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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. R.A.C.C. 36769/2023
TRA
in qualità di tutore legale di , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via A. De Gasperi n.62 presso lo studio dell'Avv. Ilaria
Tirinato che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.11.2023 ed iscritto a ruolo in pari data la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che il signor , attualmente ristretto Parte_2 presso la Casa Circondariale di Catanzaro, ha prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente presso la Casa Circondariale di Catanzaro nel periodo compreso tra il 01/05/2021 ed il 30/09/2023, come da buste paga allegate;
che le attività lavorative prestate presso la Casa Circondariale di
Catanzaro dal sig. sono così suddivise: nel mese di maggio 2021 “addetto alla persona Parte_1
– bilancio”, nei mesi di luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre 2021 “addetto alla spesa detenuti –bilancio”, nei mesi di febbraio, marzo 2022 “ addetto alla distribuzione pasti – bilancio”, nei mesi di aprile 2022 “addetto alle pulizie – bilancio”, nel mese di maggio 2022 “addetto alle pulizie- bilancio” e “ assistente alla persona – bilancio”, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2022 “assistente alla persona – bilancio”, nei mesi di ottobre e novembre 2022 “addetto alla distribuzione pasti – bilancio”, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2023 “addetto alla spesa detenuti – bilancio”, nei mesi di maggio, giugno 2023 “addetto alle pulizie – bilancio”, nei mesi di agosto e settembre 2023 “addetto alla spesa detenuti – bilancio”; che la Commissione istituita in forza della L. 354/75 e succ. mod. e int. ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti con decorrenza dal 01 Aprile 1976; che la Circolare n. 2294/4748 del 09.03.1974 cui fa riferimento l'art. 22 L. n. 354/75 articolava le categorie dei lavoratori in soli tre livelli (A, B e C) in base alla tipologia di lavoro svolto;
che il Ministero della Giustizia ha, pertanto, individuato sulle buste paga la categoria di lavoro corrispondente alla mansione svolta e le mansioni di “spesino”, “scopino”, “porta vitto” sono indicate come corrispondenti al livello C, le mansioni di “addetto alle pulizie bilancio” sono indicate come corrispondenti al livello B;
che con riferimento all'individuazione del CCNL sulla scorta del quale parametrare la mercede, il
[...]
, dopo essere intervenuto con l'adeguamento delle tabelle, nel qualificare le mansioni Controparte_1 di “spesino”, “scopino”, “porta vitto” in considerazione delle caratteristiche delle mansioni svolte e dell'organizzazione lavorativa, ha fatto riferimento al CCNL Turismo Pubblici Esercizi, stante la natura intramuraria dell'attività prestata, le modalità della prestazione ed il contenuto dell'attività stessa;
che pertanto, sulla base degli attuali inquadramenti, nel periodo in cui il signor Parte_1 ha prestato la propria attività lavorativa, si sono susseguiti i CCNL Turismo Pubblici Esercizi dal
2021 al CCNL Turismo Pubblici Esercizi 2023; che sulla base delle buste emesse dal
[...]
e seguendo gli inquadramenti dalla stessa individuati, le mansioni di “addetto alla Controparte_1 spesa detenuti – bilancio” e “assistente alla persona bilancio” possono inquadrarsi come corrispondente al livello 6s del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, la mansione di “addetto alla distribuzione pasti – bilancio ”, può inquadrarsi come corrispondente al livello 6 del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi e la mansione di “addetto alle pulizie – bilancio” può inquadrarsi come corrispondente alla categoria 7 del CCNL Pubblici Esercizi;
che il signor riceveva, per Parte_1 la sua attività lavorativa di ventisei giorni al mese, per un totale di quaranta ore settimanali, le relative buste paga le quali, tuttavia, non fanno alcun riferimento al CCNL di settore e prevedono una mercede contrattuale inferiore a quella di categoria;
che il ricorrente, infatti, ha ricevuto un importo nettamente inferiore a quello previsto a titolo di mercede nonché dei ratei 13° e 14°, dell'indennità sostitutiva delle festività nazionali, dei permessi retribuiti, delle ferie non godute, dello straordinario e del TFR;
che tale importo non è mai stato adeguato alle percentuali della retribuzione minima prevista dalla competente commissione.
