Art. 34.
Le disposizioni contenute nell' articolo 1 della legge 24 maggio 1952 n. 610 , riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1 gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini della iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.
Le disposizioni contenute nell' articolo 1 della legge 24 maggio 1952 n. 610 , riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1 gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini della iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.