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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1617/2023 promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAN NICOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BERTAZZO PAOLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
Per_
“1. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori secondo l'istituto Per_1 dell'affidamento condiviso, con loro collocamento prevalente e residenza presso il padre. 2. Tenendo conto delle attuali dimensioni della abitazione materna, che non consentono il pernotto
Per_ delle figlie, nel periodo scolastico la madre potrà prelevare all'uscita da scuola almeno due volte a settimana, preferibilmente il martedì e giovedì (con possibilità di implementazione tramite accordo dei genitori), e tenerla con sé dalle 16.00 alle 18.30/19.00, poi riaccompagnandola a casa;
Per_ inoltre starà con la mamma il sabato mattina, fino all'ora di pranzo se madre e figlia lo vorranno.
Resta intesa la possibilità di cambiare i giorni laddove vi sia un impedimento di qualsiasi natura,
Per_ tenendo in ogni caso fermo che almeno due pomeriggi e una mattinata siano trascorse da con la mamma.
Per_ Gli impegni di con il Distretto verranno gestiti da entrambi i genitori alternandosi tra loro nell'accompagnare la figlia.
Nel periodo estivo, eventuali viaggi o comunque periodi di vacanze lontani dalla residenza abituale devono essere comunicati alla mamma. Considerato la difficoltà ad accompagnare le figlie in vacanza, durante le vacanze estive le giornate passate con la mamma passino da due a tre (un giorno si e uno no) dalla mattina all'ora di cena, con possibilità di concordare se anche la cena presso la mamma o di rientro a casa.
Per fino a che sarà minorenne, si concorda che all'uscita del venerdì da scuola possa Per_1
raggiungere direttamente la mamma per pranzo e passare il pomeriggio con lei, così come il sabato mattina.
La minore potrà altresì scegliere in autonomia la modalità di frequentazione della mamma, prevedendo che possa liberamente raggiungerla anche solo per un paio d'ore al di fuori dei giorni indicati.
3. Nel caso in cui la madre cambiasse casa e vi fosse lo spazio per il pernotto delle figlie si concorda
Per_ fin d'ora che passerà con la madre un fine settimana alternato, dal sabato mattina compreso il pernotto e il raggiungimento della scuola il lunedì mattina direttamente dall'abitazione della mamma;
inoltre starà con la madre il martedì e giovedì pomeriggio e, nelle settimane in cui non vi è
Per_ il fine settimana alternato, la giornata del sabato, che, sulla base degli impegni di potrebbe essere alternata tra la mattina e il pomeriggio;
Rime invece sarà libera di accordarsi direttamente con la madre circa i periodi di permanenza ed i pernotti, tenendo fermo che almeno un giorno a settimana la figlia lo trascorra con la madre, e ciò fino alla sua maggiore età.
4. I genitori concordano espressamente che le figlie possano essere libere di telefonare alla madre e di ricevere le sue telefonate, e così pure sarà libero l'uso della messaggistica, dei messaggi vocali e dei videomessaggi in generale, dal momento che entrambe le figlie possiedono il cellulare. 5. Si concorda altresì che le figlie siano libere di contattare e frequentare ove possibile i nonni materni.
6. I genitori concordano nel richiedere che venga disposto dal Tribunale un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali non inferiore ad un anno sia per sostenere una modalità di frequentazione che consenta alle figlie il libero accesso alla figura materna.
7. La madre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo al padre un assegno di euro
150,00 mensili per ciascuna figlia, assegno rivalutabile su base ISTAT;
le spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal padre, sino a quando la madre non avrà trovato un'adeguata occupazione lavorativa;
9. L'assegno unico spetterà come per legge al 50% a ciascuna parte, ma al riguardo i genitori concordano che l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra possa essere corrisposto al CP_1
padre anche mediante diversi accordi trai coniugi ivi compresa una diversa ripartizione tra i genitori della quota dell'assegno unico.
10. Spese legali e di CTU compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/04/2023, esponeva: di aver contratto matrimonio il Parte_1
15/03/2003 in Marocco con la sig.ra che dall'unione erano nate in Italia le due figlie CP_1
Per_ minori e;
che in data 01/04/2019, il Tribunale Marocchino di Casablanca dichiarava il Per_1
divorzio consensuale fra i coniugi con la rinuncia della sig.ra a tutti i suoi diritti e la custodia CP_1
delle due figlie;
che con successivo decreto il Tribunale di Vicenza modificava le condizioni di divorzio, stabilendo l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno e con obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la madre nulla versava a favore delle figlie e che in sole due occasioni si era recata in visita delle stesse. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposta la revoca dell'affido condiviso con attribuzione al padre dell'affido esclusivo delle figlie. In via di subordine, chiedeva l'assegnazione diretta della quota di spettanza dell'assegno unico a favore del solo padre.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di affidare le figlie minori in modo condiviso ad CP_1
entrambi i genitori, con residenza presso il padre e stabilendo un adeguato periodo di tempo durante il quale la madre potesse tenere con sé le figlie;
di porre a carico del padre ai sensi dell'art. 473 bis.39
c.p.c una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente, ovvero per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
di stabilire il mantenimento diretto delle figlie da parte della madre, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice delegato, sentita la figlia minore disponeva la Per_1
presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di riallacciare i rapporti madre-figlie e di valutare il miglior regime di affidamento e collocamento delle minori, e disponeva che, in via provvisoria, i rapporti economici tra le parti fossero regolati secondo l'accordo raggiunto dalle parti (Assegno Unico percepito interamente dal padre).
Letta la relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati, in cui si rappresentava l'impossibilità di Per_ svolgere l'incarico conferito a causa della mancata partecipazione della figlia agli incontri programmati, il Giudice delegato disponeva CTU psicologica avente ad oggetto la valutazione delle capacità genitoriali delle parti, delle cause dell'allontanamento delle figlie dalla madre, nonché le migliori condizioni di affidamento e collocamento delle minori.
Alla successiva udienza, alla luce dell'elaborato peritale, le parti chiedevano un rinvio al fine di rassegnare conclusioni conformi.
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti precisavano conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Il Collegio, ritenuto di non poter recepire nella loro totalità le conclusioni concordate dalle parti, rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza per la comparizione personale delle parti al fine di valutare possibili ipotesi conciliative a condizioni diverse.
Alla successiva udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto un nuovo accordo che teneva conto dei rilievi operati dal Collegio e, pertanto, con note scritte depositate telematicamente precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in punto di affidamento e collocamento delle figlie, in quanto conformi alla legge, rispondenti all'interesse delle minori e sostanzialmente aderenti alle conclusioni formulate dalla CTU nominata.
Va, altresì, disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti svolgano un periodo di monitoraggio del nucleo familiare di un anno, al fine di sostenere una modalità di frequentazione che consenta alle figlie un libero accesso alla figura materna, come suggerito in CTU e come richiesto congiuntamente dalle parti. Merita, altresì, accoglimento la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico della madre, mentre le spese straordinarie saranno sostenute integralmente dal padre, sino a quando la madre non avrà trovato un'adeguata occupazione lavorativa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese legali e di CTU vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 02/09/2021 vengano modificate nei termini seguenti:
Per_
- le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori secondo l'istituto Per_1 dell'affidamento condiviso, con loro collocamento prevalente e residenza presso il padre;
- tenendo conto delle attuali dimensioni della abitazione materna, che non consentono il pernotto delle
Per_ figlie, nel periodo scolastico la madre potrà prelevare all'uscita da scuola almeno due volte a settimana, preferibilmente il martedì e giovedì (con possibilità di implementazione tramite accordo Per_ dei genitori), e tenerla con sé dalle 16.00 alle 18.30/19.00, poi riaccompagnandola a casa;
inoltre starà con la mamma il sabato mattina, fino all'ora di pranzo se madre e figlia lo vorranno.
Resta intesa la possibilità di cambiare i giorni laddove vi sia un impedimento di qualsiasi natura,
Per_ tenendo in ogni caso fermo che almeno due pomeriggi e una mattinata siano trascorse da con la mamma.
Per_ Gli impegni di con il Distretto verranno gestiti da entrambi i genitori alternandosi tra loro nell'accompagnare la figlia.
Nel periodo estivo, eventuali viaggi o comunque periodi di vacanze lontani dalla residenza abituale devono essere comunicati alla mamma. Considerato la difficoltà ad accompagnare le figlie in vacanza, durante le vacanze estive le giornate passate con la mamma passino da due a tre (un giorno si e uno no) dalla mattina all'ora di cena, con possibilità di concordare se anche la cena presso la mamma o di rientro a casa.
Per fino a che sarà minorenne, si concorda che all'uscita del venerdì da scuola possa Per_1
raggiungere direttamente la mamma per pranzo e passare il pomeriggio con lei, così come il sabato mattina.
