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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 317/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 317/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BONALUME PAOLO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1 domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
IT GI e TE NO ( ) PIAZZA SAN CARLO 206 10129 C.F._1
TORINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN CARLO N. 206, TORINO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 172/24 pubblicata dal Tribunale di Aosta il 12.09.24 nel giudizio RG 6/22 e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il
pagina 1 di 12 Part Tribunale ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei seguenti crediti: CP_1
Part
• € 9.408,44 per sorte capitale, di cui alle seguenti 20 fatture, cedute a dalle società ivi indicate e già decurtate le note di credito ivi indicate
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi al tasso previsto CP_1 dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna "Data Scadenza") – sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, CP_1 ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 1.161,96 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito riepilogati nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 5 e prodotte sub doc. 4 e doc. 15
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Parte_1 nei confronti dell'Azienda, condannare l' al relativo pagamento in favore di
[...] CP_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti dell della Parte_1 CP_1
Part diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo CP_1 di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. pagina 2 di 12 - APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da ed ogni sua Parte_1 domanda di riforma della sentenza appellata con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un'operazione di factoring mediante la quale veva acquisito, Parte_1 attraverso contratti di cessione del credito, una serie di crediti vantati da diverse società fornitrici nei confronti dell' I crediti oggetto di cessione derivavano da forniture di beni e servizi Controparte_1 nel settore farmaceutico e sanitario, documentati da fatture emesse dalle società cedenti tra il 2018 e il 2021.
Le società coinvolte nell'operazione di cessione erano Glaxosmithkline S.p.A., Controparte_2
Diasorin S.p.A., XT S.p.A., Hikma Italia, e Diesse
[...] Controparte_3 Controparte_4
Diagnostica Senese S.p.A. I contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio, erano stati regolarmente notificati all' e riguardavano sia crediti esistenti al momento della CP_1 cessione sia crediti futuri che sarebbero sorti nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione degli accordi.
L'importo complessivo inizialmente rivendicato da ammontava a 21.528,08 euro per sorte capitale, Pt_1 oltre agli interessi di mora maturati e maturandi, agli interessi anatocistici e a ulteriori interessi di mora per un importo di 1.161,96 euro relativi a note debito emesse per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale.
Nel corso del rapporto contrattuale, l' aveva sollevato diverse contestazioni relative alle fatture CP_1 emesse, lamentando in particolare la fatturazione di prezzi superiori rispetto a quelli pattuiti, errori nella modalità di fatturazione e difformità rispetto alle convenzioni stipulate. Per alcune fatture era stata richiesta l'emissione di note di credito, mentre altre erano state respinte come errate. L' aveva inoltre CP_1 proceduto al pagamento di una parte consistente dei crediti, seppur con ritardo rispetto alle scadenze indicate. Part Con specifico riguardo, poi, ai crediti ceduti a da Hikma Italia, l' aveva altresì eccepito la CP_1 compensazione dei crediti con una propria fattura emessa per la refusione di maggiori spese sostenute per l'acquisto di prodotti sostitutivi e per l'applicazione di penali contrattuali, sostenendo che tale compensazione si era perfezionata in data antecedente alla cessione del credito in favore di Pt_1
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado si svolgeva dinanzi al Tribunale di Aosta, dove conveniva Parte_1
l' con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2021. La società attrice Controparte_1 articolava la propria domanda su più livelli, richiedendo in via principale il pagamento della sorte capitale di
21.528,08 euro, degli interessi moratori maturati e maturandi, degli interessi anatocistici e di ulteriori interessi di mora per 1.161,96 euro. In via subordinata, formulava domanda di condanna per ogni diversa somma pagina 3 di 12 ritenuta dovuta, mentre in via ulteriormente subordinata invocava l'applicazione dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente le pretese avversarie e sollevando CP_1 eccezioni di carattere sia sostanziale che processuale. In particolare, la convenuta negava la sussistenza dei crediti rivendicati, contestava la regolarità delle fatture emesse e la loro conformità ai contratti stipulati, eccepiva l'avvenuto pagamento di parte dei crediti e, per la posizione Hikma Italia, invocava la compensazione con propri crediti sorti anteriormente alla cessione.
Durante la fase istruttoria, produceva gli atti di cessione dei crediti mediante cartelle zippate Pt_1 contenenti sottocartelle nominate con i nomi delle società cedenti, nonché la documentazione volta a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, comprensiva di fatture, contratti, delibere di aggiudicazione gara, ordinativi e documenti comprovanti l'erogazione delle forniture. L , dal CP_1 canto suo, produceva documentazione attestante le contestazioni mosse alle fatture, le richieste di emissione di note di credito e i pagamenti effettuati.
Nel corso del procedimento, riduceva progressivamente le proprie pretese creditorie, dapprima a Pt_1
19.669,74 euro con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e successivamente a 10.933,74 euro in sede di comparsa conclusionale, evidentemente a seguito dei pagamenti ricevuti e del riconoscimento di alcune delle contestazioni mosse dalla controparte.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Non venivano disposte misure istruttorie, risultando la controversia decidibile sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 172 del 2024, depositata il 12 settembre 2024, il Tribunale di Aosta pronunciava parziale accoglimento delle domande attoree, limitatamente a una porzione residuale dei crediti rivendicati. Il dispositivo della sentenza accertava e dichiarava che ra l'attuale titolare dei crediti per sorte Parte_1 capitale oggetto di cessione e aveva diritto al relativo pagamento, ma riconosceva come provata la spettanza in capo alla società attrice del solo credito di 892,30 euro.
La decisione condannava conseguentemente l' al pagamento di tale importo, oltre agli interessi CP_1 moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, e agli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284 comma 4 c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Tutte le altre domande proposte da Pt_1 venivano respinte, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Tribunale fondava la propria decisione su un'articolata motivazione che prendeva le mosse dall'inquadramento giuridico dell'operazione di factoring come figura contrattuale imperniata sull'istituto pagina 4 di 12 della cessione del credito, richiamando la disciplina della legge 21 febbraio 1991 n. 52 che aveva introdotto deroghe alla regolamentazione codicistica per facilitare la realizzazione di tali operazioni. Il giudice riconosceva la validità e l'efficacia delle cessioni notificate, ma procedeva a un esame analitico delle singole posizioni creditorie.
Per quanto riguardava il credito ceduto da Glaxosmithkline S.p.A., relativo alla fattura n. 1000008749/2018 per 46,10 euro, il Tribunale rilevava che l aveva contestato la fattura per difformità tra il prezzo CP_1 richiesto e quello convenuto, aveva richiesto l'emissione di nota di credito e aveva versato solo la differenza ritenuta dovuta. A fronte di tali contestazioni documentate, il giudice riteneva che fosse onere di Pt_1 provare la sussistenza del credito per l'importo rivendicato, onere che non risultava assolto.
Analoga sorte subiva il credito ceduto da Diasorin S.p.A., relativo alle fatture nn. 2021300166/2021 e
2021301574/2021, inizialmente rivendicato per 9.674,00 euro e successivamente ridotto a 938,00 euro. Il
Tribunale osservava che le fatture erano state contestate dall' e che non aveva fornito CP_1 Pt_1 spiegazioni circa il modus del ricalcolo dell'importo, né aveva prodotto documentazione idonea a supportare la pretesa.
Con riguardo ai crediti ceduti da XT S.p.A., costituenti la magna pars delle pretese attoree, il Tribunale rilevava che diverse fatture erano state respinte dall' come errate, con la motivazione che CP_1 venivano fatturati i singoli prodotti anziché il servizio di trattamento secondo i litri giornalieri somministrati, come previsto dalla convenzione Alisa. Per altre fatture era stata richiesta l'emissione di note di credito per difformità tra il prezzo rivendicato e quello convenuto. Il giudice osservava inoltre che non aveva Pt_1 adempiuto all'onere di dedurre e provare che i contratti e ordini di fornitura da cui sarebbero sorti i crediti futuri si erano perfezionati nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione delle cessioni, come richiesto dall'art. 3 della legge n. 52/1991.
L'unica posizione che trovava accoglimento riguardava i crediti ceduti da Hikma Italia S.p.A., per i quali l' aveva eccepito la compensazione con propria fattura n. 765 del 15 ottobre 2020. Il Tribunale CP_1 riteneva infondata tale eccezione, osservando che l'atto di cessione portava la data del 19 dicembre 2019 ed era stato notificato il 16 gennaio 2020, mentre la fattura opposta in compensazione era datata 15 ottobre
2020, risultando quindi successiva alla notifica della cessione. Applicando l'art. 1248 c.c., il giudice concludeva che il debitore ceduto non poteva opporre in compensazione al cessionario un controcredito verso il cedente sorto posteriormente alla notifica della cessione.
Il credito riconosciuto veniva tuttavia ridotto da 1.612,00 euro a 892,30 euro, in considerazione di una nota di credito XT che era stata indicata nell'elenco di per l'importo di 54,00 euro anziché per 594,00 Pt_1 euro, comportando una detrazione di 540,00 euro.
Per quanto concerneva le note debito interessi di mora per 1.161,96 euro, il Tribunale rilevava che la domanda risultava indeterminata e sfornita di adeguate allegazioni, specie alla luce delle contestazioni pagina 5 di 12 sollevate dall' , concludendo per la reiezione anche di tale pretesa. CP_1
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO proponeva appello con atto notificato il 14 marzo 2025, articolando tre distinti motivi di Parte_1 impugnazione volti a ottenere la riforma della sentenza limitatamente ai capi di rigetto. L'appellante contestava la decisione del Tribunale sotto molteplici profili, lamentando violazioni degli artt. 115-116 c.p.c. per omessa considerazione delle allegazioni e produzioni documentali effettuate e del comportamento processuale dell' . CP_1
Part Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza di prova dei relativi elementi costitutivi, in particolare per omesso deposito dei contratti muniti di forma scritta tra l' e le società fornitrici cedenti. sosteneva di aver CP_1 Pt_1 puntualmente prodotto gli atti di cessione, le fatture, i contratti, gli ordini e la documentazione comprovante l'erogazione delle forniture, evidenziando che le stesse eccezioni dell' dimostravano l'avvenuto CP_1 ricevimento delle prestazioni. L'appellante richiamava orientamenti giurisprudenziali secondo cui i pagamenti delle fatture costituiscono riconoscimento dell'esistenza del contratto e che la presenza del CIG nelle fatture attesta la sussistenza di valido titolo contrattuale. Part Con il secondo motivo, censurava la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda relativa agli interessi di mora sulla sorte capitale pagata in ritardo. Pt_1 sosteneva di aver indicato per ogni fattura la data di scadenza del termine di pagamento e di aver
[...] dimostrato il tardivo pagamento da parte dell' attraverso il confronto con le date dei mandati CP_1 di pagamento prodotti dalla controparte. Part Con il terzo motivo, relativo ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note debito, lamentava che il Tribunale avesse ritenuto non dovuti tali crediti nonostante le produzioni documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell' . L'appellante sosteneva di aver prodotto Pt_1 CP_1 le note debito con i relativi dettagli di calcolo, di aver indicato le singole fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi e di aver specificato tutti gli elementi necessari per la determinazione degli importi dovuti.
Nelle successive memorie difensive, sviluppava ulteriormente le proprie argomentazioni, Pt_1 richiamando la giurisprudenza favorevole in materia di contratti con enti del Servizio Sanitario Nazionale e sostenendo che la rigida applicazione del requisito della forma scritta si porrebbe in contrasto con le direttive comunitarie nn. 2000/35/EC e 2011/7/EU. L'appellante chiedeva in via pregiudiziale la rimessione alla
Corte di Giustizia Europea della questione relativa alla necessità della forma scritta per i contratti tra imprese ed enti del SSN, e invocava l'applicazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per la tutela del legittimo affidamento.
L' si costituiva tempestivamente eccependo la tardività e inammissibilità ex Controparte_1 pagina 6 di 12 art. 345 c.p.c. di ogni nuovo documento prodotto dall'appellante e contestando integralmente le allegazioni e conclusioni avversarie. La difesa dell'appellata articolava una dettagliata confutazione dei motivi di appello, richiamando i principi giurisprudenziali consolidati in materia di onere della prova e di eccezione di inadempimento.
In relazione al primo motivo, l' ribadiva di aver manifestamente contestato sin dalla comparsa CP_1 di costituzione la sussistenza nell'an e nel quantum di ogni credito rivendicato, fornendo documentazione dettagliata delle contestazioni mosse alle singole fatture. La difesa sottolineava che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi in materia di onere della prova nell'ipotesi di dedotto inadempimento, rilevando che a fronte delle contestazioni documentate era onere dell'attrice fornire prova dell'adempimento e della sussistenza dei crediti rivendicati.
Per il secondo motivo, l'appellata osservava che avrebbe dovuto coerentemente ridurre anche le Pt_1 domande relative agli interessi parametrandole al capitale effettivamente ridotto, e che non aveva dato prova che gli interessi fossero effettivamente maturati in ragione di pagamenti eseguiti oltre le scadenze contrattuali.
La difesa evidenziava che molti pagamenti erano stati effettuati addirittura prima delle scadenze indicate e che la riduzione del credito rivendicato non era unicamente conseguenza del riconoscimento di pagamenti, ma anche della contestazione dell'originaria legittimità ed esistenza dei crediti.
Quanto al terzo motivo, l richiamava le circostanziate contestazioni documentate relative alle CP_1 note debito, evidenziando che aveva sempre contestato la debenza di tali importi e che il Tribunale aveva correttamente rilevato l'indeterminatezza della domanda e la carenza di adeguate allegazioni.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce del tenore delle difese nel presente grado, va dato atto del giudicato interno sul riconoscimento del credito di 892,30 euro derivante dalla cessione operata da Hikma Italia S.p.A., con i relativi accessori. Tale statuizione, non impugnata dall' , è divenuta definitiva. CP_1
Le questioni controverse, delimitate dai motivi di appello e dalle difese dell'appellata, si articolano su tre profili.
La prima questione riguarda l'onere della prova dell'esistenza e del contenuto dei contratti di fornitura stipulati tra le società cedenti e l' , nonché la rilevanza delle contestazioni mosse da quest'ultima CP_1 alle fatture emesse. sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto necessaria la produzione Pt_1 in giudizio dei contratti muniti di forma scritta, quando l'esistenza dei rapporti contrattuali risulterebbe dimostrata dai comportamenti concludenti dell' , dai pagamenti effettuati e dalla presenza del CP_1
CIG nelle fatture. L' ribadisce la fondatezza delle proprie contestazioni alle fatture, documentate CP_1 attraverso specifiche comunicazioni che lamentavano difformità tra i prezzi rivendicati e quelli convenuti, errori nella modalità di fatturazione e violazioni delle convenzioni stipulate.
La seconda questione concerne il diritto di al pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale Pt_1 pagina 7 di 12 che l' ha pagato in ritardo rispetto alle scadenze indicate. L'appellante sostiene che gli interessi CP_1 di mora si sono trasferiti automaticamente con la cessione dei crediti principali ai sensi dell'art. 1263 c.c., di aver indicato le date di scadenza delle fatture e di aver dimostrato il tardivo pagamento attraverso il confronto con i mandati di pagamento prodotti dalla controparte. L' contesta tale ricostruzione, CP_1 osservando che molti pagamenti sono stati effettuati prima delle scadenze indicate e che la riduzione delle pretese creditorie non è unicamente conseguenza del riconoscimento di pagamenti tardivi, ma anche della contestazione dell'originaria legittimità dei crediti.
La terza questione riguarda i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora per 1.161,96 euro, relativi alle note debito emesse per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale. Pt_1 sostiene di aver prodotto le note debito con i relativi dettagli di calcolo e di aver specificato tutti gli
[...] elementi necessari per la determinazione degli importi. L' ribadisce di aver sempre contestato CP_1 la debenza di tali importi attraverso specifiche comunicazioni che evidenziavano l'impossibilità di accertare le circostanze dell'originaria esistenza della sorte capitale e della successiva estinzione. ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con le direttive Pt_1 europee, chiedendo la rimessione alla Corte di Giustizia Europea e invocando la tutela del legittimo affidamento secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sul primo motivo di appello: onere della prova e forma dei contratti con la pubblica amministrazione
Il primo motivo di appello investe la questione dell'onere della prova dell'esistenza e del contenuto dei contratti di fornitura stipulati tra le società cedenti e l' , nonché la rilevanza delle contestazioni CP_1 mosse da quest'ultima alle fatture emesse.
La questione preliminare riguarda la natura giuridica delle e la conseguente disciplina Parte_2 applicabile ai loro contratti. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, le Parte_2 rientrano nella categoria degli organismi di diritto pubblico e operano quali amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del Codice dei contratti pubblici, da ciò derivando che i contratti stipulati dalle Parte_2 per l'acquisizione di prodotti farmaceutici e sanitari richiedono la forma scritta ad substantiam, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in relazione all'attività contrattuale delle amministrazioni aggiudicatrici (da ultimo, App. Torino, sent. n. 622 del 14 luglio 2025 ed ivi ulteriori riferimenti, anche di legittimità).
Tale requisito formale che deve necessariamente assistere i contratti sottoscritti dall'organismo di diritto pubblico è requisito indeclinabile che assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (in termini, recentemente,
App. L'Aquila, sent. n. 967 del 5 settembre 2025). pagina 8 di 12 La forma scritta costituisce elemento essenziale di validità del rapporto contrattuale e non mero requisito probatorio, la cui assenza comporta nullità insanabile non suscettibile di convalida;
ne consegue che la produzione delle singole fatture delle note di debito, relative agli interessi moratori per altri crediti non azionati in primo grado, non costituisce documentazione idonea a surrogare la mancata produzione ex se del contratto stesso, indipendentemente dall'astratta idoneità di tali fatture e “note di debito” a ricostruire l'assetto economico e negoziale del medesimo.
