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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3274 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.02.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Toraldo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Anna Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 22.04.2024,
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1
Napoli (NA) il 25.05.1994 con , che dall'unione con quest'ultima erano CP_1 nati due figli, nata il [...]) e (nato il [...]), e che con Per_1 Per_2 sentenza (nr. 1508/2023) di questo tribunale emessa il 04.04.2023 e pubblicata il
12.04.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, deduceva di essere luogotenente dell'Aereonautica Militare con stipendio mensile netto di circa
€ 1.600,00, sebbene avesse manifestato all'Arma di appartenenza la propria disponibilità a partecipare a missioni fuori sede – richiesta rimasta inevasa a cagione dei problemi di salute - , mentre la sig. malgrado giovane d'età e CP_1 in buona salute, era disoccupata e non manifestava interesse alcuno al reperimento di un'occupazione lavorativa.
Esponeva, poi, di essere comproprietario, insieme alla moglie, dell'immobile sito in
Villaricca adibito a casa coniugale, attualmente abitato dalla sig.ra in uno CP_1 ai due figli.
Rappresentava di aver contratto un prestito personale di € 30.000,00 dalla Bibanca
S.p.A., con scadenza nel mese di dicembre 2029, al fine di far fronte alle spese familiari con cessione del quinto dello stipendio per un importo pari ad € 300,00 mensili, oltre ad essere gravato dal canone mensile per € 173,24 per la conduzione in locazione dell'alloggio di servizio concesso dal Comando dell'Aereonautica
Militare di Napoli in uno alla quota forfettaria di € 150,00 per le relative spese comuni.
2 Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-confermarsi le condizioni di separazione, ad eccezione delle statuizioni di natura economica, revocando o, in subordine, riducendo gli assegni versati in favore della sig.ra e della figlia CP_1 Per_1
Con decreto depositato in data 16.05.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza dell'08.10.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.09.2024, a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva: - confermarsi il regime di affido condiviso del figlio minore e l'assegnazione a sé della casa coniugale;
- porsi a carico del sig. l'obbligo di versare una somma Parte_1 non inferiore ad euro 600,00 a titolo di assegno divorzile;
- confermarsi l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro
700,00, come già statuito in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile deduceva di aver concordato, sin dalla genesi del rapporto coniugale, con il sig. Parte_1 che quest'ultimo avrebbe sostenuto economicamente il nucleo familiare, mentre essa resistente si sarebbe occupata esclusivamente del menage familiare e della cura dei figli. Precisava che la rinuncia a qualsivoglia aspirazione professionale e personale avevano consentito al marito di dedicarsi a tempo pieno al proprio lavoro e di svolgere lavoro straordinario e missioni fuori sede, così garantendo al nucleo
3 familiare una vita economicamente agiata.
Esponeva, altresì, le difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa, stante l'età avanzata (56 anni), l'essere priva di un titolo di studio e /o di una qualifica professionale, evidenziando inoltre di essere affetta da fibromialgia ostativa allo svolgimento di lavori richiedenti prolungati sforzi fisici. In ordine alle capacità reddituali del marito, segnalava un miglioramento delle stesse, stante il raggiungimento del grado di Primo Maresciallo con stipendio mensile netto di euro
2.600,00 (comprensivi della tredicesima mensilità).
In ordine alla prole, rappresentava come la figlia dopo aver conseguito la Per_1 laurea triennale (priva di sbocchi lavorativi), frequenta regolarmente il corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche presso l'Università Federico II di Napoli, precisando come il padre, oltre ad effettuare una tantum versamenti per le spese straordinarie, non avesse mai contribuito alle spese universitarie della figlia, sottopostasi peraltro a psicoterapia, costringendo essa ricorrente a chiedere prestiti ai parenti per far fronte alle ingenti spese.
