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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 15 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 14808 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso avv. Enzo Lamuraglia;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. F.Mastrorilli; CP_1
resistente
OGGETTO: altra controversia in materia di assistenza obbligatoria
**********************************************
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva il pagamento della pensione per sordi preverbali (L. n. 381/70, art. 1 e ss.) e l'indennità di comunicazione (L. n.
508/88, art. 4) come risultanti nel decreto di omologa.
1 L' si costituiva e si accertava che successivamente alla notifica del ricorso l aveva CP_1 CP_1 adempiuto alla prestazione richiesta.
Le parti chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere;
la ricorrente insisteva per la condanna alle spese.
All'odierna udienza il giudicante decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
2 Orbene, nell'ipotesi in esame, hanno dato concordemente atto di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso che è stato riconosciuto il diritto richiesto.
Di conseguenza, alla presente udienza i procuratori delle parti hanno richiesto la statuizione di cessata materia del contendere.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che in ragione del principio della soccombenza virtuale e considerato che solo a giudizio instaurato l' ha provveduto a riconoscere il diritto della parte ricorrente deve essere CP_1
disposta la condanna in favore della stessa, con liquidazione come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14808 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1
che liquida in € 1.300, oltre IVA, CPA e RSG come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 15 aprile 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).