Articolo 15 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 gennaio 2000
Art. 15. 1. All' articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo".
2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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