Concludeva rilevando come il sig. continuasse ad intrattenere con Parte_1
l'attuale compagna (sig.ra la relazione intrapresa in costanza di CP_2 matrimonio.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenutasi in data 08.10.2024, il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 18.10.2024 confermava in via provvisoria le condizioni stabilite in sede di separazione e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza dell'11.02.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 1508/2023) emessa in data
04.04.2023 e pubblicata in data 12.04.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 22.05.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE: Parte_2
Relativamente all'affidamento del figlio minore (nato il [...]), deve Per_2 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità
5 delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per il minore, tale da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore , come peraltro già statuito in sede provvisoria (cfr. Per_2 ordinanza depositata in data 18.10.2024) e richiesto da entrambe le parti.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre Per_2 vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione del minore stesso.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio minore
, osserva il Collegio che, in ragione dell'età del minore, ormai sedicenne e Per_2 capace di autodeterminarsi, deve essere lasciata alla libera determinazione di ogni decisione inerente tempi e modalità degli incontri con il padre. Per_2
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario del figlio minore (nato il Per_2
04.05.2009) e della figlia (nata il [...]), maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente. Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa
6 familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Villaricca (NA), alla via Bologna n.51, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente ai figli e con la Per_2 Per_1 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra CP_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO DIVORZILE
In merito ai provvedimenti accessori, avuto riguardo agli aspetti economici, va osservato che, quanto all'assegno divorzile, l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
7 dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri
8 equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con
(o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma
(art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
9 Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente alla sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198)
Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, siano da ravvisarsi i presupposti per riconoscere l'invocato assegno divorzile, incentrandosi la valutazione della debenza dello stesso sia sulla componente compensativo- perequativa sia su quella assistenziale.
Osserva questo Tribunale, in primo luogo, come sia pacifica – per mancata contestazione da parte del ricorrente – la circostanza per cui, nell'ambito della vita matrimoniale, i ruoli dei coniugi erano distinti, in quanto il marito lavorava e la moglie si occupava della vita domestica e della crescita dei figli.
La ripartizione dei ruoli familiari, considerata la lunga durata del matrimonio (27 anni sino all'intervento della pronuncia di separazione), certamente ha generato una disparità reddituale tra le parti, esistente al momento attuale e futura con riguardo al trattamento pensionistico cui possono ambire le parti.
È pacifico – per non essere stata la circostanza contestata da parte ricorrente – che la sig.ra sposatasi all'età di 25 anni e in possesso di una qualifica triennale CP_1 di “Addetto alla contabilità di Azienda” (successiva alla licenza media), ha sempre
10 svolto mansioni di casalinga e risulta allo stato disoccupata. L'unica occupazione lavorativa è stata svolta all'inizio del matrimonio quando le parti vivevano a Treviso
e prima della nascita dei figli. La ricorrente ha dedotto di aver lasciato l'impiego presso il comune in seguito alla scelta di trasferirsi a Napoli con il coniuge per favorire la carriera lavarativa del marito e che successivamente lei è rimasta incinta di non ha mai svolto attività lavorativa per scelta comune dei coniugi di Per_1 ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e con onere di occuparsi della crescita dei figli (circostanza – come detto - non contestata).
Non v'è dubbio, quindi, che la divisione dei ruoli endofamiliari abbia compromesso la sua capacità di avere un reddito stabile;
il fungere da cd. "trainante endofamiliare" ha, del resto, consentito al consorte di lavorare, non solo per garantire le necessarie entrate familiari ma anche permettendogli di accrescere la propria carriera (trattasi di luogotenente dell'Aeronautica Militare: cfr. verbale d'udienza dell'08.10.2024).
In specie, in ordine alle capacità reddituali della resistente, occorre evidenziare che dagli scritti difensivi emerge che la stessa è disoccupata e l'età adulta (da poco ha compiuto 56 anni), unitamente alla circostanza di non possedere qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro, non le consentono di reperire un'occupazione, provvedendo ai propri bisogni vitali e alle spese vive grazie all'assegno di mantenimento versato dal marito (cfr.: dichiarazioni rese all'udienza di comparizione dell'08.10.2024).
In ordine alle capacità reddituali del ricorrente, dipendente del Ministero della
Difesa con grado di primo maresciallo dell'aeronautica Militare, prima, e dal mese di luglio 2022 con grado di luogotenente, è emerso per tabulas che nell'anno 2021 lo stipendio netto mensile è variato da un minimo di euro 1.940,00 ad un massimo di euro 2.600,00, al netto della trattenuta obbligatoria pari ad euro 300,00 per il prestito contratto con la Bibanca S.p.A. con scadenza al mese di dicembre 2029, negli anni 2022-2023 lo stipendio netto mensile è variato da un minimo di euro
2.100,00 ad un massimo di euro 4.317,00, sempre al netto della ritenuta per il predetto prestito e del canone alloggio ASI per euro 346,00, mentre nell'anno 2024
l'ammontare dello stipendio è compreso da un minimo di euro 1.592,00 ad un massimo di 1.700,00, al netto della trattenuta per il prestito contratto con la
Bibanca, il canone alloggio ASI per euro 173,00 e le spese comuni per euro 150,00
11 (cfr. cedolini paga relativi agli ultimi tre anni, da maggio 2021 ad aprile 2024, allegati al ricorso introduttivo).
Si evidenzia, altresì, che il sig. afferma di esser gravato da altri tre Parte_1 prestiti personali, uno contratto con la IN (contratto in data 21.07.2023), per un importo erogato di € 5.000,00, con 72 rate mensili di € 88,30 (per la restituzione totale di € 6.357,60), l'altro finanziamento, contratto in data
03.01.2023, con la per un importo erogato di € 11.854,00, con 72 rate CP_3 mensili di € 190,63 (per la restituzione totale di € 13.725,36) e l'altro ancora, stipulato nel 2021 con la per un importo erogato di € Controparte_4
10.178,12, con 120 rate mensili di € 114,02 per la restituzione totale di € 13.682,40 per spese di ristrutturazione e acquisti mobilia dell'immobile ubicato in Villaricca
(NA) alla Via Milano n. 10 (cfr. documentazione allegata alle note per la trattazione scritta d'udienza dell'11.02.2025). Rileva in merito il collegio che parte ricorrente si è limitato a depositare le sole richieste di finanziamento ma non ha provato l'accettazione e l'erogazione del credito.
A ciò si aggiunga che lo stesso all'udienza dell'8.10.2024 ha affermato Parte_1 che la situazione reddituale e sostanzialmente analoga a quella della separazione, ove anzi – come dallo stesso affermato - sosteneva un canone per la locazione dell'immobile abitativo superiore a quanto allo stato trattenuto dal ministero per l'alloggio di servizio (cfr. dichiarazioni del 8.20.2024).
Dagli elementi probatori acquisiti al giudizio e sopra esposti risulta dimostrato che la resistente non ha mezzi adeguati per una propria capacità economica autosufficiente, differentemente dal sig. . Parte_1
Orbene, alla luce dei dati così evidenziati non vi è dubbio in merito all'an dell'assegno divorzile, evidenziandosi lo stato di disoccupazione della e non CP_1 potendosi ritenere equiparabili le situazioni reddituali delle due parti ed essendo provato l'apporto della sig.ra alla realizzazione del patrimonio familiare in CP_1 ragione della mancata contestazione da parte del ricorrente circa l'assenza di esperienze lavorative della in costanza di matrimonio. CP_1
Osserva il Collegio in merito al quantum dell'assegno, che nel valorizzare le situazioni patrimoniali delle parti e la lunga durata della vita matrimoniale (il matrimonio è stato contratto nell'anno 1994) in cui il ricorrente era l'unico percettore di reddito, si ritiene congruo stabilire a carico del sig. Parte_1
12 l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile pari ad euro 200,00 CP_1 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, collocata Per_1 presso la madre, il tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento o, in subordine, disporne la revoca, in ragione delle ridotte capacità economiche e della capacità lavorativa raggiunta dalla figlia in seguito al conseguimento della laurea triennale in biotecnologie mediche, mentre parte resistente chiedeva confermarsi il contributo nella misura determinata in sede di separazione.
Sul punto, osserva il tribunale che i giudici di legittimità, con orientamento da condividersi, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo di mantenimento del figlio, hanno statuito come tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, ossia rimanendo suscettibili di modifica in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, mentre la rilevanza di fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. ex multis: Cassazione Civile n. 2935 del 2017, n. 4768 del 2018, n. 1177 del 2019).
