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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/10/2024, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 7349/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Francesca Francese presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 7.02.1987 a Sora (FR) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvio Bruni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 7.09.2017 in Cassinetta di Lugagnano (MI), atto trascritto nei registri del Comune di AN SC (MI)
(anno 2017 atto n. 70 reg. Atti di matrimonio parte 2 serie C)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi hanno già da tempo stabilito dal 18 gennaio 2024 diverse residenze ed, in particolare: il si è stabilito in Roma in Via dei Gonzaga n. 148 ove attualmente risiede e la Parte_2
invece, è rimasta ad abitare in via esclusiva in AN SC (MI) in Via delle Parte_1 Acacie n. 01 pertanto, ognuno continuerà ad abitare nell'abitazione ove attualmente risiede che resta assegnata a ciascun coniuge fino alle scadenze contrattuali indicate nei rispettivi contratti di locazione che si allegano anche ex art. 6 L. 392/78;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi di rinunciare ad ogni forma di mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
3) il Signor autorizza la GN a modificare la titolarità del contratto di Parte_2 Pt_1 locazione dell'appartamento nel quale la moglie vive, in modo che tale contratto risulti unicamente a lei intestato atteso che, per effetto della pattuizione contenuta nel presente accordo consensuale,
l'abitazione sita in AN SC (MI) in Via delle Acacie n. 01 detenuta in forza di contratto di locazione del 01.07.2016 registrato il 13.07.2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale
Milano 1 al n. 012286 Serie 3T rimane e viene assegnata anche ex art. 6 L. 392/78 ad essa Pt_1
la quale dovrà provvedere:
[...]
- al pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2024 fino alla scadenza contrattuale stabilita per il mese di giugno 2024;
- al pagamento di ogni imposta e tassa anche relativa ai rifiuti (TARI) per il periodo in parola.
- a procedere allo smaltimento a sua cura e spese, presso il competente servizio del divano collocato all'interno della predetta abitazione ed ogni ulteriore bene mobile presente nell'abitazione;
4) la GN del pari, autorizza il Signor a modificare la titolarità del Pt_1 Parte_2 contratto di locazione dell'appartamento nel quale il marito vive, in modo che tale contratto risulti unicamente a lui intestato atteso che, per effetto della pattuizione contenuta nel presente accordo consensuale, l'abitazione sita in Roma in Via dei Gonzaga n. 148 detenuta in forza di contratto di locazione del 27.05.2023 registrato il 05.06.2023 presso l' Controparte_1 al n. 007530 Serie 3T rimane e viene assegnata anche ex art. 6 L. 392/78 ad esso
[...] Parte_2
il quale dovrà provvedere:
[...]
- al pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2024 fino alla scadenza contrattuale stabilita;
- al pagamento di ogni imposta e tassa anche relativa ai rifiuti (TARI) per il periodo in parola.
5) la GN si impegna a restituire l'apparecchio televisivo di proprietà del marito, Pt_1 attualmente detenuto dalla moglie, che verrà consegnato a lui o a un suo delegato, previo congruo preavviso.
6) la GN manterrà l'uso del mobile cucina IKEA mod. di proprietà del Pt_1 CP_2 marito, attualmente collocato nella di lei abitazione in via delle Acacie n.1 in AN SC (MI), sino a che la stessa vivrà in quell'appartamento, cioè fino al giugno del corrente anno;
la GN si impegna a rendere disponibile il mobile cucina quando lascerà l'appartamento in parola Pt_1 ed a porlo in vendita a qualsivoglia prezzo ritenga più opportuno con attribuzione del ricavato al
[...] nel caso di vendita, nella ipotesi di mancata vendita la sig.ra rimarrà Parte_2 Pt_1 assegnataria del bene in questione.
7) Il Signor dichiara di aver già da tempo rinunciato ai benefici della L. 104/1992 in Parte_2 relazione alla GN , nonna materna della Ricorrente. Persona_1
8) Ad eccezione dei beni menzionati ai precedenti punti 5) e 6), il Signor dichiara di Parte_2 aver già asportato i propri beni dall'abitazione di AN SC, vie delle Acacie n.1, già casa familiare e la sig.ra dichiara di non avere beni personali nell'abitazione sita in Roma in Via Pt_1
Gonzaga n. 148.
Resta inteso che le Foto, Souvenir ed oggetti similari presenti nell'armadio dell'abitazione in AN
SC, verranno riconsegnati dalla Sig.ra al anche mediante Pt_1 Parte_2 spedizione all'indirizzo di residenza.
9) La GN riconosce che la cauzione di € 1.302,50 (euro milletrecentodue/50) per la Pt_1 stipula del contratto d'affitto dell'appartamento di AN SC, via delle Acacie n. 1, venne a suo tempo versata dal Signor d è pertanto di sua spettanza quale coniuge in separazione Parte_2 dei beni. La detta somma di € 1.302,50 (euro milletrecentodue/50) verrà restituita al Signor
[...] allo scadere del corrente contratto di affitto per l'immobile in parola, cioè nel giugno del Pt_2 corrente anno, vuoi dalla GN vuoi dalla proprietà dell'immobile, secondo gli accordi Pt_1 che verranno presi con la Società locatrice.
10) per effetto di quanto innanzi concordato e fermi gli obblighi indicati, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, essendo tacitati di ogni reciproca spettanza per effetto della conclusione del vincolo matrimoniale e della presente separazione e successivo accordo di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Cassinetta di Lugagnano (MI) il 7.09.2017
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassinetta Di Lugagnano (MI) e al
[...] perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Controparte_3
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 2.10.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________