Sentenza 12 dicembre 1988
Massime • 2
In tema di notificazione della citazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ., e con gli effetti di cui all'art. 143 ultimo comma cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1978 (poi sostanzialmente recepito nelle modifiche introdotte dalla legge 6 febbraio 1981 n. 42), il ricorso alle modalità contemplate dai primi due commi del citato art. 142 è consentito solo se la parte istante fornisca la prova dell'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto all'estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale, ovvero dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari. Difettando tale prova, si verifica nullità della notificazione medesima, la quale è sanabile con la Costituzione in giudizio del convenuto, ma solo con effetto "ex nunc", tenuto conto che la nullità medesima investe anche la "vocatio in ius", per difetto del termine a comparire, con l'ulteriore conseguenza che è la data di detta Costituzione a segnare la pendenza del processo, (anche al fine dell'individuazione del giudice preventivamente adito in caso di litispendenza).*
Nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la litispendenza di cui all'art. 21 della convenzione medesima (nell'interpretazione vincolante fissata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza dell'8 dicembre 1987 in causa 144/86), la quale impone al giudice italiano, ove successivamente adito, di declinare la propria giurisdizione in favore del giudice straniero, non richiede una piena identità delle domande (come invece prescritto dall'art. 39 cod. proc. civ.), ma si verifica quando due controversie fra le medesime parti coincidano per titolo ed oggetto, nel senso che riguardino pretese, ancorché formalmente diverse e reciprocamente avanzate, che derivino dallo stesso rapporto giuridico (nella specie, in relazione a contratto di Agenzia, domanda di risarcimento dei danni, proposta dall'agente sul presupposto della risoluzione del rapporto per colpa del preponente, e domanda di risoluzione proposta da quest'ultimo per colpa dell'agente).*
Commentari • 2
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2018
- 2. Atti giudiziari: la notifica all'esteroGiampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 4 febbraio 2018
Avv. Giampaolo Morini - La notifica di un atto a persona residente o domiciliata all'estero deve essere eseguita secondo le Convenzioni internazionali eventualmente vigenti, costituenti fonti primarie (1) o secondo la via consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. n. 71/2011 che ha abrogato il Dpr n. 200/1967), oppure, nel caso di notifica da eseguire negli ambiti dell'Unione Europea, secondo il disposto del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007. Notifica estero, la prova Qualora nessuna di tali normative sia applicabile, la notifica dovrà essere eseguita ai sensi del comma 1 dell'art. 142, che necessita la prova da parte dell'istante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/1988, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1988 |
Testo completo
Nella disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), la litispendenza di cui all'art. 21 della convenzione medesima (nell'interpretazione vincolante fissata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza dell'8 dicembre 1987 in causa 144/86), la quale impone al giudice italiano, ove successivamente adito, di declinare la propria giurisdizione in favore del giudice straniero, non richiede una piena identità delle domande (come invece prescritto dall'art. 39 cod. proc. civ.), ma si verifica quando due controversie fra le medesime parti coincidano per titolo ed oggetto, nel senso che riguardino pretese, ancorché formalmente diverse e reciprocamente avanzate, che derivino dallo stesso rapporto giuridico (nella specie, in relazione a contratto di Agenzia, domanda di risarcimento dei danni, proposta dall'agente sul presupposto della risoluzione del rapporto per colpa del preponente, e domanda di risoluzione proposta da quest'ultimo per colpa dell'agente).*