La Suprema Corte di Cassazione, a proposito di filiazione naturale, ha di recente statuito che: “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità
13 dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale” (sic: Cass.civ., I Sezione, ordinanza 30.06.2021,
n.18608). La revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti postula, quindi,
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, rileva il Tribunale come nel caso di specie il ricorrente si sia limitato genericamente a dedurre che la figlia, in seguito al conseguimento della laurea triennale, abbia raggiunto la piena capacità lavorativa e con essa l'idoneità di produrre reddito, mentre la resistente, a fondamento della richiesta di conferma del contributo in favore della figlia, ha assunto che la stessa frequenta regolarmente il corso di laurea magistrale e che sul ricorrente gravano interamente, tra le altre, le spese universitarie.
Orbene, rileva il tribunale come non risulti in alcun modo provata l'autosufficienza economica di he ha appena 25 anni e sta completando il percorso di studi Per_1 universitario.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2023) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente, passata in rassegna nel capo precedente, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
l'assegno mensile pari ad euro 350,00 mensili, somma soggetta a Per_1 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria giusta ordinanza depositata in data 18.10.2024, la quale, a sua volta, rinvia alle condizioni di separazione.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...]
14 bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore del figlio minore , considerato che lo stesso è collocato presso la madre, la Per_2 quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze del figlio, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2023) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare di quelle della resistente, esaminata nel capo precedente, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile Per_2 pari alla somma di euro 350, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, così come statuito in sede provvisoria giusta ordinanza depositata in data 18.10.2024, la quale, a sua volta, confermava le condizioni stabilite in sede di separazione.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...] bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(c.f.: , nata a [...] il [...] - Atto n. 42, Parte
[...] C.F._2
II, Serie A, Sezione XX, anno 1994– celebrato in Napoli (NA) il 25.05.1994;
- dispone l'affido condiviso del figlio minore (nato a [...] il Persona_3
04.05.2009) ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 sig.ra l'assegno mensile pari ad euro 200,00 mensili a titolo di CP_1 assegno divorzile;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 700,00 (euro 350,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di mantenimento del figlio minore e della figlia Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 16.9.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3274 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.02.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Salvatore Toraldo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Anna Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 22.04.2024,
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_1
Napoli (NA) il 25.05.1994 con , che dall'unione con quest'ultima erano CP_1 nati due figli, nata il [...]) e (nato il [...]), e che con Per_1 Per_2 sentenza (nr. 1508/2023) di questo tribunale emessa il 04.04.2023 e pubblicata il
12.04.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, deduceva di essere luogotenente dell'Aereonautica Militare con stipendio mensile netto di circa
€ 1.600,00, sebbene avesse manifestato all'Arma di appartenenza la propria disponibilità a partecipare a missioni fuori sede – richiesta rimasta inevasa a cagione dei problemi di salute - , mentre la sig. malgrado giovane d'età e CP_1 in buona salute, era disoccupata e non manifestava interesse alcuno al reperimento di un'occupazione lavorativa.
Esponeva, poi, di essere comproprietario, insieme alla moglie, dell'immobile sito in
Villaricca adibito a casa coniugale, attualmente abitato dalla sig.ra in uno CP_1 ai due figli.
Rappresentava di aver contratto un prestito personale di € 30.000,00 dalla Bibanca
S.p.A., con scadenza nel mese di dicembre 2029, al fine di far fronte alle spese familiari con cessione del quinto dello stipendio per un importo pari ad € 300,00 mensili, oltre ad essere gravato dal canone mensile per € 173,24 per la conduzione in locazione dell'alloggio di servizio concesso dal Comando dell'Aereonautica
Militare di Napoli in uno alla quota forfettaria di € 150,00 per le relative spese comuni.
