Art. 15. 1. All' articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo".
2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo".
2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".