Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/04/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00892/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento adottato e notificato in data 23 febbraio 2026, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente il 20 giugno 2023;
nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima a provvedere al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro un termine perentorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. RE De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. La ricorrente, cittadina-OMISSIS-, riferisce di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con scadenza al 21 novembre 2026 e di risiedere stabilmente in Italia dal 2016.
2. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dalla ricorrente medesima ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.
3. Il diniego è motivato dall’insussistenza del requisito reddituale dal momento che la richiedente non risulta titolare di un reddito personale sufficiente, non potendosi nemmeno tenere conto delle risorse economiche dei familiari conviventi.
4. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento (art. 5, par. 1, lett. a della Direttiva 2003/109/CE; art. 9 del d.lgs. n. 286/1998), nonché per difetto di istruttoria, evidenziando come il proprio nucleo familiare convivente disponga di redditi stabili e regolari, idonei a garantire il sostentamento complessivo.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando una relazione dell’Ufficio competente e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
7. Preliminarmente il COlegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
8. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
A norma dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b)…. può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.” .
A sua volta, l’art. 29, terzo comma lett. b), dello stesso testo legislativo richiede, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, che sia comprovata la disponibilità “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”, e precisa che, ai fini della determinazione del reddito, “si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente” .
L’art. 16, quarto comma lett. c), del d.P.R. n. 394/99 stabilisce, infine, che il soggetto richiedente deve documentare il possesso del “reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico” .
9. L’oggetto del presente giudizio attiene alla corretta interpretazione del requisito reddituale previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, in particolare, alla possibilità di considerare, a tal fine, anche i redditi dei familiari conviventi della richiedente.
L’Amministrazione, infatti, ha fondato il diniego sull’assunto secondo cui tale requisito dovrebbe essere soddisfatto esclusivamente mediante il reddito personale della ricorrente, escludendo la rilevanza delle risorse economiche provenienti dal nucleo familiare.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
In primo luogo, sul piano eurounitario, l’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse stabili, regolari e sufficienti” , senza introdurre alcuna limitazione quanto alla loro provenienza. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18).
Ne deriva che non è consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale – non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto richiedente e non la provenienza formale delle risorse.
Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della direttiva 2011/51/UE, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE limitatamente all’estensione del relativo ambito soggettivo ai beneficiari di protezione internazionale, senza incidere sul contenuto dell’art. 5, par. 1, lett. a), relativo al requisito delle risorse economiche, il quale continua pertanto a dover essere interpretato nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia.
In secondo luogo, anche nel diritto interno, la nozione di “disponibilità di un reddito” di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 dev’essere letta in coerenza con il diritto dell’Unione e, quindi, riferita alla complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ai fini della verifica del requisito reddituale, occorre considerare tutte le fonti di reddito lecite e disponibili, senza limitarsi a quelle direttamente intestate al soggetto richiedente (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 94, ove si afferma che il requisito reddituale deve essere valutato «nel suo complesso» , includendo tutte le risorse economiche disponibili, anche di diversa natura, purché idonee a garantire il sostentamento.
10. In termini analoghi, si è evidenziato che la verifica della sufficienza del reddito non può essere ancorata a criteri meramente formali o rigidamente quantitativi, ma deve essere effettuata alla luce di una valutazione complessiva e concreta della situazione economica del richiedente, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. La stessa disciplina positiva – anche nella diversa ipotesi del ricongiungimento familiare – prevede che, ai fini della determinazione del reddito, si tenga conto anche di quello dei familiari conviventi, a conferma della rilevanza della dimensione economica familiare quale parametro di riferimento (T.A.R. Piemonte, Sez. I,4 luglio 2017, n. 717).
11. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che la ricorrente convive con i propri cinque figli, i quali percepiscono redditi da lavoro stabili e regolari e, come tali, idonei a garantire il sostentamento dell’intero nucleo familiare.
L’Amministrazione ha tuttavia omesso di considerare tali elementi, limitandosi ad una lettura formalistica del requisito reddituale, incentrata sulla sola titolarità individuale del reddito, senza procedere ad una valutazione complessiva della situazione economica della richiedente, come invece imposto dalla normativa eurounitaria e dalla giurisprudenza sopra richiamate.
Ne deriva un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, giacché la finalità della norma – evitare che il richiedente gravi sul sistema assistenziale ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2016, n. 2227) – risulta, nel caso concreto, pienamente soddisfatta.
12. Sotto un ulteriore profilo, il provvedimento impugnato risulta oltremodo contraddittorio, ove si consideri che i figli conviventi della ricorrente hanno già ottenuto il rilascio del medesimo titolo di soggiorno, circostanza che presuppone il riconoscimento della sussistenza di adeguate risorse economiche nell’ambito del medesimo nucleo familiare.
13. Resta solo da precisare che il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto sull’istanza della ricorrente, pur non conforme ai principi di buon andamento e ai termini procedimentali previsti dalla normativa di settore, non integra di per sé un vizio di legittimità del provvedimento finale, incidendo piuttosto sul diverso piano della responsabilità dell’Amministrazione, eventualmente azionabile mediante autonoma domanda risarcitoria ( ex multis , Cons. Stato, Sez.VI, 26 luglio 2018, n. 4577).
14. Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere una pronuncia di condanna al rilascio del titolo richiesto, nei termini già evidenziati, trattandosi di potere non vincolato, il cui esercizio richiede una rinnovata valutazione istruttoria da parte dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 1° aprile 2026, n. 706).
15. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto in parte, con conseguente annullamento del provvedimento in data 23 febbraio 2026, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento del Questore di -OMISSIS- in epigrafe indicato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo DO, Presidente
RE De CO, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RE De CO | Carlo DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.