2 Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-confermarsi le condizioni di separazione, ad eccezione delle statuizioni di natura economica, revocando o, in subordine, riducendo gli assegni versati in favore della sig.ra e della figlia CP_1 Per_1
Con decreto depositato in data 16.05.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza dell'08.10.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.09.2024, a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva: - confermarsi il regime di affido condiviso del figlio minore e l'assegnazione a sé della casa coniugale;
- porsi a carico del sig. l'obbligo di versare una somma Parte_1 non inferiore ad euro 600,00 a titolo di assegno divorzile;
- confermarsi l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro
700,00, come già statuito in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile deduceva di aver concordato, sin dalla genesi del rapporto coniugale, con il sig. Parte_1 che quest'ultimo avrebbe sostenuto economicamente il nucleo familiare, mentre essa resistente si sarebbe occupata esclusivamente del menage familiare e della cura dei figli. Precisava che la rinuncia a qualsivoglia aspirazione professionale e personale avevano consentito al marito di dedicarsi a tempo pieno al proprio lavoro e di svolgere lavoro straordinario e missioni fuori sede, così garantendo al nucleo
3 familiare una vita economicamente agiata.
Esponeva, altresì, le difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa, stante l'età avanzata (56 anni), l'essere priva di un titolo di studio e /o di una qualifica professionale, evidenziando inoltre di essere affetta da fibromialgia ostativa allo svolgimento di lavori richiedenti prolungati sforzi fisici. In ordine alle capacità reddituali del marito, segnalava un miglioramento delle stesse, stante il raggiungimento del grado di Primo Maresciallo con stipendio mensile netto di euro
2.600,00 (comprensivi della tredicesima mensilità).
In ordine alla prole, rappresentava come la figlia dopo aver conseguito la Per_1 laurea triennale (priva di sbocchi lavorativi), frequenta regolarmente il corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche presso l'Università Federico II di Napoli, precisando come il padre, oltre ad effettuare una tantum versamenti per le spese straordinarie, non avesse mai contribuito alle spese universitarie della figlia, sottopostasi peraltro a psicoterapia, costringendo essa ricorrente a chiedere prestiti ai parenti per far fronte alle ingenti spese.
Concludeva rilevando come il sig. continuasse ad intrattenere con Parte_1
l'attuale compagna (sig.ra la relazione intrapresa in costanza di CP_2 matrimonio.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenutasi in data 08.10.2024, il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 18.10.2024 confermava in via provvisoria le condizioni stabilite in sede di separazione e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza dell'11.02.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 1508/2023) emessa in data
04.04.2023 e pubblicata in data 12.04.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 22.05.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE: Parte_2
Relativamente all'affidamento del figlio minore (nato il [...]), deve Per_2 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità
5 delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per il minore, tale da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore , come peraltro già statuito in sede provvisoria (cfr. Per_2 ordinanza depositata in data 18.10.2024) e richiesto da entrambe le parti.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre Per_2 vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione del minore stesso.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio minore
, osserva il Collegio che, in ragione dell'età del minore, ormai sedicenne e Per_2 capace di autodeterminarsi, deve essere lasciata alla libera determinazione di ogni decisione inerente tempi e modalità degli incontri con il padre. Per_2
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario del figlio minore (nato il Per_2
04.05.2009) e della figlia (nata il [...]), maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente. Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa
6 familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Villaricca (NA), alla via Bologna n.51, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente ai figli e con la Per_2 Per_1 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra CP_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO DIVORZILE
In merito ai provvedimenti accessori, avuto riguardo agli aspetti economici, va osservato che, quanto all'assegno divorzile, l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma
6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
7 dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,
e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri
8 equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con
(o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma
(art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
9 Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente alla sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198)
Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, siano da ravvisarsi i presupposti per riconoscere l'invocato assegno divorzile, incentrandosi la valutazione della debenza dello stesso sia sulla componente compensativo- perequativa sia su quella assistenziale.
Osserva questo Tribunale, in primo luogo, come sia pacifica – per mancata contestazione da parte del ricorrente – la circostanza per cui, nell'ambito della vita matrimoniale, i ruoli dei coniugi erano distinti, in quanto il marito lavorava e la moglie si occupava della vita domestica e della crescita dei figli.
La ripartizione dei ruoli familiari, considerata la lunga durata del matrimonio (27 anni sino all'intervento della pronuncia di separazione), certamente ha generato una disparità reddituale tra le parti, esistente al momento attuale e futura con riguardo al trattamento pensionistico cui possono ambire le parti.
È pacifico – per non essere stata la circostanza contestata da parte ricorrente – che la sig.ra sposatasi all'età di 25 anni e in possesso di una qualifica triennale CP_1 di “Addetto alla contabilità di Azienda” (successiva alla licenza media), ha sempre
10 svolto mansioni di casalinga e risulta allo stato disoccupata. L'unica occupazione lavorativa è stata svolta all'inizio del matrimonio quando le parti vivevano a Treviso
e prima della nascita dei figli. La ricorrente ha dedotto di aver lasciato l'impiego presso il comune in seguito alla scelta di trasferirsi a Napoli con il coniuge per favorire la carriera lavarativa del marito e che successivamente lei è rimasta incinta di non ha mai svolto attività lavorativa per scelta comune dei coniugi di Per_1 ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia e con onere di occuparsi della crescita dei figli (circostanza – come detto - non contestata).
Non v'è dubbio, quindi, che la divisione dei ruoli endofamiliari abbia compromesso la sua capacità di avere un reddito stabile;
il fungere da cd. "trainante endofamiliare" ha, del resto, consentito al consorte di lavorare, non solo per garantire le necessarie entrate familiari ma anche permettendogli di accrescere la propria carriera (trattasi di luogotenente dell'Aeronautica Militare: cfr. verbale d'udienza dell'08.10.2024).
In specie, in ordine alle capacità reddituali della resistente, occorre evidenziare che dagli scritti difensivi emerge che la stessa è disoccupata e l'età adulta (da poco ha compiuto 56 anni), unitamente alla circostanza di non possedere qualifiche o professionalità da spendere nel mondo del lavoro, non le consentono di reperire un'occupazione, provvedendo ai propri bisogni vitali e alle spese vive grazie all'assegno di mantenimento versato dal marito (cfr.: dichiarazioni rese all'udienza di comparizione dell'08.10.2024).
In ordine alle capacità reddituali del ricorrente, dipendente del Ministero della
Difesa con grado di primo maresciallo dell'aeronautica Militare, prima, e dal mese di luglio 2022 con grado di luogotenente, è emerso per tabulas che nell'anno 2021 lo stipendio netto mensile è variato da un minimo di euro 1.940,00 ad un massimo di euro 2.600,00, al netto della trattenuta obbligatoria pari ad euro 300,00 per il prestito contratto con la Bibanca S.p.A. con scadenza al mese di dicembre 2029, negli anni 2022-2023 lo stipendio netto mensile è variato da un minimo di euro
2.100,00 ad un massimo di euro 4.317,00, sempre al netto della ritenuta per il predetto prestito e del canone alloggio ASI per euro 346,00, mentre nell'anno 2024
l'ammontare dello stipendio è compreso da un minimo di euro 1.592,00 ad un massimo di 1.700,00, al netto della trattenuta per il prestito contratto con la
Bibanca, il canone alloggio ASI per euro 173,00 e le spese comuni per euro 150,00
11 (cfr. cedolini paga relativi agli ultimi tre anni, da maggio 2021 ad aprile 2024, allegati al ricorso introduttivo).
Si evidenzia, altresì, che il sig. afferma di esser gravato da altri tre Parte_1 prestiti personali, uno contratto con la IN (contratto in data 21.07.2023), per un importo erogato di € 5.000,00, con 72 rate mensili di € 88,30 (per la restituzione totale di € 6.357,60), l'altro finanziamento, contratto in data
03.01.2023, con la per un importo erogato di € 11.854,00, con 72 rate CP_3 mensili di € 190,63 (per la restituzione totale di € 13.725,36) e l'altro ancora, stipulato nel 2021 con la per un importo erogato di € Controparte_4
10.178,12, con 120 rate mensili di € 114,02 per la restituzione totale di € 13.682,40 per spese di ristrutturazione e acquisti mobilia dell'immobile ubicato in Villaricca
(NA) alla Via Milano n. 10 (cfr. documentazione allegata alle note per la trattazione scritta d'udienza dell'11.02.2025). Rileva in merito il collegio che parte ricorrente si è limitato a depositare le sole richieste di finanziamento ma non ha provato l'accettazione e l'erogazione del credito.
A ciò si aggiunga che lo stesso all'udienza dell'8.10.2024 ha affermato Parte_1 che la situazione reddituale e sostanzialmente analoga a quella della separazione, ove anzi – come dallo stesso affermato - sosteneva un canone per la locazione dell'immobile abitativo superiore a quanto allo stato trattenuto dal ministero per l'alloggio di servizio (cfr. dichiarazioni del 8.20.2024).
Dagli elementi probatori acquisiti al giudizio e sopra esposti risulta dimostrato che la resistente non ha mezzi adeguati per una propria capacità economica autosufficiente, differentemente dal sig. . Parte_1
Orbene, alla luce dei dati così evidenziati non vi è dubbio in merito all'an dell'assegno divorzile, evidenziandosi lo stato di disoccupazione della e non CP_1 potendosi ritenere equiparabili le situazioni reddituali delle due parti ed essendo provato l'apporto della sig.ra alla realizzazione del patrimonio familiare in CP_1 ragione della mancata contestazione da parte del ricorrente circa l'assenza di esperienze lavorative della in costanza di matrimonio. CP_1
Osserva il Collegio in merito al quantum dell'assegno, che nel valorizzare le situazioni patrimoniali delle parti e la lunga durata della vita matrimoniale (il matrimonio è stato contratto nell'anno 1994) in cui il ricorrente era l'unico percettore di reddito, si ritiene congruo stabilire a carico del sig. Parte_1
12 l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile pari ad euro 200,00 CP_1 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, collocata Per_1 presso la madre, il tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento o, in subordine, disporne la revoca, in ragione delle ridotte capacità economiche e della capacità lavorativa raggiunta dalla figlia in seguito al conseguimento della laurea triennale in biotecnologie mediche, mentre parte resistente chiedeva confermarsi il contributo nella misura determinata in sede di separazione.
Sul punto, osserva il tribunale che i giudici di legittimità, con orientamento da condividersi, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo di mantenimento del figlio, hanno statuito come tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, ossia rimanendo suscettibili di modifica in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, mentre la rilevanza di fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. ex multis: Cassazione Civile n. 2935 del 2017, n. 4768 del 2018, n. 1177 del 2019).
La Suprema Corte di Cassazione, a proposito di filiazione naturale, ha di recente statuito che: “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità
13 dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale” (sic: Cass.civ., I Sezione, ordinanza 30.06.2021,
n.18608). La revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti postula, quindi,
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, rileva il Tribunale come nel caso di specie il ricorrente si sia limitato genericamente a dedurre che la figlia, in seguito al conseguimento della laurea triennale, abbia raggiunto la piena capacità lavorativa e con essa l'idoneità di produrre reddito, mentre la resistente, a fondamento della richiesta di conferma del contributo in favore della figlia, ha assunto che la stessa frequenta regolarmente il corso di laurea magistrale e che sul ricorrente gravano interamente, tra le altre, le spese universitarie.
Orbene, rileva il tribunale come non risulti in alcun modo provata l'autosufficienza economica di he ha appena 25 anni e sta completando il percorso di studi Per_1 universitario.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2023) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente, passata in rassegna nel capo precedente, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
l'assegno mensile pari ad euro 350,00 mensili, somma soggetta a Per_1 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria giusta ordinanza depositata in data 18.10.2024, la quale, a sua volta, rinvia alle condizioni di separazione.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...]
14 bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore del figlio minore , considerato che lo stesso è collocato presso la madre, la Per_2 quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze del figlio, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2023) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare di quelle della resistente, esaminata nel capo precedente, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere a titolo di mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile Per_2 pari alla somma di euro 350, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, così come statuito in sede provvisoria giusta ordinanza depositata in data 18.10.2024, la quale, a sua volta, confermava le condizioni stabilite in sede di separazione.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...] bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(c.f.: , nata a [...] il [...] - Atto n. 42, Parte
[...] C.F._2
II, Serie A, Sezione XX, anno 1994– celebrato in Napoli (NA) il 25.05.1994;
- dispone l'affido condiviso del figlio minore (nato a [...] il Persona_3
04.05.2009) ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 sig.ra l'assegno mensile pari ad euro 200,00 mensili a titolo di CP_1 assegno divorzile;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 700,00 (euro 350,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di mantenimento del figlio minore e della figlia Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 16.9.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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