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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1595/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PA PAOLA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3977/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437250 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento che gli è stato notificato dal Comune di Roma in relazione alla presunta omessa dichiarazione ai fini TARI per gli anni dal 2018 al 2023.
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce l'insussistenza del presupposto impositivo.
Non si è costituito il Comune intimato.
Con successiva memoria parte ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dal Comune di Roma un provvedimento di sgravio e che pertanto risulta cessata la materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto rappresentato dal ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PA PAOLA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3977/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437250 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento che gli è stato notificato dal Comune di Roma in relazione alla presunta omessa dichiarazione ai fini TARI per gli anni dal 2018 al 2023.
A sostegno del gravame parte ricorrente deduce l'insussistenza del presupposto impositivo.
Non si è costituito il Comune intimato.
Con successiva memoria parte ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dal Comune di Roma un provvedimento di sgravio e che pertanto risulta cessata la materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto rappresentato dal ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.