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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: impugnazione di testamento e riduzione di legittima.
Fra:
in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Federico
[...]
IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Genova, Via Smirne, n. 1/9, scala destra, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Massa ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Via
B. Bosco, n. 45/1, come da mandato in atti;
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
1 - dato atto che unici eredi della Defunta Madre signora Per_1
sono i due figli e previa
[...] Parte_1 CP_1
declaratoria di nullità della sentenza impugnata per il motivo
esposto nella comparsa di costituzione e risposta del 10 ottobre
2023, per altro già contenuto in atto di appello,
in via istruttoria ammettere le prove dedotte nella memoria
istruttoria di primo grado e comunque nel corso del primo grado di
giudizio, come di seguito ritrascritte:
- disporre l'audizione del CTU in ordine ai rilievi sollevati da
questa difesa nelle note scritte per l'udienza del 29 marzo 2022,
salvo rinnovo della stessa CTU;
- ammettere i mezzi di prova dedotti nella memoria istruttoria del
27 maggio 2021 per interrogatorio formale e testimoni: 1) Vero che
il sig ovvero la signora come da Parte_2 Persona_1
assegni che si rammostrano ebbero a corrispondere per l'acquisto
della casa di OG, località Poggio 158 intestata al sig
[...]
la somma di lire 80.233.785 mediante assegno bancario tratto CP_1
su Carige n. 118.330.732 dell'1.7.1991 emesso a favore del Venditore
sig. lire 65.000.000 mediante assegno bancario Persona_2
tratto su Carige n. 118.330.721.02 del 29.10.1990 ugualmente emesso
a favore del sig , nonché a versare a titolo di anticipazione Per_2
per l'eredità allo stesso sig in data 26.1.1990 la CP_1
somma di lire 15.000.000 mediante assegno bancario tratto su Carige
N 90.731.745 nonché la somma di lire 15.000.000 mediante assegno
bancario del 6 agosto 1991 tratto su Carige n. 118.330.734.02;
2) Vero che successivamente alla intestazione dell'immobile al sig
questi ha fatto realizzare un servizio igienico CP_1
ampliando la volumetria dell'immobile;
2 2bis) Vero che nella casa di Pieve Ligure, via Priaruggia 46, hanno
sempre ogni anno abitato nei periodi a loro scelta ritenuti di
interesse i genitori delle parti e ne detenevano le chiavi ora in
possesso della signora Persona_1
3) Vero che la casa di Pieve si trova di fronte alla azienda ” Pt_3
proprio con vista sulla azienda stessa, dai cui locali provengono
forti e prolungati rumori notturni a partire dalle ore 4 e con
cadenza quotidiana;
3 bis) Vero che che ogni notte a partire dalle 4 del mattino l'azienda
avvia i propri macchinari con rumori alle volte poco Pt_3
tollerabili per il sonno delle persone, a teste sui capitoli- il
signor res Pieve Ligure, inoltre sul capo 2 la Testimone_1
signora res. Sori. Testimone_2
- ammissione di ulteriore prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile di Pieve Ligure
oggetto di causa il venditore ricevette il corrispettivo della vendita mediante versamenti pari ad un terzo da parte di Parte_2
e pari a due terzi da parte di e del di lui consorte Parte_1
come risulta dalla dichiarazione esibita alla parte /teste – a teste
il sig - Testimone_1
5) Vero che la dichiarazione sub doc 9 è stata predisposta dai
genitori ed e sottoscritta dal sig e signora Per_1 Pt_2 CP_1
e consegnata alla sorella dalla Testimone_3 Pt_1
madre
6) Vero che i doc da 1 a 9 sono stati tratti mediante apposita
fotocopia dai libretti di assegni emessi da sul conto CP_2
corrente 4570/80 intestato ai coniugi sigg e Parte_2 Per_1
e sono stati scritti completamente ad opera del comune dante
[...]
3 causa sig come da libretti che si esibiscono in Parte_2
originale – a teste il signor Testimone_1
7) Vero che in particolare gli importi di euro 65.000.000 e di euro
80.233.785 sono stati versati dal sig per l'acquisto Parte_2
della casa di OG intestata al figlio - a teste CP_1
sig. , sig res Genova;
Testimone_1 Persona_2
8) Vero che i sigg e hanno fatto eseguire Tes_1 Parte_1
dalle imprese di cui alle fatture esibite interventi alle facciate
dell'immobile di Pieve via Priaruggia 46 e sostituzione di tre
finestre come risulta dalle fatture stesse coeve ai lavori – a teste
i titolari delle ditte di cui alle prodotte fatture sig
[...]
amm.re della snc omonima con sede in Rapallo via Murtola Per_3
12 e sig dom in Morsaco (Al) via San Pasquale 26 Per_4
9) Vero che circa quindici anni fa la signora ha Parte_1
provveduto a sostituire integralmente i vetri delle finestre e porte
finestre con vetri doppi (con vetro camera) e a posizionare una stufa
a “pellets” con una spesa di euro 5.000 circa – a teste sig Tes_1
res Pieve Ligure -
[...]
- ammettere consulenza tecnica al fine di valutare, previa
acquisizione delle planimetrie catastali, alla data di apertura
della successione l'esatto valore venale della casa di OG
località Poggio 158 – accertare altresì i costi per regolarizzare
eventuali difformità rispetto alla planimetria catastale di entrambi
gli immobili o costi per la rimessa in pristino stato tenendo conto
delle dichiarazioni rese dai testimoni e accertando per quanto
possibile l'epoca di eventuali difformità – Si indica quale
consulente il geom con studio in Sori via Andorra Testimone_4
5/4 – cell 340 47.33.453 – email Email_1
4 NEL MERITO, pervie declaratorie del caso ed in totale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Genova che dovrà essere annullata
e dichiarata priva di giuridico effetto, respingere le domande
proposte dal signor in primo grado, dichiarandole CP_1
inammissibili e/o infondate in fatto e diritto.
In via subordinata confermare il rigetto della domanda principale,
determinando eventuali conguagli in denaro a carico dell'esponente,
secondo i parametri e le motivazioni proposte in parte motiva. Con
vittoria di spese e competenze, comprese quelle di c.t. di parte e
di CTU a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio.
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto sig alla CP_1
immediata restituzione della somma di euro 136.578, 85 maggiorata
di interessi legali ex art 1284 c.c. n 4 dal pagamento al saldo”;
Per l'appellato:
“L'esponente/parte appellata, previo richiamo di tutte le proprie
precedenti difese, comprese quelle svolte nel corso del primo grado di giudizio, chiede, in via meramente istruttoria e del tutto
subordinata ossia nella sola denegatissima e non creduta ipotesi di
accoglimento, integrale o parziale, delle istanze istruttorie
avversarie, l'ammissione alla prova contraria, indicando a teste la
signora residente in [...], come già Testimone_3
indicato in propria memoria ex art. 183, n. 3, VI comma c.p.c. del
16/06/2021 nonché l'ammissione, per interrogatorio formale della
convenuta e per i testi ivi indicati, dei capitoli di prova tutti
già dedotti in propria memoria ex art. 183 n. 2) VI comma c.p.c. del
25/05/2021 (il tutto come già dedotto alla pag. 8 della propria
comparsa di costituzione in appello e con richiamo delle conclusioni
precisate nel corso del giudizio di primo grado (R.G. n. 10292/2020)
5 in note scritte per l'udienza del 12/07/2022) e nel merito e in via
principale, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, rigettare tutti i motivi di appello
avversariamente formulati e confermare integralmente la sentenza
emessa dal Tribunale di Genova, in forma collegiale, n. 2808/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, di entrambi
i gradi di giudizio, anche per spese di CTU. Dichiara di non
accettare il contraddittorio su domande nuove formulate da
controparte”.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 28/11/2020, CP_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, la sorella e la madre deducendo che: Parte_1 Persona_1
- in data 25/10/2017, era deceduto ab intestato Persona_5
, padre dell'attore e della convenuta
[...] Parte_1
nonché marito di;
Persona_1
- le parti erano gli unici eredi del de cuius;
- il patrimonio relitto dal de cuius era costituito dai seguenti beni:
a) quota pari a 1/3 di proprietà di un compendio immobiliare sito nel Comune di RO;
b) valori mobiliari (depositi bancari, titoli e polizze di investimento) per il complessivo valore di Euro 523.114,59;
- tali valori mobiliari erano già stati suddivisi tra le parti secondo quota di 1/3 ciascuna, mentre gli immobili siti nel Comune
di RO erano stati venduti, per la propria quota, dall'attore e dalla convenuta (unitamente agli CP_1 Persona_1
6 ulteriori comproprietari) all'altra convenuta , che Parte_1
ne era divenuta unica proprietaria;
ciò con riferimento a tutti gli immobili ad esclusione del terreno identificato al foglio 22, mapp.
192, che, invece, era stato venduto da CP_1 Parte_1
e ciascuno per la propria quota, ad un
[...] Persona_1
terzo soggetto;
- non essendovi debiti ereditari, le parti avevano proceduto alla divisione del relictum esistente al tempo dell'apertura della successione, percependo ciascuno l'importo di Euro 174.371,53 (per i valori mobiliari) oltre alla somma di Euro 4.277,77 (a seguito delle vendite, e delle attribuzioni di quota, sopra indicate);
- dunque, ciascuno dei coeredi aveva percepito (per denaro o per imputazione di valore) l'importo complessivo di Euro 178.649,30;
- tuttavia, con rogito del 26/02/2002, il de cuius aveva in vita donato alla figlia la proprietà di un compendio Parte_1
immobiliare (casa con annesso giardino e due posti auto) sito in
Pieve Ligure, gravando quanto donato da diritto reale di abitazione in favore proprio e della moglie in tal modo Persona_1
realizzando la donazione della nuda proprietà del bene a Parte_1
e del diritto di abitazione a
[...] Persona_1
L'attore lamentava che detta donazione aveva comportato la lesione della propria quota di riserva prevista in quanto aveva percepito la somma di Euro 178.649,30 a fronte del diritto a un importo di circa Euro 314.000, pari a ¼ del ritenuto valore complessivo del patrimonio relitto e del donatum, così realizzandosi una lesione della propria quota di legittima di circa Euro 136.000.
Pertanto, chiedeva la riduzione degli atti dispositivi CP_1
con cui si era realizzata tale donazione che avevano determinato la lesione della propria quota di riserva, procedendosi quindi, nel
7 caso di realizzazione di comunione ereditaria per effetto della riduzione, allo scioglimento di detta comunione;
in subordine,
domandava procedersi alla riduzione con il pagamento in proprio favore di una somma a titolo di conguaglio.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Parte_1
contestando la domanda avversaria, deducendo, in particolare, che:
- prima del giudizio, le parti avevano affidato a tecnico di fiducia l'incarico di stimare il valore del compendio immobiliare di Pieve
Ligure, non giungendo, tuttavia, ad un accordo per il fatto che il tecnico aveva proposto una stima eccessiva del bene;
- il de cuius aveva in vita effettuato donazioni anche in favore dell'attore, in particolare corrispondendo al predetto l'importo complessivo di Lire 175.233.780, pari a Euro 90.500,69, utilizzato dal figlio per l'acquisto di una casa a OG;
- comunque, ai fini della verifica del rispetto della quota di riserva, andava considerato non il valore nominale di tali elargizioni, bensì il valore al momento dell'apertura della successione dell'immobile acquistato dall'attore con il denaro in questione;
- aveva contribuito con proprio denaro all'acquisto Parte_1
dell'immobile di Pieve Ligure (ricevuto formalmente in donazione),
secondo quanto risultava anche da dichiarazione sottoscritta dallo stesso attore e della relativa coniuge con cui avevano dichiarato che lo stabile di Pieve Ligure “intestato ad è in Parte_2
realtà per due terzi di proprietà della figlia , la Persona_6
quale ha altresì l'opzione sulla parte rimanente al decesso del
padre, fermo restando il diritto della moglie di Persona_1
goderne l'usufrutto vita natural durante.” (doc. 9).
8 Pertanto, la convenuta sosteneva l'insussistenza di alcuna lesione di legittima in capo a e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda avversaria.
3. rimaneva contumace. Persona_1
4. Il Tribunale licenziava C.T.U. per la stima dei beni facenti parte del patrimonio ereditario.
5. Con sentenza n. 2808 del 12/12/2022, il Tribunale di Genova:
- accertava la lesione della quota di riserva dell'attore
[...]
per un valore pari a Euro 105.365,51 e riduceva per l'importo CP_1
corrispondente la donazione effettuata dal de cuius in favore di con l'atto del 26/06/2002; Parte_1
- conseguentemente condannava a corrispondere Parte_1
all'attore l'importo di Euro 105.365,51, oltre CP_1
interessi di legge dalla sentenza al saldo;
- rigettava le domande svolte dall'attore nei confronti di Per_1
;
[...]
- poneva a carico di le spese di C.T.U., Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
. CP_1
Con riferimento all'atto dispositivo del 26/06/2002, il Tribunale
dichiarava l'infondatezza della domanda rispetto a , Persona_1
in quanto la donazione del diritto di abitazione nei suoi confronti non risultava essere stata da quest'ultima accettata, né nell'atto del 2002, né in un successivo atto pubblico.
Invece, il Tribunale riteneva doversi procedere alla riunione fittizia della donazione costituita con tale atto a favore di siccome risultava l'accettazione di quest'ultima Parte_1
della nuda proprietà dell'immobile di Pieve Ligure.
9 Il Tribunale affermava l'irrilevanza probatoria della dichiarazione sottoscritta da con la quale si dava atto della CP_1
proprietà in capo a dei 2/3 dell'immobile di Pieve Parte_1
Ligure e del solo rimanente terzo in capo al de cuius, in quanto documento privo di data certa, non valorizzato dalla convenuta sotto uno specifico profilo difensivo e privo della capacità di incidere sull'efficacia della donazione in argomento, essendo atto ricognitivo di un diritto reale, come tale improduttivo di effetti.
Inoltre, secondo il Tribunale, il valore di tale donazione doveva coincidere con quello della piena proprietà del bene, siccome il valore della stessa deve essere calcolato al momento della successione, momento in cui si è verificata la consolidazione tra nuda proprietà e usufrutto.
Il Tribunale ricomprendeva nel procedimento di riunione fittizia anche una donazione ricevuta da , consistente nel denaro CP_1
ricevuto dal de cuius per l'acquisto dell'immobile sito in OG.
Al riguardo, il Tribunale precisava trattarsi di donazione non di immobile, bensì di denaro, in ragione della sproporzione tra il prezzo di acquisto dell'immobile (Lire 324.000.000) e l'importo elargito dal de cuius di Lire 80.233.785.
Di tutte le allegazioni della convenuta in ordine a dazioni di denaro, mediante assegni, da parte del de cuius in favore del fratello nel periodo dell'acquisto dell'immobile di CP_1
OG (1990-1991), secondo il Tribunale, solo quella inerente alla dazione di Lire 80.233.785 (corrispondenti ad Euro 41.437,00)
era da considerarsi provata.
Ciò in quanto risultava prodotto in giudizio copia fronte-retro di un assegno non trasferibile datato 1/07/1991 di pari importo emesso
10 in favore del venditore dell'immobile di OG, con causale
“saldo casa”.
Inoltre, tale somma doveva ritenersi interamente donata dal de cuius,
in quanto, nonostante la provenienza dal conto corrente cointestato con la moglie, non vi era prova che il relativo assegno disposto dal
de cuius avesse intaccato la quota di provvista del conto di pertinenza della consorte.
Secondo il Tribunale, le altre dazioni di denaro mediante assegno bancario in favore di allegate dalla convenuta non CP_1
potevano considerarsi provate, in quanto:
- per l'asserita donazione di Lire 15.000.000 del 26/01/1990, la convenuta aveva prodotto solo la copia della matrice con causale generica;
- per le asserite donazioni di Lire 65.000.000 del 29/10/1990 e di
Lire 15.000.000 del 6/08/1991, gli assegni risultavano essere stati emessi da e non dal de cuius. Persona_1
Quanto alla ricostruzione del valore del patrimonio ereditario e delle donazioni effettuate dal de cuius, il Tribunale condivideva le valutazioni compiute dalla C.T.U., rilevando, in particolare, la coincidenza delle risultanze di quest'ultima con quelle del tecnico incaricato ante causam dalle parti, nonché la correttezza della valutazione dell'immobile di Pieve Ligure, nella quale il consulente aveva tenuto conto dei valori O.M.I. (tenendo conto della vicinanza ad attività industriali), della posizione del compendio immobiliare rispetto al mare e dei costi necessari alla regolarizzazioni delle difformità urbanistiche.
Pertanto, il Tribunale procedeva al calcolo del valore della quota disponibile e di riserva nel modo seguente:
Relictum dal valore totale di Euro 551.780,92, costituito da:
11 - valori mobiliari per un complessivo importo pari a Euro 523.114,59;
- stima complessiva del compendio immobiliare sito nel Comune di
RO per Euro 28.666,33;
Donatum dal valore totale di Euro 771.137,00, costituito da:
- donazione del compendio immobiliare di Pieve Ligure, in favore di
) per Euro 729.700,00; Parte_1
- donazione di denaro in favore di per Euro 41.437,00. CP_1
Pertanto, in assenza di debiti ereditari, il patrimonio da considerare per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., secondo il
Tribunale, era pari a Euro 1.322.917,92 (Euro 551.780,92 + Euro
771.137,00) e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 542, c. 2 c.c.,
la quota disponibile era di Euro 330.729,48 (pari a ¼ del patrimonio)
e di identico valore la quota di riserva di ciascun legittimario.
Siccome l'attore risultava aver percepito complessivi Euro
225.363,97) così suddivisi:
- Euro 9.555,44 per il compendio immobiliare di RO;
- Euro 174.371,53 a seguito della divisione dei valori mobiliari;
- Euro 41.437,00 a titolo di donazione da parte del de cuius;
la lesione della quota di legittima era quantificata dal Tribunale
in Euro 105.365,51 (Euro 330.729,48 – Euro 225.363,97).
Pertanto, il Tribunale riduceva di tale importo la donazione dell'immobile di Pieve Ligure effettuata in favore di Parte_1
, essendo la più recente, concedendo il diritto di ritenzione
[...]
del bene a favore di quest'ultima.
Infine, il Tribunale riteneva infondata la pretesa della convenuta di scomputare da tale donazione le spese da lei effettuate per migliorie apportare all'immobile, in quanto domanda proposta tardivamente e in quanto spese non rientranti in quelle individuate
12 dall'art. 748 c.c., essendo state sostenute tutte dopo la morte del
de cuius.
6. In data 26/02/2023, proponeva appello formulando Parte_1
sette motivi di impugnazione e domanda di restituzione della somma di Euro 136.578,85 (maggiorata degli interessi legali dal pagamento
(2/02/2023) al saldo), pagata a controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere i capitoli di prova formulati da escludendo, in particolare, quelli Parte_1
volti a provare il valore dell'immobile di OG acquistato da
. CP_1
Ciò in quanto tali capitoli di prova erano volti a ricostruire il valore del patrimonio ereditario e delle donazioni ricevute da
[...]
al fine della riunione fittizia. CP_1
L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato il valore dell'immobile di
OG in Lire 324.000.000, sulla base del preliminare di compravendita.
Secondo l'appellante, il valore dell'immobile era quello del rogito,
ossia pari a Lire 105.000.000, in quanto il preliminare non era stato registrato, non aveva data certa, il valore in esso indicato era diverso (pari a Lire 330.000.000) ed era stato prodotto tardivamente,
solo nella seconda memoria istruttoria.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel rilevare d'ufficio la nullità della donazione realizzata con l'atto del 26/06/2002 dal de cuius in favore di . Persona_1
13 Ciò in quanto, sotto un primo profilo, aveva mancato di ordinare la notifica dell'ordinanza del 17/11/2022, con la quale si chiedeva alle parti di prendere posizione sulla validità di tale donazione,
nei confronti di rimasta contumace in primo grado, Persona_1
in violazione del principio del contraddittorio.
Sotto altro profilo, il Tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità della donazione, in mancanza di un'eccezione di parte in tal senso.
Secondo l'appellante, tale atto di donazione doveva, invece, essere qualificato come contratto a favore di terzo, comunque valido.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere valore probatorio al doc. 9, inerente alla dichiarazione scritta da nei CP_1
confronti dell'appellante nella quale si affermava la proprietà per
2/3 in capo a quest'ultima dello stabile di Pieve Ligure e del restante terzo in capo al de cuius, per non essere stato il documento posto a fondamento di una determinata domanda.
Al riguardo, l'appellante affermava che tale documento era opponibile alla controparte alla stregua di un riconoscimento di una situazione di fatto sul bene immobile di Pieve Ligure e sull'esistenza del diritto di opzione sulla quota di 1/3 e che tale documento, unitamente ai mezzi istruttori dedotti, era stato prodotto ai fini di pervenire ad una corretta riunione fittizia ex
art. 556 c.c.
Quarto motivo di appello.
La decisione di prime cure sarebbe errata nella parte in cui aveva ritenuto oggetto di donazione in favore di la sola CP_1
somma ricevuta dal de cuius per l'acquisto dell'immobile di OG
14 e non il valore dello stesso, o, quantomeno, il valore di una quota del bene, al momento dell'apertura della successione.
Al riguardo, l'appellante lamentava che il corrispettivo dell'immobile di OG era pari a Lire 105.000.000 e non di Lire
324.000.000 come affermato dal Tribunale, in quanto il primo importo risultava dal rogito.
L'appellante affermava che, in ogni caso, il relativo contratto preliminare – prodotto come prova del più alto corrispettivo – oltre a non essere registrato e a non avere data certa, prevedeva un corrispettivo diverso da quello di Lire 324.000.000.
In proposito, l'appellante lamentava la mancata valutazione da parte del Tribunale (e del C.T.U.) del valore dell'immobile di OG,
necessaria ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario e della quantificazione delle donazioni effettuate dal de cuius.
In via subordinata, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver rivalutato la somma di Lire
80.000.000 (Euro 41.437) al tempo dell'apertura della successione,
chiedendo, ove ritenuta necessaria, la sollevazione di una questione di costituzionalità degli artt. 751 e 1277 c.c., sussistendo, a suo dire, una disparità di trattamento nel caso di collazione di un immobile e di una somma di denaro destinato all'acquisto di un immobile, siccome, per il primo, il valore viene individuato al tempo della successione, mentre, per il secondo, il valore viene calcolato al tempo della donazione.
L'appellante lamentava, altresì, che la somma di Lire 15.000.000
percepita da avrebbe dovuto essere riconosciuta dal CP_1
Tribunale come donazione e anch'essa rivalutata al tempo della successione.
Quinto motivo di appello.
15 La sentenza di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere all'appellante, mediante riduzione dell'importo della condanna, le migliorie apportate dalla stessa all'immobile di Pieve Ligure che in parte erano antecedenti all'apertura della successione, come l'acquisto di una stufa a pellet e la sostituzione di tre finestre,
in violazione dell'art. 748 c.c.
L'appellante censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la domanda formulata sul punto.
Sesto motivo di appello.
La sentenza di primo grado non avrebbe sufficientemente motivato l'accertamento della mancanza di prova circa le donazioni di denaro fatte mediante due assegni dal de cuius a CP_1
rispettivamente di Lire 15.000.000 e di Lire 65.000.000, rilevando che tali assegni erano stati emessi da Persona_1
In ogni caso, l'appellante affermava che, nell'ipotesi di riduzione della somma di Lire 80.233.785 versata dal de cuius a , CP_1
dovranno essere ridotti nella misura del 50% anche i suddetti importi siccome provenienti dallo stesso conto corrente cointestato tra il
de cuius e . Persona_1
Settimo motivo di appello.
La sentenza di primo grado sarebbe incorsa in errore nell'aver aderito alle stime compiute dal C.T.U. in ordine al valore degli immobili.
In particolare, secondo l'appellante, il C.T.U. ha errato:
- a determinare il valore del compendio immobiliare di RO in
Euro 28.000,00 e non in Euro 12.883,31 come dichiarato da
[...]
, non considerato, inoltre, che la quota di 1/3 del valore CP_1
di mercato di tali immobile era inferiore alla somma corrispondente
16 al valore matematico, in ragione dell'esistenza di una comunione sul bene;
- a determinare il valore dell'immobile di Pieve Ligure, considerata la vicinanza dello stesso ad uno stabilimento industriale, le condizioni del terreno circostante e i lavori di ristrutturazione eseguiti, prima della successione dall'odierna appellante.
Con riferimento a tale immobile, l'appellante afferma che il valore di Euro 600.000,00 individuato dalla perizia del consulente di parte attrice costituiva un limite non superabile per il Tribunale, avendo valore confessorio circa il valore del bene che doveva, in ogni caso,
essere stimato in Euro 450.000,00 e, al netto del diritto di abitazione, in Euro 360.000,00.
Secondo l'appellante, il valore della donazione dell'immobile doveva essere, tutt'al più, valutata nella misura di 1/3 di tale somma,
essendo l'appellante stata già al tempo della successione proprietaria dei 2/3 dell'immobile.
Di conseguenza, l'appellante afferma che, considerando i valori corretti dei suddetti beni, unitamente ai valori mobiliari e alle donazioni effettivamente ricevute da , quest'ultimo non CP_1
poteva lamentare la lesione della sua quota di legittima.
7. a fronte del decesso di nel corso del giudizio, Persona_1
si costituiva anche in qualità di sua erede. Parte_1
8. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, l'appellato deduce che:
- i capitoli di prova avversari erano inammissibili;
- per gli assegni di Lire 15.000.000 e Lire 4.000.000 erano state prodotte le sole matrici, prive di valore probatorio;
17 - gli ulteriori assegni di Lire 15.000.000 e Lire 65.000.000 erano stati emessi da e non dal de cuius e, mentre il Persona_1
privo era riferito, comunque, a spese per le nozze – non soggette a collazione – il secondo non era stato emesso a favore di
[...]
; CP_1
- era pacifico il prezzo di Euro 324.000,00 per l'immobile di
OG, con conseguente sproporzione tra quanto ricevuto dal de
cuius per l'acquisto del bene e il suo valore e sussistenza, tutt'al più, di una donazione indiretta di denaro. Per tale ragione,
correttamente il Tribunale non aveva incaricato il C.T.U. di stimare l'immobile di OG;
- la donazione compiuta a favore di dal de cuius Persona_1
con l'atto del 26/06/2002 era nulla per mancanza di accettazione e il Tribunale aveva correttamente esercitato il potere di rilievo d'ufficio della questione;
- il doc. 9 riguardante la dichiarazione fatta dall'appellato e dalla relativa consorte non aveva valore probatorio, in quanto, oltre a non essere rivolta nei confronti del de cuius donante, aveva valore di mero atto ricognitivo di diritto reale, privo di effetti. Inoltre,
sulla base di tale documento, l'odierna appellante aveva svolto una domanda di accertamento della proprietà in suo favore dei 2/3
dell'immobile di Pieve Ligure tardiva, senza aver mai proposto domanda di simulazione dell'atto di trasferimento del bene;
- le spese sostenute dall'appellante per i miglioramenti dell'immobile di Pieve Ligure erano irrilevanti ai fini dell'art. 748 c.c., comunque sostenute dopo la morte del de cuius, e la relativa domanda era tardiva.
18 9. Il Collegio disponeva la rimessione della causa in istruttoria per svolgere un aggiornamento della consulenza tecnica di ufficio volto:
-ad accertare se l'immobile di Pieve Ligure fosse raggiunto da immissioni sonore provenienti dal pastificio nonostante la Pt_3
distanza fra i sue immobili e se queste immissioni sonore comportassero una diminuzione del suo valore;
-quale fosse il valore dell'immobile in OG al momento dell'apertura della successione ed attualmente.
Il Consulente rilevava soprattutto nei fine settimane delle immissioni sono provenienti dal pastificio e quantificava la Pt_3
conseguente diminuzione di valore in 84.0150,00 Euro, con conseguente riduzione del suo valore da 561.000,00 Euro a 476.850,00
Euro.
Circa l'immobile sito in OG il suo valore attuale era quantificato in Euro 465.000,00 e 43.000 Euro il giardino, il valore al momento dell'apertura della successione era valutato in Euro
344.000l'immobile ed i Euro 43.000 il giardino.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 16 ottobre 2022 e successivamente decisa in camera di consiglio.
10. Il primo ed il sesto motivo di appello sono infondati.
Il Tribunale correttamente non ha ammesso i capitoli di prova dedotti da in quanto documentali, valutativi o non Parte_1
rilevanti.
Nello specifico:
19 - i capitoli di prova nn. 1), 6) e 7): sono documentali con riferimento all'assegno emesso dal de cuius di Lire 80.233.785
dell'1/07/1991, mentre sono inammissibili rispetto al pagamento di cui all'assegno di Lire 15.000.000 del 26/01/1990, in quanto circostanza da provare mediante produzione documentale, in ogni caso da ritenersi non provata, non essendo sufficiente la produzione della sola matrice;
sono irrilevanti rispetto ai pagamenti di cui agli assegni di Lire 65.000.000 del 29/10/1990 e di Lire 15.000.000 del
6/08/1991, in quanto emessi da e non dal de cuius Persona_1
avendo il presente giudizio ad oggetto la sola Parte_2
successione di quest'ultimo. Per quanto riguarda tali ultimi due assegni e l'assegno di Lire 80.233.785 deve concludersi, in via presuntiva, che i rispettivi emittenti e il de cuius Persona_1
cointestatari del conto di provenienza delle somme, Parte_2
non abbiano intaccato la provvista del rispettivo cointestatario,
non essendo stata fornita prova contraria in giudizio;
- i capitoli di prova nn. 2), 2 bis) e 5) sono irrilevanti;
- i capitoli di prova nn. 3 e 3 bis) sono valutativi;
- i capitoli di prova nn. 4 è inammissibile, perché contrastante con quanto attestato dall'atto pubblico del 26/06/2002, come meglio si dirà infra;
- i capitoli di prova nn. 8 e 9 sono inammissibili, perché aventi ad oggetto circostanze di fatto allegate tardivamente da Parte_1
in primo grado, o, comunque, sono da ritenersi documentali,
[...]
essendo state prodotte le fatture dei lavori effettuati sull'immobile di Pieve Ligure.
11.Il secondo motivo di appello è infondato.
A fronte dell'allegazione della donazione del 26/06/2002 nei confronti di e della produzione del relativo atto, Persona_1
20 il Tribunale ha correttamente rilevato d'ufficio la questione della nullità della donazione per mancanza del consenso da parte di Per_1
, in effetti non provato.
[...]
Infatti, com'è noto, la nullità del contratto è questione rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice e, in quanto tale, se non eccepita da una delle parti, su di essa deve essere stimolato il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., come risulta che il Tribunale abbia fatto, con l'ordinanza del 17/11/2022.
Inoltre, tale ordinanza non rientra tra quelle che devono essere notificate al contumace ex art. 292 c.p.c., con conseguente correttezza della mancata notifica dell'ordinanza a Per_1
.
[...]
Infine, non coglie nel segno la ricostruzione proposta dall'appellante secondo cui, nei confronti di Persona_1
l'atto del 26/06/2002 costituiva, invece, un contratto a favore di terzo, in quanto la questione dirimente, rilevata d'ufficio dal
Tribunale, scaturiva dall'accertamento della mancanza del consenso di . Persona_1
Siccome non è stata provata l'adesione di quest'ultima a quanto disposto nel già menzionato atto dispositivo del de cuius, l'atto in questione non avrebbe potuto produrre alcun effetto traslativo,
o, comunque, di favore nei suoi confronti.
12.Il terzo motivo di appello è infondato.
Il doc. 9 prodotto dall'odierna appellante non ha alcun rilievo probatorio, anzitutto, in quanto rappresenta una dichiarazione riferibile a (e alla relativa consorte), antecedente CP_1
(24/05/1990) alla donazione del 26/06/2002 e avente ad oggetto una situazione di fatto sullo stabile di Pieve Ligure contrastante con quanto disposto con detta donazione. Di talché, a prescindere dagli
21 effetti giuridici di tale dichiarazione, essa deve ritenersi superata dal successivo atto pubblico.
Inoltre, tale documento deve essere qualificato alla stregua di un atto ricognitivo di diritto reale, nel caso di specie privo di effetti: “l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere
ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà,
configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che, in quanto
tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo
un titolo, onde, in difetto di tale titolo, che ne attesti e provi,
secondo le forme ed i mezzi previsti dall'ordinamento, l'esistenza,
esso non può crearlo e nemmeno rappresentarlo, se non a quest'ultimo
effetto, attraverso l'esplicito richiamo e la menzione del titolo
stesso” (ex multis, Cass. Civ., n. 15640/2012).
13.Il quinto motivo di appello è infondato.
La domanda formulata dall'odierna appellante di riconoscimento delle spese sostenute per lavori svolti sull'immobile sito in Pieve Ligure non può essere accolta.
Ciò in quanto, al di là della proposizione tardiva di tale domanda
(siccome formulata da nella memoria ex art. 183, Parte_1
c. 6, n. 1 c.p.c. e non, anzitutto, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata), essa ha ad oggetto lavori svoltisi dopo l'apertura della successione avvenuta il 25/10/2017,
documentati con fatture datate tra il 2019 e il 2021 (v. doc. e) e docc. 10, 11 e 12).
Pertanto, deve affermarsi che ha ricevuto in Parte_1
donazione dal de cuius la proprietà per l'intero del compendio immobiliare di Pieve Ligure.
14.Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato
22 Il Tribunale ha ritenuto sussistente una donazione di denaro da parte del de cuius in favore di pari a Lire 80.233.785, CP_1
effettuata mediante assegno bancario, e non una donazione di una quota di immobile.
Al riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale afferma l'impossibilità di realizzare una donazione indiretta di bene immobile qualora il “donante” abbia versato solo una parte del prezzo di acquisto dell'immobile in favore del “donatario”, acquirente del bene, in ragione della “inidoneità della corresponsione del denaro
a costituire una diversa modalità per attuare l'identico risultato
giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile”
(Cass. Civ., Sez. II, 31/01/2014, n. 2149).
Negli stessi termini si è espressa più recentemente Cassazione civile
, sez. II , 12/06/2024 , n. 16329
La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.
Leggendo la motivazione della sentenza sul punto vi è l'affermazione che è riportata nella massima “La donazione indiretta dell'immobile
non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una
parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro
costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato
giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile
esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo “
senza dare conto né confutare l'orientamento del 2019.
23 Secondo opposto orientamento “Si ha donazione indiretta di un bene
(nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto
una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal
donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra
dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso,
individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto
affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale
di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo
corrisposta con la provvista fornita dal donante.” (Cass. Civ., Sez.
II, 17/04/2019, ord. n. 10759).
Fra i due orientamenti questa Corte ritiene più corrispondente il secondo al caso di specie , in cui il de cuius versò il saldo prezzo dell'immobile acquistato dal figlio al venditore (con assegno non trasferibile di Lire 80.233.785,00 intestato al venditore Per_2
).
[...]
Come è noto la Cassazione civile , sez. un. , 05/08/1992 , n. 9282 ha stabilito che: “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che
il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua
adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il
trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del
patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta
del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione,
secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere
ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.”
In questa sentenza le Sezioni Unite superavano il precedente orientamento per cui si doveva accertare che cosa usciva dal patrimonio del donante, se l'immobile o il denaro, e spostava l'attenzione su che bene volesse attribuire il donante al donatario.
24 “Ad avviso del Collegio occorre ben distinguere l'ipotesi
della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente
impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro
elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in
capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.
Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della
collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il
bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il
successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo,
essendo estraneo alla previsione del donante.
Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al
precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato
direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla
stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o
pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del
complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio
nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile.
“
Ma se si segue l'orientamento delle Sezioni Unite e vi è certezza che il desiderio del de cuius fosse che il beneficiato acquistasse
,l'immobile tanto da pagarne la parte residua del prezzo, ne segue che non vi è ragione di distinguere fra il caso in cui il donante versi l'intera somma o ne versi solo una parte.
Bisogna pertanto considerare sussistente una donazione di una quota dell'immobile.
Se dobbiamo determinare che quota dell'immobile sia stata donata occorre fare la proporzione fra la porzione del prezzo pagato ed il prezzo di acquisto complessivo.
25 Nel presente caso il contratto preliminare, stipulato qualche mese prima dell'atto definitivo, prevedeva un prezzo che era il triplo del prezzo indicato nel contratto definitivo.
Per quanto riguarda il valore dell'immobile al momento della compravendita ,se è vero che in linea generale le pattuizioni del definitivo superano quelle del preliminare, nel presente caso non
è credibile, in pacifica assenza di scoperta di vizi o di altri elementi idonei a spingere il promittente venditore a rinunciare a due terzi del corrispettivo, che vi sia una nuova pattuizione sul prezzo.
Piuttosto la differenza fra il prezzo del preliminare del 27 ottobre
1990 (330.000.000 Lire) ed il prezzo dichiarato nel contratto definitivo del giugno 1991 (105.000.000 Lire) ha una unica spiegazione, ossia una dichiarazione in atti inferiore ai fini di pagare meno imposte e con pagamento del resto in nero.
Condotta diffusissima nel giugno 1991 al memento della stipulazione del rogito notarile.
Questo è confermato dalla consulenza tecnica di ufficio sul valore dell'immobile quantificato al momento dell'apertura della successione in dell'apertura della successione era valutato in Euro
344.000 per l'immobile ed Euro 43.000 il giardino.
Importo non compatibile con un prezzo di 105.000.000 Lire nel 1990,
pari a circa 54.000; infatti pur tenendo conto dell'aumento anche notevole del valore degli immobili non vi è stato un aumento di oltre il 700% in 17 anni.
Facendo una proporzione fra 330.000.000 Lire e l'assegno di Lire
Lire 80.233.785,00 risulta che la quota dell'immobile donata era del 24,31%.
26 Rapportato al valore al momento dell'apertura della successione il calcolo di 387.000,00 Euro il 24,31% ammonta ad Euro 94.079,70 €.
Il settimo motivo di appello è parzialmente fondato e porta ad una riduzione parziale del valore dell'immobile in Pieve Ligure
Il C.T.U. ha operato una stima del compendio immobiliare sito nel
Comune di RO e dell'immobile di Pieve Ligure condivisibile, in quanto ha tenuto conto, sia dei valori O.M.I., sia delle condizioni particolari di ogni singolo immobile, come la collocazione sul territorio, lo stato di manutenzione e le spese necessarie per gli interventi di regolarizzazione urbanistica.
Nello specifico, la stima del valore del compendio immobiliare sito nel Comune di RO, già oggetto di divisione tra le parti, appare condivisibile, non potendo rilevare – come afferma l'appellante –
nella stima del valore di mercato del bene al tempo dell'apertura della successione il prezzo di vendita dello stesso, siccome questo potrebbe non coincidere con il valore di mercato, per volontà delle parti, né la sussistenza di una situazione di comunione sul bene,
non incidendo quest'ultima sul suo valore di mercato.
Tuttavia è stato fatto un supplemento di consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare se il valore dell'immobile donato a potesse essere influenzato da immissioni sonore Parte_1
provenienti dalla, invero piuttosto distante, fabbrica della Pt_3
noto produttore di pasta fresca e sughi pronti della Parte_4
tradizione ligure.
Come si legge nel supplemento di consulenza svolto in appello. “•
Durante il periodo diurno (6:00 - 22:00), i livelli di immissione sonora registrati nei pressi del fabbricato risultano generalmente
prossimi al limite stabilito per la Classe Acustica II (55 dB(A)).
In alcuni giorni si sono rilevati superamenti lievi, dell'ordine di
27
1-2 dB(A), considerati accettabili tenendo conto dell'incertezza di
misura.
• Durante il periodo notturno, invece, i livelli di immissione sonora
superano costantemente il limite di legge fissato a 45 dB(A), con variazioni tra 5 e 9 dB(A) a seconda delle giornate;
prima del 25 dicembre, i livelli notturni hanno raggiunto valori prossimi a 55
dB(A), mentre dopo si sono attestati intorno ai 50 dB(A). Pt_5
• Il campionamento ha evidenziato una differenza nei livelli di
immissione sonora prima e dopo Natale e Santo ST.
Nei giorni antecedenti le festività, sia di giorno che di notte, i
livelli risultavano più elevati, probabilmente a causa di
un'intensificazione dell'attività produttiva in vista delle
festività. “.
Nella consulenza in primo grado gli immobili in Pieve Ligure erano stati stimati come valore della proprietà:
- Via priv. Priaruggia, 46 • NCEU - Fg 12 - mapp 387 (ex 392 senza sub) - sub 4: e. 693.000,00
- Via priv. Priaruggia, 46 • NCEU - Fg 12 - mapp 387 (ex 393) - sub
1 - Cat. C/6: € 20.000,00
- Via priv. Priaruggia, 46 • NCEU - Fg 12 - mapp 387 (ex 393) - sub
2 - Cat. C/6 - quota 1/1: € 16.700,00.
In totale € 729.700,00
Nell'integrazione della consulenza tecnica di ufficio tenendo conto delle immissioni sonore il valore dell'immobile principale ha visto ridursi il valore attuale da € 613.000,00 (nel corso degli anni le quotazioni sono diminuite) ad € 561.000,00.
Con una riduzione quindi dell'8,5%,
Applicando la stessa riduzione al 2017 anno di apertura della successione, periodo in cui non è contestato che la fabbrica della
[...]
[...] fosse già esistente, il valore dell'abitazione principale ad Pt_6
uso abitativo scende da 693.000,00 € a 634.095,00 €.
Quindi il valore del compendio nel 2017 era 634.095 +20.000,00 € +
16.700,00 =670.795,00.
Trasportando i nuovi valori accertati nel calcolo della lesione della legittima si ottiene quanto segue.
Relictum dal valore totale di Euro 551.780,92, costituito da:
- valori mobiliari per un complessivo importo pari a Euro 523.114,59;
- stima complessiva del compendio immobiliare sito nel Comune di
RO per Euro 28.666,33;
Donatum dal valore totale di Euro 764.874,70 , costituito da:
- donazione del compendio immobiliare di Pieve Ligure, in favore di
) per Euro 670.795,00; Parte_1
- donazione di denaro in favore di per Euro 94.079,70 CP_1
In totale 1.316.655,62
Pertanto, in assenza di debiti ereditari, il patrimonio da considerare per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., , è pari a
Euro 1.316.655,62 , di conseguenza, ai sensi dell'art. 542, c. 2
c.c., la quota disponibile era di Euro 329.163,90 (pari a ¼ del patrimonio) e di identico valore la quota di riserva di ciascun legittimario.
Siccome l'attore risultava aver percepito complessivi 278.006,67
così suddivisi:
- Euro 9.555,44 per il compendio immobiliare di RO;
- Euro 174.371,53 a seguito della divisione dei valori mobiliari;
- Euro 94.079,70 a titolo di donazione da parte del de cuius;
la lesione della quota di legittima deve quantificarsi in Euro
51,157,23 (Euro 329.163,90 -278006,67).
29 Si compensano le spese legali dei due gradi di giudizio data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 2808 del 12/12/2022 in parziale
accoglimento dell'appello ed in parziale modifica della sentenza
determina la lesione della quota di legittima di in CP_1
Euro 51,157,23 e condanna a corrispondere a Parte_1
l'importo di Euro 51.157,23 oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo. Somma già corrisposta.
Dispone che restituisca a le somme CP_1 Parte_1
ricevute in base alla sentenza di primo grado in eccedenza rispetto
a quanto riconosciuto dovuto con la presente sentenza.
Spese compensate dei due gradi di giudizio con spese delle consulenze tecniche di ufficio divise a metà.
Genova, lì 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: impugnazione di testamento e riduzione di legittima.
Fra:
in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Federico
[...]
IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Genova, Via Smirne, n. 1/9, scala destra, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Massa ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Via
B. Bosco, n. 45/1, come da mandato in atti;
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
1 - dato atto che unici eredi della Defunta Madre signora Per_1
sono i due figli e previa
[...] Parte_1 CP_1
declaratoria di nullità della sentenza impugnata per il motivo
esposto nella comparsa di costituzione e risposta del 10 ottobre
2023, per altro già contenuto in atto di appello,
in via istruttoria ammettere le prove dedotte nella memoria
istruttoria di primo grado e comunque nel corso del primo grado di
giudizio, come di seguito ritrascritte:
- disporre l'audizione del CTU in ordine ai rilievi sollevati da
questa difesa nelle note scritte per l'udienza del 29 marzo 2022,
salvo rinnovo della stessa CTU;
- ammettere i mezzi di prova dedotti nella memoria istruttoria del
27 maggio 2021 per interrogatorio formale e testimoni: 1) Vero che
il sig ovvero la signora come da Parte_2 Persona_1
assegni che si rammostrano ebbero a corrispondere per l'acquisto
della casa di OG, località Poggio 158 intestata al sig
[...]
la somma di lire 80.233.785 mediante assegno bancario tratto CP_1
su Carige n. 118.330.732 dell'1.7.1991 emesso a favore del Venditore
sig. lire 65.000.000 mediante assegno bancario Persona_2
tratto su Carige n. 118.330.721.02 del 29.10.1990 ugualmente emesso
a favore del sig , nonché a versare a titolo di anticipazione Per_2
per l'eredità allo stesso sig in data 26.1.1990 la CP_1
somma di lire 15.000.000 mediante assegno bancario tratto su Carige
N 90.731.745 nonché la somma di lire 15.000.000 mediante assegno
bancario del 6 agosto 1991 tratto su Carige n. 118.330.734.02;
2) Vero che successivamente alla intestazione dell'immobile al sig
questi ha fatto realizzare un servizio igienico CP_1
ampliando la volumetria dell'immobile;
2 2bis) Vero che nella casa di Pieve Ligure, via Priaruggia 46, hanno
sempre ogni anno abitato nei periodi a loro scelta ritenuti di
interesse i genitori delle parti e ne detenevano le chiavi ora in
possesso della signora Persona_1
3) Vero che la casa di Pieve si trova di fronte alla azienda ” Pt_3
proprio con vista sulla azienda stessa, dai cui locali provengono
forti e prolungati rumori notturni a partire dalle ore 4 e con
cadenza quotidiana;
3 bis) Vero che che ogni notte a partire dalle 4 del mattino l'azienda
avvia i propri macchinari con rumori alle volte poco Pt_3
tollerabili per il sonno delle persone, a teste sui capitoli- il
signor res Pieve Ligure, inoltre sul capo 2 la Testimone_1
signora res. Sori. Testimone_2
- ammissione di ulteriore prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che all'epoca dell'acquisto dell'immobile di Pieve Ligure
oggetto di causa il venditore ricevette il corrispettivo della vendita mediante versamenti pari ad un terzo da parte di Parte_2
e pari a due terzi da parte di e del di lui consorte Parte_1
come risulta dalla dichiarazione esibita alla parte /teste – a teste
il sig - Testimone_1
5) Vero che la dichiarazione sub doc 9 è stata predisposta dai
genitori ed e sottoscritta dal sig e signora Per_1 Pt_2 CP_1
e consegnata alla sorella dalla Testimone_3 Pt_1
madre
6) Vero che i doc da 1 a 9 sono stati tratti mediante apposita
fotocopia dai libretti di assegni emessi da sul conto CP_2
corrente 4570/80 intestato ai coniugi sigg e Parte_2 Per_1
e sono stati scritti completamente ad opera del comune dante
[...]
3 causa sig come da libretti che si esibiscono in Parte_2
originale – a teste il signor Testimone_1
7) Vero che in particolare gli importi di euro 65.000.000 e di euro
80.233.785 sono stati versati dal sig per l'acquisto Parte_2
della casa di OG intestata al figlio - a teste CP_1
sig. , sig res Genova;
Testimone_1 Persona_2
8) Vero che i sigg e hanno fatto eseguire Tes_1 Parte_1
dalle imprese di cui alle fatture esibite interventi alle facciate
dell'immobile di Pieve via Priaruggia 46 e sostituzione di tre
finestre come risulta dalle fatture stesse coeve ai lavori – a teste
i titolari delle ditte di cui alle prodotte fatture sig
[...]
amm.re della snc omonima con sede in Rapallo via Murtola Per_3
12 e sig dom in Morsaco (Al) via San Pasquale 26 Per_4
9) Vero che circa quindici anni fa la signora ha Parte_1
provveduto a sostituire integralmente i vetri delle finestre e porte
finestre con vetri doppi (con vetro camera) e a posizionare una stufa
a “pellets” con una spesa di euro 5.000 circa – a teste sig Tes_1
res Pieve Ligure -
[...]
- ammettere consulenza tecnica al fine di valutare, previa
acquisizione delle planimetrie catastali, alla data di apertura
della successione l'esatto valore venale della casa di OG
località Poggio 158 – accertare altresì i costi per regolarizzare
eventuali difformità rispetto alla planimetria catastale di entrambi
gli immobili o costi per la rimessa in pristino stato tenendo conto
delle dichiarazioni rese dai testimoni e accertando per quanto
possibile l'epoca di eventuali difformità – Si indica quale
consulente il geom con studio in Sori via Andorra Testimone_4
5/4 – cell 340 47.33.453 – email Email_1
4 NEL MERITO, pervie declaratorie del caso ed in totale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Genova che dovrà essere annullata
e dichiarata priva di giuridico effetto, respingere le domande
proposte dal signor in primo grado, dichiarandole CP_1
inammissibili e/o infondate in fatto e diritto.
In via subordinata confermare il rigetto della domanda principale,
determinando eventuali conguagli in denaro a carico dell'esponente,
secondo i parametri e le motivazioni proposte in parte motiva. Con
vittoria di spese e competenze, comprese quelle di c.t. di parte e
di CTU a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio.
Dichiarare tenuto e condannare il convenuto sig alla CP_1
immediata restituzione della somma di euro 136.578, 85 maggiorata
di interessi legali ex art 1284 c.c. n 4 dal pagamento al saldo”;
Per l'appellato:
“L'esponente/parte appellata, previo richiamo di tutte le proprie
precedenti difese, comprese quelle svolte nel corso del primo grado di giudizio, chiede, in via meramente istruttoria e del tutto
subordinata ossia nella sola denegatissima e non creduta ipotesi di
accoglimento, integrale o parziale, delle istanze istruttorie
avversarie, l'ammissione alla prova contraria, indicando a teste la
signora residente in [...], come già Testimone_3
indicato in propria memoria ex art. 183, n. 3, VI comma c.p.c. del
16/06/2021 nonché l'ammissione, per interrogatorio formale della
convenuta e per i testi ivi indicati, dei capitoli di prova tutti
già dedotti in propria memoria ex art. 183 n. 2) VI comma c.p.c. del
25/05/2021 (il tutto come già dedotto alla pag. 8 della propria
comparsa di costituzione in appello e con richiamo delle conclusioni
precisate nel corso del giudizio di primo grado (R.G. n. 10292/2020)
5 in note scritte per l'udienza del 12/07/2022) e nel merito e in via
principale, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, rigettare tutti i motivi di appello
avversariamente formulati e confermare integralmente la sentenza
emessa dal Tribunale di Genova, in forma collegiale, n. 2808/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, di entrambi
i gradi di giudizio, anche per spese di CTU. Dichiara di non
accettare il contraddittorio su domande nuove formulate da
controparte”.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 28/11/2020, CP_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, la sorella e la madre deducendo che: Parte_1 Persona_1
- in data 25/10/2017, era deceduto ab intestato Persona_5
, padre dell'attore e della convenuta
[...] Parte_1
nonché marito di;
Persona_1
- le parti erano gli unici eredi del de cuius;
- il patrimonio relitto dal de cuius era costituito dai seguenti beni:
a) quota pari a 1/3 di proprietà di un compendio immobiliare sito nel Comune di RO;
b) valori mobiliari (depositi bancari, titoli e polizze di investimento) per il complessivo valore di Euro 523.114,59;
- tali valori mobiliari erano già stati suddivisi tra le parti secondo quota di 1/3 ciascuna, mentre gli immobili siti nel Comune
di RO erano stati venduti, per la propria quota, dall'attore e dalla convenuta (unitamente agli CP_1 Persona_1
6 ulteriori comproprietari) all'altra convenuta , che Parte_1
ne era divenuta unica proprietaria;
ciò con riferimento a tutti gli immobili ad esclusione del terreno identificato al foglio 22, mapp.
192, che, invece, era stato venduto da CP_1 Parte_1
e ciascuno per la propria quota, ad un
[...] Persona_1
terzo soggetto;
- non essendovi debiti ereditari, le parti avevano proceduto alla divisione del relictum esistente al tempo dell'apertura della successione, percependo ciascuno l'importo di Euro 174.371,53 (per i valori mobiliari) oltre alla somma di Euro 4.277,77 (a seguito delle vendite, e delle attribuzioni di quota, sopra indicate);
- dunque, ciascuno dei coeredi aveva percepito (per denaro o per imputazione di valore) l'importo complessivo di Euro 178.649,30;
- tuttavia, con rogito del 26/02/2002, il de cuius aveva in vita donato alla figlia la proprietà di un compendio Parte_1
immobiliare (casa con annesso giardino e due posti auto) sito in
Pieve Ligure, gravando quanto donato da diritto reale di abitazione in favore proprio e della moglie in tal modo Persona_1
realizzando la donazione della nuda proprietà del bene a Parte_1
e del diritto di abitazione a
[...] Persona_1
L'attore lamentava che detta donazione aveva comportato la lesione della propria quota di riserva prevista in quanto aveva percepito la somma di Euro 178.649,30 a fronte del diritto a un importo di circa Euro 314.000, pari a ¼ del ritenuto valore complessivo del patrimonio relitto e del donatum, così realizzandosi una lesione della propria quota di legittima di circa Euro 136.000.
Pertanto, chiedeva la riduzione degli atti dispositivi CP_1
con cui si era realizzata tale donazione che avevano determinato la lesione della propria quota di riserva, procedendosi quindi, nel
7 caso di realizzazione di comunione ereditaria per effetto della riduzione, allo scioglimento di detta comunione;
in subordine,
domandava procedersi alla riduzione con il pagamento in proprio favore di una somma a titolo di conguaglio.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado Parte_1
contestando la domanda avversaria, deducendo, in particolare, che:
- prima del giudizio, le parti avevano affidato a tecnico di fiducia l'incarico di stimare il valore del compendio immobiliare di Pieve
Ligure, non giungendo, tuttavia, ad un accordo per il fatto che il tecnico aveva proposto una stima eccessiva del bene;
- il de cuius aveva in vita effettuato donazioni anche in favore dell'attore, in particolare corrispondendo al predetto l'importo complessivo di Lire 175.233.780, pari a Euro 90.500,69, utilizzato dal figlio per l'acquisto di una casa a OG;
- comunque, ai fini della verifica del rispetto della quota di riserva, andava considerato non il valore nominale di tali elargizioni, bensì il valore al momento dell'apertura della successione dell'immobile acquistato dall'attore con il denaro in questione;
- aveva contribuito con proprio denaro all'acquisto Parte_1
dell'immobile di Pieve Ligure (ricevuto formalmente in donazione),
secondo quanto risultava anche da dichiarazione sottoscritta dallo stesso attore e della relativa coniuge con cui avevano dichiarato che lo stabile di Pieve Ligure “intestato ad è in Parte_2
realtà per due terzi di proprietà della figlia , la Persona_6
quale ha altresì l'opzione sulla parte rimanente al decesso del
padre, fermo restando il diritto della moglie di Persona_1
goderne l'usufrutto vita natural durante.” (doc. 9).
8 Pertanto, la convenuta sosteneva l'insussistenza di alcuna lesione di legittima in capo a e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda avversaria.
3. rimaneva contumace. Persona_1
4. Il Tribunale licenziava C.T.U. per la stima dei beni facenti parte del patrimonio ereditario.
5. Con sentenza n. 2808 del 12/12/2022, il Tribunale di Genova:
- accertava la lesione della quota di riserva dell'attore
[...]
per un valore pari a Euro 105.365,51 e riduceva per l'importo CP_1
corrispondente la donazione effettuata dal de cuius in favore di con l'atto del 26/06/2002; Parte_1
- conseguentemente condannava a corrispondere Parte_1
all'attore l'importo di Euro 105.365,51, oltre CP_1
interessi di legge dalla sentenza al saldo;
- rigettava le domande svolte dall'attore nei confronti di Per_1
;
[...]
- poneva a carico di le spese di C.T.U., Parte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
. CP_1
Con riferimento all'atto dispositivo del 26/06/2002, il Tribunale
dichiarava l'infondatezza della domanda rispetto a , Persona_1
in quanto la donazione del diritto di abitazione nei suoi confronti non risultava essere stata da quest'ultima accettata, né nell'atto del 2002, né in un successivo atto pubblico.
Invece, il Tribunale riteneva doversi procedere alla riunione fittizia della donazione costituita con tale atto a favore di siccome risultava l'accettazione di quest'ultima Parte_1
della nuda proprietà dell'immobile di Pieve Ligure.
9 Il Tribunale affermava l'irrilevanza probatoria della dichiarazione sottoscritta da con la quale si dava atto della CP_1
proprietà in capo a dei 2/3 dell'immobile di Pieve Parte_1
Ligure e del solo rimanente terzo in capo al de cuius, in quanto documento privo di data certa, non valorizzato dalla convenuta sotto uno specifico profilo difensivo e privo della capacità di incidere sull'efficacia della donazione in argomento, essendo atto ricognitivo di un diritto reale, come tale improduttivo di effetti.
Inoltre, secondo il Tribunale, il valore di tale donazione doveva coincidere con quello della piena proprietà del bene, siccome il valore della stessa deve essere calcolato al momento della successione, momento in cui si è verificata la consolidazione tra nuda proprietà e usufrutto.
Il Tribunale ricomprendeva nel procedimento di riunione fittizia anche una donazione ricevuta da , consistente nel denaro CP_1
ricevuto dal de cuius per l'acquisto dell'immobile sito in OG.
Al riguardo, il Tribunale precisava trattarsi di donazione non di immobile, bensì di denaro, in ragione della sproporzione tra il prezzo di acquisto dell'immobile (Lire 324.000.000) e l'importo elargito dal de cuius di Lire 80.233.785.
Di tutte le allegazioni della convenuta in ordine a dazioni di denaro, mediante assegni, da parte del de cuius in favore del fratello nel periodo dell'acquisto dell'immobile di CP_1
OG (1990-1991), secondo il Tribunale, solo quella inerente alla dazione di Lire 80.233.785 (corrispondenti ad Euro 41.437,00)
era da considerarsi provata.
Ciò in quanto risultava prodotto in giudizio copia fronte-retro di un assegno non trasferibile datato 1/07/1991 di pari importo emesso
10 in favore del venditore dell'immobile di OG, con causale
“saldo casa”.
Inoltre, tale somma doveva ritenersi interamente donata dal de cuius,
in quanto, nonostante la provenienza dal conto corrente cointestato con la moglie, non vi era prova che il relativo assegno disposto dal
de cuius avesse intaccato la quota di provvista del conto di pertinenza della consorte.
Secondo il Tribunale, le altre dazioni di denaro mediante assegno bancario in favore di allegate dalla convenuta non CP_1
potevano considerarsi provate, in quanto:
- per l'asserita donazione di Lire 15.000.000 del 26/01/1990, la convenuta aveva prodotto solo la copia della matrice con causale generica;
- per le asserite donazioni di Lire 65.000.000 del 29/10/1990 e di
Lire 15.000.000 del 6/08/1991, gli assegni risultavano essere stati emessi da e non dal de cuius. Persona_1
Quanto alla ricostruzione del valore del patrimonio ereditario e delle donazioni effettuate dal de cuius, il Tribunale condivideva le valutazioni compiute dalla C.T.U., rilevando, in particolare, la coincidenza delle risultanze di quest'ultima con quelle del tecnico incaricato ante causam dalle parti, nonché la correttezza della valutazione dell'immobile di Pieve Ligure, nella quale il consulente aveva tenuto conto dei valori O.M.I. (tenendo conto della vicinanza ad attività industriali), della posizione del compendio immobiliare rispetto al mare e dei costi necessari alla regolarizzazioni delle difformità urbanistiche.
Pertanto, il Tribunale procedeva al calcolo del valore della quota disponibile e di riserva nel modo seguente:
Relictum dal valore totale di Euro 551.780,92, costituito da:
11 - valori mobiliari per un complessivo importo pari a Euro 523.114,59;
- stima complessiva del compendio immobiliare sito nel Comune di
RO per Euro 28.666,33;
Donatum dal valore totale di Euro 771.137,00, costituito da:
- donazione del compendio immobiliare di Pieve Ligure, in favore di
) per Euro 729.700,00; Parte_1
- donazione di denaro in favore di per Euro 41.437,00. CP_1
Pertanto, in assenza di debiti ereditari, il patrimonio da considerare per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., secondo il
Tribunale, era pari a Euro 1.322.917,92 (Euro 551.780,92 + Euro
771.137,00) e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 542, c. 2 c.c.,
la quota disponibile era di Euro 330.729,48 (pari a ¼ del patrimonio)
e di identico valore la quota di riserva di ciascun legittimario.
Siccome l'attore risultava aver percepito complessivi Euro
225.363,97) così suddivisi:
- Euro 9.555,44 per il compendio immobiliare di RO;
- Euro 174.371,53 a seguito della divisione dei valori mobiliari;
- Euro 41.437,00 a titolo di donazione da parte del de cuius;
la lesione della quota di legittima era quantificata dal Tribunale
in Euro 105.365,51 (Euro 330.729,48 – Euro 225.363,97).
Pertanto, il Tribunale riduceva di tale importo la donazione dell'immobile di Pieve Ligure effettuata in favore di Parte_1
, essendo la più recente, concedendo il diritto di ritenzione
[...]
del bene a favore di quest'ultima.
Infine, il Tribunale riteneva infondata la pretesa della convenuta di scomputare da tale donazione le spese da lei effettuate per migliorie apportare all'immobile, in quanto domanda proposta tardivamente e in quanto spese non rientranti in quelle individuate
12 dall'art. 748 c.c., essendo state sostenute tutte dopo la morte del
de cuius.
6. In data 26/02/2023, proponeva appello formulando Parte_1
sette motivi di impugnazione e domanda di restituzione della somma di Euro 136.578,85 (maggiorata degli interessi legali dal pagamento
(2/02/2023) al saldo), pagata a controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere i capitoli di prova formulati da escludendo, in particolare, quelli Parte_1
volti a provare il valore dell'immobile di OG acquistato da
. CP_1
Ciò in quanto tali capitoli di prova erano volti a ricostruire il valore del patrimonio ereditario e delle donazioni ricevute da
[...]
al fine della riunione fittizia. CP_1
L'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato il valore dell'immobile di
OG in Lire 324.000.000, sulla base del preliminare di compravendita.
Secondo l'appellante, il valore dell'immobile era quello del rogito,
ossia pari a Lire 105.000.000, in quanto il preliminare non era stato registrato, non aveva data certa, il valore in esso indicato era diverso (pari a Lire 330.000.000) ed era stato prodotto tardivamente,
solo nella seconda memoria istruttoria.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato nel rilevare d'ufficio la nullità della donazione realizzata con l'atto del 26/06/2002 dal de cuius in favore di . Persona_1
13 Ciò in quanto, sotto un primo profilo, aveva mancato di ordinare la notifica dell'ordinanza del 17/11/2022, con la quale si chiedeva alle parti di prendere posizione sulla validità di tale donazione,
nei confronti di rimasta contumace in primo grado, Persona_1
in violazione del principio del contraddittorio.
Sotto altro profilo, il Tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità della donazione, in mancanza di un'eccezione di parte in tal senso.
Secondo l'appellante, tale atto di donazione doveva, invece, essere qualificato come contratto a favore di terzo, comunque valido.
Terzo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere valore probatorio al doc. 9, inerente alla dichiarazione scritta da nei CP_1
confronti dell'appellante nella quale si affermava la proprietà per
2/3 in capo a quest'ultima dello stabile di Pieve Ligure e del restante terzo in capo al de cuius, per non essere stato il documento posto a fondamento di una determinata domanda.
Al riguardo, l'appellante affermava che tale documento era opponibile alla controparte alla stregua di un riconoscimento di una situazione di fatto sul bene immobile di Pieve Ligure e sull'esistenza del diritto di opzione sulla quota di 1/3 e che tale documento, unitamente ai mezzi istruttori dedotti, era stato prodotto ai fini di pervenire ad una corretta riunione fittizia ex
art. 556 c.c.
Quarto motivo di appello.
La decisione di prime cure sarebbe errata nella parte in cui aveva ritenuto oggetto di donazione in favore di la sola CP_1
somma ricevuta dal de cuius per l'acquisto dell'immobile di OG
14 e non il valore dello stesso, o, quantomeno, il valore di una quota del bene, al momento dell'apertura della successione.
Al riguardo, l'appellante lamentava che il corrispettivo dell'immobile di OG era pari a Lire 105.000.000 e non di Lire
324.000.000 come affermato dal Tribunale, in quanto il primo importo risultava dal rogito.
L'appellante affermava che, in ogni caso, il relativo contratto preliminare – prodotto come prova del più alto corrispettivo – oltre a non essere registrato e a non avere data certa, prevedeva un corrispettivo diverso da quello di Lire 324.000.000.
In proposito, l'appellante lamentava la mancata valutazione da parte del Tribunale (e del C.T.U.) del valore dell'immobile di OG,
necessaria ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario e della quantificazione delle donazioni effettuate dal de cuius.
In via subordinata, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver rivalutato la somma di Lire
80.000.000 (Euro 41.437) al tempo dell'apertura della successione,
chiedendo, ove ritenuta necessaria, la sollevazione di una questione di costituzionalità degli artt. 751 e 1277 c.c., sussistendo, a suo dire, una disparità di trattamento nel caso di collazione di un immobile e di una somma di denaro destinato all'acquisto di un immobile, siccome, per il primo, il valore viene individuato al tempo della successione, mentre, per il secondo, il valore viene calcolato al tempo della donazione.
L'appellante lamentava, altresì, che la somma di Lire 15.000.000
percepita da avrebbe dovuto essere riconosciuta dal CP_1
Tribunale come donazione e anch'essa rivalutata al tempo della successione.
Quinto motivo di appello.
15 La sentenza di primo grado avrebbe errato nel non riconoscere all'appellante, mediante riduzione dell'importo della condanna, le migliorie apportate dalla stessa all'immobile di Pieve Ligure che in parte erano antecedenti all'apertura della successione, come l'acquisto di una stufa a pellet e la sostituzione di tre finestre,
in violazione dell'art. 748 c.c.
L'appellante censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la domanda formulata sul punto.
Sesto motivo di appello.
La sentenza di primo grado non avrebbe sufficientemente motivato l'accertamento della mancanza di prova circa le donazioni di denaro fatte mediante due assegni dal de cuius a CP_1
rispettivamente di Lire 15.000.000 e di Lire 65.000.000, rilevando che tali assegni erano stati emessi da Persona_1
In ogni caso, l'appellante affermava che, nell'ipotesi di riduzione della somma di Lire 80.233.785 versata dal de cuius a , CP_1
dovranno essere ridotti nella misura del 50% anche i suddetti importi siccome provenienti dallo stesso conto corrente cointestato tra il
de cuius e . Persona_1
Settimo motivo di appello.
La sentenza di primo grado sarebbe incorsa in errore nell'aver aderito alle stime compiute dal C.T.U. in ordine al valore degli immobili.
In particolare, secondo l'appellante, il C.T.U. ha errato:
- a determinare il valore del compendio immobiliare di RO in
Euro 28.000,00 e non in Euro 12.883,31 come dichiarato da
[...]
, non considerato, inoltre, che la quota di 1/3 del valore CP_1
di mercato di tali immobile era inferiore alla somma corrispondente
16 al valore matematico, in ragione dell'esistenza di una comunione sul bene;
- a determinare il valore dell'immobile di Pieve Ligure, considerata la vicinanza dello stesso ad uno stabilimento industriale, le condizioni del terreno circostante e i lavori di ristrutturazione eseguiti, prima della successione dall'odierna appellante.
Con riferimento a tale immobile, l'appellante afferma che il valore di Euro 600.000,00 individuato dalla perizia del consulente di parte attrice costituiva un limite non superabile per il Tribunale, avendo valore confessorio circa il valore del bene che doveva, in ogni caso,
essere stimato in Euro 450.000,00 e, al netto del diritto di abitazione, in Euro 360.000,00.
Secondo l'appellante, il valore della donazione dell'immobile doveva essere, tutt'al più, valutata nella misura di 1/3 di tale somma,
essendo l'appellante stata già al tempo della successione proprietaria dei 2/3 dell'immobile.
Di conseguenza, l'appellante afferma che, considerando i valori corretti dei suddetti beni, unitamente ai valori mobiliari e alle donazioni effettivamente ricevute da , quest'ultimo non CP_1
poteva lamentare la lesione della sua quota di legittima.
7. a fronte del decesso di nel corso del giudizio, Persona_1
si costituiva anche in qualità di sua erede. Parte_1
8. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, l'appellato deduce che:
- i capitoli di prova avversari erano inammissibili;
- per gli assegni di Lire 15.000.000 e Lire 4.000.000 erano state prodotte le sole matrici, prive di valore probatorio;
17 - gli ulteriori assegni di Lire 15.000.000 e Lire 65.000.000 erano stati emessi da e non dal de cuius e, mentre il Persona_1
privo era riferito, comunque, a spese per le nozze – non soggette a collazione – il secondo non era stato emesso a favore di
[...]
; CP_1
- era pacifico il prezzo di Euro 324.000,00 per l'immobile di
OG, con conseguente sproporzione tra quanto ricevuto dal de
cuius per l'acquisto del bene e il suo valore e sussistenza, tutt'al più, di una donazione indiretta di denaro. Per tale ragione,
correttamente il Tribunale non aveva incaricato il C.T.U. di stimare l'immobile di OG;
- la donazione compiuta a favore di dal de cuius Persona_1
con l'atto del 26/06/2002 era nulla per mancanza di accettazione e il Tribunale aveva correttamente esercitato il potere di rilievo d'ufficio della questione;
- il doc. 9 riguardante la dichiarazione fatta dall'appellato e dalla relativa consorte non aveva valore probatorio, in quanto, oltre a non essere rivolta nei confronti del de cuius donante, aveva valore di mero atto ricognitivo di diritto reale, privo di effetti. Inoltre,
sulla base di tale documento, l'odierna appellante aveva svolto una domanda di accertamento della proprietà in suo favore dei 2/3
dell'immobile di Pieve Ligure tardiva, senza aver mai proposto domanda di simulazione dell'atto di trasferimento del bene;
- le spese sostenute dall'appellante per i miglioramenti dell'immobile di Pieve Ligure erano irrilevanti ai fini dell'art. 748 c.c., comunque sostenute dopo la morte del de cuius, e la relativa domanda era tardiva.
18 9. Il Collegio disponeva la rimessione della causa in istruttoria per svolgere un aggiornamento della consulenza tecnica di ufficio volto:
-ad accertare se l'immobile di Pieve Ligure fosse raggiunto da immissioni sonore provenienti dal pastificio nonostante la Pt_3
distanza fra i sue immobili e se queste immissioni sonore comportassero una diminuzione del suo valore;
-quale fosse il valore dell'immobile in OG al momento dell'apertura della successione ed attualmente.
Il Consulente rilevava soprattutto nei fine settimane delle immissioni sono provenienti dal pastificio e quantificava la Pt_3
conseguente diminuzione di valore in 84.0150,00 Euro, con conseguente riduzione del suo valore da 561.000,00 Euro a 476.850,00
Euro.
Circa l'immobile sito in OG il suo valore attuale era quantificato in Euro 465.000,00 e 43.000 Euro il giardino, il valore al momento dell'apertura della successione era valutato in Euro
344.000l'immobile ed i Euro 43.000 il giardino.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 16 ottobre 2022 e successivamente decisa in camera di consiglio.
10. Il primo ed il sesto motivo di appello sono infondati.
Il Tribunale correttamente non ha ammesso i capitoli di prova dedotti da in quanto documentali, valutativi o non Parte_1
rilevanti.
Nello specifico:
19 - i capitoli di prova nn. 1), 6) e 7): sono documentali con riferimento all'assegno emesso dal de cuius di Lire 80.233.785
dell'1/07/1991, mentre sono inammissibili rispetto al pagamento di cui all'assegno di Lire 15.000.000 del 26/01/1990, in quanto circostanza da provare mediante produzione documentale, in ogni caso da ritenersi non provata, non essendo sufficiente la produzione della sola matrice;
sono irrilevanti rispetto ai pagamenti di cui agli assegni di Lire 65.000.000 del 29/10/1990 e di Lire 15.000.000 del
6/08/1991, in quanto emessi da e non dal de cuius Persona_1
avendo il presente giudizio ad oggetto la sola Parte_2
successione di quest'ultimo. Per quanto riguarda tali ultimi due assegni e l'assegno di Lire 80.233.785 deve concludersi, in via presuntiva, che i rispettivi emittenti e il de cuius Persona_1
cointestatari del conto di provenienza delle somme, Parte_2
non abbiano intaccato la provvista del rispettivo cointestatario,
non essendo stata fornita prova contraria in giudizio;
- i capitoli di prova nn. 2), 2 bis) e 5) sono irrilevanti;
- i capitoli di prova nn. 3 e 3 bis) sono valutativi;
- i capitoli di prova nn. 4 è inammissibile, perché contrastante con quanto attestato dall'atto pubblico del 26/06/2002, come meglio si dirà infra;
- i capitoli di prova nn. 8 e 9 sono inammissibili, perché aventi ad oggetto circostanze di fatto allegate tardivamente da Parte_1
in primo grado, o, comunque, sono da ritenersi documentali,
[...]
essendo state prodotte le fatture dei lavori effettuati sull'immobile di Pieve Ligure.
11.Il secondo motivo di appello è infondato.
A fronte dell'allegazione della donazione del 26/06/2002 nei confronti di e della produzione del relativo atto, Persona_1
20 il Tribunale ha correttamente rilevato d'ufficio la questione della nullità della donazione per mancanza del consenso da parte di Per_1
, in effetti non provato.
[...]
Infatti, com'è noto, la nullità del contratto è questione rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice e, in quanto tale, se non eccepita da una delle parti, su di essa deve essere stimolato il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., come risulta che il Tribunale abbia fatto, con l'ordinanza del 17/11/2022.
Inoltre, tale ordinanza non rientra tra quelle che devono essere notificate al contumace ex art. 292 c.p.c., con conseguente correttezza della mancata notifica dell'ordinanza a Per_1
.
[...]
Infine, non coglie nel segno la ricostruzione proposta dall'appellante secondo cui, nei confronti di Persona_1
l'atto del 26/06/2002 costituiva, invece, un contratto a favore di terzo, in quanto la questione dirimente, rilevata d'ufficio dal
Tribunale, scaturiva dall'accertamento della mancanza del consenso di . Persona_1
Siccome non è stata provata l'adesione di quest'ultima a quanto disposto nel già menzionato atto dispositivo del de cuius, l'atto in questione non avrebbe potuto produrre alcun effetto traslativo,
o, comunque, di favore nei suoi confronti.
12.Il terzo motivo di appello è infondato.
Il doc. 9 prodotto dall'odierna appellante non ha alcun rilievo probatorio, anzitutto, in quanto rappresenta una dichiarazione riferibile a (e alla relativa consorte), antecedente CP_1
(24/05/1990) alla donazione del 26/06/2002 e avente ad oggetto una situazione di fatto sullo stabile di Pieve Ligure contrastante con quanto disposto con detta donazione. Di talché, a prescindere dagli
21 effetti giuridici di tale dichiarazione, essa deve ritenersi superata dal successivo atto pubblico.
Inoltre, tale documento deve essere qualificato alla stregua di un atto ricognitivo di diritto reale, nel caso di specie privo di effetti: “l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere
ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà,
configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che, in quanto
tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo
un titolo, onde, in difetto di tale titolo, che ne attesti e provi,
secondo le forme ed i mezzi previsti dall'ordinamento, l'esistenza,
esso non può crearlo e nemmeno rappresentarlo, se non a quest'ultimo
effetto, attraverso l'esplicito richiamo e la menzione del titolo
stesso” (ex multis, Cass. Civ., n. 15640/2012).
13.Il quinto motivo di appello è infondato.
La domanda formulata dall'odierna appellante di riconoscimento delle spese sostenute per lavori svolti sull'immobile sito in Pieve Ligure non può essere accolta.
Ciò in quanto, al di là della proposizione tardiva di tale domanda
(siccome formulata da nella memoria ex art. 183, Parte_1
c. 6, n. 1 c.p.c. e non, anzitutto, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata), essa ha ad oggetto lavori svoltisi dopo l'apertura della successione avvenuta il 25/10/2017,
documentati con fatture datate tra il 2019 e il 2021 (v. doc. e) e docc. 10, 11 e 12).
Pertanto, deve affermarsi che ha ricevuto in Parte_1
donazione dal de cuius la proprietà per l'intero del compendio immobiliare di Pieve Ligure.
14.Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato
22 Il Tribunale ha ritenuto sussistente una donazione di denaro da parte del de cuius in favore di pari a Lire 80.233.785, CP_1
effettuata mediante assegno bancario, e non una donazione di una quota di immobile.
Al riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale afferma l'impossibilità di realizzare una donazione indiretta di bene immobile qualora il “donante” abbia versato solo una parte del prezzo di acquisto dell'immobile in favore del “donatario”, acquirente del bene, in ragione della “inidoneità della corresponsione del denaro
a costituire una diversa modalità per attuare l'identico risultato
giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile”
(Cass. Civ., Sez. II, 31/01/2014, n. 2149).
Negli stessi termini si è espressa più recentemente Cassazione civile
, sez. II , 12/06/2024 , n. 16329
La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.
Leggendo la motivazione della sentenza sul punto vi è l'affermazione che è riportata nella massima “La donazione indiretta dell'immobile
non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una
parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro
costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato
giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile
esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo “
senza dare conto né confutare l'orientamento del 2019.
23 Secondo opposto orientamento “Si ha donazione indiretta di un bene
(nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto
una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal
donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra
dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso,
individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto
affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale
di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo
corrisposta con la provvista fornita dal donante.” (Cass. Civ., Sez.
II, 17/04/2019, ord. n. 10759).
Fra i due orientamenti questa Corte ritiene più corrispondente il secondo al caso di specie , in cui il de cuius versò il saldo prezzo dell'immobile acquistato dal figlio al venditore (con assegno non trasferibile di Lire 80.233.785,00 intestato al venditore Per_2
).
[...]
Come è noto la Cassazione civile , sez. un. , 05/08/1992 , n. 9282 ha stabilito che: “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che
il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua
adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il
trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del
patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta
del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione,
secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere
ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.”
In questa sentenza le Sezioni Unite superavano il precedente orientamento per cui si doveva accertare che cosa usciva dal patrimonio del donante, se l'immobile o il denaro, e spostava l'attenzione su che bene volesse attribuire il donante al donatario.
24 “Ad avviso del Collegio occorre ben distinguere l'ipotesi
della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente
impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro
elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in
capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.
Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della
collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il
bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il
successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo,
essendo estraneo alla previsione del donante.
Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al
precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato
direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla
stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o
pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del
complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio
nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile.
“
Ma se si segue l'orientamento delle Sezioni Unite e vi è certezza che il desiderio del de cuius fosse che il beneficiato acquistasse
,l'immobile tanto da pagarne la parte residua del prezzo, ne segue che non vi è ragione di distinguere fra il caso in cui il donante versi l'intera somma o ne versi solo una parte.
Bisogna pertanto considerare sussistente una donazione di una quota dell'immobile.
Se dobbiamo determinare che quota dell'immobile sia stata donata occorre fare la proporzione fra la porzione del prezzo pagato ed il prezzo di acquisto complessivo.
25 Nel presente caso il contratto preliminare, stipulato qualche mese prima dell'atto definitivo, prevedeva un prezzo che era il triplo del prezzo indicato nel contratto definitivo.
Per quanto riguarda il valore dell'immobile al momento della compravendita ,se è vero che in linea generale le pattuizioni del definitivo superano quelle del preliminare, nel presente caso non
è credibile, in pacifica assenza di scoperta di vizi o di altri elementi idonei a spingere il promittente venditore a rinunciare a due terzi del corrispettivo, che vi sia una nuova pattuizione sul prezzo.
Piuttosto la differenza fra il prezzo del preliminare del 27 ottobre
1990 (330.000.000 Lire) ed il prezzo dichiarato nel contratto definitivo del giugno 1991 (105.000.000 Lire) ha una unica spiegazione, ossia una dichiarazione in atti inferiore ai fini di pagare meno imposte e con pagamento del resto in nero.
Condotta diffusissima nel giugno 1991 al memento della stipulazione del rogito notarile.
Questo è confermato dalla consulenza tecnica di ufficio sul valore dell'immobile quantificato al momento dell'apertura della successione in dell'apertura della successione era valutato in Euro
344.000 per l'immobile ed Euro 43.000 il giardino.
Importo non compatibile con un prezzo di 105.000.000 Lire nel 1990,
pari a circa 54.000; infatti pur tenendo conto dell'aumento anche notevole del valore degli immobili non vi è stato un aumento di oltre il 700% in 17 anni.
Facendo una proporzione fra 330.000.000 Lire e l'assegno di Lire
Lire 80.233.785,00 risulta che la quota dell'immobile donata era del 24,31%.
26 Rapportato al valore al momento dell'apertura della successione il calcolo di 387.000,00 Euro il 24,31% ammonta ad Euro 94.079,70 €.
Il settimo motivo di appello è parzialmente fondato e porta ad una riduzione parziale del valore dell'immobile in Pieve Ligure
Il C.T.U. ha operato una stima del compendio immobiliare sito nel
Comune di RO e dell'immobile di Pieve Ligure condivisibile, in quanto ha tenuto conto, sia dei valori O.M.I., sia delle condizioni particolari di ogni singolo immobile, come la collocazione sul territorio, lo stato di manutenzione e le spese necessarie per gli interventi di regolarizzazione urbanistica.
Nello specifico, la stima del valore del compendio immobiliare sito nel Comune di RO, già oggetto di divisione tra le parti, appare condivisibile, non potendo rilevare – come afferma l'appellante –
nella stima del valore di mercato del bene al tempo dell'apertura della successione il prezzo di vendita dello stesso, siccome questo potrebbe non coincidere con il valore di mercato, per volontà delle parti, né la sussistenza di una situazione di comunione sul bene,
non incidendo quest'ultima sul suo valore di mercato.
Tuttavia è stato fatto un supplemento di consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare se il valore dell'immobile donato a potesse essere influenzato da immissioni sonore Parte_1
provenienti dalla, invero piuttosto distante, fabbrica della Pt_3
noto produttore di pasta fresca e sughi pronti della Parte_4
tradizione ligure.
Come si legge nel supplemento di consulenza svolto in appello. “•
Durante il periodo diurno (6:00 - 22:00), i livelli di immissione sonora registrati nei pressi del fabbricato risultano generalmente
prossimi al limite stabilito per la Classe Acustica II (55 dB(A)).
In alcuni giorni si sono rilevati superamenti lievi, dell'ordine di
27
1-2 dB(A), considerati accettabili tenendo conto dell'incertezza di
misura.
• Durante il periodo notturno, invece, i livelli di immissione sonora
superano costantemente il limite di legge fissato a 45 dB(A), con variazioni tra 5 e 9 dB(A) a seconda delle giornate;
prima del 25 dicembre, i livelli notturni hanno raggiunto valori prossimi a 55
dB(A), mentre dopo si sono attestati intorno ai 50 dB(A). Pt_5
• Il campionamento ha evidenziato una differenza nei livelli di
immissione sonora prima e dopo Natale e Santo ST.
Nei giorni antecedenti le festività, sia di giorno che di notte, i
livelli risultavano più elevati, probabilmente a causa di
un'intensificazione dell'attività produttiva in vista delle
festività. “.
Nella consulenza in primo grado gli immobili in Pieve Ligure erano stati stimati come valore della proprietà:
- Via priv. Priaruggia, 46 • NCEU - Fg 12 - mapp 387 (ex 392 senza sub) - sub 4: e. 693.000,00
- Via priv. Priaruggia, 46 • NCEU - Fg 12 - mapp 387 (ex 393) - sub
1 - Cat. C/6: € 20.000,00
- Via priv. Priaruggia, 46 • NCEU - Fg 12 - mapp 387 (ex 393) - sub
2 - Cat. C/6 - quota 1/1: € 16.700,00.
In totale € 729.700,00
Nell'integrazione della consulenza tecnica di ufficio tenendo conto delle immissioni sonore il valore dell'immobile principale ha visto ridursi il valore attuale da € 613.000,00 (nel corso degli anni le quotazioni sono diminuite) ad € 561.000,00.
Con una riduzione quindi dell'8,5%,
Applicando la stessa riduzione al 2017 anno di apertura della successione, periodo in cui non è contestato che la fabbrica della
[...]
[...] fosse già esistente, il valore dell'abitazione principale ad Pt_6
uso abitativo scende da 693.000,00 € a 634.095,00 €.
Quindi il valore del compendio nel 2017 era 634.095 +20.000,00 € +
16.700,00 =670.795,00.
Trasportando i nuovi valori accertati nel calcolo della lesione della legittima si ottiene quanto segue.
Relictum dal valore totale di Euro 551.780,92, costituito da:
- valori mobiliari per un complessivo importo pari a Euro 523.114,59;
- stima complessiva del compendio immobiliare sito nel Comune di
RO per Euro 28.666,33;
Donatum dal valore totale di Euro 764.874,70 , costituito da:
- donazione del compendio immobiliare di Pieve Ligure, in favore di
) per Euro 670.795,00; Parte_1
- donazione di denaro in favore di per Euro 94.079,70 CP_1
In totale 1.316.655,62
Pertanto, in assenza di debiti ereditari, il patrimonio da considerare per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., , è pari a
Euro 1.316.655,62 , di conseguenza, ai sensi dell'art. 542, c. 2
c.c., la quota disponibile era di Euro 329.163,90 (pari a ¼ del patrimonio) e di identico valore la quota di riserva di ciascun legittimario.
Siccome l'attore risultava aver percepito complessivi 278.006,67
così suddivisi:
- Euro 9.555,44 per il compendio immobiliare di RO;
- Euro 174.371,53 a seguito della divisione dei valori mobiliari;
- Euro 94.079,70 a titolo di donazione da parte del de cuius;
la lesione della quota di legittima deve quantificarsi in Euro
51,157,23 (Euro 329.163,90 -278006,67).
29 Si compensano le spese legali dei due gradi di giudizio data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova n. 2808 del 12/12/2022 in parziale
accoglimento dell'appello ed in parziale modifica della sentenza
determina la lesione della quota di legittima di in CP_1
Euro 51,157,23 e condanna a corrispondere a Parte_1
l'importo di Euro 51.157,23 oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo. Somma già corrisposta.
Dispone che restituisca a le somme CP_1 Parte_1
ricevute in base alla sentenza di primo grado in eccedenza rispetto
a quanto riconosciuto dovuto con la presente sentenza.
Spese compensate dei due gradi di giudizio con spese delle consulenze tecniche di ufficio divise a metà.
Genova, lì 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
30