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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5111/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli avv. ti IOELE LORENZO e IOELE PAOLO, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 4002023000110391000, notificato in data 25.08.2023, relativo al mancato pagamento dei contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1-12/2016, e conseguenti sanzioni, per la somma totale di € 4.472,90. Evidenziava preliminarmente di aver presentato già un primo analogo ricorso conclusosi con la sentenza n.
1406/2022, passata in giudicato, di accertamento della infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'Ente previdenziale. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale in assenza di notifica di atti interruttivi della stessa per i crediti relativi all'anno 2016 quando l era amministratore della Pt_1
-svolgendo esclusivamente tale funzione e percependo per tale CP_2
attività un compenso già assoggettato alla contribuzione della gestione separata ed una illegittima duplicazione della richiesta di pagamento CP_1
atteso che il ricorrente non aveva mai partecipato ad alcuna attività produttiva della che era appannaggio di circa sei dipendenti con contratto di CP_2
lavoro subordinato. Rappresentava di essere altresì socio di capitali della indicata società, possedendo alcune quote per le quali non era prevista alcuna partecipazione agli utili, in ogni caso mai distribuiti;
che per tale
CP_ posizione l aveva erroneamente richiesto la contribuzione dal momento che il reddito di partecipazione societaria è una tipologia esclusa dal novero delle somme soggette a contribuzione, non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa operativa, occupandosi in maniera prevalente ed abituale dell'attività di imprenditore iscritto alla gestione separata. Deduceva altresì CP_ che l non aveva svolto alcuna rigorosa istruttoria a supporto della sua pretesa, e l'illegittimità ed erroneità del calcolo delle sanzioni applicate. Per i suesposti motivi, avanzando istanza di sospensiva dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” -. in via immediata, anche con il decreto di fissazione dell'udienza, sospendere
l'avviso di addebito opposto sussistendo le ragioni di legge in base agli esposti motivi di opposizione -. nel merito dichiarare la nullità L'avviso di addebito n. 400 2023 000110391000 Formato in data 24.07.2023 notificato il 25.08.2023 per l'importo di Euro 4.472,90 per contributi IVS e sanzioni Gestione Commercianti. emesso nei confronti del ricorrente dall' di CP_1
Salerno, comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione e/o la sua illegittimità comunque per la insussistenza del credito vantato e per l'effetto annullarlo, e/o revocarlo;
-. in via ancora più subordinata ridurre l'importo; - in ogni caso con vittoria di spese e con attribuzione”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l eccependo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione atteso il versamento costante, sin dall'iscrizione, della contribuzione fissa nella gestione commercianti che necessariamente implicava la consapevolezza dell'iscrizione nella detta gestione e l'obbligo di dover versare non solo i contributi fissi, come effettivamente fatto, ma anche i contributi a percentuale o eccedenti il minimale richiesti in pagamento, motivo questo per cui la pregressa sentenza indicata non poteva valere per l'avviso di addebito attualmente opposto, relativo ad altra annualità. Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù di una lettera interruttiva di comunicazione di debito dell'11.05.2021 ricevuta in data 27.05.2021. Concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
Acquisita documentazione, il giudice, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.02.2025, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la questione che ci occupa attiene alla legittimità dell'avviso di addebito con il quale l ha CP_1
chiesto a parte attrice il pagamento dei contributi a percentuale o eccedenti il minimale dovuti alla Gestione Commerciante per l'anno 2016, per un importo pari ad euro 4.472,90.
CP_ Ad avviso del ricorrente, la pretesa creditoria dell' sarebbe infondata in quanto nell'anno 2016 era amministratore della svolgendo solo CP_2
tale funzione, percependo per tale attività un compenso già assoggettato alla contribuzione della Gestione Separata . Contestava dunque l'iscrizione CP_1
d'ufficio alla gestione commercianti in virtù della mera partecipazione societaria alla non avendo ivi svolto alcuna attività lavorativa CP_2 operativa, affidata a dipendenti, rilevando come il reddito da capitale, ossia da mera partecipazione societaria, fosse escluso dalla base imponibile dell'obbligo contributivo. CP_ Di contro, l sostiene la legittimità della sua pretesa in quanto il ricorrente ha sempre versato regolarmente e senza soluzione di continuità i contributi sia alla gestione commercianti (quelli fissi) sia alla gestione separata per i compensi di amministratore e, avendo percepito per l'anno 2016 un reddito di impresa di euro 33.416,00, su tale reddito era stata calcolata la contribuzione eccedente il minimale.
