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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 09/12/2021, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 01476/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Sadocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Corso Milano n. 43;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del diritto dell’odierno ricorrente, e per esso degli eredi subentrati nel giudizio in corso di causa a seguito del decesso del medesimo, al risarcimento dei danni tutti (diretti e indiretti, patiti e patiendi , biologico, morale, patrimoniale ed esistenziale) derivanti dalle gravissime-OMISSIS-(-OMISSIS-) contratte durante il -OMISSIS-per -OMISSIS-;
e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (diretti e indiretti, patiti e patiendi biologico, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti nelle misure che saranno precisate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A)
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dal Ministero della Difesa una documentata relazione in ordine alle somme già riconosciute, anche se di futura effettiva corresponsione, ai ricorrenti e al signor -OMISSIS-da Amministrazioni statali a seguito della diagnosi della malattia del congiunto, precisando:
- il titolo giuridico di attribuzione e le eventuali voci di danno oggetto di risarcimento-indennizzo;
- se siano stati avviati procedimenti per la revoca di tali elargizioni;
Ritenuto di assegnare al Ministero della Difesa il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di tale documentata relazione;
B)
Rilevato che con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dal signor -OMISSIS-presso il -OMISSIS- nell’insorgere della patologia dedotta nel ricorso nonché per determinare il quantum dell’eventuale risarcimento spettante alle ricorrenti;
Rilevato che con memorie depositate rispettivamente in data -OMISSIS-l’Amministrazione resistente e le ricorrenti hanno evidenziato la necessità di modificare il quesito proposto al Consulente Tecnico d’ufficio con la predetta ordinanza;
Ritenuto di modificare -OMISSIS-, assegnando al C.T.U. il seguente compito:
“ Esaminati gli atti e i documenti di causa, tra cui la perizia d’incidente probatorio nel -OMISSIS-(documento 3 dei ricorrenti) nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche ritenute eventualmente necessarie, e tenuto conto dell’età, delle eventuali concause dovute a fattori genetici o ambientali e dello stato di salute preesistente – di rispondere ai seguenti quesiti:
1) se il servizio prestato dal signor -OMISSIS-presso il-OMISSIS-, possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso (-OMISSIS-) e del successivo decesso dello stesso;
2) in caso di risposta positiva al primo quesito, se la riscontrata correlazione causale fosse concretamente prevedibile dal Ministero, in base ai criteri scientifici o statistici conosciuti o conoscibili e quindi conformi a quanto prescritto dalla migliore scienza medica del momento (in relazione al periodo di servizio prestato presso il -OMISSIS-);
3) in caso di risposta positiva ai primi due quesiti, se il Ministero, adottando tempestivamente - sin dal momento in cui è divenuta prevedibile la riscontrata correlazione causale - le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del dipendente avrebbe evitato verosimilmente l’insorgere in capo al signor -OMISSIS-dell’infermità dedotta nel ricorso (-OMISSIS-);
4) in caso di risposta positiva ai tre quesiti:
- accertare e quantificare il danno biologico per invalidità temporanea subito dal signor -OMISSIS-dall’insorgere dell’infermità dedotta nel ricorso sino al decesso, precisandone l’andamento nel tempo e indicando il grado di sofferenza (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) causato dalla patologia, e in particolare:
- descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
- accerti il C.T.U.:
a) la natura e l’entità, in termini percentuali, delle lesioni subite dall’attore in rapporto causale con il servizio prestato presso il -OMISSIS- per cui è causa;
b) la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
c) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate ”.
Ritenuto di procedere al giuramento del C.T.U. innanzi al Magistrato delegato ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 4 cod. proc. amm., presso la sede del Tribunale il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 14.15, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria;
Ritenuto di confermare per il resto l’ordinanza n. 1040 del 27 agosto 2021, con riguardo alla scansione temporale degli ulteriori adempimenti e all’anticipo da corrispondere al C.T.U.
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la pubblica udienza del 25 maggio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 25 maggio 2022.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.