Articolo 17 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 maggio 1956
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Versione
2 marzo 1963
Art. 17. ((L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato
versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.
La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliandogli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo ad Fondo.
L'ammontare annuo della pensione e' maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di eta' non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di eta' superiore se inabile al lavoro.
Nel caso di invalidita' per causa di servizio la relativa pensione non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:
a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianita' contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento
b) 80 per cento della retribuzione per una anzianita' contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidita', di grado pari o inferiore al 90 per cento;
c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, nel caso di invalidita' di grado superiore al 90 per cento.
L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidita' prima del compimento del 65° anno di eta', se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianita' con le seguenti riduzioni:
del 21 per (cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;
del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora rispettivamente, i 63 ed i 61 anni del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;
del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se
uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.
Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la
risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.
Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di eta' se uomo e del 58° se donna, dara' diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.
L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianita' contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianita', anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di eta'.
I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della, legge 12 agosto 1962, n. 1338)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Entrata in vigore il 2 marzo 1963
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