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Va evidenziato che, in tema di contributi eccedenti il minimale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13463 del
29/05/2017; Cass. 19649/2018).
Pertanto, i contributi eccedenti il minimale per l'anno 2016 avrebbero dovuto essere pagati ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 435/2011 entro il 16 giugno
2017 con conseguente maturazione del termine di prescrizione quinquennale al 16.06.2022.
Nel caso che ci occupa, al momento della notifica dell'opposto avviso di addebito, ossia al 25.08.2023, alcuna prescrizione era maturata stante la comunicazione di debito notificata all'opponente il 27.05.2021 e con la quale lo stesso veniva reso edotto della debenza dei contributi eccedenti il minimale per l'anno 2016 – di cui veniva chiesto il pagamento – risultando accertato un reddito pari ad euro 33.416,00 per il detto anno. Lo stesso veniva avvisato che, in caso di omesso pagamento, sarebbe stato notificato un avviso di addebito. E tale documentazione in alcun modo è stata disconosciuta dalla parte opponente. A tal punto, occorre richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa.
L'assicurazione Commercianti ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del
CP_ 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla legge n.
1.397 del 1960, modificata dalla legge n. 1088 del 1971
e dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975; indi la legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano scritti in albi, registri e ruoli".
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale".
Tale modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria.
Dalla disamina della normativa richiamata è indubbio che ai fini della iscrizione alla gestione commercianti è necessario che il socio (e analogamente il titolare della ditta commerciale) partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In relazione al concetto di prevalenza, è stato chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Ed invero, tale interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.I., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 con cui è stata ritenuta esente da critica la sentenza impugnata, che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti operativi, esulanti da quelli di amministratore, in assenza di dipendenti;
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012).
Tuttavia, ha precisato la Corte, la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fin della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non bisogna confondere, già sul piano logico giuridico,
l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione) . Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
10426 del 02/05/2018).
In definitiva, in tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità
e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr Cass. 11166/2012; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8613 del 03/04/2017). E' stato altresì precisato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con
CP_ onere della prova a carico dell' , della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (cfr Cass.Ord.
n. 35181 del 2021; Sez. L - , Sentenza n. 24439 del 10/08/2023); vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche.
Occorre a tal punto richiamare l'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva ed il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale/avviso di addebito), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c
(cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 31704 del 04/12/2019 (Rv. 656000 - 01)
Sez. L - , Ordinanza n. 17604 del 24/08/2020).
Ebbene, nel caso di specie, è incontestato che l'opponente sia amministratore della società ed iscritto per tale veste alla CP_2
Gestione separata, e che sia socio di detta società all'84,85%. Risulta poi dalla documentazione in atti che l'opponente sin dal novembre del 1992 è regolarmente iscritto alla gestione Commercianti e versa altresì regolarmente i contributi fissi, e ciò ha fatto anche per l'anno oggetto di causa.
Ed invero, con la memoria difensiva l ha depositato il “dettaglio estratto CP_1 versamenti” da cui si evincono gli importi versati a titoli di contributi fissi
Gestione Commercianti con le relative date di versamento a partire dall'anno
1989 e sino al 2023 . A fronte di tale documentazione, lo scrivente ha chiesto
CP_ all' di documentare l'anno a partire dal quale l'opponente risultava iscritto alla Gestione Commercianti. Tale anno, come risulta dagli atti di causa, è il
1982.
A fronte della difesa dell' , l'opponente, nella prima udienza utile, si è CP_1
solo riportato agli scritti difensivi ivi comprese le istanze istruttorie e nelle note di trattazione scritta sostitutive della seconda udienza, si è limitato a dedurre di non essere mai stato iscritto alla gestione commercianti, evidenziando come ciò fosse stato confermato dalla sentenza. 1406/2022 passata in giudicato, senza dunque prendere posizione in maniera precisa rispetto ad una circostanza documentale e di peculiare rilievo, ossia la sua regolare iscrizione alla Gestione commercianti sin dal 1982 e il suo regolare versamento dei contributi fissi, anche per l'anno 2016.
Ha poi ribadito che nell'anno 2016 era stato mero amministratore della società di cui aveva una mera partecipazione sociale.
Ebbene, tali allegazioni sono smentite dalla documentazione in atti e, ad avviso del giudicante, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, rendono non controverso il fatto costitutivo del diritto.
L' , a tanto onerato, ha dato prova del presupposto della obbligazione CP_1 contributiva oggetto dell'avviso di addebito (iscrizione dell' nella Pt_1
gestione commercianti in qualità di socio con pagamento dei contributi fissi sin dall'anno 1989, e produzione di un reddito di impresa nell'anno 2016 fonte della contribuzione eccedente il minimale), mentre il ricorrente (a tanto onerato) non ha fornito la prova estintiva del pagamento di tale obbligazione.
La circostanza dedotta in ricorso e relativa alla mera partecipazione sociale del ricorrente all'interno della società di cui è amministratore è assolutamente incompatibile col dato documentalmente provato della regolare iscrizione dell''Esposito alla Gestione commercianti sin dal 1982 e dal regolare versamento dei contributi fissi, ed è per tale motivo che non è stata ammessa la pur richiesta prova testimoniale anche perché nulla la parte opponente ha chiarito in ordine a tale dato inconfutabile.
Non si comprende come l'opponente, a fronte del costante pagamento dei contributi fissi alla Gestione Commerciante, la cui iscrizione appunto presuppone di prestare per la società attività lavorativa in maniera prevalente ed abituale, possa dedurre di avere una mera partecipazione all'interno della società ed escludere di essere iscritto a detta gestione.
Non sfugge poi al giudicante il condivisibile orientamento della Suprema
Corte secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del
1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa
(cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019; Cass. n. 18594 del
2020, n. 19001 del 2020; Sez. L - , Ordinanza n. 22901 del 19/08/2024 nella specie era incontroverso che i redditi in contestazione erano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, pertanto è stato escluso il loro computo nella base imponibile contributiva).
E' indubbio che il concetto di totalità dei redditi di impresa denunciati a fini
Irpef vada riferito esclusivamente all'impresa commerciale e artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione. Altre fonti di reddito non sono assoggettate a contribuzione.
Tuttavia, tale principio non può operare nella fattispecie che ci occupa in cui, per le argomentazioni sopra esposte, il reddito su cui è stata calcolata la contribuzione eccedente il minimale richiesta con l'opposto avviso di addebito non deriva da “mera partecipazione ad utili di società di capitali”, anzi, è proprio il reddito riferito all'impresa alla quale l'opponente è iscritto alla corrispondente gestione con pagamento – si ripete – dei contributi fissi. Quanto all'accertamento - coperto da autorità di cosa giudicato – contenuto nella sentenza n. 1406/2022 di questo Tribunale, si precisa quanto segue.
A ben vedere, con la detta sentenza veniva annullato altro avviso di addebito con il quale veniva richiesto all'odierno opponente il pagamento dei contributi eccedenti il minimale per l'anno 2013. In quel caso, come si legge nella CP_ sentenza, l' non aveva provato, come era suo onere, che “l' nel Pt_1
periodo oggetto degli avvisi di addebito per cui è causa (anno 2013), ha prestato personalmente, in qualità di socio, attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Pertanto, risulta coperto da giudicato esclusivamente l'accertamento dell'assenza dei presupposti per l'iscrizione dell' alla Gestione Pt_1
Commercianti in relazione all'anno 2013.
Occorre a tal punto richiamare l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice secondo cui “In tema di contributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione” (cfr Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, n.4417; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27009 del
24/10/2018 in tema di accertamento giudiziale dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti;
Cass.
2130/2018; Cass. n. 23032 del 2015).
Ebbene, a fronte del richiamato giudicato, l ha ampiamente fornito - CP_1 per quanto già argomentato - la prova contraria, in relazione all'anno di cui si discorre, alla persistenza in capo all' della condizione accertata in Pt_1 relazione all'anno 2013.
Vanno disattese infine le deduzioni attoree relative all'ammontare della somma rivendicata dall , dal momento che, in primo luogo, le sanzioni CP_1 non sono state calcolate con il regime dell'evasione, ma dell'omissione ai sensi dell'art. 118 c. 8 lett. a) L. n. 388/2000, come ben risulta dallo stesso avviso di addebito.
Quanto all'altro profilo, della riduzione della sanzione per incertezze sull'an debendi, fermo restando che il caso che ci occupa non risulta caratterizzato da alcuna incertezza amministrativa sull'obbligo contributivo inadempiuto, vale comunque richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte (cfr Cass.
n. 3799 del 2019 alla cui motivazione si rinvia;
cfr da ultimo Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, n.29271) nel senso che giovarsi della riduzione delle sanzioni, a mente della L. n. 388 del 2000 cit., art. 116, commi 10 e 15 postula, al fine di godere dell'agevolazione, il pagamento dell'integrale contribuzione omessa e controversa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando fondata la pretesa creditoria dell' contenuta nell'opposto avviso di addebito, il ricorso va CP_1
disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 886,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 7.02.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino