/o conseguenziale e, quindi, dichiarare che il CP_1
non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di ,
[...] Parte_1 relativamente all'immobile sito in Terni, Via Brodolini n.8 p.no 5, int. 19; B) accertare e dichiarare che il sig. è collocato stabilmente in residenza protetta già a far data Parte_1
dal 01.3.2017 e che alla morte della coniuge signora occorsa il 13.2.2019, lo Persona_2
stesso risultava collocato presso la RSA Nuova Villa Maria Luisa, non convivendo con essa coniuge. C) Accertare e dichiarare quindi che il sig. non ha alcun titolo giuridico Parte_1 in ordine all'alloggio di Via Brodolini ,8 p.no 5, int. 19. D) In ogni caso, accertare e dichiarare che, i crediti pretesi dal convenuto ente nei confronti del sig. , con Parte_1
ordinanza del 22.7.2024, a titolo di canoni maturati a far data dal decesso della signora
[...]
e a titolo risarcitorio ex art.44 Legge Regionale Umbria n.23/2003 e non Per_2
quantificati, sono insussistenti, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria delle spese di causa, iva, c.p.a. come di legge”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- Il sig. era coniugato con la signora nata a [...] il [...] e Pt_1 Persona_2
deceduta in Terni in data 13.2.2019;
- la signora era assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Sociale Per_2
Pubblica sito a Terni, in Via Brodolini, n.8, p.no 5, int. 19;
- il sig. , essendo affetto da patologie neurodegenerative quali “decadimento Pt_1
cognitivo con disturbi del comportamento, etilismo cronico, anemia macrocitica secondaria” , già a far data dal 01.03.2017 ed ininterrottamente sino a tutt'oggi – è stato definitivamente e stabilmente collocato in strutture residenziali protette, precisamente, l'istante è stato ospite dal 01.03.2017 sino al 01.04.2018, della RSA
Villa Canali, sita in Montecastrilli Via della Portella n.21, presso cui ha trasferito pure la residenza dal 13.10.2017, ovvero dal mese di aprile 2018 sino al mese di dicembre
2018 della RSA Il grande albergo amerino, sito in Acquasparta (Tr), Via San Francesco n.5 e, infine, dal 17 dicembre 2018 sino ad oggi, presso la struttura Nuova
Villa Maria Luisa (già Villa Marisa) sita in Terni, Via Pressio Colonnese n.74, così interrompendosi definitivamente la convivenza tra i coniugi;
- il ha partecipato, già a far data dal 1.3.2017, al pagamento della retta Controparte_1
della RSA del sig. , il quale ha provveduto invece a corrispondere la residua parte Pt_1
della retta stessa;
- il sig. non ha accettato l'eredità della signora né è mai stato nel Pt_1 Per_2
possesso di beni ereditari;
- con comunicazione datata 28.9.2023 e trasmessa all'amministratore di sostegno del sig. , il Direzione Welfare Ufficio Amministrativo, rilevato che Pt_1 Controparte_1
il sig. risultava essere coniuge non separato della defunta signora e Pt_1 Per_2 quindi che “ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii. il quale rubrica: “ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'Anagrafe Comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare”, ha assunto che “l'unico ad avere titolo giuridico per la riconsegna delle chiavi dell'alloggio di Via Brodolini ,8 p.no 5, int. 19” risultava il sig. , richiedendo così Pt_1
a quest'ultimo, per tramite dell'amministratore di sostegno, la riconsegna dell'immobile;
- l'amministratore di sostegno del sig. , con comunicazione del 12 ottobre 2023, ha Pt_1 contestato gli assunti dell'Ente precisando “che il sig. non ha mai avuto alcun Pt_1
titolo per subentrare nel rapporto locativo della signora relativamente Persona_2 all'immobile di Via Brodolini 8, p.5, int. 19”, osservando come lo stesso non fosse “al momento del decesso della stessa in alcun modo nel possesso o nel godimento del bene”, rilevando altresì “che, al momento del decesso della signora il Per_2
signor non conviveva con quest'ultima e risultava anagraficamente residente Pt_1
presso la RSA Villa Canali di Quadrelli (Comune di Montecastrilli) e successivamente trasferito presso altra Struttura Protetta, così come da certificazione allegata e agevolmente riscontrabile”, così in definitiva affermandosi di non essere “mai stati nel possesso delle chiavi dell'immobile di cui in oggetto” e pertanto di non avere
“titolo per provvedere al cambio della serratura”;
- con successiva comunicazione del 2 maggio 2024, il Comune di Terni ha diffidato nuovamente l'attore alla riconsegna dell'alloggio ed anche tale comunicazione è stata prontamente contestata ribadendo che il sig. non ha mai avuto alcun titolo per Pt_1
subentrare nel rapporto locativo della signora Persona_2
- il Comune di Terni, con ordinanza a firma Dott.ssa , ha ordinato al Persona_1 sig. di riconsegnare l'alloggio di Edilizia Residenziale Sociale Pubblica Parte_1
sito in Terni, Via Brodolini, 8, p.no 5, int. 19, libero da persone e cose, entro 30 gg. dal ricevimento dell'ordinanza stessa, stabilendo altresì che, in difetto, si procederà al recupero forzoso dell'alloggio pubblico;
- viene formulata istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Con decreto del 27.9.2024 è stata fissata l'udienza del 24.10.2024 per la valutazione in contraddittorio dell'istanza di sospensiva che, successivamente, è stata accolta con ordinanza riservata.
