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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa IC Girfatti Giudice
dott.ssa IC Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1715 /2021
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Castellone Stefania ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e difeso CP_1 C.F._2 dall' avv. Manna Maria Stella resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 03.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2021 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 27.02.2006 in MI con il sig. , che dalla loro CP_2 unione nascevano tre figlie: IC, nata ad [...] l'[...], nata ad [...] il Per_1
3.08.2010 e nata ad [...] l'[...], assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi Per_2 incompatibilità caratteriali: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre e determinazione di un assegno mensile per il mantenimento delle stesse nella misura non inferiore ad 900,00.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione e all'affido condiviso;
chiedeva di provvedere al mantenimento diretto tenendole per 15 giorni al mese con sé presso i nonni .
All'udienza presidenziale del 18.11.2021 comparivano entrambe le parti che si riportavano ai propri scritti;
il GD fissava l'udienza del 13.12.2021 per l'audizione della minore IC.
Sciogliendo la riserva di detta udienza, dando atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, affidava le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalete presso la residenza materna, disciplinava il diritto di visita paterno, determinava in € 500,00 il contributo a carico del padre per il mantenimento della prole, nominava il Giudice istruttore per il prosieguo.
In detta sede si costituivano entrambe le parti che insistevano nelle rispettive domande. In particolare parte resistente formulava proposta conciliativa per la conclusione di un accordo consensuale sulla regolamentazione dei rapporti tra le parti dichiarandosi concorde sui provvedimenti adottati in sede presidenziale.
In assenza di accordo, le parti articolavano le richieste istruttorie e veniva espletata la prova orale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva pertanto riservata a sentenza, concessi i termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale. Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale esaminati gli atti e le risultanze istruttorie ritiene di poter confermare le statuizioni adottate in sede presidenziale.
Nella fase presidenziale entrambe le parti dichiaravano che i rapporti con i minori erano regolari e procedevano in modo tranquillizzante.
La stessa figlia IC, divenuta nelle more maggiorenne, ha dichiarato di aver un ottimo rapporto con il padre e di parlare con lui liberamente a differenza della madre da cui verosimilmente non si sente completamente capita .
Pertanto si ritiene che sussista una soddisfacente idoneità genitoriale sia della madre, che ha concreta, pregnante e costante cura e premura verso le figlie, sia del padre in ragione dell'apporto affettivo che questi riesce a dare alla prole, garantendo almeno sotto questo profilo l'equilibrio psicofisico degli stessi. Si reputa quindi attuabile l'affido condiviso e la domiciliazione dei minori presso la madre è confacente agli interessi e cura degli stessi con diritto di visita paterno come già statuito.
Quanto alle determinazioni accessorie patrimoniali, il Tribunale, rilevato che entrambe le parti non hanno compiutamente ottemperato al deposito della documentazione attestante le proprie condizioni economiche e patrimoniali degli ultimi 2 anni (parte ricorrente deposita esclusivamente CUD anni
2022 e 2023) , ritiene di fondare il proprio convincimento sulla base delle risultanze probatorie in atti e sulle dichiarazioni delle parti;
in particolare prende atto che la ricorrente , che non formula domanda di mantenimento, ha dichiarato di vendere dolci fatti in casa, di aver percepito il reddito di cittadinanza di euro 980,00, di essere gravata da canone di locazione di euro 400,00, oltre che dagli oneri condominiali e dalle utenze;
il resistente a sua volta ha dichiarato di essere in cerca di lavoro, di essere sostenuto economicamente dai propri genitori, di versare € 200,00 per l'estinzione di un debito contratto in costanza di matrimonio, di essere disponibile a corrispondere per il mantenimento delle proprie figlie la somma di € 500,00.
In entrambi i casi, nulla è dedotto o documentato in relazione l'attività lavorativa all'attualità, il che fa presumente, tenuto conto degli esborsi mensili ed in generale del comportamento processuale di ambe le parti, la sussistenza di proventi e /o beni non dichiarati di cui possano godere ed in ogni caso, tenuto conto della precedente comune attività nel settore della ristorazione, l'acquisizione di una discreta capacità lavorativa per entrambi, facilmente spendibile nel mercato del lavoro.
Le dichiarazioni rese da parte ricorrente in sede di interrogatorio formale deferitole da parte resistente e quelle del teste sono da considerarsi poco utili ai fini delle questioni che ci Testimone_1 occupano in quanto vertono su questioni correlate alla organizzazione di vita sia durante il menage matrimoniale che separativo.
Alla luce di tali emergenze il Tribunale ritiene condivisibile la decisione adottata in prima fase in quanto congrua e pertanto determina €500,00 il contributo a carico del padre sig. da CP_2 corrispondere alla madre sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre a spese straordinarie, Parte_1
non essendo dimostrato che la figlia maggiorenne non autonoma economicamente IC sia di fatto collocata presso la residenza paterna.
L'ulteriore domanda formulata da parte resistente, finalizzata alla corresponsione diretta del contributo di mantenimento in favore della figlia IC è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”
(Cfr. Cass. Civ., Sez.1, ordinanza n.34100 del 12/11/2021 (Rv.663110-01)).
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata Parte_1 CodiceFiscale_1
a PO (Na) il 11/02/1981 e c.f , nato a [...] CP_1 C.F._2
il 08/09/1982 che hanno contratto matrimonio in data 27.02.2006 in MI ( atto n. 2, P. II , s.
A, anno 2006);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) Dispone affido condiviso delle minori ed con collocazione presso la residenza della Per_1 Per_2 madre con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé il martedì e venerdì , dall'uscita da scuola, dove si recherà a prelevarle, sino alle ore 20,30; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 20,00 del sabato;
per un mese, anche da spezzettare, durante le vacanze estive, da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno;
il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) oppure, ad anni alterni, il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 20,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore
18,00 del cinque alle ore 20,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, alternando;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico;
nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno, mentre il compleanno ,
l'onomastico e la festa della mamma saranno festeggiati con tale genitore e il compleanno e l'onomastico delle minori saranno festeggiati con entrambi i genitori anche in luogo neutro, oppure, ove non sia attuabile tale modalità, con ciascun genitore in orari diversi di quelle giornate, da concordare a loro cura, ovvero alternando tali feste con l'uno o l'altro;
4) Determina in complessivi € 500,00 il contributo al mantenimento della prole a carico del sig.
da corrispondere entro il giorno 5 alla sig.ra a mezzo contanti, CP_2 Parte_1
vaglia o bonifico bancario, con rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%;
5) Rigetta la domanda di parte resistente di corresponsione diretta del contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autonoma IC;
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Nola addì 28/05/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca