Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 5624/2024
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv.ti BEATRICE RINAUDO e Parte_1 C.F._1
PRESTIGIACOMO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in Torino, corso Valdocco n. 15 bis,
presso lo studio dei difensori
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in Torino, CP_1 P.IVA_1
via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
( ) Ass. Avv. IOLANDA DEL Controparte_2 P.IVA_2
PRETE, elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Greci 67, presso lo studio professionale del difensore
- PARTI CONVENUTE -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
1
1. , con ricorso ex artt. 414, 442 cpc, depositato il 27/6/2024, ha allegato di avere Parte_1
ricevuto notifica, in data 7/6/2024, dell'intimazione di pagamento n. 11020249016123133000,
con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 34.901,10, nella quale sono compresi crediti previdenziali, derivanti dai seguenti avvisi di addebito emessi dall' : CP_1
1. avviso n. 41020160001643679000, dell'importo di € 2.773,64
2. avviso n. 41020160009464474000, dell'importo di € 2.747,83
3. avviso n. 41020170003553200000, dell'importo di € 5.520,30
4. avviso n. 41020180001335836000, dell'importo di € 4.158,17
5. avviso n. 41020180012994392000, dell'importo di € 2.784,69
6. avviso n. 41020190002594854000, dell'importo di € 2.770,71
7. avviso n. 41020190009363537000, dell'importo di € 2.679,55
8. avviso n. 41020210000840958000, dell'importo di € 4.141,63
crediti oggetto del presente giudizio.
La ricorrente ha quindi presentato opposizione a tale intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- nullità dell'intimazione, per difetto di notifica degli avvisi di addebito;
tale omissione determina un vizio della sequenza procedimentale;
- intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali indicati negli avvisi di addebito e nell'intimazione di pagamento, per la mancata interruzione del termine sino alla notifica dell'atto indicato (7/6/2024);
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la regolare avvenuta notifica degli avvisi di CP_1
addebito indicati in ricorso (fatta eccezione per l'avviso n. 41020190009363537000), e pertanto l'inammissibilità di ogni contestazione sul merito dei crediti in esso esposti e dell'eccezione di
2 prescrizione per il periodo precedente la notifica, per intervenuto spirare del termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 24 co 5 dlvo 46/1999, termine appunto decorrente dalla notifica dell'atto. L' ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in merito all'opposizione, essendo ente legittimato solo l' ; CP_1
chiedendo comunque il rigetto del ricorso nel merito;
per l'Ente concessionario della riscossione il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto in ben 4 occasioni, mediante notifiche di altrettante intimazioni di pagamento (nel maggio del 2016, nel febbraio del 2019,
nell'agosto del 2019, nel settembre del 2022).
L'efficacia esecutiva dei titoli è stata sospesa con decreto inaudita altera parte, con il quale è
stata anche fissata l'odierna udienza.
2. In merito alla legittimazione passiva delle parti convenute, deve osservarsi che:
- il primo motivo di opposizione è relativo a denuncia di nullità dell'intimazione di pagamento,
per inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito, nullità quindi conseguente a vizio della sequenza procedimentale;
legittimato passivo, in relazione a tale motivo, qualificabile come opposizione ex art. 617 co 1 cpc, è di sicuro , essendo Controparte_2
denunciata invalidità di atto dalla stessa formato;
- il secondo motivo di opposizione involge la pretesa estinzione per prescrizione dei crediti dell'ente previdenziale, in forza dell'assunto della mancata notifica dell'avviso di addebito presupposto, ma comunque anche dopo tale evento, ove fosse accertato.
Ora, in relazione al secondo motivo di opposizione, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art.
24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per
omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire
3 compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando
applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso
per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. SSUU n. 7514/2022).
Nonostante la massimazione della sentenza appena citata, deve prendersi però in esame anche la motivazione della pronuncia, in quanto la Suprema Corte ha, nel proprio ragionamento,
analizzato in modo più ampio la peculiare materia (lo si può definire un sottosistema) delle opposizioni avverso crediti previdenziali, non fermandosi in realtà ad indicare elementi di diritto in relazione alle sole opposizioni “recuperatorie”.
Si legge nella motivazione di Cass. SSUU n. 7514/2022:
“12.2. Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti
previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39
del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 -
disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre
opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma
2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002,
ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo
debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al
concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta
all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore,
anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del
4 ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente
superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato.
Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei
crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione),
concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo,
entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione
passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs.
13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia
tributaria [i.e., legittimazione passiva dell'Ente concessionario della riscossione, fatto salvo l'onere, per questo, di chiamata in causa dell'Ente creditore;
N.d.R.]