La minore potrà altresì scegliere in autonomia la modalità di frequentazione della mamma, prevedendo che possa liberamente raggiungerla anche solo per un paio d'ore al di fuori dei giorni indicati;
- nel caso in cui la madre cambiasse casa e vi fosse lo spazio per il pernotto delle figlie si concorda
Per_ fin d'ora che passerà con la madre un fine settimana alternato, dal sabato mattina compreso il pernotto e il raggiungimento della scuola il lunedì mattina direttamente dall'abitazione della mamma;
inoltre starà con la madre il martedì e giovedì pomeriggio e, nelle settimane in cui non vi è il fine
Per_ settimana alternato, la giornata del sabato, che, sulla base degli impegni di potrebbe essere alternata tra la mattina e il pomeriggio;
Rime invece sarà libera di accordarsi direttamente con la madre circa i periodi di permanenza ed i pernotti, tenendo fermo che almeno un giorno a settimana la figlia lo trascorra con la madre, e ciò fino alla sua maggiore età;
- i genitori concordano espressamente che le figlie possano essere libere di telefonare alla madre e di ricevere le sue telefonate, e così pure sarà libero l'uso della messaggistica, dei messaggi vocali e dei videomessaggi in generale, dal momento che entrambe le figlie possiedono il cellulare;
- le parti concordano altresì che le figlie siano libere di contattare e frequentare ove possibile i nonni materni;
- si dispone un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali non inferiore ad un anno per sostenere una modalità di frequentazione che consenta alle figlie il libero accesso alla figura materna;
- dispone che la madre contribuisca al mantenimento delle figlie corrispondendo al padre un assegno di euro 150,00 mensili per ciascuna figlia, assegno rivalutabile su base ISTAT;
le spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal padre, sino a quando la madre non avrà trovato un'adeguata occupazione lavorativa;
- l'assegno unico spetterà come per legge al 50% a ciascuna parte, ma al riguardo i genitori concordano che l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra possa essere corrisposto al CP_1
padre anche mediante diversi accordi trai coniugi ivi compresa una diversa ripartizione tra i genitori della quota dell'assegno unico.
Spese legali e di CTU compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza il 27.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1617/2023 promossa da
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAN NICOLETTA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BERTAZZO PAOLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
Per_
“1. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori secondo l'istituto Per_1 dell'affidamento condiviso, con loro collocamento prevalente e residenza presso il padre. 2. Tenendo conto delle attuali dimensioni della abitazione materna, che non consentono il pernotto
Per_ delle figlie, nel periodo scolastico la madre potrà prelevare all'uscita da scuola almeno due volte a settimana, preferibilmente il martedì e giovedì (con possibilità di implementazione tramite accordo dei genitori), e tenerla con sé dalle 16.00 alle 18.30/19.00, poi riaccompagnandola a casa;
Per_ inoltre starà con la mamma il sabato mattina, fino all'ora di pranzo se madre e figlia lo vorranno.
Resta intesa la possibilità di cambiare i giorni laddove vi sia un impedimento di qualsiasi natura,
Per_ tenendo in ogni caso fermo che almeno due pomeriggi e una mattinata siano trascorse da con la mamma.
Per_ Gli impegni di con il Distretto verranno gestiti da entrambi i genitori alternandosi tra loro nell'accompagnare la figlia.
Nel periodo estivo, eventuali viaggi o comunque periodi di vacanze lontani dalla residenza abituale devono essere comunicati alla mamma. Considerato la difficoltà ad accompagnare le figlie in vacanza, durante le vacanze estive le giornate passate con la mamma passino da due a tre (un giorno si e uno no) dalla mattina all'ora di cena, con possibilità di concordare se anche la cena presso la mamma o di rientro a casa.
Per fino a che sarà minorenne, si concorda che all'uscita del venerdì da scuola possa Per_1
raggiungere direttamente la mamma per pranzo e passare il pomeriggio con lei, così come il sabato mattina.
La minore potrà altresì scegliere in autonomia la modalità di frequentazione della mamma, prevedendo che possa liberamente raggiungerla anche solo per un paio d'ore al di fuori dei giorni indicati.
3. Nel caso in cui la madre cambiasse casa e vi fosse lo spazio per il pernotto delle figlie si concorda
Per_ fin d'ora che passerà con la madre un fine settimana alternato, dal sabato mattina compreso il pernotto e il raggiungimento della scuola il lunedì mattina direttamente dall'abitazione della mamma;
inoltre starà con la madre il martedì e giovedì pomeriggio e, nelle settimane in cui non vi è
Per_ il fine settimana alternato, la giornata del sabato, che, sulla base degli impegni di potrebbe essere alternata tra la mattina e il pomeriggio;
Rime invece sarà libera di accordarsi direttamente con la madre circa i periodi di permanenza ed i pernotti, tenendo fermo che almeno un giorno a settimana la figlia lo trascorra con la madre, e ciò fino alla sua maggiore età.
4. I genitori concordano espressamente che le figlie possano essere libere di telefonare alla madre e di ricevere le sue telefonate, e così pure sarà libero l'uso della messaggistica, dei messaggi vocali e dei videomessaggi in generale, dal momento che entrambe le figlie possiedono il cellulare. 5. Si concorda altresì che le figlie siano libere di contattare e frequentare ove possibile i nonni materni.
6. I genitori concordano nel richiedere che venga disposto dal Tribunale un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali non inferiore ad un anno sia per sostenere una modalità di frequentazione che consenta alle figlie il libero accesso alla figura materna.
7. La madre contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo al padre un assegno di euro
150,00 mensili per ciascuna figlia, assegno rivalutabile su base ISTAT;
le spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal padre, sino a quando la madre non avrà trovato un'adeguata occupazione lavorativa;
9. L'assegno unico spetterà come per legge al 50% a ciascuna parte, ma al riguardo i genitori concordano che l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra possa essere corrisposto al CP_1
padre anche mediante diversi accordi trai coniugi ivi compresa una diversa ripartizione tra i genitori della quota dell'assegno unico.
10. Spese legali e di CTU compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/04/2023, esponeva: di aver contratto matrimonio il Parte_1
15/03/2003 in Marocco con la sig.ra che dall'unione erano nate in Italia le due figlie CP_1
Per_ minori e;
che in data 01/04/2019, il Tribunale Marocchino di Casablanca dichiarava il Per_1
divorzio consensuale fra i coniugi con la rinuncia della sig.ra a tutti i suoi diritti e la custodia CP_1
delle due figlie;
che con successivo decreto il Tribunale di Vicenza modificava le condizioni di divorzio, stabilendo l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno e con obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la madre nulla versava a favore delle figlie e che in sole due occasioni si era recata in visita delle stesse. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposta la revoca dell'affido condiviso con attribuzione al padre dell'affido esclusivo delle figlie. In via di subordine, chiedeva l'assegnazione diretta della quota di spettanza dell'assegno unico a favore del solo padre.
Costituitasi in giudizio, chiedeva di affidare le figlie minori in modo condiviso ad CP_1
entrambi i genitori, con residenza presso il padre e stabilendo un adeguato periodo di tempo durante il quale la madre potesse tenere con sé le figlie;
di porre a carico del padre ai sensi dell'art. 473 bis.39
c.p.c una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente, ovvero per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
di stabilire il mantenimento diretto delle figlie da parte della madre, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice delegato, sentita la figlia minore disponeva la Per_1
presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di riallacciare i rapporti madre-figlie e di valutare il miglior regime di affidamento e collocamento delle minori, e disponeva che, in via provvisoria, i rapporti economici tra le parti fossero regolati secondo l'accordo raggiunto dalle parti (Assegno Unico percepito interamente dal padre).
Letta la relazione depositata dai Servizi Sociali incaricati, in cui si rappresentava l'impossibilità di Per_ svolgere l'incarico conferito a causa della mancata partecipazione della figlia agli incontri programmati, il Giudice delegato disponeva CTU psicologica avente ad oggetto la valutazione delle capacità genitoriali delle parti, delle cause dell'allontanamento delle figlie dalla madre, nonché le migliori condizioni di affidamento e collocamento delle minori.
Alla successiva udienza, alla luce dell'elaborato peritale, le parti chiedevano un rinvio al fine di rassegnare conclusioni conformi.
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti precisavano conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Il Collegio, ritenuto di non poter recepire nella loro totalità le conclusioni concordate dalle parti, rimetteva la causa sul ruolo e fissava udienza per la comparizione personale delle parti al fine di valutare possibili ipotesi conciliative a condizioni diverse.
Alla successiva udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto un nuovo accordo che teneva conto dei rilievi operati dal Collegio e, pertanto, con note scritte depositate telematicamente precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in punto di affidamento e collocamento delle figlie, in quanto conformi alla legge, rispondenti all'interesse delle minori e sostanzialmente aderenti alle conclusioni formulate dalla CTU nominata.
Va, altresì, disposto che i Servizi Sociali territorialmente competenti svolgano un periodo di monitoraggio del nucleo familiare di un anno, al fine di sostenere una modalità di frequentazione che consenta alle figlie un libero accesso alla figura materna, come suggerito in CTU e come richiesto congiuntamente dalle parti. Merita, altresì, accoglimento la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico della madre, mentre le spese straordinarie saranno sostenute integralmente dal padre, sino a quando la madre non avrà trovato un'adeguata occupazione lavorativa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese legali e di CTU vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 02/09/2021 vengano modificate nei termini seguenti:
Per_
- le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori secondo l'istituto Per_1 dell'affidamento condiviso, con loro collocamento prevalente e residenza presso il padre;
- tenendo conto delle attuali dimensioni della abitazione materna, che non consentono il pernotto delle
Per_ figlie, nel periodo scolastico la madre potrà prelevare all'uscita da scuola almeno due volte a settimana, preferibilmente il martedì e giovedì (con possibilità di implementazione tramite accordo Per_ dei genitori), e tenerla con sé dalle 16.00 alle 18.30/19.00, poi riaccompagnandola a casa;
inoltre starà con la mamma il sabato mattina, fino all'ora di pranzo se madre e figlia lo vorranno.
Resta intesa la possibilità di cambiare i giorni laddove vi sia un impedimento di qualsiasi natura,
Per_ tenendo in ogni caso fermo che almeno due pomeriggi e una mattinata siano trascorse da con la mamma.
Per_ Gli impegni di con il Distretto verranno gestiti da entrambi i genitori alternandosi tra loro nell'accompagnare la figlia.
Nel periodo estivo, eventuali viaggi o comunque periodi di vacanze lontani dalla residenza abituale devono essere comunicati alla mamma. Considerato la difficoltà ad accompagnare le figlie in vacanza, durante le vacanze estive le giornate passate con la mamma passino da due a tre (un giorno si e uno no) dalla mattina all'ora di cena, con possibilità di concordare se anche la cena presso la mamma o di rientro a casa.
Per fino a che sarà minorenne, si concorda che all'uscita del venerdì da scuola possa Per_1
raggiungere direttamente la mamma per pranzo e passare il pomeriggio con lei, così come il sabato mattina.
La minore potrà altresì scegliere in autonomia la modalità di frequentazione della mamma, prevedendo che possa liberamente raggiungerla anche solo per un paio d'ore al di fuori dei giorni indicati;
- nel caso in cui la madre cambiasse casa e vi fosse lo spazio per il pernotto delle figlie si concorda
Per_ fin d'ora che passerà con la madre un fine settimana alternato, dal sabato mattina compreso il pernotto e il raggiungimento della scuola il lunedì mattina direttamente dall'abitazione della mamma;
inoltre starà con la madre il martedì e giovedì pomeriggio e, nelle settimane in cui non vi è il fine
Per_ settimana alternato, la giornata del sabato, che, sulla base degli impegni di potrebbe essere alternata tra la mattina e il pomeriggio;
Rime invece sarà libera di accordarsi direttamente con la madre circa i periodi di permanenza ed i pernotti, tenendo fermo che almeno un giorno a settimana la figlia lo trascorra con la madre, e ciò fino alla sua maggiore età;
- i genitori concordano espressamente che le figlie possano essere libere di telefonare alla madre e di ricevere le sue telefonate, e così pure sarà libero l'uso della messaggistica, dei messaggi vocali e dei videomessaggi in generale, dal momento che entrambe le figlie possiedono il cellulare;
- le parti concordano altresì che le figlie siano libere di contattare e frequentare ove possibile i nonni materni;
- si dispone un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali non inferiore ad un anno per sostenere una modalità di frequentazione che consenta alle figlie il libero accesso alla figura materna;
- dispone che la madre contribuisca al mantenimento delle figlie corrispondendo al padre un assegno di euro 150,00 mensili per ciascuna figlia, assegno rivalutabile su base ISTAT;
le spese straordinarie verranno sostenute integralmente dal padre, sino a quando la madre non avrà trovato un'adeguata occupazione lavorativa;
- l'assegno unico spetterà come per legge al 50% a ciascuna parte, ma al riguardo i genitori concordano che l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra possa essere corrisposto al CP_1
padre anche mediante diversi accordi trai coniugi ivi compresa una diversa ripartizione tra i genitori della quota dell'assegno unico.
Spese legali e di CTU compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza il 27.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo