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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12830/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12830/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA ROSTA 13 10143 TORINO presso lo studio dell'avv.
CARENA MAURO* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 04/07/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17.10.2011 e il 4.04.2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengono affidati in modo paritario a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocazione abitativa presso ciascun genitore a settimane alterne.
PRENDE ATTO che il signor continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale di sua Pt_1 proprietà, sita in Almese (TO), alla Borgata Soffietti Bollè n. 5/1, mentre la signora Parte_2 provvederà a trasferire la propria residenza altrove. La residenza dei minori è fissata in Almese (TO), alla Borgata Soffietti Bollè n. 5/1.
DISPONE che i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche e degli impegni dei minori, oltre che delle esigenze lavorative di entrambi, terranno i figli con loro a settimane alterne presso le rispettive residenze. I figli trascorreranno le vacanze, estive e non, con entrambi i genitori, ciascuno dei quali sceglierà la meta in cui trascorrere il periodo di vacanza e si farà carico interamente del mantenimento dei figli durante il soggiorno. I figli minori trascorreranno le festività con ciascuno dei genitori secondo il seguente calendario, a prescindere dalla normale alternanza settimanale: - Anni pari: 8 dicembre con il padre;
24 dicembre con la madre;
25 e 26 dicembre con il padre;
dal 27 al 31 dicembre con la madre;
dal 1 gennaio al 5 gennaio con il padre;
6 gennaio con la madre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre;
25 aprile con la madre;
1 maggio con il padre;
2 giugno con la madre;
15 agosto con il padre;
1 novembre con il padre;
Compleanno della madre con la stessa;
Compleanno del padre con lo stesso. - Anni dispari:
8 dicembre con la madre;
24 dicembre con il padre;
25 e 26 dicembre con la madre;
dal 27 al 31 dicembre con il padre;
dal 1° gennaio al 5 gennaio con la madre;
6 gennaio con il padre;
Pasqua con il padre;
Pasquetta con la madre;
25 aprile con il padre;
1 maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
15 agosto con la madre;
1 novembre con la madre;
Compleanno della madre con la stessa;
Compleanno del padre con lo stesso.
DISPONE che il signor provveda al versamento della somma di Euro 600,00 mensile (Euro Pt_1
300,00 mensili per ciascun figlio minore), a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, con versamento da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese alla NO . I coniugi sosterranno Parte_2 le spese scolastiche, mediche e ludico-sportive per i figli, necessitate o concordate, nella misura del 50% cadauno, facendo riferimento, per le stesse, al protocollo di intesa Magistrati- Avvocati Tribunale di
Torino 16.3.2016.
PRENDE ATTO che i coniugi danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei minori.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunziano reciprocamente a domandarsi assegno di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12830/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA ROSTA 13 10143 TORINO presso lo studio dell'avv.
CARENA MAURO* che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 04/07/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17.10.2011 e il 4.04.2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 22/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengono affidati in modo paritario a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocazione abitativa presso ciascun genitore a settimane alterne.
PRENDE ATTO che il signor continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale di sua Pt_1 proprietà, sita in Almese (TO), alla Borgata Soffietti Bollè n. 5/1, mentre la signora Parte_2 provvederà a trasferire la propria residenza altrove. La residenza dei minori è fissata in Almese (TO), alla Borgata Soffietti Bollè n. 5/1.
DISPONE che i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche e degli impegni dei minori, oltre che delle esigenze lavorative di entrambi, terranno i figli con loro a settimane alterne presso le rispettive residenze. I figli trascorreranno le vacanze, estive e non, con entrambi i genitori, ciascuno dei quali sceglierà la meta in cui trascorrere il periodo di vacanza e si farà carico interamente del mantenimento dei figli durante il soggiorno. I figli minori trascorreranno le festività con ciascuno dei genitori secondo il seguente calendario, a prescindere dalla normale alternanza settimanale: - Anni pari: 8 dicembre con il padre;
24 dicembre con la madre;
25 e 26 dicembre con il padre;
dal 27 al 31 dicembre con la madre;
dal 1 gennaio al 5 gennaio con il padre;
6 gennaio con la madre;
Pasqua con la madre;
Pasquetta con il padre;
25 aprile con la madre;
1 maggio con il padre;
2 giugno con la madre;
15 agosto con il padre;
1 novembre con il padre;
Compleanno della madre con la stessa;
Compleanno del padre con lo stesso. - Anni dispari:
8 dicembre con la madre;
24 dicembre con il padre;
25 e 26 dicembre con la madre;
dal 27 al 31 dicembre con il padre;
dal 1° gennaio al 5 gennaio con la madre;
6 gennaio con il padre;
Pasqua con il padre;
Pasquetta con la madre;
25 aprile con il padre;
1 maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
15 agosto con la madre;
1 novembre con la madre;
Compleanno della madre con la stessa;
Compleanno del padre con lo stesso.
DISPONE che il signor provveda al versamento della somma di Euro 600,00 mensile (Euro Pt_1
300,00 mensili per ciascun figlio minore), a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, con versamento da effettuare entro il giorno 10 di ogni mese alla NO . I coniugi sosterranno Parte_2 le spese scolastiche, mediche e ludico-sportive per i figli, necessitate o concordate, nella misura del 50% cadauno, facendo riferimento, per le stesse, al protocollo di intesa Magistrati- Avvocati Tribunale di
Torino 16.3.2016.
PRENDE ATTO che i coniugi danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei minori.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunziano reciprocamente a domandarsi assegno di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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