Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2910/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2410/2023 promossa da:
, cittadina brasiliana nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 residente in [...]n. 991 [C.F. ], rappresentata e difesa nel presente C.F._1 giudizio dall'avv. Luigi Colombino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino,
c.so Monte Cucco nr. 119, come da procura allegata in calce al ricorso autenticata, tradotta e apostillata
- ricorrente-
contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1
(o ) nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n.4), come si
[...] Persona_2 evince dall'estratto dell'atto di nascita n.61 serie anno 1908, rilasciato dal predetto comune.
Il nativo italiano era emigrato in Brasile ove aveva sposato, in data 25/06/1927, Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 6) ed era ivi deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aver mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 5).
Dall'unione matrimoniale tra l'avo dante causa e era nato il Persona_1 Persona_3
19/03/1933, (cfr. doc. in atti n.7). Persona_4
aveva contratto matrimonio con in data 23/06/1955 Persona_4 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n.8) e da tale unione era nato il [...] (cfr. doc. in atti Persona_5
n.9); questi – a sua volta – aveva sposato il 13/04/1985 Persona_6
(cfr. doc. in atti n.10) e dalla loro unione era nata il [...] Persona_7
(cfr. doc. in atti n.11), odierna ricorrente.
Quest'ultima, aveva sposato il 16/04/2011 (cfr, doc. in atti Persona_8
n.12), aggiungendo il cognome del marito al proprio (e, dunque, identificandosi come
[...]
). Parte_1
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio l'8 aprile 2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di istanza alla competente autorità deducendo che vi sarebbe carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Il Ministero ha evidenziato che l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa e, conseguentemente, l'assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione abbia l'effetto di escludere l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le ragioni della ricorrente.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione brasiliana e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero, in data 31.01.2025, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.05.2025, il difensore si riportava al ricorso introduttivo e alle note difensive già depositate evidenziando di aver depositato ulteriori tentativi di prenotazione a supporto della sussistenza dell'interesse ad agire e impugnava e contestava la comparsa avversaria, insistendo per l'accoglimento delle domande con vittoria di spese e competenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alle generalità del nativo italiano non sono altro che il frutto della traduzione del Persona_1 prenome italiano nell'idioma locale o di una errata traduzione per mancata conoscenza della lingua.
Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del prenome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita, il nome ” altro non è che la traduzione del prenome d'origine italiana . Per_2 Per_1
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che la ricorrente, diretta discendente di avo italiano, deduce di aver tentato “in più occasioni” “di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato
Generale d'Italia a San Paolo, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana”.
A riprova dell'impossibilità di ottenere un appuntamento per l'utilizzo dello specifico servizio consolare di rilascio della cittadinanza iure sanguinis, reso disponibile attraverso la predisposizione della piattaforma web “prenot@mi”, la ricorrente ha allegato gli screenshots del sito web, che in occasione di ciascun accesso effettuato nel pe,riodo compreso tra l'1 e il 14 novembre 2024
(segnatamente: nei giorni: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14) ha restituito un messaggio automatico indicante l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto e l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Inoltre, la difesa ha denunciato come dalle informazioni desumibili dalla pagina web del Consolato
Generale d'Italia a San Paolo si possa ricava che l'Amministrazione ha convocato coloro che avevano presentato domanda di cittadinanza nel triennio 2015, 2016 e 2017 (cfr. doc. in atti n.2) e che – secondo una comunicazione del gennaio 2020 – i tempi di attesa per l'evasione della pratica ammontavano ad un periodo non inferiore ai 12 anni (cfr. doc. in atti n.3).
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, considerato che la richiedente non è stata neppure in grado di ottenere un appuntamento per la successiva presentazione della documentazione.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che Tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta della ricorrente “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzione fino ad ella.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta della ricorrente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza all'odierna ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (o ) nato a [...] il [...], il Persona_1 Persona_2 quale è deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine, come comprovato dalla certificazione depositata unitamente al ricorso e rilasciata dal Ministero della giustizia e pubblica sicurezza - Segreteria nazionale della giustizia – Ufficio della immigrazione in data 25.07.2023, secondo la quale non risulta nessun atto di naturalizzazione che si riferisca alla persona di o , nato Persona_1 Persona_2 in Italia il 18.12.1908.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando la ricorrente cittadina italiana iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]n. 991
[...]
[C.F. ] il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti C.F._1 ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.06.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani