Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 694 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Via Nausica n. 53, Trapani I
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO:indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 20/03/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 17/04/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' , chiedendo dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito sulla pensione CP_1
INV. CIV. 07045064 per gli anni 2019-2020-2021 , di cui alla nota del 15-12-2021, contestando l'indebito di euro 2550,29 , ammettendo la residua somma di euro 302,22 e deducendo che la ricorrente era titolare di pensione inabilità totale prima, e poi di assegno di invalidità, con reddito inferiore alla soglia di legge, nonché degli altri requisiti per la percezione delle prestazioni erogate dall' nel triennio. CP_1
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, richiamando la giurisprudenza prevalente in materia di revoca di prestazione per venir meno del requisito sanitario e di maggiorazione sociale.
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La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale).
In caso di revoca per carenza del requisito sanitario della prestazione già riconosciuta, devono trovare applicazione le specifiche norme in materia di indebito assistenziale, ossia l'art. 37 comma 8 della legge 448/1998, che prevede
“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [ora ] dispone l'immediata CP_1
sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Nel caso di specie, la tempistica relativa al procedimento amministrativo è la seguente: con la visita di revisione del 26/4/2021 alla parte ricorrente non è stato piu' riconosciuto il requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 100%
(totale) , ma soltanto l'invalidità parziale (75%), il cui verbale è stato notificato in data 12/05/2021 e non contestato nel termine di decadenza semestrale.
LL , tuttavia, ha continuato ad erogare la prestazione sino a gennaio 2022, CP_1
per l'importo complessivo di euro 3130,23 per la prestazione e la maggiorazione sociale.
Secondo l'orientamento di legittimità, nella materia in esame (indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti sanitari), “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento
2 dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005).
Pertanto, il solo lasso di tempo esistente tra la data della comunicazione del verbale di revisione e la data del provvedimento di riliquidazione, non è da se solo idoneo, a consolidare un legittimo affidamento circa la stabilità della prestazione richiesta.
La nuova condizione di invalido parziale in capo alla ricorrente, comportava la perdita ex se della maggiorazione sociale prevista soltanto per gli invalidi totali
(Sent n. 152/2020 Corte Cost).
Rimane la questione del diritto a percepire per l'intero periodo la prestazione c.d. base per gli invalidi (anche parziali).
Secondo la tesi della parte ricorrente, la stessa nell'anno 2020 non aveva superato il limite reddituale di legge per l'assegno di invalidità civile in quanto aveva prodotto un reddito imponibile pari ad euro 316,00 sulla base dei dati del cassetto fiscale e cu allegato al ricorso.
Successivamente, nell'anno 2021 (Dichiarazione dei redditi anno 2022 per 2021) aveva prodotto reddito pari ad euro 11445.00 e pertanto non aveva diritto alla prestazione per il mese di Gennaio 2022 con indebito di euro 302,22, rilevando per l'anno 2021 il reddito dell'anno precedente.
La tesi non è condivisibile, in quanto dalla stessa domanda di ricostituzione della ricorrente emerge per l'anno 2021 un reddito di euro 11.445,00, evidentemente superiore alla soglia si legge (euro 4926,45) per la percezione dell'assegno mensile (euro 286,81), quindi sin dalla data di revisione.
Tale assunto discende dal condiviso orientamento (Cass. Ord. N,8633/214), secondo cui, “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è
3 applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n.
207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione,
"è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva". (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, cod. proc. Civ.).
Deve quindi, ritenersi che una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza di requisiti reddituali determinati, requisiti che debbono verificarsi in contemporanea con l'erogazione, valendo il criterio dell'anno precedente soltanto per la liquidazione amministrativa.
In definitiva, il ricorso va respinto stante la sussistenza dell'indebito assistenziale per superamento del limite reddituale nel periodo in esame.
Le spese di lite vanno compensate interamente tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2.compensa le spese di lite.
Trapani, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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