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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 204 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Virgilio n. 101/a, presso lo studio dell'avv. Luca Maraglino dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e
Maria Teresa Nasso, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell alla CP_1
via Golfo di Taranto n. 7/D
- APPELLATO –
Oggetto: ripetizione indebito – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 42/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_2 CP_ qualità di figlia della de cuius nei confronti di - volta a sentire Persona_1
dichiarare l'insussistenza dell'indebito di €. 4.912,96, reclamato dall con CP_1
nota dell'1.3.2019, per asserita duplicazione del pagamento dell'indennità di
CP_ accompagnamento - dichiarava cessata la materia del contendere, avendo l' con la memoria di costituzione, dichiarato di aver provveduto, con atto del
29.11.2018, nel senso domandato dalla ricorrente con abbandono dell'indebito in
CP_ autotutela. Condannava l' in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €. 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del suo
CP_ procuratore anticipante, “avendo provveduto l' soltanto dopo deposito/notifica del ricorso introduttivo del giudizio”.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello lamentandone la Parte_1
erroneità, limitatamente alla misura di liquidazione delle spese processuali, e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l rilevando la correttezza dell'importo liquidato, conforme a equità alla compensazione di ½ delle spese di giudizio, avuto riguardo alla eliminazione del debito avvenuta, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, con provvedimento del 29.11.2018, ossia in data antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario in data 1.6.2020, nonché alla semplicità dell'oggetto della domanda, e all'assenza di attività processuali, essendo conclusa alla prima udienza con cessazione della materia del contendere.
Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello.
All'udienza odierna del 9.7.2024, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione del D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice di €. 400,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione del valore della domanda, pari a €. 4.912,96 e dello scaglione di riferimento da €. 1.100,00 a
€.5.201,00 il compenso giudiziale complessivo spettante, è, invece, pari a €.
1.685,00, di cui €. 405,00 per fase studio, €. 405,00 per fase introduttiva, e €. 875,00 per fase decisoria.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
CP_ Va premesso l'errore in cui è incorso il primo giudice, laddove ha rilevato che l ha provveduto all'abbandono in autotutela soltanto “dopo deposito/notifica del ricorso introduttivo del giudizio”, essendo, invece, pacifico che il provvedimento
CP_ di estinzione dell'indebito, dichiarato dall soltanto con la comparsa di costituzione del 4.1.2021, è avvenuto in data 29.11.2018, prima dell'errata/ingiustificata nota di richiesta indebito dell'1.3.2019, non seguita da alcuna rettifica, tanto da costringere la ricorrente a depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 1.6.2020.
Ciò posto, osserva la Corte che il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente dichiarato la cessazione della materia del contendere “richiesta congiuntamente dalle Parti” e ritenuto di applicare il principio della “soccombenza virtuale”.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado.
Invece, in considerazione del valore della controversia, pari a €. 4.912,96, del relativo scaglione da €. 1.101,00 a €. 5.200,00 e dell'assenza di specifiche e distinte
3 questioni di fatto e diritto, deve liquidarsi per il primo grado, la somma complessiva di €. 886,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), di cui €. 213,00 per la fase di studio, €. 213,00 per la fase introduttiva, €. 460,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, di cui al DM
55/2014, proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta,
CP_ da porsi a carico dell' e in favore del difensore della ricorrente, dichiaratasi antistatario, oltre oneri e accessori di legge.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna
CP_ dell' alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in complessivi
€. 251,00, di cui €. 66,00 per la fase di studio, €. 61,00 per la fase introduttiva, €.
124,,00 per la fase decisionale, in base ai medesimi parametri, nei valori minimi, per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con scaglione fino a €. 1.100,00, riferito al valore della causa di €. 446,00, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi dovuti e quelli liquidati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di giudizio del primo grado che si liquidano in complessivi €. 886,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Luca Maraglino, anticipante;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si CP_1
liquidano in €. 251,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Luca Maraglino, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Monica SGARRO
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 204 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al viale Virgilio n. 101/a, presso lo studio dell'avv. Luca Maraglino dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e
Maria Teresa Nasso, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell alla CP_1
via Golfo di Taranto n. 7/D
- APPELLATO –
Oggetto: ripetizione indebito – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 42/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_2 CP_ qualità di figlia della de cuius nei confronti di - volta a sentire Persona_1
dichiarare l'insussistenza dell'indebito di €. 4.912,96, reclamato dall con CP_1
nota dell'1.3.2019, per asserita duplicazione del pagamento dell'indennità di
CP_ accompagnamento - dichiarava cessata la materia del contendere, avendo l' con la memoria di costituzione, dichiarato di aver provveduto, con atto del
29.11.2018, nel senso domandato dalla ricorrente con abbandono dell'indebito in
CP_ autotutela. Condannava l' in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in €. 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del suo
CP_ procuratore anticipante, “avendo provveduto l' soltanto dopo deposito/notifica del ricorso introduttivo del giudizio”.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello lamentandone la Parte_1
erroneità, limitatamente alla misura di liquidazione delle spese processuali, e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l rilevando la correttezza dell'importo liquidato, conforme a equità alla compensazione di ½ delle spese di giudizio, avuto riguardo alla eliminazione del debito avvenuta, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, con provvedimento del 29.11.2018, ossia in data antecedente alla proposizione del ricorso giudiziario in data 1.6.2020, nonché alla semplicità dell'oggetto della domanda, e all'assenza di attività processuali, essendo conclusa alla prima udienza con cessazione della materia del contendere.
Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello.
All'udienza odierna del 9.7.2024, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione del D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice di €. 400,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione del valore della domanda, pari a €. 4.912,96 e dello scaglione di riferimento da €. 1.100,00 a
€.5.201,00 il compenso giudiziale complessivo spettante, è, invece, pari a €.
1.685,00, di cui €. 405,00 per fase studio, €. 405,00 per fase introduttiva, e €. 875,00 per fase decisoria.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
CP_ Va premesso l'errore in cui è incorso il primo giudice, laddove ha rilevato che l ha provveduto all'abbandono in autotutela soltanto “dopo deposito/notifica del ricorso introduttivo del giudizio”, essendo, invece, pacifico che il provvedimento
CP_ di estinzione dell'indebito, dichiarato dall soltanto con la comparsa di costituzione del 4.1.2021, è avvenuto in data 29.11.2018, prima dell'errata/ingiustificata nota di richiesta indebito dell'1.3.2019, non seguita da alcuna rettifica, tanto da costringere la ricorrente a depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 1.6.2020.
Ciò posto, osserva la Corte che il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente dichiarato la cessazione della materia del contendere “richiesta congiuntamente dalle Parti” e ritenuto di applicare il principio della “soccombenza virtuale”.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado.
Invece, in considerazione del valore della controversia, pari a €. 4.912,96, del relativo scaglione da €. 1.101,00 a €. 5.200,00 e dell'assenza di specifiche e distinte
3 questioni di fatto e diritto, deve liquidarsi per il primo grado, la somma complessiva di €. 886,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), di cui €. 213,00 per la fase di studio, €. 213,00 per la fase introduttiva, €. 460,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, di cui al DM
55/2014, proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta,
CP_ da porsi a carico dell' e in favore del difensore della ricorrente, dichiaratasi antistatario, oltre oneri e accessori di legge.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna
CP_ dell' alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in complessivi
€. 251,00, di cui €. 66,00 per la fase di studio, €. 61,00 per la fase introduttiva, €.
124,,00 per la fase decisionale, in base ai medesimi parametri, nei valori minimi, per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con scaglione fino a €. 1.100,00, riferito al valore della causa di €. 446,00, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi dovuti e quelli liquidati nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di giudizio del primo grado che si liquidano in complessivi €. 886,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Luca Maraglino, anticipante;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si CP_1
liquidano in €. 251,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Luca Maraglino, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Monica SGARRO
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