Art. 2.
Art 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a prendere, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1884.
UMBERTO.
DEPRETIS.
FERRACCIU'.
Visto, Il Guardasigilli: FERRACCIU'.
Art 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a prendere, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1884.
UMBERTO.
DEPRETIS.
FERRACCIU'.
Visto, Il Guardasigilli: FERRACCIU'.