Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04904/2025REG.PROV.COLL.
N. 07978/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7978 del 2023, proposto da
CE Sas di Salihu Alban Ora Margherita S.r.l. - Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 226/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Diana Caminiti e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Grimani, Gattamelata, Iannotta, Ongaro, Trento e Privato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La società CE S.a.s. era titolare della concessione per l’occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni e frigo nell’area antistante all’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sito in Venezia, San Polo n. 727, giusta voltura prot. n. 347412/2003 del 02.09.2003, che prevedeva l’occupazione di due porzioni di suolo pubblico, una in aderenza all’ingresso del locale e l’altra frontestante il medesimo, lungo la riva del canal Grande (Riva del Vin).
1.1. L’area di Riva del Vin, su cui esercita la propria attività la società ricorrente, è stata oggetto di pianificazione nel corso del tempo.
1.2. In particolare, in seguito all’approvazione, con delibera di giunta comunale n. 132/2009, dei criteri per il rilascio di nuove concessioni nel rispetto dell’art. 5 del regolamento COSAP, che hanno previsto una generale riduzione dello spazio pubblico utilizzabile, la società impugnava tutti gli atti inerenti, con ricorso avanti al Tar Veneto, RG n. 437/2010, che si concludeva con la sentenza n. 944/2018 di improcedibilità del ricorso in quanto gli atti impugnati erano da ritenersi ‘ superati e sostituiti dalla nuova pianificazione’, intervenuta con la delibera di giunta comunale n. 360/2017.
1.2.1.Quest’ultima riconfermava l'eliminazione di tutte le superfici in aderenza agli immobili, compresa quella sul fronte di civico 727 in concessione alla CE s.a.s., mentre manteneva le aree in concessione lungo il Canal Grande, sebbene rimodulandole (per quanto riguarda la ditta CE, la concessione originaria prevede(va) l’occupazione di suolo delle dimensioni di m 13,28 x 2,10, mentre il pianino di cui alla delibera di giunta n. 360/2017 prevede le dimensioni di m. 11,40 x 2,80).
La società CE provvedeva pertanto ad impugnarla con ricorso avanti al T.a.r. per il Veneto rubricato al n. RG. 441/2018.
1.3. Nelle more di tale giudizio, con delibera n. 167/2022, la giunta comunale approvava il nuovo pianino di Riva del Vin, in revisione di quello precedentemente approvato con la delibera di giunta comunale n. 360/17.
1.3.1. Quest’ultima delibera di giunta comunale, n. 167/2022, veniva quindi impugnata con motivi aggiunti, unitamente all’art. 5 del Regolamento COSAP ed al nuovo Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4.3.2021, innanzi al T.a.r. per il Veneto.
In particolare con il ricorso per motivi aggiunti la società articolava tre motivi di ricorso, deducendo:
I) violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/90 in ragione della mancata partecipazione garantita nell’ambito del procedimento originato dalla richiesta di alcuni operatori di stabilizzare le occupazioni, così come assentite nel periodo caratterizzato dalla pandemia di Covid 19, la quale non potrebbe comunque essere sostituita dalla partecipazione garantita all’associazione di categoria;
II) eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà. Nella rappresentazione dello stato di fatto sarebbero ravvisabili numerosi errori. La rilevazione indicherebbe, infatti, gli scalini di fronte alla Calle del Gambero, erroneamente confondendo scalini paralleli con perpendicolari alla riva, inoltre non indicherebbe il lampione presente nelle aree denominate come A e H nella planimetria prodotta dalla ricorrente, mentre quantificherebbe in maniera erronea la distanza tra la riva e gli edifici, in particolar modo nel tratto tra il Ponte di Rialto e il Sottoportico della Madonna e, infine, rappresenterebbe in modo erroneo i pontili, non tenendo conto che alcuni non esistono più ed altri sono stati spostati;
III) violazione dell’art. 52 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 negli stessi termini già dedotti con il ricorso introduttivo.
2. Il T.a.r. per il Veneto, con sentenza della sez. III, 15 febbraio 2023, n. 226, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto il ricorso per motivi aggiunti.
3. Con il presente atto di appello la società critica la sentenza di prime cure laddove ha respinto tutti e tre i motivi del ricorso per motivi aggiunti, articolando le seguenti censure:
I) Mancata o errata valutazione della censura concernente la violazione degli artt. 7 e segg. l. 7.8.90 n. 241. Violazione dell’art. 88 c.p.a. e dell’art. 132 c.p.c..
II) Mancata o errata valutazione della censura concernente l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione degli artt. 66, 67 e 88 c.p.a..
III) Mancata o errata valutazione della censura concernente la violazione dell’art. 52 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti
4. Si è costituito il comune di Venezia, producendo articolata memoria di discussione ex art. 73 c.p.a., cui ha replicato parte appellante, mentre il Ministero della Cultura si è costituito in prossimità dell’udienza pubblica, con atto di mero stile.
5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2024.
DIRITTO
6. Viene in decisione l’appello proposto dalla società CE s.a.s. avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto, sez. III, 15 febbraio 2023, n. 226 che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 360 del 29.12.17, pubblicata dal 9.1 al 24.1.18 con la quale sono stati approvati alcuni “pianini” per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico tra i quali quello della “ Riva del Vin ” ed i relativi atti presupposti e respinto il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 167 del 28.7.22 ad oggetto “ revisione dei “pianini ” tra cui “ Riva del Vin ”, “ Approvazione dell’Intesa fra SABAP, Regione e Comune ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ” ed avverso i relativi atti presupposti, fra cui l’art. 5 del regolamento COSAP – Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del consiglio comunale di Venezia n. 35 dell’8.3.99 come successivamente modificato e integrato in particolare con deliberazione del consiglio comunale di Venezia n. 15 del 26.2.16, nonché avverso il verbale della conferenza di servizi decisoria del 24.6.22.
6.1. Segnatamente il giudice di prime cure ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto “ volto a ottenere l’annullamento di atti pianificatori il cui contenuto potenzialmente lesivo è stato superato dall’adozione della deliberazione impugnata con il ricorso per motivi aggiunti”, mentre ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondati tutti e tre i motivi articolati.
7. Con l’atto di appello la società CE critica la sentenza di prime cure nei punti in cui ha disatteso i motivi del ricorso per motivi aggiunti.
8. Il primo giudice ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, riferito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la propria giurisprudenza in materia secondo la quale l’amministrazione non aveva l’obbligo di comunicare alla parte ricorrente l’indizione della conferenza dei servizi e l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del nuovo atto di pianificazione; “ l’obbligo di comunicazione d’avvio del procedimento è, infatti, espressamente escluso per i regolamenti e gli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (art. 13 l. 241/90), tra i quali rientrano i cc.dd. Pianini: l’essere tali atti rivolti ad una generalità di soggetti rende impraticabile la comunicazione d’avvio a tutti i destinatari dell’atto ”.
Pertanto nessun obbligo di comunicazione di alcun avviso poteva ritenersi sussistere rispetto al procedimento di revisione dei “pianini” dovuto alla scadenza della precedente pianificazione, una volta rispettata la previsione dell’indizione dell’apposita conferenza di servizi che aveva visto coinvolte anche le associazioni di categoria
8.1. Con il primo motivo di appello la società lamenta l’erroneità della conclusione cui era pervenuto il primo giudice, ritenendo erroneo il richiamo effettuato al disposto dell’art. 13 l. 241/90, anche in considerazione del rilievo che tale norma prevede che “ restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”, rinviando alle normative di settore.
A detta di parte appellante la normativa in tema di pianini non sarebbe regolata legislativamente ma unicamente nell’art. 5 del regolamento AP (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 35/99 e integrato per quanto qui interessa con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 26.2.16) e ora dal regolamento del canone unico patrimoniale di concessione (approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9/21 ai sensi dell’art. 1 commi 816 e segg. L. 27.12.19 n. 160) secondo il quale la giunta comunale delibera i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico, essendo così stata abilitata alla formazione dei pianini per la disciplina delle aree per le quali la tutela monumentale è di maggior rilevanza.
Pertanto, in tesi attorea, il comune si era dotato di uno strumento costituito dai criteri regolamentari per la concessione di suolo pubblico, paragonabile allo strumento urbanistico generale valido per tutto il territorio, e poi di strumenti costituiti dai pianini, paragonabili agli strumenti urbanistici attuativi.
Secondo l’appellante sarebbe pertanto applicabile alla fattispecie de qua l’orientamento giurisprudenziale in materia di formazione dei piani attuativi, secondo cui la partecipazione procedimentale sarebbe imposta con riferimento alle prescrizioni aventi effetto pregiudizievole sulla posizione dei soggetti destinatari (con richiamo a Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2000, n. 5720).
Pertanto se e’ vero che il comune aveva previsto che alla conferenza di servizi partecipino le associazioni di categoria nella fase istruttoria, è anche vero che in tal modo non veniva garantita la partecipazione al procedimento di tutti i cittadini i quali, ovviamente, non sono tenuti a far parte delle predette associazioni, costituite su base volontaria.
8.2. Il motivo va disatteso, non potendo il pianino assimilarsi sic et simpliciter ad un atto di pianificazione urbanistico attuativo, in quanto non volto semplicemente a regolamentare l’assetto edificatorio del territorio comunale, ma l’area pubblica assentibile mediante concessione di suolo pubblico.
8.2.1. Peraltro non vi è motivo per discostarsi da quanto già ritenuto da questa sezione con la sentenza n. 8256 del 2019, con la quale si è affrontata sia la problematica della partecipazione procedimentale che quella della motivazione con riferimento ai pianini, facendo applicazione del disposto dell’art. 13 della l. 241/90.
Con tale sentenza si è infatti precisato “ Nella fattispecie in esame, come prescritto dalla disposizione su indicata, il Comune, previa intesa con la Soprintendenza, ha avviato procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico risultate non più compatibili con le sopravvenute esigenze pianificatorie di cui alla delibera di approvazione dei c.d. Pianini: per quest’ultima delibera, in quanto atto di pianificazione e di programmazione dell’assetto del territorio, non è richiesta una motivazione puntuale (in base all’art. 3, comma 2, della legge sul procedimento); né si applicano, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, le disposizioni normative in materia di obbligo di partecipazione, sicché non andava comunicata alla ricorrente l’indizione della Conferenza dei Servizi e l’avvio del procedimento di approvazione.
Correttamente la sentenza appellata ha ritenuto impraticabile la comunicazione di avvio per un atto avente effetti plurisoggettivi e diretto a gruppi indeterminati di soggetti”.
8.2.2. Ciò in disparte dalla considerazione che, venendo in rilievo un vizio formale, giammai lo stesso potrebbe portare all’annullamento del “pianino” laddove, all’esito della disamina degli ulteriori motivi, risulti che lo stesso non avrebbe potuto avere contenuto diverso, ex art. 21 octies comma 2 l. 241/90, anche avendo riguardo all’elevata discrezionalità che è riconosciuta all’amministrazione e alla circostanza che i contrapposti interessi privati ben possono caratterizzarsi come interessi di categoria (dei commercianti), suscettibili di essere rappresentati dalle relative associazioni.
Infatti in linea generale, in materia di occupazione di suolo pubblico, l’amministrazione è chiamata ad esercitare, nel contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, un’ampia discrezionalità che non si esaurisce nell’individuazione delle aree da occupare, ma riguarda anche la dimensione, i tempi, i modi dell’occupazione, nonché le eventuali restrizioni ritenute, di volta in volta, opportune per esigenze urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche e di viabilità.
Nel caso di specie, il Comune di Venezia ha disciplinato l’occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui all’art. 52, comma 1- ter , del d.lgs. n. 42 del 2004: detta norma attribuisce infatti ai comuni, sentito il soprintendente, di individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, ovvero, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, di vietare con apposite determinazioni gli usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione.
9. Il T.ar. ha poi disatteso il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, riferito all’asserito travisamento dei fatti posto a base del nuovo atto di pianificazione, evidenziando come la ricorrente non avesse provato le erronee rappresentazioni della situazione di fatto, per cui non poteva essere revocata in dubbio la veridicità di quanto riportato nella planimetria allegata alla deliberazione impugnata con detto ricorso.
Ma, soprattutto, nel ricorso non era rappresentato, secondo il primo giudice, come gli errori rilevati avrebbero potuto incidere sulla particolare situazione della ricorrente e sulla legittimità del provvedimento; da ciò l’inammissibilità della censura, prima ancora che la sua infondatezza.
9.1. Con il secondo motivo parte appellante critica le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
La ricorrente aveva infatti rappresentato che la rilevazione i) indicava gli scalini di fronte alla Calle del Gambero erroneamente confondendo scalini paralleli con perpendicolari alla riva, ii) non indicava il lampione presente nelle aree indicate come A e H nella planimetria prodotta, iii) indicava in maniera erronea la distanza tra la riva e gli edifici, in particolar modo nel tratto tra il Ponte di Rialto e il Sottoportico della Madonna e iv) indicava erroneamente i pontili, alcuni dei quali non esistono più ed altri sono stati spostati.
L’erroneità dei rilievi era stata riprodotta nella planimetria depositata in primo grado, a fronte della quale il comune aveva eccepito unicamente il fatto che essa non era stata sottoscritta e asseverata da un tecnico, senza peraltro contestare nel merito le difformità emergenti.
Per meglio accertare quanto dedotto la ricorrente aveva chiesto al T.a.r. per il Veneto di disporre una verificazione, ovvero una consulenza tecnica secondo quanto previsto dagli artt. 66 e 67 c.p.a..
Peraltro il primo giudice non aveva esattamente colto il senso della censura, che era fondata sul rilievo che il comune aveva provveduto alla pianificazione assumendo ai fini della stessa una rappresentazione dello stato di fatto non corrispondente alla realtà, il che di per sé inficiava la legittimità del provvedimento, in quanto assunto proprio sulla base di un presupposto non corretto e sfociato quindi in una pianificazione non realizzabile.
9.2. Anche tale motivo va disatteso in quanto la parte si è limitata a produrre una planimetria non asseverata da alcun consulente, senza peraltro specificare, come correttamente evidenziato dal primo giudice, come le difformità evidenziate potessero influire sull’area concedibile e quindi sulla sua specifica posizione.
Né, in assenza di una consulenza tecnica di parte che specificasse tali rilievi, poteva disporsi una consulenza tecnica d’ufficio, che in alcun modo può sopperire all’onere probatorio gravante sulla parte.
9.2.1. In ordine al primo rilievo, basti evidenziare che, come noto, la giurisdizione amministrativa è una giurisdizione di tipo soggettivo deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa" e " non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato " ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2341 del 2021).
9.2.2. Quanto al secondo profilo non si può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale in materia secondo il quale in alcun modo la c.t.u. (e del pari la verificazione) può dispensare la parte dall’assolvimento dell’onere probatorio, non potendosi risolvere in una indagine esplorativa in assenza di un principio di prova che poteva semmai essere integrato dalla produzione di una consulenza tecnica di parte.
Come chiarito anche da Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2021, n. 8627, è pacifico in giurisprudenza, amministrativa e civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5287; Cass. civ., Sez. III, 8 gennaio 2004, n. 88), che nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio tuttavia incontra il limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio, non potendo essa supplire al compito delle parti di allegare i fatti e di introdurli nel processo.
Più in particolare, la giurisprudenza ha chiarito che la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (v. Cass. civ., sez. III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631).
Le parti, pertanto, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. La c.t.u. non è, infatti, qualificabile come mezzo di prova in senso proprio.
Il ricorso al consulente deve essere disposto, quindi, non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886).
10. Il giudice di prime cure ha infine disatteso il terzo motivo di ricorso, riferito alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. 42/2004 e al difetto di motivazione, richiamando la giurisprudenza in materia sui pianini, secondo la quale lo stesso, in quanto atto di pianificazione e di programmazione dell’assetto del territorio, non è soggetto a un obbligo di motivazione puntuale.
Pertanto, secondo il primo giudice, escluso un obbligo puntuale di motivazione, considerata la natura di atto di programmazione della impugnata delibera, la scelta dell’amministrazione di confermare le dimensioni dell’occupazione assentibile non appare inficiata da abnorme illogicità e risulta essere sufficientemente motivata dall'interesse a contemperare le esigenze delle attività economiche stabilmente insediate sul territorio con il rispetto delle norme poste a tutela dei beni paesaggistici e culturali, nonché delle regolamentazioni in tema di viabilità, al fine di tutelare la delicata struttura della città e garantire nel contempo il corretto e regolare svolgimento delle attività economiche. Ciò in coerenza con le conclusioni cui si era pervenuti in esito all’apposita conferenza di servizi, convocata dal Comune in ottemperanza di quanto espressamente previsto dalla vigente normativa (art. 5, comma 5 del regolamento AP, il cui testo è stato trasfuso nel nuovo regolamento comunale del canone unico patrimoniale di concessione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2021).
10.1. Con il terzo motivo di appello la società CE impugna anche tale iter logico, sulla base del rilievo che, essendo il pianino assimilabile ad un atto di pianificazione, lo stesso doveva essere congruamente motivato; ciò anche in ragione dell’affidamento ingenerato nella società dal rilascio di una risalente concessione.
10.2. Anche tale motivo è destituito di fondamento, alla luce di quanto già evidenziato da questa sezione con la sentenza sent. n. 8256 del 2019 secondo la quale “ gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e soggetti in materia a norme particolari: le ragioni delle scelte compiute dall’amministrazione, connotate da ampia discrezionalità, purché non manifestamente illogiche o contraddittorie o ingiustificate, sono sufficientemente motivate con riguardo ai principi e ai criteri di fondo del piano, quali emergono dagli atti del procedimento e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità ”.
Ed invero anche in tema di pianificazione urbanistica, secondo la giurisprudenza, la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, sez. IV n. 10976 del 2023).
Nell’ipotesi di specie non vi era alcun affidamento legittimo da tutelare posto che non si verte in tema di pianificazione di area di proprietà privata, ma di aree assentibili con concessione di suolo pubblico.
La giurisprudenza al riguardo si è più volte espressa nel senso che “ tutto il sistema delle concessioni di suolo pubblico è fondato sulla revocabilità intrinseca della concessione e sulla prevalenza dell’interesse pubblico su quello proprio del concessionario che gode del bene pubblico solo e soltanto nella misura in cui tale godimento è funzionale all’interesse pubblico stesso ” (cfr, ex multis , Tar Veneto, sez. III, n. 242/2019).
Come già evidenziato da questa sezione, con sentenza 17 febbraio 2010, n. 921 “ Neppure può aderirsi alle tesi della Società appellante sulla presenza nella fattispecie di un ragionevole e consolidato affidamento a conservare la concessione in considerazione del lungo periodo in cui era stata rinnovata, dal momento che la previsione in una concessione della possibilità per l'ente pubblico di rinnovare a cadenze determinate il rapporto integra una vera e propria potestà di riesame della situazione al momento del rinnovo, come del resto ritenuto dal T.a.r. con il richiamo della decisione di questa Sezione 7 febbraio 2000, n. 725.
10.2.1. Ciò in disparte dal rilievo che, secondo quanto dedotto dal Comune e comprovato in atti, non è intervenuta alcuna modifica in pejus di precedenti determinazioni, circostanza questa che esclude vieppiù un affidamento legittimo meritevole di tutela.
Ciò in quanto già con la delibera di giunta Comunale n. 467/08, per quanto riguarda l’area di Riva del Vin, era stata prevista “ in generale, l’eliminazione di tutte le occupazioni attuali concesse a ridosso dei fabbricati prospicienti la riva e nelle calli che vi si innestano ” (doc. 7 fascicolo I grado), eliminazione mantenuta con la pianificazione di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 360/2017 (doc. 1 fascicolo I grado), come emergente anche dalla planimetria del relativo Pianino (doc. 10 fascicolo I grado), che non prevedeva alcuna occupazione di suolo pubblico in aderenza agli immobili, compresa quella in aderenza al civico 727, in concessione alla CE s.a.s..
10.2.2. La modifica, semmai, è intervenuta rispetto alla concessione originaria PG 2003/148144 che risale all’ormai lontano 2003 (doc. 5 fascicolo I grado) e che era stata oggetto di varie pianificazioni, sebbene le stesse non fossero mai state attuate.
Le modifiche relative alla pianificazione di Riva del Vin risalgono pertanto già alla delibera di giunta comunale n. 467/08, che rimanda ai criteri localizzativi approvati con deliberazione di Municipalità di Venezia – Murano – Burano n. 19/2008, con cui veniva deliberato che “ la riorganizzazione della fruizione dello spazio previsto per la Riva del Vin prevede, in generale, l’eliminazione di tutte le occupazioni attuali concesse a ridosso dei fabbricati prospicienti la riva e nelle calli che vi si innestano e la riorganizzazione, quali zone occupabili, delle fasce posizionate lungo la riva ed in modo tale da mantenere una sezione viaria pedonale sufficientemente ampia a sostenere, diversamente da oggi, il notevole flusso quotidiano ”.
11. L’appello va dunque respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con il comune di Venezia mentre possono essere compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura, costituitosi con atto di mero stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del comune di Venezia, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Compensa le spese di lite nei rapporti con il Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO