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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 539 dell'anno 2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI PIERRO MICHELE, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE;
- Resistente –
In data 10/3/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24/01/2023 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione di inabilità civile e di indennità di CP_1 accompagnamento, ai quali aveva diritto con decorrenza dall'1/2/2021, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 3/8/2022. Costituendosi in giudizio, l' deduceva che aveva presentato istanza di correzione CP_1 dell'errore materiale del decreto di omologa, idonea ad influire sulla liquidazione delle somme spettanti al ricorrente;
che nel merito non erano stati provati i requisiti socioreddituali per accedere alle prestazioni richieste.
Nel corso del procedimento veniva acquisita documentazione comprovante il rigetto dell'istanza di correzione del decreto di omologa depositata dall' ; l CP_1 [...]
inoltre provvedeva al pagamento delle prestazioni. CP_2
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
1 Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa in data 9/9/2022; ha trasmesso il modello AP 70 per la prestazione richiesta in data 22/9/2022, mentre l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1 con provvedimento di liquidazione del 30/1/2024 ed ha accreditato la prestazione a marzo 2024, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso, solo successivamente al provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo. Le spese processuali devono dunque essere poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. Non vi sono i presupposti per una compensazione delle spese processuali, neppure parziale, tenuto conto del fatto che l'istanza di correzione è stata presentata dall' solo in data 29/3/2023, oltre il CP_1 termine di 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 e successivamente al deposito del ricorso;
che l'istanza stessa è stata rigettata e che l' in ogni caso CP_1 avrebbe potuto provvedere ad una liquidazione parziale degli arretrati sin da subito, lasciando in sospeso solo la liquidazione da febbraio ad ottobre 2021 (oggetto dell'istanza di correzione).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24/01/2023 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge. Così deciso in Trani in data 10/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 539 dell'anno 2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI PIERRO MICHELE, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE;
- Resistente –
In data 10/3/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24/01/2023 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione di inabilità civile e di indennità di CP_1 accompagnamento, ai quali aveva diritto con decorrenza dall'1/2/2021, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del 3/8/2022. Costituendosi in giudizio, l' deduceva che aveva presentato istanza di correzione CP_1 dell'errore materiale del decreto di omologa, idonea ad influire sulla liquidazione delle somme spettanti al ricorrente;
che nel merito non erano stati provati i requisiti socioreddituali per accedere alle prestazioni richieste.
Nel corso del procedimento veniva acquisita documentazione comprovante il rigetto dell'istanza di correzione del decreto di omologa depositata dall' ; l CP_1 [...]
inoltre provvedeva al pagamento delle prestazioni. CP_2
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere. E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
1 Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha notificato il decreto di omologa in data 9/9/2022; ha trasmesso il modello AP 70 per la prestazione richiesta in data 22/9/2022, mentre l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione CP_1 con provvedimento di liquidazione del 30/1/2024 ed ha accreditato la prestazione a marzo 2024, oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge e successivamente al deposito, nonché alla notifica del ricorso, solo successivamente al provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale. La liquidazione della prestazione è dunque avvenuta con ritardo. Le spese processuali devono dunque essere poste a carico dell' , nella misura CP_1 liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. Non vi sono i presupposti per una compensazione delle spese processuali, neppure parziale, tenuto conto del fatto che l'istanza di correzione è stata presentata dall' solo in data 29/3/2023, oltre il CP_1 termine di 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 e successivamente al deposito del ricorso;
che l'istanza stessa è stata rigettata e che l' in ogni caso CP_1 avrebbe potuto provvedere ad una liquidazione parziale degli arretrati sin da subito, lasciando in sospeso solo la liquidazione da febbraio ad ottobre 2021 (oggetto dell'istanza di correzione).
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24/01/2023 da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge. Così deciso in Trani in data 10/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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