Il convenuto si è costituito nel presente giudizio depositando, in data 24.10.2024, comparsa di costituzione in cui si deduce l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata eseguita l'ordinanza di sgombero, nonché l'inammissibilità della stessa, quanto all'accertamento negativo del credito, stante il difetto di legittimazione passiva del trattandosi di credito dell' . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 11.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 10.4.2025 per la discussione orale e la decisione, udienza preceduta dal deposito di note conclusionali.
Con memoria depositata il 24.3.2025, parte attrice ha ribadito le conclusioni già in precedenza rassegnate con l'atto introduttivo, ribadendo la richiesta di una pronuncia sul merito della domanda.
Con memoria depositata il 28.3.2025, parte convenuta ha reiterato la sopravvenuta carenza di interesse della domanda di dichiarazione dell'inefficacia dell'ordinanza con conseguente cessazione della materia del contendere, stante l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero, nonché
l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in ordina alla domanda di accertamento negativo di canoni.
All'udienza del 10.4.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
In primo luogo, occorre verificare se l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero abbia determinato, come chiesto dal convenuto, le condizioni per addivenire ad una pronuncia di “cessazione della materia del contendere” per sopravvenuto difetto di interesse in capo a parte attrice. È insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 522/05/2006, n. 11931; Cass.
18/03/2005, n. 5974), potendo al più, residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass.
n. 14775 del 2004).
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo quando tali fatti, avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice
(Cass. n. 13217 del 28/5/2013).
I fatti dedotti dai quali poter far discendere la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del
7/5/2009). Ne consegue che l'allegazione del fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere adeguatamente valutata dal giudice e, di fatto, dà luogo ad una pronuncia che, solo in parte qua, può dirsi di “cessazione della materia del contendere” (Cass. n. 16150 del 8/7/2010).
Infatti, ove tale fatto sopravvenuto – secondo l'apprezzamento del giudice – abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dall'attore, in una valutazione alla luce del criterio cui l'ordinamento ancora la possibilità di adire la tutela giurisdizionale, cioè alla stregua dell'interesse ad agire, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce). Applicando tali principi al caso di specie, quindi, è evidente che l'esecuzione dell'ordinanza di sgombero da parte dell' ha fatto venire meno l'interesse ad agire in capo all'attore. CP_2
È evidente, però, che stante il mancato espresso accordo delle parti sul punto, è necessario accertare in questa sede che l'attore, stante la documentata assenza di convivenza con la defunta moglie a fronte dei gravissimi problemi di salute da cui lo stesso è affetto (problemi che hanno determinato la necessità di ricovero in strutture protette molto tempo prima del decesso della moglie, come provato anche dal certificato di residenza), non poteva essere legittimamente considerato quale soggetto subentrante nell'assegnazione dell'immobile per difetto delle condizioni di richieste a tale fine, infatti, il sig. non ha mai avanzato richiesta di subentro, Pt_1
non era convivente con la moglie da moltissimi anni e, infine, non ha accettato l'eredità della moglie, nemmeno tacitamente, non essendo mai entrato in possesso dei beni ereditari. Tutti questi elementi, quindi, erano tali da escludere il subentro automatico dell'attore nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e, conseguentemente,
l'ordinanza originariamente emessa dal comune non era legittima.
Discorso diverso, invece, deve essere effettuato in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito in quanto la stessa non poteva essere proposta nei confronti del CP_1 per difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, trattandosi di un credito che potrebbe
[...] essere, astrattamente, vantato dall' e non dall'odierno convenuto, con conseguente CP_2
inammissibilità della domanda di accertamento negativo.
Quanto alle spese di lite, quindi, in applicazione del criterio della soccombenza reciproca, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni altra difesa, Parte_1 Controparte_1
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara accertata l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero emessa dal CP_1
in relazione all'immobile sito in Terni, Via Brodolini, 8, p.no 5, int. 19 nei
[...]
confronti del sig. ; Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere quale sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo al sig. in relazione alla domanda di annullamento Parte_1
dell'ordinanza;
- dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda di accertamento negativo del credito;
- spese integralmente compensate.
Terni, 10.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)