In punto di diritto la parte ricorrente deduceva: che l'art. 20 L. n.354/1975, così come modificato dal D. Lgs. 124/2018, prevede che “Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale […]”; che nel caso di specie trattasi di lavoro subordinato intramurario svolto dal sig. in maniera ininterrotta, alle dipendenze del;
che la Parte_1 Controparte_1
Corte Costituzionale con Sent. n.158/2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria;
che pertanto alla parte ricorrente compete, altresì, l'indennità per ferie non godute, quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla citata sentenza della Corte, data la mancata fruizione delle ferie dalle buste paga allegate in atti;
che i maggiori emolumenti riconosciuti dalla Corte Costituzionale a titolo di ferie non godute giustificano il diritto ad una corrispondente riliquidazione del TFR;
che alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ormai prevalenti, il rapporto di lavoro del detenuto è considerato un normale rapporto di lavoro che si affianca, distinguendosene, dal rapporto di detenzione, e ad esso si applicano quindi tutte le norme relative al normale rapporto di lavoro;
che le mercedi spettanti al signor sulla Parte_1 base dell'art. 22 L. 354/1975 (modificato dall'art. 7 L. 663/86) sono “equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2 per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale”; che in subordine il D.Lgs. n. 124/2018 ha modificato l'art. 22 L. 354/75 disponendo che “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”; che pertanto, in via subordinata, il ricorrente ha comunque diritto ad una retribuzione non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed in corrispondenza della quantità e qualità del lavoro prestato;
che la facoltà prevista per l'Amministrazione Penitenziaria di determinare la remunerazione in misura inferiore a quella stabilità dalla contrattazione collettiva non può valicare il limite dei 2/3 del trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento;
che tale limite appare, invece, violato nel caso del sig come si rileva dagli importi delle buste paga rilasciate al ricorrente;
che la retribuzione Parte_1 corrisposta dal ai detenuti che lavorano alle sue dipendenze si basa su Controparte_1 minimi tabellari elaborati dall'apposita Commissione, che tuttavia non sono più stati aggiornati dal
1993; che ciò ha determinato il mancato adeguamento delle mercedi alle tariffe sindacali;
che ne consegue che, in mancanza dell'adeguamento della remunerazione da parte della competente
Commissione prevista dal richiamato art. 22, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. è da individuare nella misura posta dal predetto art. 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”; che l'inattività dell'apposita Commissione non può impedire l'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore per come previsto dalla normativa richiamata ed attualmente vigente;
di chiedere pertanto la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto corrisposto al signor , Parte_2 per come analiticamente prospettato nella perizia tecnica di parte allegata, pari ad € 1.509,00 e in subordine, non inferiore ai 2/3 di quanto dovuto, ossia € 1.006,00.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:" Condannare il Controparte_1
al pagamento in favore della SI , quale tutore legale del signor
[...] Parte_1
, sulla base delle percentuali della retribuzione minima previste dalla Parte_2 competente Commissione, della somma pari ad € 1.509,00, secondo i conteggi effettuati nella perizia di parte che si allega in atti, quale mercede spettante al Sig. per Parte_2 l'attività lavorativa prestata da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° e 14° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/05/2021 ed il 30/09/2023, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo;
Condannare, in subordine, il al pagamento in favore della SI , Controparte_1 Parte_1 quale tutore legale del signor della somma pari ad € 1.006,00, sulla base dei Parte_2
2/3 della retribuzione base comprensiva della contingenza, rispetto alla retribuzione tabellare indicata dai CCNL Turismo Pubblici Esercizi susseguitisi negli anni, da parametrarsi in relazione all'inquadramento specifico per le distinte mansioni esercitate, per la 13° e 14° mensilità, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute e la maggiorazione prevista per lo straordinario e del TFR corrisposti in maniera inferiore, il tutto per ogni anno di lavoro compreso tra il 01/05/2021 ed il 30/09/2023, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il depositando memoria difensiva ed allegato Controparte_1 fascicolo chiedendo di volere “ in via principale, rigettare la domanda in ragione dell'adeguamento avvenuto per i periodi lavorativi successivi al 1° ottobre 2017; in via subordinata, rigettare la domanda per le ragioni sopra esposte. Con vittoria delle spese di lite”.
In particolare il convenuto deduceva: che, con riferimento alle richieste per i periodi CP_1 successivi al 1° ottobre 2017, il , con circolare n. 282390 del 6 settembre Controparte_1
2017 e successive circolari, ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e a loro corrisposti dagli istituti penitenziari;
che dunque, l'importo corrisposto dal dopo tale data CP_1
è corretto, come riconosciuto anche dalle sentenze del Tribunale di Roma nn. 3301/2022,
10240/2022, 10244/2022 e 489/2023, nonché evidenziato da consulenze tecniche d'ufficio disposte in altri giudizi;
che la somma richiesta da parte ricorrente è eccessiva in quanto comprensiva di alcune voci non dovute quali: la quattordicesima mensilità, non spettante perché espressione di un contratto collettivo che non va applicato direttamente, ma che deve solamente essere tenuto in considerazione come parametro di riferimento, l'indennità per ferie/permessi non godute/i e l'indennità per lo svolgimento di lavoro festivo/straordinario, non dovute in quanto non provate;
di contestare la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria;
di contestare la scelta del CCNL utilizzato per i conteggi del ricorso, in quanto la scelta è ricaduta sul CCNL Turismo Pubblici
Esercizi ma utilizzando la sezione specifica per gli alberghi minori, non applicabile al caso di specie e comunque non corrispondente all'elenco dei CCNL per le singole mansioni predisposto dalla
Commissione istituita con L. 354/1975 e pubblicato con circolare 2294-4748 del 9/3/1976, aggiornato nel 2017; che in particolare, le mansioni svolte dal detenuto quale “assistente alla persona”, “addetto alla spesa detenuti”, “addetto distribuzione pasti” e “addetto alle pulizie”, sono riferibili al CCNL Turismo Pubblici Esercizi sezione Alberghi - Confcommercio (Addetti ai servizi vari d'Istituto), ancora meglio specificato nell'allegato alla nota DAP 13626 del 1/9/2021 che fa riferimento alle tabelle allegate al verbale della Commissione Rivalutazioni Mercedi ex art. 22 O.P. del 23/5/2017; che inoltre, in base all'art. 201 del CCNL Turismo - Alberghi Confcommercio 20101, la mansione di “addetto alle pulizie” è da abbinare al livello 7, quella di “addetto distribuzione pasti” è da abbinare al livello 6, quella di “addetto alla spesa detenuti” e “assistente alla persona” sono da abbinare al livello 6s; che i conteggi allegati al ricorso sono erronei per le ragioni indicate nella memoria di costituzione.
Istruito documentalmente il procedimento veniva inviato per la discussione, concesso termine per il deposito di note. Il Giudice all'odierna udienza, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, ha prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente presso la Casa Circondariale di Catanzaro nel periodo compreso tra il 01/05/2021 ed il 30/09/2023, con le mansioni e per il numero di ore indicate nei cedolini paga in atti e riportate in ricorso.
Il ricorrente chiede la condanna del al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate in esito al mancato aggiornamento delle mercedi, per le mansioni svolte di
“spesino”, “scopino”, “porta vitto” svolte nel periodo dedotto e documentato presso la struttura carceraria indicata in ricorso.
Occorre rilevare che le circostanze di fatto, puntualmente indicate in ricorso (periodo di lavoro, ore lavorate, mansioni svolte) non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta.
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza della eccezione preliminare di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta atteso che, con riferimento al periodo oggetto di ricorso (1.5.2021-30.9.2023), alla data di notifica del ricorso a mezzo pec (24.11.2023) non era decorso alcun termine quinquennale di prescrizione.
Ciò premesso si osserva che la mercede dei detenuti lavoratori è regolata dall'art. 22 L. n.354/1975, il quale prevede che "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2 per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale".
E' pacifico che la Commissione non si riunisce dal 1993 sicché da tale periodo le mercedi non vengono adeguate né alle tariffe né agli inquadramenti previsti dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione "non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)" (Cass. pen. sez. 1 sent. n. 36250 dell'8.7.2004). E' circostanza non contestata che la remunerazione del lavoro è stata determinata in base ai minimi tabellari dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel 1993, poiché da allora non si è proceduto ad alcun aggiornamento, sicché non si è tenuto conto dei successivi contratti collettivi.
Si osserva che per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs.
124/2018 l'articolo 22 della legge n. 354/1975 stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore del 2018 ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine “mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita
Commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva ed ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988.
Prima di tale intervento normativo, la Commissione istituita in forza della previgente formulazione dell'articolo 22 Legge n. 354/75 aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1/4/1976, prevedendo, peraltro, che la mercede fosse costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei di 13ª mensilità e ratei di indennità di anzianità; che la durata ordinaria del lavoro fosse fissata in 40 ore settimanali;
che nelle giornate festive venisse corrisposta una doppia mercede;
e che il lavoro straordinario venisse remunerato con una maggiorazione oraria del 25% .
Tuttavia, in mancanza di prova del successivo adeguamento della mercede da parte della competente Commissione, il parametro normativo di riferimento per la valutazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Costituzione, è da individuare nella misura posta sin dall'inizio dal predetto articolo 22, vale a dire una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”, in origine indicata quale mero limite minimo inderogabile e, successivamente, dopo l'intervento normativo introdotto dal D.Lgs. 124/2018, quale parametro normativo di riferimento.
Invero, l'articolo 22, nella sua attuale versione, individua direttamente quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili (in tal senso, sentenza
Tribunale di Roma n. 8483 del 9/12/2020).
La remunerazione del lavoro svolto dal ricorrente all'interno dell'istituto penitenziario deve, pertanto, essere parametrata ai 2/3 della retribuzione prevista dal C.C.N.L. di settore.
Nel caso di specie risultano corretti e condivisibili i conteggi alternativi prodotti da parte ricorrente unitamente alle note, in quanto predisposti, tenuto conto delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta ai conteggi allegati al ricorso, sulla scorta dei dati fattuali dell'attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti, e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento.
Pertanto, sulla scorta delle incontestabili mansioni svolte, dei giorni e degli orari indicati in busta paga, ben possono prendersi a riferimento, per il calcolo delle spettanze, i criteri indicati dalla difesa del ricorrente ed i relativi parametri, tutti specificamente indicati nei conteggi allegati alle note conclusive.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, sussiste il diritto del ricorrente a percepire la mercede nella misura di due terzi rispetto alla retribuzione tabellare prevista dai ccnl indicati in ricorso, via via susseguitisi succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto, da parametrarsi alle categorie e livelli ivi indicati in ragione delle specifiche mansioni di volta in volta esercitate.
In conclusione il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente, per i titoli di cui in ricorso, sulla scorta dei conteggi alternativi allegati alle note conclusive, immuni da vizi e non specificamente contestati dalla parte convenuta, di € 522,91.
Sulle indicate somme sono dovuti i soli interessi legali atteso che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. sez. lav. sent. n.17869 del 11/08/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, tenuto conto della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
1) condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di quale tutore legale di di € Parte_1 Parte_2
522,91 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € CP_1
369,00 di cui € 321,00 per compensi ed € 48,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi