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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 892/2023
Successivamente alle ore 16.10, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 892/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesca Borrelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cutro alla Via I^ Trav. Perugia n. 4,
Ricorrente;
Contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in alla via M. Nicoletta - “Il Granaio”, rappresentata e CP_1 difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giulia Ferrante e dall'avv. Giuseppe Lammirato, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale Aziendale;
Resistente;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 proponeva ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data Parte_1
22.06.2023, deducendo che:- la stessa in data 21.12.07, a seguito di un malore, si recava presso l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio di dove i sanitari la sottoponevano ad CP_1 alcuni accertamenti diagnostici, tra i quali: TC addome superiore e inferiore con MDC e senza;
TC torace con MDC e senza;
TC encefalo con MDC;
- sulla base degli esami svolti dall'Unità di Radiologia Diagnostica, l'Ospedale di Crotone refertava una situazione di salute sostanzialmente normale;
- in particolare il referto riportava testualmente: “l'indagine eseguita previa somministrazione di soluzione iodata idrosolubile per l'opacizzazione delle anse intestinali e senza e con MDC e E.V, non ha evidenziato alterazioni morfo- volumetriche e densitometriche a carico dei parenchimi epatico e splenico. Normali sono apparsi il pancreas, i reni, i surreni ed i grossi vasi, non significative adenopatie addomino- pelviche”;- rassicurata dall'esito degli esami, la sig.ra non effettuava ulteriori Pt_1 immediati controlli e non intraprendeva nessuna cura;
- successivamente, in data 15.04.09, a seguito di altro malore, la sig.ra , si sottoponeva presso l'Ospedale Civile San Pt_1
Giovanni di Dio di ad una nuova TC addome superiore e inferiore che, questa CP_1 volta, evidenziava a carico del versante posteriore del 3° superiore del rene destro “una neoformazione solida ipodensa di dimensioni aumentate rispetto al controllo TC del
21.12.07”; - in data 18.05.09 la ricorrente si sottoponeva ad esame ecografico renale presso l'U.O. di Nefrologia e Dialisi che confermava la presenza di lesione espansiva bilobata del diametro di mm 43; - successivamente, ricoverata presso l'U.O.
[...]
Catanzaro, veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti Controparte_2 strumentali e le veniva prescritto intervento chirurgico;
-la sig.ra rientrava in Pt_1 reparto dal 20.07.09 al 01.08.09 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di nefrectomia destra;
- veniva proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale da cui emergeva chiaramente che la mancata individuazione all'esito della TC del 21.12.2007 della presenza di neoformazione renale (errore di tipo percettivo), che si sarebbe potuta risolvere con l'asportazione della lesione, risparmiando l'organo coinvolto, aveva reso necessaria una nefrectomia radicale;
sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità dell' con CP_3 conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato nella somma di euro 43.500,00 a titolo di danno iatrogeno differenziale valutato nel procedimento per ATP al 10%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2.
2 Con comparsa depositata in data 06.10.2023, si costituiva in giudizio l' in CP_3 persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza della domanda avversaria;
evidenziava che non risultavano acquisite agli atti le immagini della TC del 21.12.2007 e, pertanto, dalla documentazione prodotta non era possibile accertare una responsabilità dei medici del P.O di conseguente alla non corretta lettura delle immagini;
chiedeva il CP_1 rigetto della domanda.
3.
Acquisito il fascicolo del procedimento per ATP, iscritto al n. 298/2020 R.G., la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
4.
All'odierna udienza, all'esito di breve discussione delle parti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa con contestuale deposito telematico della presente sentenza.
5.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento specifico alle obbligazioni a carico dell'azienda ospedaliera, giova preliminarmente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Il paziente che viene accettato in una struttura sanitaria per essere ricoverato o per essere sottoposto ad una visita ambulatoriale al fine di ottenere assistenza sanitaria, contrae a tutti gli effetti un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, il quale ha proprio origine nella semplice accettazione del paziente nella struttura ospedaliera.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La suddetta complessità della prestazione assistenziale gravante sull'ente implica, conseguentemente, che sia configurabile la responsabilità dell'ente in questione non soltanto 3 ove il danno-evento risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni direttamente ad essa facenti carico ma anche ove lo stesso sia eziologicamente connesso alla condotta negligente dei propri ausiliari (cfr. Cass. n. 19658/2014; Cass. n. 577/2008; Cass.
n. 1698/2006).
6.
In materia di responsabilità contrattuale i criteri di riparto dell'onere probatorio seguono i criteri dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 13533/2001), per cui il soggetto che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria ha l'onere di provare il rapporto contrattuale (o contatto sociale) e di allegare l'inadempimento del medico, gravando sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di responsabilità nell'attività medico chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) e dell'aggravamento della situazione patologica ( o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso causale con l'azione o omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” ( Cass. n. 975/2009; Cass. Sez. Unite n. 577/2008).
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008).
In particolare il Supremo Collegio ha affermato che “ in tema di responsabilità contrattuale del medico per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha
l'onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando a carico del debitore l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”
(Cass. n. 15993/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario
è stata causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda
4 deve essere rigettata (cfr. Cass. 27606/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 5128/2020).
7.
Con particolare riferimento al nesso di causalità, giova rilevare che l'accertamento della causalità materiale, a differenza dell'ambito penale, si basa sulla regola del “più probabile che non“ anche denominata “preponderanza dell'evidenza”.
Il procedimento logico-giuridico da seguire ai fini della ricostruzione del nesso causale implica che l'ipotesi formulata vada verificata riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana), nel senso, cioè, che in tale schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (Cass. n.
13872/2020; Cass. n. 23197/2018; Cass. sez. unite n. 576/2008).
8.
In ordine alla responsabilità dei sanitari derivante dalla non tempestiva diagnosi a seguito degli accertamenti clinici eseguiti in data 21.12.2007, parte ricorrente adduce che: - la sig.ra in data 21.12.07, a seguito di un malore, si recava presso l'Ospedale Civile San Pt_1
Giovanni di Dio di dove i sanitari la sottoponevano ad alcuni accertamenti CP_1 diagnostici, tra i quali: TC addome superiore e inferiore con MDC e senza;
TC torace con
MDC e senza;
TC encefalo con MDC;
- sulla base degli esami svolti dall'Unità di
Radiologia Diagnostica, l'Ospedale di Crotone refertava una situazione di salute sostanzialmente normale;
- in particolare il referto riportava testualmente: “l'indagine eseguita previa somministrazione di soluzione iodata idrosolubile per opacizzazione delle anse intestinali e senza e con MDC e E.V, non ha evidenziato alterazioni morfovolumetriche
e densitometriche a carico dei parenchimi epatico e splenico, normali sono apparsi il pancreas, i reni, i surreni ed i grossi vasi, non significative adenopatie addomino- pelviche”;- successivamente, in data 15.04.09, a seguito di altro malore, la sig.ra , si Pt_1 sottoponeva presso l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio di ad una nuova TC CP_1 addome superiore e inferiore che, questa volta, evidenziava a carico del versante posteriore del 3° superiore del rene destro “una neoformazione solida ipodensa di dimensioni aumentate rispetto al controllo TC del 21.12.07”
Le allegazioni di parte ricorrente trovano positivo riscontro sia nella documentazione medica allegata sia nelle valutazioni medico legale contenute nella relazione di consulenza tecnica espletata nella fase di ATP.
5 Per come si evince dalla documentazione medica in atti la paziente, nel dicembre 2007, nell'ambito del follow-up per il carcinoma sigma-retto del 2003, veniva sottoposta a TC total body presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” di che non evidenziava nulla a CP_1 carico del rene destro. Ad aprile 2009 sempre nello stesso nosocomio le veniva diagnosticata con un esame TC addome completo con m.d.c. la presenza di una neoformazione solida ipodensa, a sviluppo parzialmente esofitico e margini regolari, localizzata al terzo superiore del rene destro che mostrava modico potenziamento dopo somministrazione di m.d.c. Nel referto della suddetta TC si evidenziava un aumento delle dimensioni della suddetta formazione da 2,5 cm nel dicembre 2007 a 4 cm nell'aprile 2009 (cfr. pag. 10 relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per ATP).
Il rapporto causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra la mancata tempestiva diagnosi e la lesione subita dalla ricorrente può ritenersi pertanto adeguatamente provato, considerato che se la neoformazione fosse stata correttamente identificata avrebbe consentito certamente di prevenire l'ingrandimento della massa e di attuare un approccio chirurgico conservativo.
Parte resistente contesta la possibilità di addebitare qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei sanitari del P.O. di in ragione in assenza delle immagini della TC del CP_1
21.12.2007.
In ordine alla questione se la neoplasia renale destra, concretamente riscontrata in data
15/04/2009, avrebbe potuto essere stata diagnosticata già in conseguenza degli esami clinici effettuati presso la struttura sanitaria in data 21/12/2007 il Collegio peritale, nominato nella fase di ATP, dopo aver compiuto in via preliminare un accurato excursus della storia clinica e anamnestica della paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha chiarito che: “ In primo luogo, in aprile 2009 la radiologa, dott.ssa , comparando Persona_1 le immagini TC del 21/12/2007 e del 09/04/2009 affermava un incremento delle dimensioni della neoformazione al terzo superiore del rene destro da 25 mm a 40 mm, il che presuppone che aveva riscontrato la presenza della massa anche nelle immagini TC del
2007. In secondo luogo, La TC è un'indagine molto sensibile ed accurata che permette di visualizzare le masse di dimensioni ridotte (con limite inferiore di risoluzione di circa 0,5 cm) e viene utilizzata anche per valutare l'estensione del tumore agli spazi perirenali,
l'eventuale presenza di localizzazioni extrarenali linfonodali e metastatiche a distanza, la presenza di trombosi estese alla vena renale ed alla vena cava inferiore. Per stabilire a ritroso le dimensioni di una massa tumorale la cinetica cellulare di determinate neoplasie può dare informazioni di grande rilevanza. La velocità di crescita di un tumore è
6 determinata da tre fattori principali: il tempo di raddoppiamento, definito dal numero di giorni necessari affinché il tumore raddoppi il suo volume, la frazione delle celle tumorali che sono nel pool replicativo e la velocità con cui le cellule sono perdute. Sono descritti in letteratura due principali modelli di crescita dei tumori umani: esponenziale e gompertziano. Nella realtà, solo alcuni tumori in situazioni particolari sembrano effettivamente seguire il modello di crescita esponenziale. In oncologia, il modello gompertziano è stato considerato il miglior approccio matematico alla crescita tumorale
(Fig. 3). Osservando il grafico della figura 3 si evidenziano tre fasi: 1) fase “lag” caratterizzata da elevata frazione di accrescimento ma l'aumento di volume neoplastico è minimo perché la nascita di nuove cellule è controbilanciata da un'elevata morte;
2) fase caratterizzata da una crescita rapida di tipo esponenziale: in questa fase i tumori di medie dimensioni hanno massima crescita assoluta;
3) fase di plateau caratterizzata da un rallentamento della crescita e la curva diventa asintotica: le neoplasie raggiungono le grosse dimensioni ma hanno tasso di crescita basso e minima frazione di accrescimento. Il tumore del rene, sotto il profilo biologico, è una neoplasia solida per lo più a lento accrescimento con un'ampia variazione del tasso di crescita. Infatti, la maggior parte dei dati sulla cinetica di crescita dei tumori renali indicano una velocità di crescita tumorale mediana di 0.80 cm/anno (range: 0.16 – 3.80). Ritornando al caso di specie, analizzando le modalità di crescita della neoplasia in oggetto secondo i modelli matematici sopra descritti
e le caratteristiche istopatologiche del tumore (carcinoma a cellule renali non classificato), all'atto della TC del 21/12/2007 il tumore medesimo, applicando il criterio del “più probabile che non”, era già esistente e probabilmente di dimensioni tali da essere visibile alla TC (superiore a 1 cm).
Il Collegio peritale ha inoltre affermato che “La mancata identificazione della neoformazione renale aveva condotto all'accrescimento della massa tumorale da 2,5 cm a 4 cm da dicembre 2007 ad aprile 2009” ed ha evidenziato che “La chirurgia rappresenta il trattamento standard del tumore renale localizzato. Le opzioni chirurgiche sono costituite dalla nefrectomia radicale e dalla chirurgia conservativa d'organo (nephron – sparing surgery). La nefrectomia radicale prevede l'asportazione del rene e della fascia perirenale contenente il grasso omonimo. Le tecniche di nephron – sparing surgery prevedono
l'asportazione della lesione tumorale con più o meno tessuto sano circostante, risparmiando
l'organo coinvolto. La classificazione TNM è il metodo che serve a descrivere in modo obiettivo lo stato di una neoplasia nel tempo, in determinati momenti, ovvero in rapporto
7 alla storia clinica naturale del tumore, fornendo al clinico indicazioni per una pianificazione terapeutica (Figura 4).
All'epoca del fatto de quo, per i tumori renali < 4 cm, localizzati e singoli, (T1a) la nefrectomia radicale era considerata un trattamento eccessivo, mentre risultava indicata la chirurgia conservativa. La nefrectomia radicale rimaneva il trattamento di scelta per neoplasie di dimensioni >
4-5 cm, per quelle localmente avanzate od in presenza di trombosi venosa (T1b-T4), per le forme multifocali ed in alcuni casi di neoplasia localizzata in sede centrale o intraparenchimale, in cui la chirurgia conservativa poteva risultare oncologicamente controindicata e di difficile esecuzione tecnica. Nel caso di specie, si deve ritenere che il radiologo in occasione dell'esame TC total body del 21/12/2007 non ha identificato in modo imperito la massa renale destra e ciò ha condotto ad un aggravamento del quadro clinico sicché, al fine di rimuovere la massa tumorale, si è reso necessario procedere ad un intervento di nefrectomia radicale, anziché al meno invasivo intervento di nefrectomia parziale (nephron – sparing surgery). Sotto il profilo medico legale, quindi,
l'intervento di nefrectomia radicale non ha comportato forme di inabilità temporanea più gravi rispetto a quelle che sarebbero conseguite ad una nefrectomia parziale;
ha, tuttavia, prodotto postumi permanenti più gravi, avendo comunque la ricorrente perduto un intero rene e non solo una parte di esso. La nefrectomia monolaterale può esser vicariata dal rene superstite grazie alla riserva funzionale conseguente all'ipertrofia compensatoria. Pur in presenza di indici funzionali nella norma la condizione di mono rene costituisce senz'altro una modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto e la percentuale indicativa del 15% (guida orientativa sulla valutazione del danno biologico di et al. Controparte_4 del 2001 sotto l'egida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) trova la sua ragion d'essere negli esiti cicatriziali e aderenziali in sede di intervento chirurgico e nella negativa risonanza psichica che esercita la consapevolezza di aver perso un organo tanto importante. Tale indicazione potrà essere orientata verso percentuali superiori in soggetti che per patologie di cui sono affetti (ipertensione arteriosa) sono esposti a maggior rischio. Alla luce del bareme medico legale sopra indicato e tenuto conto che la ricorrente è affetta da ipertensione arteriosa, tali postumi sono stati ritenuti pari al 20%. Per ciò che attiene all'invalidità permanente che comunque sarebbe conseguita ad un intervento di nefrectomia parziale tempestivo, la stessa è stata ritenuta pari al 10% di invalidità permanente. Di conseguenza, il danno differenziale sofferto dalla ricorrente in conseguenza dell'inadempimento della parte resistente è pari al 10% di invalidità̀ permanente, esclusa
8 ogni conseguenza, invece, in termini di maggiore invalidità̀ temporanea” (cfr. relazione di consulenza tecnica, pagg. 11-12).
Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivate in base ad argomentazioni scientifiche e corrette sotto il profilo logico, appaiono pienamente condivisibili.
Deve pertanto ritenersi accertata anche la colpa medica, derivante dalla condotta imperita dei sanitari conseguente alla mancata identificazione della neoformazione renale destra in seguito alla TC del 21.12.2007, che aveva provocato l'accrescimento della massa tumorale da 2,5 cm a 4 cm da dicembre 2007 ad aprile 2009 (cfr. conclusioni relazione di consulenza tecnica in atti). Cont A fronte del delineato quadro probatorio, l' resistente si è limitata a negare la sussistenza di ogni profilo di responsabilità a carico dei sanitari ma non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento (ovvero che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente) e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile oppure che tale inadempimento, qualora vi sia stato, non risulta eziologicamente rilevante (Cass. n. 24073/2017).
In via conclusiva, deve ritenersi accertato nel caso di specie sia il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso sia l'inadempimento colpevole del debitore nell'esecuzione della prestazione.
9.
La lesione provocata alla ricorrente ha comportato, per come risultante ad esito di consulenza medico-legale, un danno biologico da indicare in una percentuale del 10%, quale danno iatrogeno differenziale, considerando che in ogni caso se la neoformazione fosse stata correttamente identificata avrebbe consentito certamente di prevenire l'ingrandimento della massa e di conseguenza di attuare un approccio chirurgico conservativo (nephron - sparing surgery) anziché una nefrectomia radicale.… (cfr. relazione di consulenza tecnica, pag. 13).
Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della struttura sanitaria di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore, monetizzando il verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico lamentato, detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass. n. 26117/2021).
9 Applicando i principi di cui sopra, facendo ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano e tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dei fatti (58 anni), l'importo risarcibile per l'invalidità permanente (20%) è pari ad euro 54.479,00, mentre il verosimile stato di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato a carico della paziente (10%) può essere quantificato nella somma di euro 18.679,00; sottraendo dall'importo di euro
54.479,00, corrispondente al valore del complessivo grado di invalidità, la somma di euro
18.679,00 si perviene all'importo di euro 35.800,00, che costituisce la quantificazione del maggior danno da invalidità permanente.
Il danno non patrimoniale risulta, pertanto, pari a euro 35.800,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (21.12.2007) e rivalutata di anno in anno fino alla data di deposito della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
Dal deposito della sentenza sulla somma liquidata decorrono gli interessi legali.
10.
In ordine alla personalizzazione del danno, giova premettere che il danno biologico, quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, riassume nella medesima nozione sia gli aspetti “statici” che quelli “dinamici” della lesione (Cass. n. 7513/2018).
Per riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano delle conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale;
circostanze
“specifiche ed eccezionali” che, ove tempestivamente allegate dal danneggiato, potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (Cass. n.
21939/2017; Cass. 7513/2018; Cass. n. 28988/2019).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di lesione della salute
“costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale - art. 32 Cost.- “ ( Cass. n. 24473/2020).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, difetta in modo assoluto l'allegazione e prova di specifici pregiudizi da risarcire a titolo di personalizzazione rispetto al pregiudizio alla salute sopra quantificato.
10 Analogamente deve escludersi che possa essere liquidata alcuna somma a titolo di danno morale, in assenza di allegazione e prova dell'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
11.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto sono poste a carico di parte resistente, così come liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e del procedimento semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
Il pagamento di dette spese va disposto in favore dell'Erario in quanto parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
a) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna l' Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente del complessivo importo di euro 35.800,00, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_3 spese del presente giudizio e di quelle relative al procedimento per ATP, che si liquidano in euro 2.216,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;
c) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU svolta in sede di ATP.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 10.09.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
11
Successivamente alle ore 16.10, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 892/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesca Borrelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cutro alla Via I^ Trav. Perugia n. 4,
Ricorrente;
Contro
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in alla via M. Nicoletta - “Il Granaio”, rappresentata e CP_1 difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Giulia Ferrante e dall'avv. Giuseppe Lammirato, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale Aziendale;
Resistente;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 proponeva ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data Parte_1
22.06.2023, deducendo che:- la stessa in data 21.12.07, a seguito di un malore, si recava presso l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio di dove i sanitari la sottoponevano ad CP_1 alcuni accertamenti diagnostici, tra i quali: TC addome superiore e inferiore con MDC e senza;
TC torace con MDC e senza;
TC encefalo con MDC;
- sulla base degli esami svolti dall'Unità di Radiologia Diagnostica, l'Ospedale di Crotone refertava una situazione di salute sostanzialmente normale;
- in particolare il referto riportava testualmente: “l'indagine eseguita previa somministrazione di soluzione iodata idrosolubile per l'opacizzazione delle anse intestinali e senza e con MDC e E.V, non ha evidenziato alterazioni morfo- volumetriche e densitometriche a carico dei parenchimi epatico e splenico. Normali sono apparsi il pancreas, i reni, i surreni ed i grossi vasi, non significative adenopatie addomino- pelviche”;- rassicurata dall'esito degli esami, la sig.ra non effettuava ulteriori Pt_1 immediati controlli e non intraprendeva nessuna cura;
- successivamente, in data 15.04.09, a seguito di altro malore, la sig.ra , si sottoponeva presso l'Ospedale Civile San Pt_1
Giovanni di Dio di ad una nuova TC addome superiore e inferiore che, questa CP_1 volta, evidenziava a carico del versante posteriore del 3° superiore del rene destro “una neoformazione solida ipodensa di dimensioni aumentate rispetto al controllo TC del
21.12.07”; - in data 18.05.09 la ricorrente si sottoponeva ad esame ecografico renale presso l'U.O. di Nefrologia e Dialisi che confermava la presenza di lesione espansiva bilobata del diametro di mm 43; - successivamente, ricoverata presso l'U.O.
[...]
Catanzaro, veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti Controparte_2 strumentali e le veniva prescritto intervento chirurgico;
-la sig.ra rientrava in Pt_1 reparto dal 20.07.09 al 01.08.09 per essere sottoposta ad intervento chirurgico di nefrectomia destra;
- veniva proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che si concludeva con il deposito dell'elaborato peritale da cui emergeva chiaramente che la mancata individuazione all'esito della TC del 21.12.2007 della presenza di neoformazione renale (errore di tipo percettivo), che si sarebbe potuta risolvere con l'asportazione della lesione, risparmiando l'organo coinvolto, aveva reso necessaria una nefrectomia radicale;
sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità dell' con CP_3 conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato nella somma di euro 43.500,00 a titolo di danno iatrogeno differenziale valutato nel procedimento per ATP al 10%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
2.
2 Con comparsa depositata in data 06.10.2023, si costituiva in giudizio l' in CP_3 persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza della domanda avversaria;
evidenziava che non risultavano acquisite agli atti le immagini della TC del 21.12.2007 e, pertanto, dalla documentazione prodotta non era possibile accertare una responsabilità dei medici del P.O di conseguente alla non corretta lettura delle immagini;
chiedeva il CP_1 rigetto della domanda.
3.
Acquisito il fascicolo del procedimento per ATP, iscritto al n. 298/2020 R.G., la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
4.
All'odierna udienza, all'esito di breve discussione delle parti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa con contestuale deposito telematico della presente sentenza.
5.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Con riferimento specifico alle obbligazioni a carico dell'azienda ospedaliera, giova preliminarmente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Il paziente che viene accettato in una struttura sanitaria per essere ricoverato o per essere sottoposto ad una visita ambulatoriale al fine di ottenere assistenza sanitaria, contrae a tutti gli effetti un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, il quale ha proprio origine nella semplice accettazione del paziente nella struttura ospedaliera.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire sia, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La suddetta complessità della prestazione assistenziale gravante sull'ente implica, conseguentemente, che sia configurabile la responsabilità dell'ente in questione non soltanto 3 ove il danno-evento risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni direttamente ad essa facenti carico ma anche ove lo stesso sia eziologicamente connesso alla condotta negligente dei propri ausiliari (cfr. Cass. n. 19658/2014; Cass. n. 577/2008; Cass.
n. 1698/2006).
6.
In materia di responsabilità contrattuale i criteri di riparto dell'onere probatorio seguono i criteri dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 13533/2001), per cui il soggetto che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria ha l'onere di provare il rapporto contrattuale (o contatto sociale) e di allegare l'inadempimento del medico, gravando sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di responsabilità nell'attività medico chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto) e dell'aggravamento della situazione patologica ( o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso causale con l'azione o omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” ( Cass. n. 975/2009; Cass. Sez. Unite n. 577/2008).
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire qualificato, e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008).
In particolare il Supremo Collegio ha affermato che “ in tema di responsabilità contrattuale del medico per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha
l'onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando a carico del debitore l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”
(Cass. n. 15993/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario
è stata causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda
4 deve essere rigettata (cfr. Cass. 27606/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 5128/2020).
7.
Con particolare riferimento al nesso di causalità, giova rilevare che l'accertamento della causalità materiale, a differenza dell'ambito penale, si basa sulla regola del “più probabile che non“ anche denominata “preponderanza dell'evidenza”.
Il procedimento logico-giuridico da seguire ai fini della ricostruzione del nesso causale implica che l'ipotesi formulata vada verificata riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana), nel senso, cioè, che in tale schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (Cass. n.
13872/2020; Cass. n. 23197/2018; Cass. sez. unite n. 576/2008).
8.
In ordine alla responsabilità dei sanitari derivante dalla non tempestiva diagnosi a seguito degli accertamenti clinici eseguiti in data 21.12.2007, parte ricorrente adduce che: - la sig.ra in data 21.12.07, a seguito di un malore, si recava presso l'Ospedale Civile San Pt_1
Giovanni di Dio di dove i sanitari la sottoponevano ad alcuni accertamenti CP_1 diagnostici, tra i quali: TC addome superiore e inferiore con MDC e senza;
TC torace con
MDC e senza;
TC encefalo con MDC;
- sulla base degli esami svolti dall'Unità di
Radiologia Diagnostica, l'Ospedale di Crotone refertava una situazione di salute sostanzialmente normale;
- in particolare il referto riportava testualmente: “l'indagine eseguita previa somministrazione di soluzione iodata idrosolubile per opacizzazione delle anse intestinali e senza e con MDC e E.V, non ha evidenziato alterazioni morfovolumetriche
e densitometriche a carico dei parenchimi epatico e splenico, normali sono apparsi il pancreas, i reni, i surreni ed i grossi vasi, non significative adenopatie addomino- pelviche”;- successivamente, in data 15.04.09, a seguito di altro malore, la sig.ra , si Pt_1 sottoponeva presso l'Ospedale Civile San Giovanni di Dio di ad una nuova TC CP_1 addome superiore e inferiore che, questa volta, evidenziava a carico del versante posteriore del 3° superiore del rene destro “una neoformazione solida ipodensa di dimensioni aumentate rispetto al controllo TC del 21.12.07”
Le allegazioni di parte ricorrente trovano positivo riscontro sia nella documentazione medica allegata sia nelle valutazioni medico legale contenute nella relazione di consulenza tecnica espletata nella fase di ATP.
5 Per come si evince dalla documentazione medica in atti la paziente, nel dicembre 2007, nell'ambito del follow-up per il carcinoma sigma-retto del 2003, veniva sottoposta a TC total body presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” di che non evidenziava nulla a CP_1 carico del rene destro. Ad aprile 2009 sempre nello stesso nosocomio le veniva diagnosticata con un esame TC addome completo con m.d.c. la presenza di una neoformazione solida ipodensa, a sviluppo parzialmente esofitico e margini regolari, localizzata al terzo superiore del rene destro che mostrava modico potenziamento dopo somministrazione di m.d.c. Nel referto della suddetta TC si evidenziava un aumento delle dimensioni della suddetta formazione da 2,5 cm nel dicembre 2007 a 4 cm nell'aprile 2009 (cfr. pag. 10 relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per ATP).
Il rapporto causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra la mancata tempestiva diagnosi e la lesione subita dalla ricorrente può ritenersi pertanto adeguatamente provato, considerato che se la neoformazione fosse stata correttamente identificata avrebbe consentito certamente di prevenire l'ingrandimento della massa e di attuare un approccio chirurgico conservativo.
Parte resistente contesta la possibilità di addebitare qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei sanitari del P.O. di in ragione in assenza delle immagini della TC del CP_1
21.12.2007.
In ordine alla questione se la neoplasia renale destra, concretamente riscontrata in data
15/04/2009, avrebbe potuto essere stata diagnosticata già in conseguenza degli esami clinici effettuati presso la struttura sanitaria in data 21/12/2007 il Collegio peritale, nominato nella fase di ATP, dopo aver compiuto in via preliminare un accurato excursus della storia clinica e anamnestica della paziente sulla scorta della documentazione sanitaria in atti, ha chiarito che: “ In primo luogo, in aprile 2009 la radiologa, dott.ssa , comparando Persona_1 le immagini TC del 21/12/2007 e del 09/04/2009 affermava un incremento delle dimensioni della neoformazione al terzo superiore del rene destro da 25 mm a 40 mm, il che presuppone che aveva riscontrato la presenza della massa anche nelle immagini TC del
2007. In secondo luogo, La TC è un'indagine molto sensibile ed accurata che permette di visualizzare le masse di dimensioni ridotte (con limite inferiore di risoluzione di circa 0,5 cm) e viene utilizzata anche per valutare l'estensione del tumore agli spazi perirenali,
l'eventuale presenza di localizzazioni extrarenali linfonodali e metastatiche a distanza, la presenza di trombosi estese alla vena renale ed alla vena cava inferiore. Per stabilire a ritroso le dimensioni di una massa tumorale la cinetica cellulare di determinate neoplasie può dare informazioni di grande rilevanza. La velocità di crescita di un tumore è
6 determinata da tre fattori principali: il tempo di raddoppiamento, definito dal numero di giorni necessari affinché il tumore raddoppi il suo volume, la frazione delle celle tumorali che sono nel pool replicativo e la velocità con cui le cellule sono perdute. Sono descritti in letteratura due principali modelli di crescita dei tumori umani: esponenziale e gompertziano. Nella realtà, solo alcuni tumori in situazioni particolari sembrano effettivamente seguire il modello di crescita esponenziale. In oncologia, il modello gompertziano è stato considerato il miglior approccio matematico alla crescita tumorale
(Fig. 3). Osservando il grafico della figura 3 si evidenziano tre fasi: 1) fase “lag” caratterizzata da elevata frazione di accrescimento ma l'aumento di volume neoplastico è minimo perché la nascita di nuove cellule è controbilanciata da un'elevata morte;
2) fase caratterizzata da una crescita rapida di tipo esponenziale: in questa fase i tumori di medie dimensioni hanno massima crescita assoluta;
3) fase di plateau caratterizzata da un rallentamento della crescita e la curva diventa asintotica: le neoplasie raggiungono le grosse dimensioni ma hanno tasso di crescita basso e minima frazione di accrescimento. Il tumore del rene, sotto il profilo biologico, è una neoplasia solida per lo più a lento accrescimento con un'ampia variazione del tasso di crescita. Infatti, la maggior parte dei dati sulla cinetica di crescita dei tumori renali indicano una velocità di crescita tumorale mediana di 0.80 cm/anno (range: 0.16 – 3.80). Ritornando al caso di specie, analizzando le modalità di crescita della neoplasia in oggetto secondo i modelli matematici sopra descritti
e le caratteristiche istopatologiche del tumore (carcinoma a cellule renali non classificato), all'atto della TC del 21/12/2007 il tumore medesimo, applicando il criterio del “più probabile che non”, era già esistente e probabilmente di dimensioni tali da essere visibile alla TC (superiore a 1 cm).
Il Collegio peritale ha inoltre affermato che “La mancata identificazione della neoformazione renale aveva condotto all'accrescimento della massa tumorale da 2,5 cm a 4 cm da dicembre 2007 ad aprile 2009” ed ha evidenziato che “La chirurgia rappresenta il trattamento standard del tumore renale localizzato. Le opzioni chirurgiche sono costituite dalla nefrectomia radicale e dalla chirurgia conservativa d'organo (nephron – sparing surgery). La nefrectomia radicale prevede l'asportazione del rene e della fascia perirenale contenente il grasso omonimo. Le tecniche di nephron – sparing surgery prevedono
l'asportazione della lesione tumorale con più o meno tessuto sano circostante, risparmiando
l'organo coinvolto. La classificazione TNM è il metodo che serve a descrivere in modo obiettivo lo stato di una neoplasia nel tempo, in determinati momenti, ovvero in rapporto
7 alla storia clinica naturale del tumore, fornendo al clinico indicazioni per una pianificazione terapeutica (Figura 4).
All'epoca del fatto de quo, per i tumori renali < 4 cm, localizzati e singoli, (T1a) la nefrectomia radicale era considerata un trattamento eccessivo, mentre risultava indicata la chirurgia conservativa. La nefrectomia radicale rimaneva il trattamento di scelta per neoplasie di dimensioni >
4-5 cm, per quelle localmente avanzate od in presenza di trombosi venosa (T1b-T4), per le forme multifocali ed in alcuni casi di neoplasia localizzata in sede centrale o intraparenchimale, in cui la chirurgia conservativa poteva risultare oncologicamente controindicata e di difficile esecuzione tecnica. Nel caso di specie, si deve ritenere che il radiologo in occasione dell'esame TC total body del 21/12/2007 non ha identificato in modo imperito la massa renale destra e ciò ha condotto ad un aggravamento del quadro clinico sicché, al fine di rimuovere la massa tumorale, si è reso necessario procedere ad un intervento di nefrectomia radicale, anziché al meno invasivo intervento di nefrectomia parziale (nephron – sparing surgery). Sotto il profilo medico legale, quindi,
l'intervento di nefrectomia radicale non ha comportato forme di inabilità temporanea più gravi rispetto a quelle che sarebbero conseguite ad una nefrectomia parziale;
ha, tuttavia, prodotto postumi permanenti più gravi, avendo comunque la ricorrente perduto un intero rene e non solo una parte di esso. La nefrectomia monolaterale può esser vicariata dal rene superstite grazie alla riserva funzionale conseguente all'ipertrofia compensatoria. Pur in presenza di indici funzionali nella norma la condizione di mono rene costituisce senz'altro una modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto e la percentuale indicativa del 15% (guida orientativa sulla valutazione del danno biologico di et al. Controparte_4 del 2001 sotto l'egida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) trova la sua ragion d'essere negli esiti cicatriziali e aderenziali in sede di intervento chirurgico e nella negativa risonanza psichica che esercita la consapevolezza di aver perso un organo tanto importante. Tale indicazione potrà essere orientata verso percentuali superiori in soggetti che per patologie di cui sono affetti (ipertensione arteriosa) sono esposti a maggior rischio. Alla luce del bareme medico legale sopra indicato e tenuto conto che la ricorrente è affetta da ipertensione arteriosa, tali postumi sono stati ritenuti pari al 20%. Per ciò che attiene all'invalidità permanente che comunque sarebbe conseguita ad un intervento di nefrectomia parziale tempestivo, la stessa è stata ritenuta pari al 10% di invalidità permanente. Di conseguenza, il danno differenziale sofferto dalla ricorrente in conseguenza dell'inadempimento della parte resistente è pari al 10% di invalidità̀ permanente, esclusa
8 ogni conseguenza, invece, in termini di maggiore invalidità̀ temporanea” (cfr. relazione di consulenza tecnica, pagg. 11-12).
Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivate in base ad argomentazioni scientifiche e corrette sotto il profilo logico, appaiono pienamente condivisibili.
Deve pertanto ritenersi accertata anche la colpa medica, derivante dalla condotta imperita dei sanitari conseguente alla mancata identificazione della neoformazione renale destra in seguito alla TC del 21.12.2007, che aveva provocato l'accrescimento della massa tumorale da 2,5 cm a 4 cm da dicembre 2007 ad aprile 2009 (cfr. conclusioni relazione di consulenza tecnica in atti). Cont A fronte del delineato quadro probatorio, l' resistente si è limitata a negare la sussistenza di ogni profilo di responsabilità a carico dei sanitari ma non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento (ovvero che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente) e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile oppure che tale inadempimento, qualora vi sia stato, non risulta eziologicamente rilevante (Cass. n. 24073/2017).
In via conclusiva, deve ritenersi accertato nel caso di specie sia il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso sia l'inadempimento colpevole del debitore nell'esecuzione della prestazione.
9.
La lesione provocata alla ricorrente ha comportato, per come risultante ad esito di consulenza medico-legale, un danno biologico da indicare in una percentuale del 10%, quale danno iatrogeno differenziale, considerando che in ogni caso se la neoformazione fosse stata correttamente identificata avrebbe consentito certamente di prevenire l'ingrandimento della massa e di conseguenza di attuare un approccio chirurgico conservativo (nephron - sparing surgery) anziché una nefrectomia radicale.… (cfr. relazione di consulenza tecnica, pag. 13).
Il danno iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della struttura sanitaria di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore, monetizzando il verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico lamentato, detraendo il secondo importo dal primo (cfr. Cass. n. 26117/2021).
9 Applicando i principi di cui sopra, facendo ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano e tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dei fatti (58 anni), l'importo risarcibile per l'invalidità permanente (20%) è pari ad euro 54.479,00, mentre il verosimile stato di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato a carico della paziente (10%) può essere quantificato nella somma di euro 18.679,00; sottraendo dall'importo di euro
54.479,00, corrispondente al valore del complessivo grado di invalidità, la somma di euro
18.679,00 si perviene all'importo di euro 35.800,00, che costituisce la quantificazione del maggior danno da invalidità permanente.
Il danno non patrimoniale risulta, pertanto, pari a euro 35.800,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (21.12.2007) e rivalutata di anno in anno fino alla data di deposito della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro.
Dal deposito della sentenza sulla somma liquidata decorrono gli interessi legali.
10.
In ordine alla personalizzazione del danno, giova premettere che il danno biologico, quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, riassume nella medesima nozione sia gli aspetti “statici” che quelli “dinamici” della lesione (Cass. n. 7513/2018).
Per riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano delle conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale;
circostanze
“specifiche ed eccezionali” che, ove tempestivamente allegate dal danneggiato, potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (Cass. n.
21939/2017; Cass. 7513/2018; Cass. n. 28988/2019).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di lesione della salute
“costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale - art. 32 Cost.- “ ( Cass. n. 24473/2020).
Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, difetta in modo assoluto l'allegazione e prova di specifici pregiudizi da risarcire a titolo di personalizzazione rispetto al pregiudizio alla salute sopra quantificato.
10 Analogamente deve escludersi che possa essere liquidata alcuna somma a titolo di danno morale, in assenza di allegazione e prova dell'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
11.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto sono poste a carico di parte resistente, così come liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e del procedimento semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
Il pagamento di dette spese va disposto in favore dell'Erario in quanto parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
a) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna l' Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente del complessivo importo di euro 35.800,00, oltre interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_3 spese del presente giudizio e di quelle relative al procedimento per ATP, che si liquidano in euro 2.216,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;
c) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU svolta in sede di ATP.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 10.09.2025
Il GIUDICE
GOP dott. Maurizio Rago
11