12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante
ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni
sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la
riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione
necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-
ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in
esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire
esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito
contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente
della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale
declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente
impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili
al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di
quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi
5 sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del
pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato
alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela
dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei
confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere
posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si
concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito
(positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra
le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel
caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella
per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la
necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla
riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art.
24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente
impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva
recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato
dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine
prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di
negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19
giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c.,
determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario
6 medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel
merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del
soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della
riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del
pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato alla
legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15
luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la
riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio
nei confronti esclusivamente del medesimo”.
In buona sostanza, la S.C. ha tratto dalla norma contenuta nell'art. 24 co 5 del dlvo 46/1999 un principio cardine che regola, sul versante della legittimazione passiva, tutte le controversie attinenti al merito della pretesa contributiva, anche con riguardo a vicende successive all'iscrizione a ruolo, ponendosi la norma citata in regime di specialità rispetto a quella,
successiva, contenuta nell'art. 39 del dlvo 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi,
deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”).
La Suprema Corte è di recente ancora intervenuta in materia di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione esecutiva avverso pretese creditorie iscritte a ruolo, ai sensi del DPR
602/1973, e segnatamente laddove sia azionata un'opposizione esecutiva propriamente detta,
non “recuperatoria” (ovvero di recupero di un momento di tutela, vista l'omessa notifica della cartella esattoriale, tutela che non riguarda l'esecuzione forzata ma l'esistenza stessa del credito), con ordinanza n. 3870/2024. Si legge nella massima di tale provvedimento: “In tema
di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione
7 passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente
della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del
credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione
del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio
necessario cd. sostanziale”.
Nonostante che tale arresto paia revocare in dubbio quanto sinora qui affermato sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, la lettura della motivazione dell'ordinanza pronunciata nel corso di quest'anno, dopo aver distinto, appunto, le opposizioni c.d.
recuperatorie da quelle esecutive in senso stretto, ed aver fornito soluzione sulla scorta delle norme (già citate) del DPR 602/1973 e dell'art. 39 del dlvo 112/1999, fa comunque espressamente salve le diverse regole delle opposizioni esattoriali in materia previdenziale,
“per la specialità della disciplina di settore”, richiamando espressamente Cass. SSUU
7514/2022, sopra citata (v. punto 5. dell'ordinanza 3870/2024).
Dalle considerazioni sopra espresse, deve quindi ritenersi che le doglianze relative alla pretesa prescrizione dei crediti previdenziali vedono quale legittima parte processuale, dal lato passivo,
l' . CP_1
Ciò precisato, deve preliminarmente trattarsi il secondo motivo di opposizione.
L' ha versato in atti le prove delle notifiche di tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso, CP_1
fatta eccezione per l'avviso n. 41020190009363537000, rispetto al quale l' non è stato CP_3
in grado di produrre la relata.
ha prodotto invece prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_4
11020199012512705000, notificato ex art. 140 cpc il 9/08/2019 (doc. 7 ), e CP_4
dell'intimazione di pagamento n. 11020229011469430000, notificata il 23/9/2022 (doc. 8
), con cui è stata interrotta la prescrizione per i primi 6 avvisi di addebito indicati in CP_4
8 ricorso;
non si prendono invece in considerazione le intimazioni prodotte da parte convenuta come doc. 5 e 6, in quanto non pertinenti ai crediti oggetto di giudizio. CP_4
Ciò posto, deve osservarsi che, tranne che per l'avviso di addebito n. 41020190009363537000,
le notifiche effettuate dall' in relazione agli altri atti inibiscono qualsiasi possibilità di CP_1
eccepire la prescrizione dei crediti previdenziali eventualmente maturata sino a dette notifiche,
per decorso del termine perentorio ex art. 24 co 5 dlvo 46/1999 senza opposizione, circostanza che inibisce qualsiasi contestazione del merito delle pretese;
le notifiche poi hanno interrotto la prescrizione, che ha ricominciato a decorrere per intero. Discorso diverso, come si è detto, deve farsi per l'avviso n. 41020190009363537000, non essendovi prova della sua notifica, e non essendovi inoppugnabilità dei crediti in esso indicati per mancata opposizione. Ma tale atto è
relativo a crediti di competenza degli anni 2018 e 2019; essendo stata interrotta la prescrizione dalla notifica dell'intimazione del 23/9/2022 (doc. 8 ), la prescrizione non è maturata a CP_4
quella data, è stata interrotta da tale notifica, ed è stata ulteriormente interrotta dalla notifica dell'intimazione opposta.
Per quanto riguarda la situazione complessiva della prescrizione dei crediti, essa può essere descritta con la tabella che segue:
Avvisi addebito notifica Intim Intim pagamento Intimazione pagamento n. n. pagamento 110201990125 11020229011469 11020249016123
12705000 430000 133000
41020160001643679000 10/05/2016 09/08/2019 23.09.2022 7.06.2024 deposito comune
41020160009464474000 24/11/2016 09/08/2019 23.09.2022 7.06.2024 deposito comune
9 41020170003553200000 27/09/2017 09/08/2019 23.09.2022 7.06.2024 deposito comune
41020180001335836000 26/06/2018 09/08/2019 23.09.2022 7.06.2024 deposito comune
41020180012994392000 05/01/2019 23.09.2022 7.06.2024
41020190002594854000 29/07/2019 23.09.2022 7.06.2024
41020190009363537000 23.09.2022 7.06.2024
41020210000840958000 31/12/2021 7.06.2024
Come si può riscontrare, la prescrizione è stata sempre interrotta prima del decorso del quinquennio (e per ritenere tanto non risulta neppure necessario inserire nel conteggio la sospensione dei termini disposta dal d.l. 18/2020).
Il secondo motivo di opposizione deve essere pertanto rigettato.
Il primo motivo di opposizione (nullità dell'intimazione di pagamento del 7/6/2024, per omessa notifica degli avvisi presupposti) è anzitutto tempestivo (il ricorso è stato depositato il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione n. 11020249016123133000) ed è fondato,
almeno con riferimento all'avviso di addebito n. 41020190009363537000, vista l'assenza di prova della notifica di questo.
L'avviso di addebito, che ha sostituito la cartella di pagamento, ex art. 30 del d.l. 78/2010, conv.
in l 122/2010, ha funzione sostanziale ed anche formale, rispetto alla successiva attività
esecutiva, di notifica del titolo, mediante sua esteriorizzazione per il contribuente (il titolo esecutivo è infatti costituito dal ruolo iscritto dall'ente impositore), e di primo precetto del dovuto, laddove l'intimazione di pagamento ex art. 50 co 2 DPR 602/1973 ha ruolo di mero precetto in rinnovazione, scaduto il termine previsto dalla medesima norma (1 anno dalla notifica, appunto, della cartella esattoriale, o dell'avviso di addebito per l' ). Ne consegue CP_1
l'invalidità del secondo atto, laddove non preceduto dal primo, imprescindibile, atto pre-
esecutivo, non avendo ricevuto il contribuente partecipazione formale del titolo esecutivo;
in altri termini, sussiste il vizio procedimentale denunciato da parte ricorrente.
10 Deve quindi dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento laddove ha fatto riferimento, per la successiva azione esecutiva, all'avviso di addebito n.
41020190009363537000 (euro 2.679,55).
In tali termini, il primo motivo di opposizione deve essere accolto, mentre deve essere rigettato in relazione agli altri crediti oggetto di contenzioso.
3. Le spese seguono la soccombenza, ma in relazione alla legittimazione passiva di ciascuno degli enti convenuti;
pertanto, risulta vittorioso rispetto al secondo motivo di opposizione CP_1
(per il quale è soggetto legittimato passivamente, lo si ribadisce), mentre la ricorrente risulta vittoriosa, per euro 2.679,55, rispetto al primo motivo di opposizione, che vede soccombente
(si ribadisce che le spese devono essere regolate secondo la legittimazione passiva, non CP_4
potendo rilevare la circostanza, di merito, che dà solo corso all'azione esecutiva in base CP_4
alla consegna dei ruoli esecutivi da parte dell'ente creditore;
essendo al limite tale problematica fonte di azione separata di regresso da parte di un ente nei confronti dell'altro).
Le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 2.679,55 per il rapporto processuale tra la ricorrente ed , euro 27.572,00 circa per il rapporto processuale CP_4
tra la ricorrente ed ) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia. CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visti gli artt. 429, 442 cpc:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 11020249016123133000, notificata alla ricorrente in data 7/6/2024, relativamente ai crediti previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 41020190009363537000;
- rigetta per il resto l'opposizione;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di;
Parte_1 CP_1
spese liquidate in complessivi euro 4.800,00, oltre ad accessori di legge;
11 - visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di Controparte_2
lite in favore di spese liquidate in complessivi euro 1.300,00, oltre ad accessori Parte_1
di legge.
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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