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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2023, n. 10650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10650 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI CE UD nato a [...] il [...] ZA IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato ANTONIO FERDINANDO DE SIMONE, quale sostituto processuale dell'avvocato RENIVALDO LAGRECA, che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10650 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di Cesare Claudio Marincola, giornalista de II Messaggero, e di Vito Cusenza, direttore responsabile dello stesso quotidiano, in relazione, rispettivamente a reati di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen., e 13 I. n. 47 del 1948 (capo A) e 57, 595 cod. pen. e 13 I. n. 47 del 1948 (capo B), in relazione all'articolo pubblicato il 12 agosto 2015 nel quale, a proposito di un'indagine per peculato, era stato riferito - circostanza non rispondente al vero - che il direttore della Caritas di Treggiano - Policastro, NZ DE, era stato arrestato. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, a fronte di una inesattezza - l'esecuzione dell'arresto - non sufficiente ad arrecare un pregiudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello conseguente alle restanti circostanze dell'articolo esattamente riportate, ossia inidonea ad alterare il nucleo essenziale della notizia. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 23 novembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Calibrando i tradizionali presupposti dell'esercizio del diritto alla manifestazione del pensiero rispetto alla cronaca giudiziaria (interesse sociale all'informazione, continenza del linguaggio e verità del fatto narrato), questa Corte, con particolare riferimento all'ultimo dei requisiti appena menzionati, ha, anche di recente, ribadito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale (Sez. 5, n. 7008 del 18/11/2019, dep. 2020, Frignani, Rv. 278793 - 02, in cui si ritenuta legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento). 1 Ora, nel caso di specie, l'inesatta affermazione dell'arresto della persona offesa è stata condivisibilmente ritenuta non marginale dai giudici di merito, in quanto implicante l'esistenza dei presupposti della flagranza del reato o, a voler intendere l'espressione in termini atecnici, come applicazione di una misura cautelare custodiale, una valutazione di gravità del quadro indiziario di tale portata da giustificare la limitazione della libertà personale. Si tratta di situazioni peraltro distinte da quelle che, già in astratto, legittimano, ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., la perquisizione ed eventualmente il sequestro (sul cui contenuto, peraltro, il ricorso fornisce indicazioni prive di qualunque specificità). La situazione è quindi radicalmente diversa da quella esaminata nel precedente di questa Corte invocato dai ricorrenti, con il quale si è deciso non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 15093 del 27/01/2020, Gramaglia, Rv. 279152 - 01, che ha giustificato siffatta conclusione rilevando che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione). Al di là, infatti, di quest'ultima puntualizzazione, va considerato che Sez. 5, n. 15093 del 2020 ha aggiunto, in motivazione, che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell'erronea notizia a termini della quale una persona è stata rinviata a giudizio, implicando questo atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice. . Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in euro 3.600.00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato ANTONIO FERDINANDO DE SIMONE, quale sostituto processuale dell'avvocato RENIVALDO LAGRECA, che deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10650 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di Cesare Claudio Marincola, giornalista de II Messaggero, e di Vito Cusenza, direttore responsabile dello stesso quotidiano, in relazione, rispettivamente a reati di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen., e 13 I. n. 47 del 1948 (capo A) e 57, 595 cod. pen. e 13 I. n. 47 del 1948 (capo B), in relazione all'articolo pubblicato il 12 agosto 2015 nel quale, a proposito di un'indagine per peculato, era stato riferito - circostanza non rispondente al vero - che il direttore della Caritas di Treggiano - Policastro, NZ DE, era stato arrestato. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, a fronte di una inesattezza - l'esecuzione dell'arresto - non sufficiente ad arrecare un pregiudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello conseguente alle restanti circostanze dell'articolo esattamente riportate, ossia inidonea ad alterare il nucleo essenziale della notizia. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 23 novembre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Calibrando i tradizionali presupposti dell'esercizio del diritto alla manifestazione del pensiero rispetto alla cronaca giudiziaria (interesse sociale all'informazione, continenza del linguaggio e verità del fatto narrato), questa Corte, con particolare riferimento all'ultimo dei requisiti appena menzionati, ha, anche di recente, ribadito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale (Sez. 5, n. 7008 del 18/11/2019, dep. 2020, Frignani, Rv. 278793 - 02, in cui si ritenuta legittima l'esclusione dell'esimente nei confronti del giornalista che, trattando di una persona imputata e poi assolta, aveva erroneamente riferito che avesse avanzato richiesta di patteggiamento). 1 Ora, nel caso di specie, l'inesatta affermazione dell'arresto della persona offesa è stata condivisibilmente ritenuta non marginale dai giudici di merito, in quanto implicante l'esistenza dei presupposti della flagranza del reato o, a voler intendere l'espressione in termini atecnici, come applicazione di una misura cautelare custodiale, una valutazione di gravità del quadro indiziario di tale portata da giustificare la limitazione della libertà personale. Si tratta di situazioni peraltro distinte da quelle che, già in astratto, legittimano, ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., la perquisizione ed eventualmente il sequestro (sul cui contenuto, peraltro, il ricorso fornisce indicazioni prive di qualunque specificità). La situazione è quindi radicalmente diversa da quella esaminata nel precedente di questa Corte invocato dai ricorrenti, con il quale si è deciso non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 15093 del 27/01/2020, Gramaglia, Rv. 279152 - 01, che ha giustificato siffatta conclusione rilevando che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione). Al di là, infatti, di quest'ultima puntualizzazione, va considerato che Sez. 5, n. 15093 del 2020 ha aggiunto, in motivazione, che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell'erronea notizia a termini della quale una persona è stata rinviata a giudizio, implicando questo atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice. . Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in euro 3.600.00, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2022