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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8029/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 3.7.2024 da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
AR LL
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
AT MA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio:
Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Castellaneta (TA) il 14.06.2008, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.24, parte 2, Serie A dell'anno 2008 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nel suddetto Registro alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI DEL DIVORZIO
A) TRASFERIMENTO VEICOLI
pagina 1 di 4 Il sig. cede e vende alla sig.ra , che accetta, il veicolo CP_2 CP_1
TG.FR313HJ già in uso alla medesima.
Il trasferimento avviene nell'ambito degli accordi di divorzio, senza alcun corrispettivo ma senza spirito di liberalità e, per l'effetto, s'invoca l'esenzione di legge applicabile agli accordi di tipo patrimoniale relativi ai procedimenti di separazione o divorzio.
B) 1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arzergrande in Via Don Lorenzo
Milani 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a CP_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola e fino alle 22,00; b) un fine settimana ogni due, a partire dal sabato mattina e sino alla domenica sera alle ore 22,00; c) nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, i figli resteranno col padre il venerdì pomeriggio dopo scuola fino alle ore 22,00, con possibilità di pernotto;
d) durante le vacanze di Natale i figli rimarranno una settimana con ciascun genitore e durante le vacanze di Pasqua tre giorni, incluso ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
d) durante le vacanze estive, da concordare entro il 31-5, i figli resteranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive.
4. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere assegno di mantenimento.
5. Posto che il sig. ha lasciato la casa coniugale ed è onerato dal CP_2 costo di un contratto di locazione, si obbliga al versamento, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di € 300,00 per i figli. L'importo del mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
a decorrere dalla omologazione della separazione. Inoltre alla madre va assegnato pagina 2 di 4 l'intero importo dell'assegno unico per i figli corrisposto dall'INPS, attualmente pari ad € 450,00.
6. I coniugi si obbligano a sostenere congiuntamente, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di
Padova.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.: Visti gli atti, dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, e , premesso di CP_1 CP_2 aver contratto matrimonio concordatario in data 14.6.2008 in Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.24, parte II, serie A, anno 2008 e che dall'unione coniugale erano nati i figli in data Per_1
2.2.2013, e , in data 14.6.2017, esponevano che la convivenza era divenuta Per_3 intollerabile e proponevano domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n.829/2024 in data 8/18.11.2024, in seguito all'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, veniva omologata la separazione personale e con ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del procedimento per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale del 26.9.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento di separazione pagina 3 di 4 personale, pronunciata con la sentenza n.829/2024, passata in giudicato il 18.11.2024
e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe ai punti B), da 1 a 7, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e non contrastano con gli interessi dei figli minori e va pertanto preso atto delle stesse.
Nulla deve invece essere statuito dal Tribunale con riferimento al negozio traslativo di bene mobile registrato, formalizzato all'udienza di comparizione personale e riportato al punto A) delle conclusioni, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti.
Attesa la natura del giudizio, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese, come richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 14.6.2008 a Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli CP_2 atti di matrimonio del Comune di Castellaneta, al n.24, parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14/10/2025
Il Presidente est.
dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8029/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 3.7.2024 da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
AR LL
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
AT MA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio:
Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Castellaneta (TA) il 14.06.2008, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.24, parte 2, Serie A dell'anno 2008 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nel suddetto Registro alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI DEL DIVORZIO
A) TRASFERIMENTO VEICOLI
pagina 1 di 4 Il sig. cede e vende alla sig.ra , che accetta, il veicolo CP_2 CP_1
TG.FR313HJ già in uso alla medesima.
Il trasferimento avviene nell'ambito degli accordi di divorzio, senza alcun corrispettivo ma senza spirito di liberalità e, per l'effetto, s'invoca l'esenzione di legge applicabile agli accordi di tipo patrimoniale relativi ai procedimenti di separazione o divorzio.
B) 1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arzergrande in Via Don Lorenzo
Milani 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a CP_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
2. I figli e restano affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal mercoledì pomeriggio dopo la scuola e fino alle 22,00; b) un fine settimana ogni due, a partire dal sabato mattina e sino alla domenica sera alle ore 22,00; c) nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, i figli resteranno col padre il venerdì pomeriggio dopo scuola fino alle ore 22,00, con possibilità di pernotto;
d) durante le vacanze di Natale i figli rimarranno una settimana con ciascun genitore e durante le vacanze di Pasqua tre giorni, incluso ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
d) durante le vacanze estive, da concordare entro il 31-5, i figli resteranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive.
4. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere assegno di mantenimento.
5. Posto che il sig. ha lasciato la casa coniugale ed è onerato dal CP_2 costo di un contratto di locazione, si obbliga al versamento, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di € 300,00 per i figli. L'importo del mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
a decorrere dalla omologazione della separazione. Inoltre alla madre va assegnato pagina 2 di 4 l'intero importo dell'assegno unico per i figli corrisposto dall'INPS, attualmente pari ad € 450,00.
6. I coniugi si obbligano a sostenere congiuntamente, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di
Padova.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.: Visti gli atti, dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, e , premesso di CP_1 CP_2 aver contratto matrimonio concordatario in data 14.6.2008 in Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n.24, parte II, serie A, anno 2008 e che dall'unione coniugale erano nati i figli in data Per_1
2.2.2013, e , in data 14.6.2017, esponevano che la convivenza era divenuta Per_3 intollerabile e proponevano domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n.829/2024 in data 8/18.11.2024, in seguito all'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, veniva omologata la separazione personale e con ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del procedimento per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale del 26.9.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento di separazione pagina 3 di 4 personale, pronunciata con la sentenza n.829/2024, passata in giudicato il 18.11.2024
e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, riportate in epigrafe ai punti B), da 1 a 7, appaiono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata e non contrastano con gli interessi dei figli minori e va pertanto preso atto delle stesse.
Nulla deve invece essere statuito dal Tribunale con riferimento al negozio traslativo di bene mobile registrato, formalizzato all'udienza di comparizione personale e riportato al punto A) delle conclusioni, rientrante nell'autonomia negoziale delle parti.
Attesa la natura del giudizio, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese, come richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 14.6.2008 a Castellaneta (TA), trascritto nel registro degli CP_2 atti di matrimonio del Comune di Castellaneta, al n.24, parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14/10/2025
Il Presidente est.
dott. Federica Sacchetto
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