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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 26 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che erroneamente veniva richiamato, nel fissare l'udienza di discussione, l'art. 281 sexies c.p.c., in luogo dell'art.429 c.p.c., ma che tale richiamo, di natura meramente formale, non incide sull'adempimento fissato;
rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 27 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726 dell'anno 2021 riunita alla causa iscritta al n.1195 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. dell' rappresentato e Parte_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Siviglia, presso il cui studio, in Melito di
Porto Salvo alla Via L. Einaudi n. 21, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(c.f. ), quale erede di CP_1 C.F._2 Persona_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
Massimiliano Trezza, presso il cui studio, in Polla (Sa) alla Via Luigi Curto, Palazzo
Saci Sc. A int. 5, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: comodato;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.06.2021, il Sig. in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante p.t. dell , Parte_2
citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Sig. per ivi sentirlo Persona_1
condannare al pagamento del risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
52.000,00 oltre interessi e rivalutazione, derivanti dalla richiesta di rilascio anticipato dell'immobile concessogli in comodato.
A sostegno della domanda, il predetto rappresentava:
- di aver costituito, in data 07.06.2016, unitamente ai Sigg.ri e CP_2
, l'associazione culturale, ricreativa, sociale e sportiva denominata Persona_1
, il cui atto di costituzione veniva debitamente Parte_2
registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 14.06.2016, con sede in Polla alla C.da San Giacomo n. 22, nell'immobile (identificato al catasto NCEU al foglio particella 604, sub. 12, cat C/1 cl. 4 di 148 circa) di proprietà del socio
Sig. che lo concedeva in comodato d'uso gratuito Persona_1
all'associazione per la durata di anni 5 dal 13.06.2016 al 12.06.2021;
- che per l'acquisto di beni utili all'attività dell'associazione veniva speso l'ammontare di euro 43.600,00;
- che, in data 19.05.2017 il Sig. rassegnava le proprie dimissioni Per_1
dall'associazione, come anche la Sig.ra , in data 20.11.2017; CP_2
- che, successivamente, in data 24.07.2018 il Sig. , per il tramite del Per_1
proprio avvocato, contestava al Sig. l'occupazione senza titolo Parte_1
dell'immobile in cui era ubicata l'associazione;
- che effettuando delle verifiche presso l' emergeva che in Controparte_3
data 23.03.2018, era stato effettuato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da negozio a locale-rimessa;
- che, pertanto, il comportamento del Sig. aveva creato disagi e danni Per_1
all'associazione, poiché la stessa si ritrovava improvvisamente sprovvista della possibilità di continuare la propria attività, che veniva chiusa, stante il mutamento della destinazione dell'immobile, nonostante l'esistenza di un valido contratto di comodato ancora in essere.
Pertanto, il predetto attore insisteva per l'accertamento della responsabilità del Sig.
in ordine ai danni arrecatigli nella propria qualità di rappresentante legale Per_1
dell'associazione , nonché per la sua condanna al Parte_2
risarcimento, come sopra quantificato, con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata in data 04.10.2021, si costituiva in giudizio il convenuto, Sig.
, contestando le avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto. Persona_1
In particolare, il predetto convenuto, eccepiva in rito: l'irritualità della domanda, poiché trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno fondata sull'esistenza del contratto di comodato del 14.06.2016, la stessa avrebbe dovuto seguire il rito locatizio con proposizione di ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e non il rito ordinario;
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva da parte Sig. in proprio, poiché il contratto Parte_1
di comodato era stato concluso con l'associazione e non con il predetto Sig. Parte_1
nonché la carenza di legittimazione attiva anche nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione, non essendo Presidente dell'associazione ed essendo, peraltro, falso il verbale di assemblea straordinaria del 10.02.20018 depositato in atto.
Ed ancora, il convenuto , eccepiva nel merito l'infondatezza della domanda, Per_1
poiché in ogni caso non vi era prova dei lamentati danni.
Pertanto, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.11.2021, il Giudice, rilevato che la controversia verteva in materia di contratto di comodato, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale, concedeva alle parti termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione rinviando all'udienza del 16.06.2022 e, considerato che l'attore non aveva sottoscritto il contratto di comodato in qualità di legale rappresentante dell'associazione e che il verbale di Parte_2 assemblea del 10.02.2018, prodotto in atti, con il quale il Sig. veniva Parte_1
nominato presidente dell'associazione non recava le sottoscrizioni degli associati e , invitava le parti, ex art 101 c.p.c., a depositare entro 40 Parte_3 Persona_1
giorni dalla comunicazione del verbale delle note illustrative in ordine alla questione della legittimazione attiva del Sig. Parte_1
Nelle more del giudizio, con provvedimento del 24.01.2022 reso nell'ambito del procedimento R.G.N. 1195/2021, vertente tra le medesime parti ed avente ad oggetto la richiesta avanzata dal Sig. del rilascio da parte dall' Persona_1 [...]
, in persona del Presidente dell'immobile, Parte_2 Parte_1
sopra meglio descritto, concesso in comodato nonché del risarcimento del danno subito per l'occupazione senza titolo dell'immobile stesso, il Giudice, letto l'art. 724 c.p.c. disponeva la riunione al presente procedimento.
Riuniti i procedimenti, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19.12.2022, il
Giudice, rilevato che era stato comunicato il decesso del convenuto, Sig. , Persona_1
dichiarava interrotto il processo.
Con ricorso per la riassunzione ex art. 300 c.p.c., depositato in data 16.03.2023, il Sig. chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi Parte_1
del Sig. . Persona_1
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 27.06.2023 e assegnato il termine per la notifica del decreto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del Sig. , all'esito dell'udienza del 27.06.2023 il Giudice disponeva la Persona_1
rinnovazione delle notifiche nei confronti degli eredi.
Con memoria difensiva, depositata in data 18.03.2024, si costituiva il Sig. CP_1
, erede del sig. , riportandosi alle domande e alle difese spiegate
[...] Persona_1
nell'ambito dei procedimenti n. 726/2021 e n. 1195/2021.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2024, il Giudice, rilevato il corretto instaurarsi del contraddittorio e che, con provvedimento del 13.06.2022 era stato disposto l'interrogatorio formale del Sig. poi non espletato a Parte_1 causa dell'interruzione del processo, rinviava all'udienza dell'11.06.2024 per l'interrogatorio formale del Sig. Parte_1
Espletato l'interrogatorio formale, all'esito della riserva poi assunta all'udienza del
24.11.2024, il Giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione assegnando termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
In via preliminare, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva di
[...]
Parte_1
Ed, invero, risulta depositato in atti verbale di assemblea straordinaria del 10.02.2018 con cui lo stesso veniva eletto Presidente.
Diversamente da quanto sostenuto dal , il verbale risulta sottoscritto dai soggetti Per_1
che procedevano alla votazione e per il giudizio riunito di riconsegna immobile, il sig.
chiamava in causa il sig. quale Presidente p.t. dell Per_1 Parte_1 [...]
, riconoscendo pertanto nella sua persona il ruolo di Parte_2
Presidente.
Alcun disconoscimento può essere, inoltre, perpetrato dal che non firmava il Per_1
verbale in oggetto.
Inoltre, il sostiene di agire anche in proprio per il risarcimento dei danni Parte_1
subiti avendo personalmente sostenuto le spese per l'immobile oggetto del giudizio.
Va, infatti, chiarito e che l'istituto della legittimazione ad processum, o ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e presuppone la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio ed il titolare del diritto azionato.
L'istituto comporta pertanto – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del
1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).
Differente è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio “che si riferisce, invece, al merito della causa perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”; ne deriva che, “a differenza della legitimatio ad causam,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio comporta un accertamento -e, dunque, una pronuncia- nel merito, per quanto anch'essa (id est
l'accertamento della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio) possa essere operata d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Appello Potenza, 09/08/2023, ud. 24/07/2023, dep. 09/08/2023, n.434).”
Tanto premesso in fatto, quanto alla domanda svolta nell'ambito del procedimento n.
726/2021 da parte del Sig. la stessa è infondata e deve essere Parte_1
rigettata, mentre la domanda di restituzione dell'immobile concesso in comodato da parte del Sig. e poi riassunta in capo all'erede Sig. , di Persona_1 CP_1
cui al procedimento n. 1195/2021, è fondata e deve essere accolta.
Per ragioni di chiarezza espositiva deve essere esaminata innanzitutto la domanda di rilascio dell'immobile concesso in comodato.
Il Sig. , ed oggi in suo luogo l'erede , nel procedimento Persona_1 CP_1
n. 1195/2021 ha proposto una domanda di rilascio e restituzione nei confronti della convenuta , in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., che occupa un immobile di sua proprietà senza titolo.
L'azione di restituzione è un'azione di natura personale con la quale l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto reale eventualmente vantato sul bene, bensì solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, potendo, pertanto, limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa o ad allegare l'insussistenza ab origine di un qualsiasi titolo, essendo eventualmente onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene. Nel caso in esame deve ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sulla parte, quale titolare di un diritto che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni.
Invero, parte attrice, quale titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in questione
(come da successione mortis causa in atti depositata), ha fornito prova documentale del titolo in virtù del quale era avvenuta la consegna dell'immobile, rappresentato dal contratto di comodato sottoscritto in data 13.06.2016, regolarmente registrato, stipulato tra il Sig. e l (all. in fascicolo Persona_1 Parte_2 Parte_2
parte attrice), ed anche il venir meno di tale titolo per effetto dello spirare del termine finale stabilito per il giorno 12.06.2021.
Invero, il comodato è un contratto reale, che si perfeziona non solo con il consenso, ma con il ricorrere anche della consegna materiale della cosa, ed è essenzialmente gratuito.
Esso trova la sua disciplina agli artt. 1803 c.c. e ss.
In particolare, in base all'art. 1803 c.c. “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato
è essenzialmente gratuito”.
In linea di massima la disciplina del comodato può ritenersi articolata secondo due differenti modelli:
1) il modello del comodato con termine, per il quale l'art. 1803 c.c. stabilisce che la consegna della cosa avvenga per un tempo o per un uso determinato, in cui il comodatario è obbligato alla restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto, salvo che non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante, che in tal caso può esigerne la restituzione immediata (art. 1809 cc);
2) il modello del comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario, per il quale, come statuito dall'art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato che il contratto intercorso tra le parti appartenga al primo modello. Invero, dalla documentazione in atti si evince che il comodato concluso tra il Sig. e l Persona_1 Parte_2
avesse una durata stabilita in 5 anni, dal 13.06.2016 al 12.06.2021.
Risulta altresì incontestato che con lettera raccomandata a/r del 05.10.2020 il Sig.
chiedeva la restituzione dell'immobile alla naturale scadenza del contratto, che Per_1
però non avveniva.
Orbene, appartenendo il contratto oggetto di lite al primo modello, ossia al tipo di comodato con determinazione di durata, ne discende che alla scadenza sia sorto in capo al comodatario l'obbligo di restituire il bene avuto gratuitamente in godimento.
Pertanto, essendo spirato il termine finale previsto dal contratto di comodato intercorso tra le parti ed essendo intervenuta anche la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante, l , quale comodataria, deve Parte_2
essere condannata al rilascio immediato del bene in favore del Sig. , CP_1
quale erede del Sig. originario comodante, stante l'accertata Persona_1
insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile per cui è causa.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima detenzione dell'immobile oggetto di comodato a far data dalla scadenza del contratto, ossia dal
12.06.2021, al momento del rilascio, trattandosi di un'ipotesi di illecito extracontrattuale provocato dalla condotta antigiuridica tenuta dall'occupante senza titolo, deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte per cui in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario si ricollega alla perdita della disponibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Più nel dettaglio, in tema di danno da perdita subita e di danno da mancato guadagni, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (pronuncia n. 33645/2022) hanno precisato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, mentre il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno “è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno lamentato dall'attore è riconducibile al danno causato dalla perdita subita derivante dall'impossibilità di esercitare un diritto di godimento del bene, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri.
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. SSUU n. 33645/2022).
In particolare, è stato ritenuto che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto, piuttosto, come “danno presunto” o “danno normale”, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze. Infatti, ritiene la Cassazione che nell'accogliere la prospettiva del danno in re ipsa non solo si alleggerirebbe il carico probatorio del danneggiato (il quale sarebbe anche esonerato dall'onere di allegazione del danno, così frustrandosi il diritto di difesa del presunto autore dell'illecito), ma si violerebbe pure il principio secondo cui è ammesso il risarcimento soltanto del danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Inoltre, la prospettiva del danno in re ipsa darebbe luogo alla “inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della
Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”.
Trattandosi di danno presunto, la Cassazione ha chiarito che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Queste essendo le coordinate ermeneutiche espresse dalla più recente giurisprudenza, va osservato che nel caso di specie il non ha assolto all'onere di allegazione e Per_1
prova del danno lamentato, non avendo in alcun modo allegato e dimostrato la reale possibilità di godimento che avrebbe perso nel periodo di occupazione, senza in alcun provare quale sarebbe stata l'attività materiale che sarebbe stata impedita per effetto della condotta del comodatario.
In particolare, ha solo genericamente allegato il danno, soprattutto per quanto attiene al quantum, indicando la somma di 300,00 euro mensili quale indice medio del valore locativo dell'immobile. Tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che l'immobile in questione era stato concesso a titolo di comodato gratuito, che nulla è stato addotto circa l'effettiva volontà di locare il bene, nonché dei prezzi medi praticati per quel tipo di immobile in quella determinata zona.
Pertanto, non si rinvengono dati sulla base dei quali procedere ad una valutazione equitativa del danno, considerato che, in ogni caso, era onere della parte fornire quantomeno degli indici presuntivi al fine di addivenire ad una quantificazione.
Di conseguenza la domanda di condanna al risarcimento del danno deve essere rigettata.
Da ultimo poi, deve essere esaminata la domanda proposta dall'
[...]
ed anche in proprio dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_2 Parte_1
, di cui al procedimento n. 726/2021. Per_1
In particolare, il Sig. per quanto non assorbito dalle questioni sopra già Parte_1
esaminate, chiedeva al Sig. il risarcimento a titolo contrattuale dei danni patiti Per_1
a seguito della richiesta di restituzione del bene oggetto di comodato in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, così da compromettere l'attività stessa dell'associazione per un danno di circa 52.000,00 euro oltre interessi. Orbene, in primo luogo non risulta che l'immobile sia stato effettivamente rilasciato prima della natura scadenza, come ammesso dallo stesso durante Parte_1
l'interrogatorio formale dell'11.6.2024 con la conseguenza che non si configura lo stesso evento dal quale scaturirebbe il dedotto danno.
Va, inoltre, rappresentato che la domanda risulta infondata, poiché del tutto sfornita di prova.
Invero, l'attore non ha compiutamente allegato e provato gli elementi costitutivi del proprio diritto, come prescritto dall'art. 2697 c.c., posto che non è stata fornita alcuna prova della lesione subita, solo genericamente addotta.
In particolare, indica di aver fatto fronte all'acquisto di attrezzatura ed impiantistica senza allegare alcuna fattura o prova del pagamento in ordine a quanto richiesto.
Quanto ai danni per l'interruzione dell'attività, nulla è stato allegato e provato e va indicato che l'associazione ha come scopo dichiarato nello statuto quella di svolgere attività editoriali, di formazione e culturali, senza alcun fine di lucro.
Infine, quanto alle modifiche eventualmente apportate, lo stesso contratto di comodato prevedeva che le migliorie e riparazioni restano acquisite dal comodante senza obbligo di rimborso.
Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito processuale, sono compensate al 50% tra le parti, mentre per il restante 50% sono poste, in ragione della soccombenza, in capo a in proprio e quale legale rappresentante p.t. dell Parte_1 [...]
sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e Parte_2
successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, ai valori medi, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Accerta e dichiara che l in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore occupa senza titolo l'immobile sito in Polla
(SA) alla C.da San Giacomo n. 22, identificato al catasto nel CU del medesimo comune al foglio 6, particella 604, categoria C1 sub 12 a far data dal 12.6.2021;
• Ordina all in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore di liberare immediatamente l'immobile e di consegnarlo senza dilazione, libero da persone e cosa, al Sig. ; CP_1
• Rigetta le reciproche domande risarcitorie;
• Condanna in proprio e quale legale rappresentante p.t. Parte_1
dell al pagamento delle spese di lite, in Parte_2
favore dell'avv. Massimiliano Trezza, quale procuratore dichiaratosi antistatario del Sig. , nella misura pari ad euro 3808,00 per compensi CP_1
professionali, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 26 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che erroneamente veniva richiamato, nel fissare l'udienza di discussione, l'art. 281 sexies c.p.c., in luogo dell'art.429 c.p.c., ma che tale richiamo, di natura meramente formale, non incide sull'adempimento fissato;
rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 27 maggio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726 dell'anno 2021 riunita alla causa iscritta al n.1195 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. dell' rappresentato e Parte_2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Siviglia, presso il cui studio, in Melito di
Porto Salvo alla Via L. Einaudi n. 21, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(c.f. ), quale erede di CP_1 C.F._2 Persona_1
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._3
Massimiliano Trezza, presso il cui studio, in Polla (Sa) alla Via Luigi Curto, Palazzo
Saci Sc. A int. 5, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: comodato;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.06.2021, il Sig. in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante p.t. dell , Parte_2
citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Sig. per ivi sentirlo Persona_1
condannare al pagamento del risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
52.000,00 oltre interessi e rivalutazione, derivanti dalla richiesta di rilascio anticipato dell'immobile concessogli in comodato.
A sostegno della domanda, il predetto rappresentava:
- di aver costituito, in data 07.06.2016, unitamente ai Sigg.ri e CP_2
, l'associazione culturale, ricreativa, sociale e sportiva denominata Persona_1
, il cui atto di costituzione veniva debitamente Parte_2
registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 14.06.2016, con sede in Polla alla C.da San Giacomo n. 22, nell'immobile (identificato al catasto NCEU al foglio particella 604, sub. 12, cat C/1 cl. 4 di 148 circa) di proprietà del socio
Sig. che lo concedeva in comodato d'uso gratuito Persona_1
all'associazione per la durata di anni 5 dal 13.06.2016 al 12.06.2021;
- che per l'acquisto di beni utili all'attività dell'associazione veniva speso l'ammontare di euro 43.600,00;
- che, in data 19.05.2017 il Sig. rassegnava le proprie dimissioni Per_1
dall'associazione, come anche la Sig.ra , in data 20.11.2017; CP_2
- che, successivamente, in data 24.07.2018 il Sig. , per il tramite del Per_1
proprio avvocato, contestava al Sig. l'occupazione senza titolo Parte_1
dell'immobile in cui era ubicata l'associazione;
- che effettuando delle verifiche presso l' emergeva che in Controparte_3
data 23.03.2018, era stato effettuato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da negozio a locale-rimessa;
- che, pertanto, il comportamento del Sig. aveva creato disagi e danni Per_1
all'associazione, poiché la stessa si ritrovava improvvisamente sprovvista della possibilità di continuare la propria attività, che veniva chiusa, stante il mutamento della destinazione dell'immobile, nonostante l'esistenza di un valido contratto di comodato ancora in essere.
Pertanto, il predetto attore insisteva per l'accertamento della responsabilità del Sig.
in ordine ai danni arrecatigli nella propria qualità di rappresentante legale Per_1
dell'associazione , nonché per la sua condanna al Parte_2
risarcimento, come sopra quantificato, con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata in data 04.10.2021, si costituiva in giudizio il convenuto, Sig.
, contestando le avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto. Persona_1
In particolare, il predetto convenuto, eccepiva in rito: l'irritualità della domanda, poiché trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno fondata sull'esistenza del contratto di comodato del 14.06.2016, la stessa avrebbe dovuto seguire il rito locatizio con proposizione di ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e non il rito ordinario;
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva da parte Sig. in proprio, poiché il contratto Parte_1
di comodato era stato concluso con l'associazione e non con il predetto Sig. Parte_1
nonché la carenza di legittimazione attiva anche nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione, non essendo Presidente dell'associazione ed essendo, peraltro, falso il verbale di assemblea straordinaria del 10.02.20018 depositato in atto.
Ed ancora, il convenuto , eccepiva nel merito l'infondatezza della domanda, Per_1
poiché in ogni caso non vi era prova dei lamentati danni.
Pertanto, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
All'esito dell'udienza cartolare del 16.11.2021, il Giudice, rilevato che la controversia verteva in materia di contratto di comodato, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale, concedeva alle parti termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione rinviando all'udienza del 16.06.2022 e, considerato che l'attore non aveva sottoscritto il contratto di comodato in qualità di legale rappresentante dell'associazione e che il verbale di Parte_2 assemblea del 10.02.2018, prodotto in atti, con il quale il Sig. veniva Parte_1
nominato presidente dell'associazione non recava le sottoscrizioni degli associati e , invitava le parti, ex art 101 c.p.c., a depositare entro 40 Parte_3 Persona_1
giorni dalla comunicazione del verbale delle note illustrative in ordine alla questione della legittimazione attiva del Sig. Parte_1
Nelle more del giudizio, con provvedimento del 24.01.2022 reso nell'ambito del procedimento R.G.N. 1195/2021, vertente tra le medesime parti ed avente ad oggetto la richiesta avanzata dal Sig. del rilascio da parte dall' Persona_1 [...]
, in persona del Presidente dell'immobile, Parte_2 Parte_1
sopra meglio descritto, concesso in comodato nonché del risarcimento del danno subito per l'occupazione senza titolo dell'immobile stesso, il Giudice, letto l'art. 724 c.p.c. disponeva la riunione al presente procedimento.
Riuniti i procedimenti, all'esito della riserva assunta all'udienza del 19.12.2022, il
Giudice, rilevato che era stato comunicato il decesso del convenuto, Sig. , Persona_1
dichiarava interrotto il processo.
Con ricorso per la riassunzione ex art. 300 c.p.c., depositato in data 16.03.2023, il Sig. chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi Parte_1
del Sig. . Persona_1
Fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 27.06.2023 e assegnato il termine per la notifica del decreto e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del Sig. , all'esito dell'udienza del 27.06.2023 il Giudice disponeva la Persona_1
rinnovazione delle notifiche nei confronti degli eredi.
Con memoria difensiva, depositata in data 18.03.2024, si costituiva il Sig. CP_1
, erede del sig. , riportandosi alle domande e alle difese spiegate
[...] Persona_1
nell'ambito dei procedimenti n. 726/2021 e n. 1195/2021.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2024, il Giudice, rilevato il corretto instaurarsi del contraddittorio e che, con provvedimento del 13.06.2022 era stato disposto l'interrogatorio formale del Sig. poi non espletato a Parte_1 causa dell'interruzione del processo, rinviava all'udienza dell'11.06.2024 per l'interrogatorio formale del Sig. Parte_1
Espletato l'interrogatorio formale, all'esito della riserva poi assunta all'udienza del
24.11.2024, il Giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione assegnando termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
In via preliminare, va ritenuta sussistente la legittimazione attiva di
[...]
Parte_1
Ed, invero, risulta depositato in atti verbale di assemblea straordinaria del 10.02.2018 con cui lo stesso veniva eletto Presidente.
Diversamente da quanto sostenuto dal , il verbale risulta sottoscritto dai soggetti Per_1
che procedevano alla votazione e per il giudizio riunito di riconsegna immobile, il sig.
chiamava in causa il sig. quale Presidente p.t. dell Per_1 Parte_1 [...]
, riconoscendo pertanto nella sua persona il ruolo di Parte_2
Presidente.
Alcun disconoscimento può essere, inoltre, perpetrato dal che non firmava il Per_1
verbale in oggetto.
Inoltre, il sostiene di agire anche in proprio per il risarcimento dei danni Parte_1
subiti avendo personalmente sostenuto le spese per l'immobile oggetto del giudizio.
Va, infatti, chiarito e che l'istituto della legittimazione ad processum, o ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e presuppone la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio ed il titolare del diritto azionato.
L'istituto comporta pertanto – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del
1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010).
Differente è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio “che si riferisce, invece, al merito della causa perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”; ne deriva che, “a differenza della legitimatio ad causam,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio comporta un accertamento -e, dunque, una pronuncia- nel merito, per quanto anch'essa (id est
l'accertamento della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio) possa essere operata d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Appello Potenza, 09/08/2023, ud. 24/07/2023, dep. 09/08/2023, n.434).”
Tanto premesso in fatto, quanto alla domanda svolta nell'ambito del procedimento n.
726/2021 da parte del Sig. la stessa è infondata e deve essere Parte_1
rigettata, mentre la domanda di restituzione dell'immobile concesso in comodato da parte del Sig. e poi riassunta in capo all'erede Sig. , di Persona_1 CP_1
cui al procedimento n. 1195/2021, è fondata e deve essere accolta.
Per ragioni di chiarezza espositiva deve essere esaminata innanzitutto la domanda di rilascio dell'immobile concesso in comodato.
Il Sig. , ed oggi in suo luogo l'erede , nel procedimento Persona_1 CP_1
n. 1195/2021 ha proposto una domanda di rilascio e restituzione nei confronti della convenuta , in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., che occupa un immobile di sua proprietà senza titolo.
L'azione di restituzione è un'azione di natura personale con la quale l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto reale eventualmente vantato sul bene, bensì solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, potendo, pertanto, limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa o ad allegare l'insussistenza ab origine di un qualsiasi titolo, essendo eventualmente onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione e il godimento del bene. Nel caso in esame deve ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sulla parte, quale titolare di un diritto che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni.
Invero, parte attrice, quale titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in questione
(come da successione mortis causa in atti depositata), ha fornito prova documentale del titolo in virtù del quale era avvenuta la consegna dell'immobile, rappresentato dal contratto di comodato sottoscritto in data 13.06.2016, regolarmente registrato, stipulato tra il Sig. e l (all. in fascicolo Persona_1 Parte_2 Parte_2
parte attrice), ed anche il venir meno di tale titolo per effetto dello spirare del termine finale stabilito per il giorno 12.06.2021.
Invero, il comodato è un contratto reale, che si perfeziona non solo con il consenso, ma con il ricorrere anche della consegna materiale della cosa, ed è essenzialmente gratuito.
Esso trova la sua disciplina agli artt. 1803 c.c. e ss.
In particolare, in base all'art. 1803 c.c. “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato
è essenzialmente gratuito”.
In linea di massima la disciplina del comodato può ritenersi articolata secondo due differenti modelli:
1) il modello del comodato con termine, per il quale l'art. 1803 c.c. stabilisce che la consegna della cosa avvenga per un tempo o per un uso determinato, in cui il comodatario è obbligato alla restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto, salvo che non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante, che in tal caso può esigerne la restituzione immediata (art. 1809 cc);
2) il modello del comodato senza determinazione di durata, c.d. comodato precario, per il quale, come statuito dall'art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato che il contratto intercorso tra le parti appartenga al primo modello. Invero, dalla documentazione in atti si evince che il comodato concluso tra il Sig. e l Persona_1 Parte_2
avesse una durata stabilita in 5 anni, dal 13.06.2016 al 12.06.2021.
Risulta altresì incontestato che con lettera raccomandata a/r del 05.10.2020 il Sig.
chiedeva la restituzione dell'immobile alla naturale scadenza del contratto, che Per_1
però non avveniva.
Orbene, appartenendo il contratto oggetto di lite al primo modello, ossia al tipo di comodato con determinazione di durata, ne discende che alla scadenza sia sorto in capo al comodatario l'obbligo di restituire il bene avuto gratuitamente in godimento.
Pertanto, essendo spirato il termine finale previsto dal contratto di comodato intercorso tra le parti ed essendo intervenuta anche la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante, l , quale comodataria, deve Parte_2
essere condannata al rilascio immediato del bene in favore del Sig. , CP_1
quale erede del Sig. originario comodante, stante l'accertata Persona_1
insussistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile per cui è causa.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno per illegittima detenzione dell'immobile oggetto di comodato a far data dalla scadenza del contratto, ossia dal
12.06.2021, al momento del rilascio, trattandosi di un'ipotesi di illecito extracontrattuale provocato dalla condotta antigiuridica tenuta dall'occupante senza titolo, deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte per cui in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario si ricollega alla perdita della disponibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Più nel dettaglio, in tema di danno da perdita subita e di danno da mancato guadagni, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (pronuncia n. 33645/2022) hanno precisato che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, mentre il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno “è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno lamentato dall'attore è riconducibile al danno causato dalla perdita subita derivante dall'impossibilità di esercitare un diritto di godimento del bene, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri.
Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. SSUU n. 33645/2022).
In particolare, è stato ritenuto che il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno in re ipsa, quanto, piuttosto, come “danno presunto” o “danno normale”, dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze. Infatti, ritiene la Cassazione che nell'accogliere la prospettiva del danno in re ipsa non solo si alleggerirebbe il carico probatorio del danneggiato (il quale sarebbe anche esonerato dall'onere di allegazione del danno, così frustrandosi il diritto di difesa del presunto autore dell'illecito), ma si violerebbe pure il principio secondo cui è ammesso il risarcimento soltanto del danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr. Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Inoltre, la prospettiva del danno in re ipsa darebbe luogo alla “inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della
Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”.
Trattandosi di danno presunto, la Cassazione ha chiarito che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto,
l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. In altri termini, il danneggiato deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, cioè, gli specifici pregiudizi subiti, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato.
Queste essendo le coordinate ermeneutiche espresse dalla più recente giurisprudenza, va osservato che nel caso di specie il non ha assolto all'onere di allegazione e Per_1
prova del danno lamentato, non avendo in alcun modo allegato e dimostrato la reale possibilità di godimento che avrebbe perso nel periodo di occupazione, senza in alcun provare quale sarebbe stata l'attività materiale che sarebbe stata impedita per effetto della condotta del comodatario.
In particolare, ha solo genericamente allegato il danno, soprattutto per quanto attiene al quantum, indicando la somma di 300,00 euro mensili quale indice medio del valore locativo dell'immobile. Tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che l'immobile in questione era stato concesso a titolo di comodato gratuito, che nulla è stato addotto circa l'effettiva volontà di locare il bene, nonché dei prezzi medi praticati per quel tipo di immobile in quella determinata zona.
Pertanto, non si rinvengono dati sulla base dei quali procedere ad una valutazione equitativa del danno, considerato che, in ogni caso, era onere della parte fornire quantomeno degli indici presuntivi al fine di addivenire ad una quantificazione.
Di conseguenza la domanda di condanna al risarcimento del danno deve essere rigettata.
Da ultimo poi, deve essere esaminata la domanda proposta dall'
[...]
ed anche in proprio dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_2 Parte_1
, di cui al procedimento n. 726/2021. Per_1
In particolare, il Sig. per quanto non assorbito dalle questioni sopra già Parte_1
esaminate, chiedeva al Sig. il risarcimento a titolo contrattuale dei danni patiti Per_1
a seguito della richiesta di restituzione del bene oggetto di comodato in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, così da compromettere l'attività stessa dell'associazione per un danno di circa 52.000,00 euro oltre interessi. Orbene, in primo luogo non risulta che l'immobile sia stato effettivamente rilasciato prima della natura scadenza, come ammesso dallo stesso durante Parte_1
l'interrogatorio formale dell'11.6.2024 con la conseguenza che non si configura lo stesso evento dal quale scaturirebbe il dedotto danno.
Va, inoltre, rappresentato che la domanda risulta infondata, poiché del tutto sfornita di prova.
Invero, l'attore non ha compiutamente allegato e provato gli elementi costitutivi del proprio diritto, come prescritto dall'art. 2697 c.c., posto che non è stata fornita alcuna prova della lesione subita, solo genericamente addotta.
In particolare, indica di aver fatto fronte all'acquisto di attrezzatura ed impiantistica senza allegare alcuna fattura o prova del pagamento in ordine a quanto richiesto.
Quanto ai danni per l'interruzione dell'attività, nulla è stato allegato e provato e va indicato che l'associazione ha come scopo dichiarato nello statuto quella di svolgere attività editoriali, di formazione e culturali, senza alcun fine di lucro.
Infine, quanto alle modifiche eventualmente apportate, lo stesso contratto di comodato prevedeva che le migliorie e riparazioni restano acquisite dal comodante senza obbligo di rimborso.
Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito processuale, sono compensate al 50% tra le parti, mentre per il restante 50% sono poste, in ragione della soccombenza, in capo a in proprio e quale legale rappresentante p.t. dell Parte_1 [...]
sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e Parte_2
successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, ai valori medi, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Accerta e dichiara che l in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore occupa senza titolo l'immobile sito in Polla
(SA) alla C.da San Giacomo n. 22, identificato al catasto nel CU del medesimo comune al foglio 6, particella 604, categoria C1 sub 12 a far data dal 12.6.2021;
• Ordina all in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore di liberare immediatamente l'immobile e di consegnarlo senza dilazione, libero da persone e cosa, al Sig. ; CP_1
• Rigetta le reciproche domande risarcitorie;
• Condanna in proprio e quale legale rappresentante p.t. Parte_1
dell al pagamento delle spese di lite, in Parte_2
favore dell'avv. Massimiliano Trezza, quale procuratore dichiaratosi antistatario del Sig. , nella misura pari ad euro 3808,00 per compensi CP_1
professionali, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco