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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Paola Corabi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 4805/2018, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.09.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Luisa Fasano ed elettivamente domiciliato in Colliano (SA), alla Via Ponte
Maiale n. 9;
- Attore in riassunzione- E (p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Giuseppe Castelluzzo, ed elettivamente domiciliata in Buccino (SA) alla via Tempone n. 24, presso lo studio dell'avv. Pasquale Gallucci;
- Convenuto in riassunzione-
, Controparte_2
- Convenuta in riassunzione contumace-
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza e comparse conclusionali da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 ottobre 2017, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Buccino la ditta Controparte_2
”, e la società , con sede in Ruffano (LE), chiedendo di accertare la
[...] Controparte_1 responsabilità delle convenute in relazione ai gravi vizi e malfunzionamenti riscontrati sul veicolo da lui acquistato, nonché di condannarle, in via solidale e/o alternativa, alla completa eliminazione dei difetti a loro cura e spese, ovvero al risarcimento integrale dei danni subiti.
L'attore esponeva di aver acquistato in data 22 ottobre 2016 presso la ditta di Controparte_2 un'autovettura Alfa Romeo 159 targata DR324MJ, usata, e che, contestualmente CP_2 all'acquisto, veniva attivata una garanzia convenzionale della durata di dodici mesi, gestita dalla società a copertura di eventuali guasti meccanici, secondo le condizioni Controparte_1 generali sottoscritte.
L'attore riferiva che, dopo appena tre mesi dall'acquisto, e precisamente in data 18 gennaio 2017,
l'autovettura aveva iniziato a presentare vibrazioni anomale durante la marcia. A seguito di segnalazione alla società di garanzia, veniva indirizzato presso l'officina di Controparte_3
Eboli, la quale diagnosticava un guasto al convertitore di coppia e procedeva alla sostituzione del componente difettoso.
Deduceva che tale intervento, durato oltre un mese, non aveva tuttavia risolto il problema, poiché le vibrazioni persistevano anche dopo la riconsegna del veicolo. Secondo quanto riferito dal personale dell'officina, la causa della persistenza del difetto era da imputarsi al fatto che il convertitore sostituito non fosse nuovo ma rigenerato, e dunque inidoneo a garantire la piena funzionalità del veicolo.
Il sig. rappresentava di aver contattato nuovamente la inviando una Pt_1 Controparte_1
PEC in data 3 marzo 2017 per sollecitare un nuovo intervento risolutivo, rimasta senza esito.
Persistendo le anomalie, si rivolgeva ad altra officina, identificata come Autofficina Torluccio, la quale riscontrava un ulteriore difetto al turbocompressore, ritenuto verosimilmente conseguente al precedente intervento.
L'attore precisava di aver inviato un'ulteriore PEC in data 16 marzo 2017 alla società di garanzia, chiedendo un nuovo intervento, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Esponeva di aver pertanto provveduto a proprie spese alla sostituzione del turbocompressore, sostenendo un esborso documentato di € 636,00 (ricevuta fiscale n. 6/2017).
L'attore lamentava di non aver potuto fruire regolarmente del veicolo per un lungo periodo e di aver subito un danno economico e morale conseguente ai ripetuti guasti, ai tempi di fermo tecnico e all'inadempimento delle convenute.
Chiedeva pertanto la condanna delle stesse alla riparazione del veicolo e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in via prudenziale in € 5.200,00.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 per materia e per valore del Giudice di Pace, nonché il difetto di legittimazione passiva della società, sostenendo che il contratto di garanzia fosse intercorso non con l'acquirente, ma con il venditore professionista ( , e che pertanto nessun rapporto contrattuale diretto Controparte_2 intercorresse tra la società di garanzia e il sig. In via di merito, la convenuta deduceva di Pt_1 aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, di aver autorizzato la riparazione del guasto denunciato e di aver fornito un convertitore di coppia rigenerato conforme alle condizioni generali della garanzia, le quali escludevano la sostituzione con parti nuove ove non strettamente necessario.
Contestava infine la riconducibilità del successivo guasto al turbocompressore a vizi originari del veicolo, ritenendolo piuttosto dovuto all'usura del bene, componente escluso dalla copertura della garanzia.
Si costituiva altresì la ditta , contestando integralmente la Controparte_2 domanda attrice e negando qualsiasi propria responsabilità per i guasti lamentati.
Con ordinanza fuori udienza del 12 marzo 2018, il Giudice di Pace di Buccino dichiarava la propria incompetenza per valore, ritenendo la causa di competenza del Tribunale, e rimetteva le parti a riassumere il giudizio innanzi al giudice competente entro il termine di legge, individuato, a seconda della prospettiva delle parti, nel Tribunale di Salerno, Napoli o Lecce.
Nei termini assegnati, con atto di riassunzione notificato in data 16 maggio 2018, il sig. Pt_1 riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, confermando integralmente le domande già proposte dinanzi al Giudice di Pace, e chiedendo che, in caso di necessità, fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la natura e la causa dei guasti lamentati e di quantificare i danni subiti. CP_ Anche innanzi al Tribunale di Salerno si costituiva la Garanzia Mec ribadendo le eccezioni preliminari già sollevate in prime cure, in particolare la carenza di legittimazione passiva e la non riconducibilità dei guasti a vizi di conformità, insistendo per il rigetto della domanda e per la conferma della correttezza del proprio operato.
La causa veniva istruita tramite interrogatorio formale ed escussione testi.
Mutato il giudice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 settembre 2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127-ter, all'esito della quale veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c da questo giudice, in sostituzione sul ruolo della dott.ssa D'Ambrosio.
Così ricostruiti i fatti di causa si può passare al merito della vicenda.
La domanda è parzialmente fondata.
La domanda proposta dal sig. è volta ad ottenere, in via principale, l'accertamento Parte_1 della responsabilità solidale della ditta e della società Controparte_2 per i vizi e i difetti di funzionamento dell'autovettura Alfa Romeo 159 targata Controparte_1
DR324MJ, nonché la condanna delle convenute alla riparazione del veicolo o, in subordine, al risarcimento dei danni derivanti dai lamentati guasti.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla circa la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, dedotta sul presupposto che il contratto di garanzia stipulato al momento della vendita dell'autovettura intercorresse esclusivamente con il venditore professionista e non con l'acquirente.
Orbene, avendo il acquistato l'auto da un professionista, quale Pt_1 Controparte_2
, il corpo normativo di riferimento è quello disciplinato dagli artt. 129 ss. del Codice
[...] del Consumo, il quale garantisce solo gli acquisti fatti presso un professionista, come un concessionario o un autosalone, a differenza del Codice civile che, invece, opera per gli acquisti fatti da un privato.
Come riporta dall'articolo 129 del Codice del Consumo, è il venditore ad essere obbligato a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, nonché, come disposto dall' art. 133 del già citato Codice, ad essere: “…responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento”.
Dall'analisi normativa appena svolta si evince che il caso oggetto del presente giudizio non rientra tra le ipotesi di polizza assicurativa obbligatoria (cfr. Cass. Civ.
5.12.2011 n. 26019) quale è quella prevista dalla responsabilità civile per la circolazione di veicoli - dove è l'acquirente a scegliere la
Compagnia di Assicurazioni – bensì rientra tra le garanzie del venditore per vizi e difformità del bene compravenduto assicurata con apposita polizza assicurativa.
Da ciò si ricava che il compratore (consumatore) non ha azione diretta nei confronti della società assicurativa, ma dovrà rivolgere le proprie istanze esclusivamente nei confronti di del venditore - professionista;
spetterà a quest'ultimo, invece, la facoltà di chiamare in causa l'assicuratore in manleva.
A maggior suffragio di tale conclusione va ricordato che dalle “condizioni generali di garanzia guasti meccanici” prodotto in atti si rileva che il contratto di garanzia non è operante tra la garantita e l'acquirente per cui quest'ultimo ha azione diretta esclusivamente nei confronti del venditore.
Infatti, lo si evince innanzitutto dall'art. 3 delle dette condizioni laddove è esplicitamente previsto che è il venditore che predispone tutte le operazioni di garanzia del mezzo venduto. Detto assunto risulta peraltro confermato dall'art. 6 delle dette condizioni laddove testualmente si legge “Il presente contratto deve considerarsi stipulato tra il venditore e il nuovo proprietario del veicolo…”, con ciò presupponendo che l'unico soggetto passivo legittimato a resistere nel presente procedimento è appunto il venditore del mezzo.
Inoltre, la fattura relativa per l'intervento eseguito da sul mezzo attoreo veniva Controparte_1 emessa in favore della entro motori- venditrice del veicolo. CP_2
Infine, le suddette circostanze sono state confermate anche nell'interrogatorio formale dell'attore, il quale ha confermato di aver firmato la polizza presso la ditta venditrice, così come , CP_2 proprietario della ditta ha confermato di aver stipulato la polizza con la Controparte_2
Controparte_1
Per tali ragioni deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
Risolta la questione preliminare, si può passare ad analizzare il merito della causa con riferimento alla esclusiva posizione del venditore Controparte_2
Nonostante sia chiaro come la responsabilità in tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita sia imputabile al solo venditore, bisogna tener presente la sussistenza di limiti temporali perentori entro i quali il consumatore deve rendere edotto il venditore della presenza del difetto di conformità.
In base all'art 135, comma 1 del codice del consumo, infatti, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Il Codice del Consumo offre al consumatore un'agevolazione probatoria, poiché è tenuto alla semplice allegazione della sussistenza del vizio, gravando sulla controparte (ossia il venditore),
l'onere di provare che il difetto denunciato dall'acquirente non è a lui imputabile e non deriva dalla normale usura.
Sul punto la giurisprudenza si è posta il problema del corretto coordinamento tra la disciplina codicistica e quella dettata dal codice del consumo in tema di onere probatorio, concludendo che:
“in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo
(art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica.”( ex multis Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, n.13148).
Ciò va inteso nel senso che per i difetti di conformità che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, i quali si devono presumere già sussistenti a tale data, sia onere del consumatore allegare soltanto la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, invece, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 del c.c..
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie si ricava che l'attore ha provato di aver attivato la garanzia il 18.1.2017, circa 3 mesi dopo l'acquisto (all.3 al fascicolo attoreo), rientrando di talché nell'ipotesi dettata dall'art. 135 codice del consumo.
Per tali ragioni opera la presunzione di sussistenza dei difetti alla data di consegno del veicolo, nonché l'inversione dell'onera della prova. L'attore ha provato la sussistenza del vizio, non solo attraverso il deposito dei documenti comprovanti la richiesta di intervento manutentivo ma anche attraverso la prova testimoniale.
Nel merito si rileva pacifico che, a seguito della prima segnalazione del 18 gennaio 2017, la
Garanzia Mec autorizzò la riparazione del convertitore di coppia, intervento eseguito dall'officina convenzionata Controparte_3
L'attore ha dedotto che nonostante la sostituzione del convertitore di coppia, l'autovettura ha continuato a presentare vibrazioni e anomalie e che successivamente è stato riscontrato un ulteriore guasto al turbocompressore, da lui riparato a proprie spese, presumendo che il guasto al turbocompressore sia conseguenza diretta e necessaria del precedente intervento o comunque riconducibile a vizi originari del veicolo o ad un difetto di esecuzione della riparazione autorizzata.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi, in particolare dal sig. , il Testimone_1 meccanico dell'officina a cui si è rivolto il dopo aver chiesto l'intercessione Pt_1 dell'assicuratrice, il quale ha confermato la persistenza delle problematiche segnalate dall'attore; in particolare il teste ha dichiarato: “ …portata la macchina nella mia autofficina, ho potuto constatare che il convertitore di coppia era difettoso, dopo aver smontato il pezzo ci siamo accorti che il convertitore era un pezzo rigenerato e non nuovo…. Preciso che la difettosità del turbocompressore consisteva in un eccessivo consumo di olio e presentava anche una rumorosità anomala ed è stato sostituita la turbina”.
Per tali ragioni risulta pienamente operante la presunzione ex art. 135 cod. consumo e per l'effetto è altamente probabile che i danni al veicolo fossero già presenti al momento della vendita.
In base a quanto disposto dall'art. 135 septies Codice del consumo: “Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”, per cui può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale ma, nel caso in esame, solo con riferimento al danno emergente.
Infatti, l'attore ha dimostrato di aver speso la somma di € 636,00 presso l'officina Torluccio, sia allegando la fattura sia chiedendo di escutere il teste , il quale ha confermato di Testimone_1 aver emesso il documento nonchè di aver ricevuto il pagamento.
Nulla, invece, è stato provato con riferimento al lucro cessante, lì dove la giurisprudenza ha espresso più volte il principio in base al quale: “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cassazione civile sez. III, 02/04/2025, n.8758). Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea risulta infondata nei confronti della Garanzia per difetto di legittimazione passiva, mentre risulta fondata nei confronti CP_1 della , per le ragioni di cui sopra ma il risarcimento del danno Controparte_2
è dovuto solo con riferimento al danno emergente provato secondo il criterio del più probabile che non.
Ne consegue il parziale accoglimento della domanda.
Considerato che la Cassazione, con diverse pronunce, ha chiarito che l'accoglimento parziale di una domanda non determina la soccombenza reciproca, ma la possibilità di compensazione delle spese processuali tra le parti (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061), le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della restante metà (1/2) di tali spese, che vengono liquidate per intero (1/1) come in dispositivo, in base ai valori minimi, per la semplicità delle questioni trattate, del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 1.101 ad € 5.200,01).
PQM
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
4805/2018, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Garanzia CP_1
3) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna a corrispondere all'attore la somma di Controparte_2
€636,00;
4) compensa per metà le spese giudiziali e condanna , al Controparte_2 pagamento, in favore di della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero Parte_1 in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luisa Fasano per dichiarato anticipo fattone;
Così deciso in Salerno, il 20.12.25
Il Giudice dott.ssa Paola Corabi