Articolo 11 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 novembre 1986
Art. 11. 1. Nell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 , al comma primo, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986