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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17309/2024 , vertente
TRA
(AVEZZANO (AQ), 06/09/1986), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ILARIA PASSERINI e dell'avv. ALESSIA EVANGELISTI;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 19/11/1990), con il patrocinio CP_1 dell'avv. LUIGI BELLAMO;
resistente
Con l'intervento dell'avv. Filomena Silipo quale curatrice speciale del minore
Persona_1
e del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da , per essere ormai venute meno le CP_1 condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei CP_1 2 presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta delle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17309/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AVEZZANO (AQ), 06/09/1986) e (NAPOLI (NA), CP_1
19/11/1990), che hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data
30/07/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NAPOLI al n. 77, Parte II , Serie A, sez. AR, Anno 2017,
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 05/02/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17309/2024 , vertente
TRA
(AVEZZANO (AQ), 06/09/1986), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ILARIA PASSERINI e dell'avv. ALESSIA EVANGELISTI;
ricorrente
E
(NAPOLI (NA), 19/11/1990), con il patrocinio CP_1 dell'avv. LUIGI BELLAMO;
resistente
Con l'intervento dell'avv. Filomena Silipo quale curatrice speciale del minore
Persona_1
e del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da , per essere ormai venute meno le CP_1 condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune.
nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei CP_1 2 presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta delle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Dalle circostanze esposte e dalla condotta processuale delle parti si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17309/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AVEZZANO (AQ), 06/09/1986) e (NAPOLI (NA), CP_1
19/11/1990), che hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data
30/07/2017 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NAPOLI al n. 77, Parte II , Serie A, sez. AR, Anno 2017,
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 05/02/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente Marta Ienzi