Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6766.22 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Enrico Donnarumma , come in atti Parte_1
RICORRENTE
E rapp.to e difeso dall' Avv. Controparte_1
Giuseppina Pugliese, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.12.2022 parte ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare il credito lavorativo del Signor risultante dal ruolo paga del Pt_1 mese di Luglio 2022 e , per l'effetto, condannare le Controparte_2 al pagamento dell'importo di euro 1.100,00=; b) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute applicate sul ruolo paga del mese di agosto 2022 e, per l'effetto, condannare la al pagamento dell'importo di Controparte_2 euro 1.142, 82=; c) in ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi professionali di causa oltre il rimborso forfetario 15% e accessori di legge con attribuzione al sottoscritto Avvocato..”.
il predetto rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni volontarie, cessava in data 31 agosto 2022; dal cedolino di paga del mese di luglio 2022 risultava incontrovertibilmente che il ricorrente aveva maturato il diritto al pagamento dell'importo pari ad € 1.100,00, credito non corrisposto dal proprio datore di lavoro;
dal cedolino di paga del mese di agosto 2022, si denotava che il ricorrente aveva maturato il diritto al compenso dell'importo di € 1.774,96, ma, risultava che le trattenute erano pari al predetto importo;
l'importo trattenuto pari ad € 1.142,82, corrispondente alla mera sommatoria delle trattenute conto terzi effettuata sul ruolo paga del mese di agosto 2022, risultava pretestuoso ed illegittimo, in quanto presuntivamente il proprio Datore di Lavoro aveva effettuato la relativa trattenuta, nonostante non risultasse alcun provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria al fine di autorizzare lo stesso alla corrispondente ritenuta;
nonostante la diffida del
28.09.2022, a mezzo dello scrivente procuratore, la società Controparte_2
non provvedeva al saldo di quanto richiesto.
[...]
Si è costituita la società convenuta che, resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto;
in via preliminare, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. oltre che ex art. 107 cpc in combinato disposto con l'art. 420 cpc e art. 269 cpc ha richiesto autorizzare la resistente alla chiamata in causa della terza , con sede legale in Controparte_3
PARIGI, Rue Drout , 75009 , iscritta al Registro di commercio delle imprese di
Parigi, n. 722 057 46. Ha dedotto e documentato ( missiva di cui al doc. n. 3 e 4) che il Signor contraeva con la un contratto di mutuo prevedendo la Pt_1 _4 restituzione della somma di euro 19.992,00= a mezzo cessione pro solvendo del quinto della retribuzione stipendiale, disposta ai sensi del D.P.R. n. 180/1950; a garanzia del credito summenzionato la aveva stipulato con _4 [...]
, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 54 del D.P.R. n. 180 CP_3
/1950 e ad esclusivo beneficio della Finanziaria mutuante, la polizza di assicurazione
Rischio Impiego n. 9319; sottoscrivendo il contratto di finanziamento il Signor prendeva atto che per effetto della polizza rischio impiego, Parte_1
l'Assicuratore sarebbe rimasto surrogato alla Finanziaria Mutuante in ogni diritto spettante alla medesima per le somme pagate dallo stesso assicuratore il quale pertanto sarebbe stato autorizzato a rivalersi nei confronti del Mutuatario;
a seguito della interruzione del lavoro del Signor con il precedente datore di lavoro , Pt_1 originario debitore ceduto, provvedeva ad indennizzare alla Controparte_3
l'importo di cui al residuo debito del ricorrente ( 4.742,85 euro), _4 surrogandosi il relativo credito, unitamente a tutti gli altri diritti derivanti dai crediti e Contro i contratti che quei diritti li avevano originati;
, assumeva quindi di poter procedere nei confronti del successivo datore di Lavoro, nello specifico nei confronti di , notificando alla stessa il contratto di cessione al fine di Controparte_2 consentire la prosecuzione dell'ammortamento rateizzato del debito da finanziamento a mezzo trattenuta del quinto della retribuzione.
In corso di giudizio con ordinanza del 19.06.24 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della , con sede legale in Controparte_3
PARIGI, Rue Drout , 75009 , a cura della Storie Aromatiche Società agricola srl;
tuttavia l'ordine non era eseguito per le difficoltà dovute alla notifica ad una persona giuridica straniera ed alle relative traduzioni giurate.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
Le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini del decidere sono provate dalla documentazione in atti.
I documenti allegati dalla società convenuta hanno provato i rapporti intercorsi effettivamente tra le parti in causa oltre che con le parti terze, CP_5 [...]
e . CP_6 Controparte_3
Difatti, il Signor contraeva con la un contratto di mutuo Pt_1 _4 prevedendo la restituzione della somma di euro 19.992,00= a mezzo cessione pro solvendo del quinto della retribuzione stipendiale, disposta ai sensi del D.P.R. n.
180/1950. A garanzia del credito summenzionato la aveva stipulato con _4
, in ottemperanza peraltro all'obbligo sancito dall'art. 54 del Controparte_3
D.P.R. n. 180 /1950 e ad esclusivo beneficio della Finanziaria mutuante la polizza di assicurazione Rischio Impiego n. 9319, sottoscrivendo il contratto di finanziamento il
Signor prendeva atto che per effetto della polizza rischio impiego , Parte_1
l'Assicuratore sarebbe rimasto surrogato alla Finanziaria Mutuante in ogni diritto spettante alla medesima per le somme pagate dallo stesso assicuratore il quale pertanto sarebbe stato autorizzato a rivalersi nei confronti del Mutuatario.
Si legge nella missiva ( doc. 3 in prod. parte res.) di come a seguito della interruzione del lavoro del Signor con il precedente datore di lavoro , Pt_1 originario debitore ceduto, provvedeva ad indennizzare alla Controparte_3
l'importo di cui al residuo debito del Ricorrente ( 4.742,85 euro), _4 surrogandosi il relativo credito, unitamente a tutti gli altri diritti derivanti dai crediti e Contro i contratti che quei diritti li avevano originati. Alla , spetta dunque la possibilità di procedere nei confronti del successivo datore di Lavoro, nello specifico nei confronti di , notificando alla stessa il contratto di cessione Controparte_2 al fine di consentire la prosecuzione dell'ammortamento rateizzato del debito da finanziamento a mezzo trattenuta del quinto della retribuzione. Difatti, la - ai sensi degli artt. 1260 e 1264 cc e del contratto di Controparte_3 finanziamento - ha notificato al successivo datore di lavoro, ossia la società “Storie Aromatiche Società Agricola srl”, il contratto di cessione del quinto della retribuzione del ricorrente, pertanto l'odierna resistente ha acquisito la qualità di debitore ceduto.
Ebbene, dalla corrispondenza in atti si evince come effettivamente la società assicuratrice, cessionaria del credito, rivendichi il pagamento del proprio credito in relazione alle quote del finanziamento nelle more maturate, scadute ed insolute.
Tuttavia, allo stato, non risulta la pendenza di alcuna statuizione che possa identificare il datore di lavoro come terzo pignorato, e soprattutto non risulta che il datore di lavoro abbia effettuato alcun pagamento nei confronti del creditore dell'odierno ricorrente, delle somme trattenute .
La richiesta integrazione del contraddittorio da parte della società datrice ai fini di una verifica con il creditore circa la titolarità e la spettanza delle somme in questione e la effettiva legittimazione attiva e passiva dei relativi versamenti è rimasta senza esito per inadempimento della stessa convenuta.
Peraltro, trattandosi di una cessione “pro-solvendo”, il resta comunque Pt_1 obbligato al pagamento della somma dovuta nei confronti del creditore, in base al contratto di mutuo ed all' art. 1198 c.c.
In definitiva, documentata la sussistenza del rapporto di lavoro dal 17 gennaio 2022 al 31 agosto 2022, dal cedolino di paga del mese di luglio 2022 risulta che il ricorrente abbia maturato il diritto al pagamento dell'importo pari ad € 1.100,00, credito che ancora non risulta corrisposto dal proprio datore di lavoro;
dal cedolino di paga del mese di agosto emerge che il ricorrente abbia maturato il diritto al compenso dell'importo di € 1.774,96 e che le trattenute sono pari al predetto importo. Tali somme non risultano versate alla società attuale cessionaria del credito residuo e pertanto sono allo stato dovute al lavoratore.
Interessi e rivalutazione come per legge
Le spese sono compensate in misura della metà in ragione della controvertibilità della specifica questione alla luce della corretta ricostruzione dei fatti riportata dalla documentazione prodotta dalla convenuta;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede: condanna le al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 dell'importo di euro 1.100,00 risultante dal ruolo paga del mese di Luglio 2022; dichiara l'illegittimità delle trattenute applicate sul ruolo paga del mese di agosto 2022 e, per l'effetto, condanna la al pagamento Controparte_2 CP_2 dell'importo di euro 1.142, 82; condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese del giudizio che liquida in € 700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione e compensa la restante metà.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 23.05.2022
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè