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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/10/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 646/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 281/2024, emessa in data 14.10.2024, nel procedimento Rep. n. 429/2024, mai notificata, con la quale è stata disposta la Liquidazione Giudiziale di rep. n° 429/2024, con Controparte_1
i provvedimenti conseguenziali,
TRA
, P. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 nella presente procedura dall'Avv. Rocco Mancini (C.F. , C.F._2
Reclamante
Contro
Curatela della liquidazione giudiziale, (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dei Curatori p.t., Avv. Domenico Buffa e Dott. , rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Claudia Coppi (C.F.: ), nel cui studio in Bari, alla Via N. Putignani n. CodiceFiscale_3
141, è elettivamente domiciliata.
Reclamata
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA intervenuta
FATTO e DIRITTO
Con domanda depositata in data 13 maggio 2024, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 e ss. del CCII, la proponeva ricorso per l'accesso alla procedura di concordato Parte_1 preventivo, con contestuale istanza di conferma delle misure protettive ex artt. 54, co. 2, e 55, co.
3, CCII.
Iscritta al n. 207/1/2024 R.G., con provvedimento del 16 maggio 2024, il Tribunale assegnava il termine per il deposito della documentazione ex art. 39, co. 3, CCII, all'esito del quale, segnatamente della presentazione della proposta e del piano, fissava il deposito della cauzione di € 5.000,00 e nominava Commissari Giudiziali l'Avv. Domenico Buffa e il Dott. , autorizzandoli Controparte_2 altresì al compimento delle attività di cui all'art. 49, co. 3, lett. f), CCII.
Con separato provvedimento in pari data, il Tribunale invitava la società a fornire chiarimenti in merito alla richiesta di misure protettive, stante la contemporanea pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi e il 4.06.2024, la chiariva la sovrapposizione tra le CP_1 misure protettive richieste nel concordato e quelle già pendenti – ma non ancora confermate – nella procedura di composizione negoziata della crisi cosicché, con provvedimento del 05.06.2024, il
Tribunale rigettava l'istanza accessoria.
Con relazione del 09.07.2024, i Commissari Giudiziali, davano atto dell'avvenuto versamento della cauzione, segnalando però l'inadempimento agli obblighi informativi ex art. 44, co. 2, CCII.
Con decreto del 18 luglio 2024, il Tribunale disponeva la comparizione delle parti in camera di consiglio per il giorno 16 settembre 2024.
All'udienza del 16.09.2024, successivamente rinviata al 07.10.2024, la Parte_3 formulava istanza di revoca del termine ex art. 44 CCII, con contestuale richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
All'udienza del 07.10.2024, la debitrice, comparsa personalmente, chiedeva un breve rinvio in ragione della pendenza della procedura di composizione negoziata e con provvedimento del
14.10.2024, il Tribunale revocava il termine concesso e dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo.
Con separata sentenza n. 281 del 18.10.2024, Rep. 429/2024 il Tribunale di Bari dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza, la con ricorso depositato in data 12.04.2025 ha proposto CP_1 reclamo, chiedendo di “revocare la Sentenza n. 281/2024 emessa dal Tribunale di Bari, in data
14.10.2024, e per l'effetto disporre la riammissione del concordato bianco” contestando la sussistenza dello stato di insolvenza della società.
In data 5.06.2025 si è costituita la curatela della liquidazione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo e comunque il rigetto del reclamo.
***
Il reclamo è inammissibile.
La curatela ha depositato la prova della notificazione a mezzo PEC in data 23.10.2024 della sentenza integrale di apertura della liquidazione giudiziale della all'avv. Rocco MANCINI e al CP_1 legale rappresentante della società, unitamente all'avviso della Convocazione. Parte_2
Il reclamo invece, è stato proposto con ricorso depositato il 12.04.2025, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 51, primo comma, CCII.
Il termine perentorio previsto dall'art. 51, primo comma, CCII deve ritenersi comunque spirato, alla data del 23.11.2024.
Il reclamo è quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa rilevanza delle questioni trattate). Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>. Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
Dichiara inammissibile il reclamo. Condanna la l pagamento delle spese di lite in favore della curatela reclamata che si CP_1 liquidano, in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.25
Il Presidente rel.
dott. Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 646/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n. 281/2024, emessa in data 14.10.2024, nel procedimento Rep. n. 429/2024, mai notificata, con la quale è stata disposta la Liquidazione Giudiziale di rep. n° 429/2024, con Controparte_1
i provvedimenti conseguenziali,
TRA
, P. Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Sig. C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 nella presente procedura dall'Avv. Rocco Mancini (C.F. , C.F._2
Reclamante
Contro
Curatela della liquidazione giudiziale, (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dei Curatori p.t., Avv. Domenico Buffa e Dott. , rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Claudia Coppi (C.F.: ), nel cui studio in Bari, alla Via N. Putignani n. CodiceFiscale_3
141, è elettivamente domiciliata.
Reclamata
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA intervenuta
FATTO e DIRITTO
Con domanda depositata in data 13 maggio 2024, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 e ss. del CCII, la proponeva ricorso per l'accesso alla procedura di concordato Parte_1 preventivo, con contestuale istanza di conferma delle misure protettive ex artt. 54, co. 2, e 55, co.
3, CCII.
Iscritta al n. 207/1/2024 R.G., con provvedimento del 16 maggio 2024, il Tribunale assegnava il termine per il deposito della documentazione ex art. 39, co. 3, CCII, all'esito del quale, segnatamente della presentazione della proposta e del piano, fissava il deposito della cauzione di € 5.000,00 e nominava Commissari Giudiziali l'Avv. Domenico Buffa e il Dott. , autorizzandoli Controparte_2 altresì al compimento delle attività di cui all'art. 49, co. 3, lett. f), CCII.
Con separato provvedimento in pari data, il Tribunale invitava la società a fornire chiarimenti in merito alla richiesta di misure protettive, stante la contemporanea pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi e il 4.06.2024, la chiariva la sovrapposizione tra le CP_1 misure protettive richieste nel concordato e quelle già pendenti – ma non ancora confermate – nella procedura di composizione negoziata della crisi cosicché, con provvedimento del 05.06.2024, il
Tribunale rigettava l'istanza accessoria.
Con relazione del 09.07.2024, i Commissari Giudiziali, davano atto dell'avvenuto versamento della cauzione, segnalando però l'inadempimento agli obblighi informativi ex art. 44, co. 2, CCII.
Con decreto del 18 luglio 2024, il Tribunale disponeva la comparizione delle parti in camera di consiglio per il giorno 16 settembre 2024.
All'udienza del 16.09.2024, successivamente rinviata al 07.10.2024, la Parte_3 formulava istanza di revoca del termine ex art. 44 CCII, con contestuale richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
All'udienza del 07.10.2024, la debitrice, comparsa personalmente, chiedeva un breve rinvio in ragione della pendenza della procedura di composizione negoziata e con provvedimento del
14.10.2024, il Tribunale revocava il termine concesso e dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo.
Con separata sentenza n. 281 del 18.10.2024, Rep. 429/2024 il Tribunale di Bari dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza, la con ricorso depositato in data 12.04.2025 ha proposto CP_1 reclamo, chiedendo di “revocare la Sentenza n. 281/2024 emessa dal Tribunale di Bari, in data
14.10.2024, e per l'effetto disporre la riammissione del concordato bianco” contestando la sussistenza dello stato di insolvenza della società.
In data 5.06.2025 si è costituita la curatela della liquidazione eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo e comunque il rigetto del reclamo.
***
Il reclamo è inammissibile.
La curatela ha depositato la prova della notificazione a mezzo PEC in data 23.10.2024 della sentenza integrale di apertura della liquidazione giudiziale della all'avv. Rocco MANCINI e al CP_1 legale rappresentante della società, unitamente all'avviso della Convocazione. Parte_2
Il reclamo invece, è stato proposto con ricorso depositato il 12.04.2025, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 51, primo comma, CCII.
Il termine perentorio previsto dall'art. 51, primo comma, CCII deve ritenersi comunque spirato, alla data del 23.11.2024.
Il reclamo è quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa rilevanza delle questioni trattate). Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>. Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
Dichiara inammissibile il reclamo. Condanna la l pagamento delle spese di lite in favore della curatela reclamata che si CP_1 liquidano, in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.10.25
Il Presidente rel.
dott. Maria Mitola