Ciò premesso, è poi evidente che l'onere della prova dell'esistenza di validi accordi scritti grava sulla parte che richiede il pagamento e che tale onere non è affatto assolto mediante la produzione di un coacervo documentale costituito di convenzioni quadro, ordini di fornitura o autorizzazioni, comunicazioni unilaterali
(“note di debito”) e/o altri atti esecutivi che bensì presuppongono l'esistenza di un valido titolo negoziale, ma certo non ne surrogano la mancanza. Egualmente, la presenza del CIG nelle fatture, costituendo elemento indicativo dell'iter formativo di un procedimento di evidenza finalizzato alla formazione di un contratto con la P.A., è del tutto insufficiente a superare le specifiche contestazioni documentali mosse dall CP_1 circa l'inesatto adempimento delle prestazioni e la difformità dei prezzi fatturati rispetto a quelli convenuti.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di onere della prova quando il debitore contesti specificamente la correttezza delle prestazioni ricevute. Quando il debitore convenuto contesta documentalmente l'inesatto adempimento delle prestazioni, l'onere probatorio si inverte, dovendo il creditore dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, l ha documentalmente contestato le fatture emesse dalle società cedenti, CP_1 lamentando difformità tra i prezzi rivendicati e quelli convenuti, errori nella modalità di fatturazione e violazioni delle convenzioni stipulate. Tali contestazioni, specifiche e circostanziate, invertono l'onere probatorio, imponendo a quale cessionaria, di fornire prova dell'esatto adempimento delle Pt_1 prestazioni e della sussistenza dei crediti rivendicati per gli importi indicati.
Quanto alla questione di pregiudiziale comunitaria sollevata dall'appellante, ne è manifesta l'infondatezza. Le direttive comunitarie n. 2000/35/CE e n. 2011/7/UE disciplinano esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione e non i requisiti di validità dei contratti, sicché non sussiste alcun contrasto tra la normativa nazionale che impone la forma scritta ad substantiam e le predette direttive: le direttive comunitarie n. 2000/35/CE e n. 2011/7/UE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non disciplinano affatto i requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione, ma esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento contrattuale (in termini
App. Napoli sent. n. 4451 del 25 settembre 2025). pagina 9 di 12 Ferma, dunque, la completa inconferenza delle norme unionali evocate da parte appellante, va ancora una volta ribadita l'indeclinabilità di esistenza e documentazione del contratto scritto con la P.A. secondo un indirizzo interpretativo di legittimità stabile ed univoco. In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – già in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, ferma l'analoga previsione in materia di contratti pubblici, applicabile in materia – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v.,ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
3) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento, nonostante l'eccezione fosse stata espressamente sollevata dalla convenuta.
6.2 Sul secondo motivo di appello: interessi di mora sulla sorte capitale pagata in ritardo
Il secondo motivo di appello concerne il diritto di al pagamento degli interessi di mora sulla sorte Pt_1 capitale che l ha pagato in ritardo rispetto alle scadenze indicate. CP_1
La censura non può essere accolta per molteplici ragioni. In primo luogo, l'appellante non ha fornito prova specifica che gli interessi di mora fossero effettivamente maturati in ragione di pagamenti eseguiti oltre le scadenze contrattuali. Come documentato dall'appellata, molti pagamenti sono stati effettuati prima delle scadenze indicate, mentre la riduzione delle pretese creditorie nel corso del giudizio non è unicamente conseguenza del riconoscimento di pagamenti tardivi, ma anche della contestazione dell'originaria legittimità dei crediti. pagina 10 di 12 Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti e non possono sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale.
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di interessi di mora e anatocistici, essendo questi degli accessori rispetto all'obbligazione principale, che trovano il proprio presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto stesso, e a nulla rilevando l'eventuale pagamento nelle more dell'importo capitale.
Inoltre, avrebbe dovuto parametrare coerentemente le domande relative agli interessi al capitale Pt_1 effettivamente ridotto nel corso del giudizio, non potendo pretendere interessi su importi che si sono rivelati non dovuti per altre ragioni.
6.3 Sul terzo motivo di appello: note di debito per interessi di mora
Il terzo motivo di appello riguarda i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora per 1.161,96 euro, relativi alle note debito emesse per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale.
Preliminarmente, va ancora una volta ribadito che la “nota di debito” non costituisce in alcun modo titolo della pretesa, essa risolvendosi in mero documento di formazione unilaterale mediante il quale il creditore soi disant quantifica e richiede il pagamento di somme che egli ritiene dovute. E se già la fattura commerciale che, pure, ha una regolamentazione codicistica ed almeno una provvisoria valenza inaudita altera parte in sede monitoria, ma, in caso di contestazione, non costituisce prova in favore di quella stessa parte che aveva formato il documento (ancora, da ultimo, App. Torino n. 766 del 24 settembre 2025), tanto più l'assunto vale in relazione all'atipico e normativamente innominato atto partecipativo denominato “nota di debito”, fra l'altro del tutto inidoneo a consentire alla controparte di verificare ed eventualmente contestare efficacemente il pagamento protestato come tardivo, in assenza di specifica ed inequivoca indicazione delle fatture, della loro scadenza e della data del pagamento.
La genericità delle allegazioni e la mancanza di una risposta puntuale alle eccezioni dell'appellata giustificano pienamente il rigetto operato dal Tribunale.
6.4 Considerazioni conclusive e spese
L'analisi dei motivi di appello evidenzia che il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova. Le contestazioni specifiche e documentate dell' circa la correttezza delle CP_1 fatture emesse e la conformità ai prezzi pattuiti hanno legittimamente invertito l'onere probatorio, imponendo a di fornire prova della sussistenza e dell'esatto ammontare dei crediti rivendicati. Pt_1
L'appellante non è riuscita a superare tale onere probatorio, limitandosi a invocare principi generali senza fornire una confutazione specifica delle contestazioni mosse dall'appellata. La sentenza impugnata appare quindi immune da vizi e merita conferma.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante ed in favore di parte pagina 11 di 12 appellata
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), applicati i valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) di cui al DM n. 55/2014, secondo il pertinente scaglione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_3
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata del Tribunale di Aosta, n. 172 del 2024, depositata il 12 settembre 2024;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 317/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BONALUME PAOLO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1 domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
IT GI e TE NO ( ) PIAZZA SAN CARLO 206 10129 C.F._1
TORINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in PIAZZA SAN CARLO N. 206, TORINO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: cessione di crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 172/24 pubblicata dal Tribunale di Aosta il 12.09.24 nel giudizio RG 6/22 e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il
pagina 1 di 12 Part Tribunale ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei seguenti crediti: CP_1
Part
• € 9.408,44 per sorte capitale, di cui alle seguenti 20 fatture, cedute a dalle società ivi indicate e già decurtate le note di credito ivi indicate
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi al tasso previsto CP_1 dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna "Data Scadenza") – sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, CP_1 ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 1.161,96 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante i documenti denominati Note Debito riepilogati nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 5 e prodotte sub doc. 4 e doc. 15
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di Parte_1 nei confronti dell'Azienda, condannare l' al relativo pagamento in favore di
[...] CP_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti dell della Parte_1 CP_1
Part diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo CP_1 di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive. pagina 2 di 12 - APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da ed ogni sua Parte_1 domanda di riforma della sentenza appellata con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un'operazione di factoring mediante la quale veva acquisito, Parte_1 attraverso contratti di cessione del credito, una serie di crediti vantati da diverse società fornitrici nei confronti dell' I crediti oggetto di cessione derivavano da forniture di beni e servizi Controparte_1 nel settore farmaceutico e sanitario, documentati da fatture emesse dalle società cedenti tra il 2018 e il 2021.
Le società coinvolte nell'operazione di cessione erano Glaxosmithkline S.p.A., Controparte_2
Diasorin S.p.A., XT S.p.A., Hikma Italia, e Diesse
[...] Controparte_3 Controparte_4
Diagnostica Senese S.p.A. I contratti di cessione, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio, erano stati regolarmente notificati all' e riguardavano sia crediti esistenti al momento della CP_1 cessione sia crediti futuri che sarebbero sorti nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione degli accordi.
L'importo complessivo inizialmente rivendicato da ammontava a 21.528,08 euro per sorte capitale, Pt_1 oltre agli interessi di mora maturati e maturandi, agli interessi anatocistici e a ulteriori interessi di mora per un importo di 1.161,96 euro relativi a note debito emesse per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale.
Nel corso del rapporto contrattuale, l' aveva sollevato diverse contestazioni relative alle fatture CP_1 emesse, lamentando in particolare la fatturazione di prezzi superiori rispetto a quelli pattuiti, errori nella modalità di fatturazione e difformità rispetto alle convenzioni stipulate. Per alcune fatture era stata richiesta l'emissione di note di credito, mentre altre erano state respinte come errate. L' aveva inoltre CP_1 proceduto al pagamento di una parte consistente dei crediti, seppur con ritardo rispetto alle scadenze indicate. Part Con specifico riguardo, poi, ai crediti ceduti a da Hikma Italia, l' aveva altresì eccepito la CP_1 compensazione dei crediti con una propria fattura emessa per la refusione di maggiori spese sostenute per l'acquisto di prodotti sostitutivi e per l'applicazione di penali contrattuali, sostenendo che tale compensazione si era perfezionata in data antecedente alla cessione del credito in favore di Pt_1
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado si svolgeva dinanzi al Tribunale di Aosta, dove conveniva Parte_1
l' con atto di citazione notificato il 27 dicembre 2021. La società attrice Controparte_1 articolava la propria domanda su più livelli, richiedendo in via principale il pagamento della sorte capitale di
21.528,08 euro, degli interessi moratori maturati e maturandi, degli interessi anatocistici e di ulteriori interessi di mora per 1.161,96 euro. In via subordinata, formulava domanda di condanna per ogni diversa somma pagina 3 di 12 ritenuta dovuta, mentre in via ulteriormente subordinata invocava l'applicazione dell'art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente le pretese avversarie e sollevando CP_1 eccezioni di carattere sia sostanziale che processuale. In particolare, la convenuta negava la sussistenza dei crediti rivendicati, contestava la regolarità delle fatture emesse e la loro conformità ai contratti stipulati, eccepiva l'avvenuto pagamento di parte dei crediti e, per la posizione Hikma Italia, invocava la compensazione con propri crediti sorti anteriormente alla cessione.
Durante la fase istruttoria, produceva gli atti di cessione dei crediti mediante cartelle zippate Pt_1 contenenti sottocartelle nominate con i nomi delle società cedenti, nonché la documentazione volta a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, comprensiva di fatture, contratti, delibere di aggiudicazione gara, ordinativi e documenti comprovanti l'erogazione delle forniture. L , dal CP_1 canto suo, produceva documentazione attestante le contestazioni mosse alle fatture, le richieste di emissione di note di credito e i pagamenti effettuati.
Nel corso del procedimento, riduceva progressivamente le proprie pretese creditorie, dapprima a Pt_1
19.669,74 euro con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e successivamente a 10.933,74 euro in sede di comparsa conclusionale, evidentemente a seguito dei pagamenti ricevuti e del riconoscimento di alcune delle contestazioni mosse dalla controparte.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Non venivano disposte misure istruttorie, risultando la controversia decidibile sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 172 del 2024, depositata il 12 settembre 2024, il Tribunale di Aosta pronunciava parziale accoglimento delle domande attoree, limitatamente a una porzione residuale dei crediti rivendicati. Il dispositivo della sentenza accertava e dichiarava che ra l'attuale titolare dei crediti per sorte Parte_1 capitale oggetto di cessione e aveva diritto al relativo pagamento, ma riconosceva come provata la spettanza in capo alla società attrice del solo credito di 892,30 euro.
La decisione condannava conseguentemente l' al pagamento di tale importo, oltre agli interessi CP_1 moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 con decorrenza dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, e agli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284 comma 4 c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Tutte le altre domande proposte da Pt_1 venivano respinte, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Tribunale fondava la propria decisione su un'articolata motivazione che prendeva le mosse dall'inquadramento giuridico dell'operazione di factoring come figura contrattuale imperniata sull'istituto pagina 4 di 12 della cessione del credito, richiamando la disciplina della legge 21 febbraio 1991 n. 52 che aveva introdotto deroghe alla regolamentazione codicistica per facilitare la realizzazione di tali operazioni. Il giudice riconosceva la validità e l'efficacia delle cessioni notificate, ma procedeva a un esame analitico delle singole posizioni creditorie.
Per quanto riguardava il credito ceduto da Glaxosmithkline S.p.A., relativo alla fattura n. 1000008749/2018 per 46,10 euro, il Tribunale rilevava che l aveva contestato la fattura per difformità tra il prezzo CP_1 richiesto e quello convenuto, aveva richiesto l'emissione di nota di credito e aveva versato solo la differenza ritenuta dovuta. A fronte di tali contestazioni documentate, il giudice riteneva che fosse onere di Pt_1 provare la sussistenza del credito per l'importo rivendicato, onere che non risultava assolto.
Analoga sorte subiva il credito ceduto da Diasorin S.p.A., relativo alle fatture nn. 2021300166/2021 e
2021301574/2021, inizialmente rivendicato per 9.674,00 euro e successivamente ridotto a 938,00 euro. Il
Tribunale osservava che le fatture erano state contestate dall' e che non aveva fornito CP_1 Pt_1 spiegazioni circa il modus del ricalcolo dell'importo, né aveva prodotto documentazione idonea a supportare la pretesa.
Con riguardo ai crediti ceduti da XT S.p.A., costituenti la magna pars delle pretese attoree, il Tribunale rilevava che diverse fatture erano state respinte dall' come errate, con la motivazione che CP_1 venivano fatturati i singoli prodotti anziché il servizio di trattamento secondo i litri giornalieri somministrati, come previsto dalla convenzione Alisa. Per altre fatture era stata richiesta l'emissione di note di credito per difformità tra il prezzo rivendicato e quello convenuto. Il giudice osservava inoltre che non aveva Pt_1 adempiuto all'onere di dedurre e provare che i contratti e ordini di fornitura da cui sarebbero sorti i crediti futuri si erano perfezionati nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione delle cessioni, come richiesto dall'art. 3 della legge n. 52/1991.
L'unica posizione che trovava accoglimento riguardava i crediti ceduti da Hikma Italia S.p.A., per i quali l' aveva eccepito la compensazione con propria fattura n. 765 del 15 ottobre 2020. Il Tribunale CP_1 riteneva infondata tale eccezione, osservando che l'atto di cessione portava la data del 19 dicembre 2019 ed era stato notificato il 16 gennaio 2020, mentre la fattura opposta in compensazione era datata 15 ottobre
2020, risultando quindi successiva alla notifica della cessione. Applicando l'art. 1248 c.c., il giudice concludeva che il debitore ceduto non poteva opporre in compensazione al cessionario un controcredito verso il cedente sorto posteriormente alla notifica della cessione.
Il credito riconosciuto veniva tuttavia ridotto da 1.612,00 euro a 892,30 euro, in considerazione di una nota di credito XT che era stata indicata nell'elenco di per l'importo di 54,00 euro anziché per 594,00 Pt_1 euro, comportando una detrazione di 540,00 euro.
Per quanto concerneva le note debito interessi di mora per 1.161,96 euro, il Tribunale rilevava che la domanda risultava indeterminata e sfornita di adeguate allegazioni, specie alla luce delle contestazioni pagina 5 di 12 sollevate dall' , concludendo per la reiezione anche di tale pretesa. CP_1
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO proponeva appello con atto notificato il 14 marzo 2025, articolando tre distinti motivi di Parte_1 impugnazione volti a ottenere la riforma della sentenza limitatamente ai capi di rigetto. L'appellante contestava la decisione del Tribunale sotto molteplici profili, lamentando violazioni degli artt. 115-116 c.p.c. per omessa considerazione delle allegazioni e produzioni documentali effettuate e del comportamento processuale dell' . CP_1
Part Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non dovuti i crediti sul presupposto dell'assenza di prova dei relativi elementi costitutivi, in particolare per omesso deposito dei contratti muniti di forma scritta tra l' e le società fornitrici cedenti. sosteneva di aver CP_1 Pt_1 puntualmente prodotto gli atti di cessione, le fatture, i contratti, gli ordini e la documentazione comprovante l'erogazione delle forniture, evidenziando che le stesse eccezioni dell' dimostravano l'avvenuto CP_1 ricevimento delle prestazioni. L'appellante richiamava orientamenti giurisprudenziali secondo cui i pagamenti delle fatture costituiscono riconoscimento dell'esistenza del contratto e che la presenza del CIG nelle fatture attesta la sussistenza di valido titolo contrattuale. Part Con il secondo motivo, censurava la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda relativa agli interessi di mora sulla sorte capitale pagata in ritardo. Pt_1 sosteneva di aver indicato per ogni fattura la data di scadenza del termine di pagamento e di aver
[...] dimostrato il tardivo pagamento da parte dell' attraverso il confronto con le date dei mandati CP_1 di pagamento prodotti dalla controparte. Part Con il terzo motivo, relativo ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note debito, lamentava che il Tribunale avesse ritenuto non dovuti tali crediti nonostante le produzioni documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell' . L'appellante sosteneva di aver prodotto Pt_1 CP_1 le note debito con i relativi dettagli di calcolo, di aver indicato le singole fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi e di aver specificato tutti gli elementi necessari per la determinazione degli importi dovuti.
Nelle successive memorie difensive, sviluppava ulteriormente le proprie argomentazioni, Pt_1 richiamando la giurisprudenza favorevole in materia di contratti con enti del Servizio Sanitario Nazionale e sostenendo che la rigida applicazione del requisito della forma scritta si porrebbe in contrasto con le direttive comunitarie nn. 2000/35/EC e 2011/7/EU. L'appellante chiedeva in via pregiudiziale la rimessione alla
Corte di Giustizia Europea della questione relativa alla necessità della forma scritta per i contratti tra imprese ed enti del SSN, e invocava l'applicazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per la tutela del legittimo affidamento.
L' si costituiva tempestivamente eccependo la tardività e inammissibilità ex Controparte_1 pagina 6 di 12 art. 345 c.p.c. di ogni nuovo documento prodotto dall'appellante e contestando integralmente le allegazioni e conclusioni avversarie. La difesa dell'appellata articolava una dettagliata confutazione dei motivi di appello, richiamando i principi giurisprudenziali consolidati in materia di onere della prova e di eccezione di inadempimento.
In relazione al primo motivo, l' ribadiva di aver manifestamente contestato sin dalla comparsa CP_1 di costituzione la sussistenza nell'an e nel quantum di ogni credito rivendicato, fornendo documentazione dettagliata delle contestazioni mosse alle singole fatture. La difesa sottolineava che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi in materia di onere della prova nell'ipotesi di dedotto inadempimento, rilevando che a fronte delle contestazioni documentate era onere dell'attrice fornire prova dell'adempimento e della sussistenza dei crediti rivendicati.
Per il secondo motivo, l'appellata osservava che avrebbe dovuto coerentemente ridurre anche le Pt_1 domande relative agli interessi parametrandole al capitale effettivamente ridotto, e che non aveva dato prova che gli interessi fossero effettivamente maturati in ragione di pagamenti eseguiti oltre le scadenze contrattuali.
La difesa evidenziava che molti pagamenti erano stati effettuati addirittura prima delle scadenze indicate e che la riduzione del credito rivendicato non era unicamente conseguenza del riconoscimento di pagamenti, ma anche della contestazione dell'originaria legittimità ed esistenza dei crediti.
Quanto al terzo motivo, l richiamava le circostanziate contestazioni documentate relative alle CP_1 note debito, evidenziando che aveva sempre contestato la debenza di tali importi e che il Tribunale aveva correttamente rilevato l'indeterminatezza della domanda e la carenza di adeguate allegazioni.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Alla luce del tenore delle difese nel presente grado, va dato atto del giudicato interno sul riconoscimento del credito di 892,30 euro derivante dalla cessione operata da Hikma Italia S.p.A., con i relativi accessori. Tale statuizione, non impugnata dall' , è divenuta definitiva. CP_1
Le questioni controverse, delimitate dai motivi di appello e dalle difese dell'appellata, si articolano su tre profili.
La prima questione riguarda l'onere della prova dell'esistenza e del contenuto dei contratti di fornitura stipulati tra le società cedenti e l' , nonché la rilevanza delle contestazioni mosse da quest'ultima CP_1 alle fatture emesse. sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto necessaria la produzione Pt_1 in giudizio dei contratti muniti di forma scritta, quando l'esistenza dei rapporti contrattuali risulterebbe dimostrata dai comportamenti concludenti dell' , dai pagamenti effettuati e dalla presenza del CP_1
CIG nelle fatture. L' ribadisce la fondatezza delle proprie contestazioni alle fatture, documentate CP_1 attraverso specifiche comunicazioni che lamentavano difformità tra i prezzi rivendicati e quelli convenuti, errori nella modalità di fatturazione e violazioni delle convenzioni stipulate.
La seconda questione concerne il diritto di al pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale Pt_1 pagina 7 di 12 che l' ha pagato in ritardo rispetto alle scadenze indicate. L'appellante sostiene che gli interessi CP_1 di mora si sono trasferiti automaticamente con la cessione dei crediti principali ai sensi dell'art. 1263 c.c., di aver indicato le date di scadenza delle fatture e di aver dimostrato il tardivo pagamento attraverso il confronto con i mandati di pagamento prodotti dalla controparte. L' contesta tale ricostruzione, CP_1 osservando che molti pagamenti sono stati effettuati prima delle scadenze indicate e che la riduzione delle pretese creditorie non è unicamente conseguenza del riconoscimento di pagamenti tardivi, ma anche della contestazione dell'originaria legittimità dei crediti.
La terza questione riguarda i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora per 1.161,96 euro, relativi alle note debito emesse per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale. Pt_1 sostiene di aver prodotto le note debito con i relativi dettagli di calcolo e di aver specificato tutti gli
[...] elementi necessari per la determinazione degli importi. L' ribadisce di aver sempre contestato CP_1 la debenza di tali importi attraverso specifiche comunicazioni che evidenziavano l'impossibilità di accertare le circostanze dell'originaria esistenza della sorte capitale e della successiva estinzione. ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con le direttive Pt_1 europee, chiedendo la rimessione alla Corte di Giustizia Europea e invocando la tutela del legittimo affidamento secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sul primo motivo di appello: onere della prova e forma dei contratti con la pubblica amministrazione
Il primo motivo di appello investe la questione dell'onere della prova dell'esistenza e del contenuto dei contratti di fornitura stipulati tra le società cedenti e l' , nonché la rilevanza delle contestazioni CP_1 mosse da quest'ultima alle fatture emesse.
La questione preliminare riguarda la natura giuridica delle e la conseguente disciplina Parte_2 applicabile ai loro contratti. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, le Parte_2 rientrano nella categoria degli organismi di diritto pubblico e operano quali amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del Codice dei contratti pubblici, da ciò derivando che i contratti stipulati dalle Parte_2 per l'acquisizione di prodotti farmaceutici e sanitari richiedono la forma scritta ad substantiam, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in relazione all'attività contrattuale delle amministrazioni aggiudicatrici (da ultimo, App. Torino, sent. n. 622 del 14 luglio 2025 ed ivi ulteriori riferimenti, anche di legittimità).
Tale requisito formale che deve necessariamente assistere i contratti sottoscritti dall'organismo di diritto pubblico è requisito indeclinabile che assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (in termini, recentemente,
App. L'Aquila, sent. n. 967 del 5 settembre 2025). pagina 8 di 12 La forma scritta costituisce elemento essenziale di validità del rapporto contrattuale e non mero requisito probatorio, la cui assenza comporta nullità insanabile non suscettibile di convalida;
ne consegue che la produzione delle singole fatture delle note di debito, relative agli interessi moratori per altri crediti non azionati in primo grado, non costituisce documentazione idonea a surrogare la mancata produzione ex se del contratto stesso, indipendentemente dall'astratta idoneità di tali fatture e “note di debito” a ricostruire l'assetto economico e negoziale del medesimo.
Ciò premesso, è poi evidente che l'onere della prova dell'esistenza di validi accordi scritti grava sulla parte che richiede il pagamento e che tale onere non è affatto assolto mediante la produzione di un coacervo documentale costituito di convenzioni quadro, ordini di fornitura o autorizzazioni, comunicazioni unilaterali
(“note di debito”) e/o altri atti esecutivi che bensì presuppongono l'esistenza di un valido titolo negoziale, ma certo non ne surrogano la mancanza. Egualmente, la presenza del CIG nelle fatture, costituendo elemento indicativo dell'iter formativo di un procedimento di evidenza finalizzato alla formazione di un contratto con la P.A., è del tutto insufficiente a superare le specifiche contestazioni documentali mosse dall CP_1 circa l'inesatto adempimento delle prestazioni e la difformità dei prezzi fatturati rispetto a quelli convenuti.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di onere della prova quando il debitore contesti specificamente la correttezza delle prestazioni ricevute. Quando il debitore convenuto contesta documentalmente l'inesatto adempimento delle prestazioni, l'onere probatorio si inverte, dovendo il creditore dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, l ha documentalmente contestato le fatture emesse dalle società cedenti, CP_1 lamentando difformità tra i prezzi rivendicati e quelli convenuti, errori nella modalità di fatturazione e violazioni delle convenzioni stipulate. Tali contestazioni, specifiche e circostanziate, invertono l'onere probatorio, imponendo a quale cessionaria, di fornire prova dell'esatto adempimento delle Pt_1 prestazioni e della sussistenza dei crediti rivendicati per gli importi indicati.
Quanto alla questione di pregiudiziale comunitaria sollevata dall'appellante, ne è manifesta l'infondatezza. Le direttive comunitarie n. 2000/35/CE e n. 2011/7/UE disciplinano esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione e non i requisiti di validità dei contratti, sicché non sussiste alcun contrasto tra la normativa nazionale che impone la forma scritta ad substantiam e le predette direttive: le direttive comunitarie n. 2000/35/CE e n. 2011/7/UE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non disciplinano affatto i requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione, ma esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento contrattuale (in termini
App. Napoli sent. n. 4451 del 25 settembre 2025). pagina 9 di 12 Ferma, dunque, la completa inconferenza delle norme unionali evocate da parte appellante, va ancora una volta ribadita l'indeclinabilità di esistenza e documentazione del contratto scritto con la P.A. secondo un indirizzo interpretativo di legittimità stabile ed univoco. In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – già in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre
1923, n. 2440, ferma l'analoga previsione in materia di contratti pubblici, applicabile in materia – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v.,ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
3) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento, nonostante l'eccezione fosse stata espressamente sollevata dalla convenuta.
6.2 Sul secondo motivo di appello: interessi di mora sulla sorte capitale pagata in ritardo
Il secondo motivo di appello concerne il diritto di al pagamento degli interessi di mora sulla sorte Pt_1 capitale che l ha pagato in ritardo rispetto alle scadenze indicate. CP_1
La censura non può essere accolta per molteplici ragioni. In primo luogo, l'appellante non ha fornito prova specifica che gli interessi di mora fossero effettivamente maturati in ragione di pagamenti eseguiti oltre le scadenze contrattuali. Come documentato dall'appellata, molti pagamenti sono stati effettuati prima delle scadenze indicate, mentre la riduzione delle pretese creditorie nel corso del giudizio non è unicamente conseguenza del riconoscimento di pagamenti tardivi, ma anche della contestazione dell'originaria legittimità dei crediti. pagina 10 di 12 Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti e non possono sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale.
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di interessi di mora e anatocistici, essendo questi degli accessori rispetto all'obbligazione principale, che trovano il proprio presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto stesso, e a nulla rilevando l'eventuale pagamento nelle more dell'importo capitale.
Inoltre, avrebbe dovuto parametrare coerentemente le domande relative agli interessi al capitale Pt_1 effettivamente ridotto nel corso del giudizio, non potendo pretendere interessi su importi che si sono rivelati non dovuti per altre ragioni.
6.3 Sul terzo motivo di appello: note di debito per interessi di mora
Il terzo motivo di appello riguarda i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora per 1.161,96 euro, relativi alle note debito emesse per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale.
Preliminarmente, va ancora una volta ribadito che la “nota di debito” non costituisce in alcun modo titolo della pretesa, essa risolvendosi in mero documento di formazione unilaterale mediante il quale il creditore soi disant quantifica e richiede il pagamento di somme che egli ritiene dovute. E se già la fattura commerciale che, pure, ha una regolamentazione codicistica ed almeno una provvisoria valenza inaudita altera parte in sede monitoria, ma, in caso di contestazione, non costituisce prova in favore di quella stessa parte che aveva formato il documento (ancora, da ultimo, App. Torino n. 766 del 24 settembre 2025), tanto più l'assunto vale in relazione all'atipico e normativamente innominato atto partecipativo denominato “nota di debito”, fra l'altro del tutto inidoneo a consentire alla controparte di verificare ed eventualmente contestare efficacemente il pagamento protestato come tardivo, in assenza di specifica ed inequivoca indicazione delle fatture, della loro scadenza e della data del pagamento.
La genericità delle allegazioni e la mancanza di una risposta puntuale alle eccezioni dell'appellata giustificano pienamente il rigetto operato dal Tribunale.
6.4 Considerazioni conclusive e spese
L'analisi dei motivi di appello evidenzia che il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di onere della prova. Le contestazioni specifiche e documentate dell' circa la correttezza delle CP_1 fatture emesse e la conformità ai prezzi pattuiti hanno legittimamente invertito l'onere probatorio, imponendo a di fornire prova della sussistenza e dell'esatto ammontare dei crediti rivendicati. Pt_1
L'appellante non è riuscita a superare tale onere probatorio, limitandosi a invocare principi generali senza fornire una confutazione specifica delle contestazioni mosse dall'appellata. La sentenza impugnata appare quindi immune da vizi e merita conferma.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante ed in favore di parte pagina 11 di 12 appellata
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), applicati i valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) di cui al DM n. 55/2014, secondo il pertinente scaglione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_3
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata del Tribunale di Aosta, n. 172 del 2024, depositata il 12 settembre 2024;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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