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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/08/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1368 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3114/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Claudia Tosoni, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Antonio Bagnato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita n.35
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 18/12/2024.
1
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 24/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3114/24 il Tribunale di Milano, sulla opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento notificatale in Parte_2 data 01/04/24, riportante n. 4 avvisi di addebito, accoglieva il ricorso dichiarando che “parte ricorrente nulla deve in relazione alle pretese azionate con gli avvisi oggetto di opposizione” con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale disattendeva le richieste avanzate dall' di chiamata in causa della Pt_1
Agenzia Entrate Riscossione e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; nel merito dava atto che per tre dei quattro avvisi di addebito vi era stato lo stralcio ex DL
119/2018 – come confermato dall' - e quindi limitava la disamina all'avviso di Pt_1 addebito n. 36820160005491069000 (di euro 2434,00, per omessi contributi ivs anno 2015) che, notificato dall' in data 11.05.2016, era da considerare Pt_1 prescritto, non risultando alcun atto successivo interruttivo della prescrizione.
Ha proposto tempestivo appello l' contestando la sentenza nella parte in cui Pt_1 non ha ritenuto l' litisconsorte necessario e non Controparte_2 ha accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; deposita inoltre documenti acquisiti dalla “dopo il deposito della sentenza”, in base ai Controparte_2 quali si evince che l'avviso di addebito era stato oggetto di intimazione di pagamento notificato in data 28.01.22, nonché intimazione ulteriore notificata il
24.05.22 e poi altra intimazione del 30/01/24. In virtù della sospensione dei termini per il periodo “covid” ritiene che tali atti abbiano interrotto validamente la prescrizione quinquennale.
Ha resistito l'appellata con memoria del 24/02/25, precisando che legittimato a contraddire è l'Ente impositore, che l' poteva depositare gli atti già in primo Pt_1 grado e quindi eccepisce la tardività del deposito;
in ogni caso contesta perché
“indecifrabili” gli atti depositati e chiede il rigetto del gravame.
All'udienza dell' 11 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
2
Il secondo motivo di gravame è fondato, con conseguente assorbimento del primo motivo inerente l'omesso accoglimento delle istanze di chiamata in causa dell' ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,; in ogni caso Controparte_2 tali questioni non vengono qui approfondite volendosi privilegiare la questione più liquida attinente al merito del gravame, sufficiente in ogni caso a definire il giudizio.
Il Collegio ritiene preliminarmente che gli atti interruttivi della prescrizione (all. 7 fascicolo appellante), prodotti per la prima volta in questo grado, siano documenti ammissibili, posto che gli stessi vanno ad integrare i documenti da n. 1 a n. 4 (avvisi di addebito con relate;
estratto anagrafe tributaria residenze, estratto banca dati
Gestione avvisi di addebito, visura camerale) - già tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado - documenti che risultano inoltre essenziali al fine del decidere, dal momento che, fin dalla sua costituzione in giudizio, l' ha allegato Pt_1
l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito portato dall' avviso di addebito per cui è causa, proprio ad opera della corretta successiva notifica delle intimazioni di pagamento.
Risulta per tabulas che l'avviso di addebito n. 36820160005491069000 è stato notificato in data 11/05/2016 e aggiungendo le sospensioni in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19 (che hanno interrotto la prescrizione per
129+182 giorni, per complessivi 311 giorni) il termine quinquennale scadeva il
18/03/2022, laddove la successiva intimazione di pagamento n.
06820219007309638000, recante, tra gli altri crediti, anche quelli portati dal suddetto titolo, come si ricava chiaramente dall'elenco contenuto nell'atto in questione (doc. n. 7 è stato notificato in data 28/01/2022, interrompendo Pt_1 validamente il termine prescrizionale. Inoltre risultano ulteriori intimazioni di pagamento dell'avviso di addebito in oggetto, notificate il 24.05.22 e il 30/01/24
(doc 7 . Pt_1
Ne consegue che, essendo stato validamente interrotto il termine quinquennale, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820229007993268000, avvenuta 01/04/24, alcuna prescrizione era maturata.
3
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – la sentenza appellata va in parte riformata risultando dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito n. 36820160005491069000, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado (€ 1900,00 per il primo grado, € 2300,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per due terzi e poste a carico di per la restante parte, liquidata Controparte_1 come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022n. 147 e valutata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3114/2024 del Tribunale di Milano dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 36820160005491069000.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado sono compensate per due terzi con condanna della parte appellata al pagamento a favore della appellante del residuo per Euro 1400,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
4
N.R.G. 1368 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 11 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3114/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Claudia Tosoni, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Antonio Bagnato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Regina Margherita n.35
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 18/12/2024.
1
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 24/02/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3114/24 il Tribunale di Milano, sulla opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento notificatale in Parte_2 data 01/04/24, riportante n. 4 avvisi di addebito, accoglieva il ricorso dichiarando che “parte ricorrente nulla deve in relazione alle pretese azionate con gli avvisi oggetto di opposizione” con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale disattendeva le richieste avanzate dall' di chiamata in causa della Pt_1
Agenzia Entrate Riscossione e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; nel merito dava atto che per tre dei quattro avvisi di addebito vi era stato lo stralcio ex DL
119/2018 – come confermato dall' - e quindi limitava la disamina all'avviso di Pt_1 addebito n. 36820160005491069000 (di euro 2434,00, per omessi contributi ivs anno 2015) che, notificato dall' in data 11.05.2016, era da considerare Pt_1 prescritto, non risultando alcun atto successivo interruttivo della prescrizione.
Ha proposto tempestivo appello l' contestando la sentenza nella parte in cui Pt_1 non ha ritenuto l' litisconsorte necessario e non Controparte_2 ha accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; deposita inoltre documenti acquisiti dalla “dopo il deposito della sentenza”, in base ai Controparte_2 quali si evince che l'avviso di addebito era stato oggetto di intimazione di pagamento notificato in data 28.01.22, nonché intimazione ulteriore notificata il
24.05.22 e poi altra intimazione del 30/01/24. In virtù della sospensione dei termini per il periodo “covid” ritiene che tali atti abbiano interrotto validamente la prescrizione quinquennale.
Ha resistito l'appellata con memoria del 24/02/25, precisando che legittimato a contraddire è l'Ente impositore, che l' poteva depositare gli atti già in primo Pt_1 grado e quindi eccepisce la tardività del deposito;
in ogni caso contesta perché
“indecifrabili” gli atti depositati e chiede il rigetto del gravame.
All'udienza dell' 11 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
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Il secondo motivo di gravame è fondato, con conseguente assorbimento del primo motivo inerente l'omesso accoglimento delle istanze di chiamata in causa dell' ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,; in ogni caso Controparte_2 tali questioni non vengono qui approfondite volendosi privilegiare la questione più liquida attinente al merito del gravame, sufficiente in ogni caso a definire il giudizio.
Il Collegio ritiene preliminarmente che gli atti interruttivi della prescrizione (all. 7 fascicolo appellante), prodotti per la prima volta in questo grado, siano documenti ammissibili, posto che gli stessi vanno ad integrare i documenti da n. 1 a n. 4 (avvisi di addebito con relate;
estratto anagrafe tributaria residenze, estratto banca dati
Gestione avvisi di addebito, visura camerale) - già tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado - documenti che risultano inoltre essenziali al fine del decidere, dal momento che, fin dalla sua costituzione in giudizio, l' ha allegato Pt_1
l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito portato dall' avviso di addebito per cui è causa, proprio ad opera della corretta successiva notifica delle intimazioni di pagamento.
Risulta per tabulas che l'avviso di addebito n. 36820160005491069000 è stato notificato in data 11/05/2016 e aggiungendo le sospensioni in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19 (che hanno interrotto la prescrizione per
129+182 giorni, per complessivi 311 giorni) il termine quinquennale scadeva il
18/03/2022, laddove la successiva intimazione di pagamento n.
06820219007309638000, recante, tra gli altri crediti, anche quelli portati dal suddetto titolo, come si ricava chiaramente dall'elenco contenuto nell'atto in questione (doc. n. 7 è stato notificato in data 28/01/2022, interrompendo Pt_1 validamente il termine prescrizionale. Inoltre risultano ulteriori intimazioni di pagamento dell'avviso di addebito in oggetto, notificate il 24.05.22 e il 30/01/24
(doc 7 . Pt_1
Ne consegue che, essendo stato validamente interrotto il termine quinquennale, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820229007993268000, avvenuta 01/04/24, alcuna prescrizione era maturata.
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Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – la sentenza appellata va in parte riformata risultando dovuti gli importi di cui all'avviso di addebito n. 36820160005491069000, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado (€ 1900,00 per il primo grado, € 2300,00 per l'appello), considerato l'esito complessivo del giudizio, sono compensate per due terzi e poste a carico di per la restante parte, liquidata Controparte_1 come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022n. 147 e valutata l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3114/2024 del Tribunale di Milano dichiara dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 36820160005491069000.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Le spese di lite del doppio grado sono compensate per due terzi con condanna della parte appellata al pagamento a favore della appellante del residuo per Euro 1400,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 11 Marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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