Articolo 2 della Legge 3 giugno 1884, n. 2328
Articolo 1
Versione
24 giugno 1884
Art. 2.
Art 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a prendere, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 giugno 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRACCIU'.

Visto, Il Guardasigilli: FERRACCIU'.

Entrata in vigore il 24 giugno 1884