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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 34082/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa D A
elettivamente domiciliata presso l'Avv. N. Parte_1
CANDELORO che la rappresenta e difende - ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa Tanto premesso, considerato che l' non ha corrisposto quanto dovuto, ha chiesto al CP_1
Giudice di condannare l'istituto previdenziale alla corresponsione di quanto spettante. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'esito dell'udienza del 28.1.2025 la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Al riguardo va osservato che la ricorrente ha tempestivamente documentato la notifica del decreto di omologa relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste, nonchè l'invio all'istituto convenuto del modello AP70. Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' , rimasto contumace. CP_1
Va quindi affermato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei della prestazione richiesta (indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80) dal 01.7.2023, oltre ratei maturandi ed interessi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente all'indennità ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza 1.7.23; condanna l' a corrisponderle i ratei maturati, con accessori dalla maturazione al CP_1 saldo, e alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 28/1/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 34082/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa D A
elettivamente domiciliata presso l'Avv. N. Parte_1
CANDELORO che la rappresenta e difende - ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa Tanto premesso, considerato che l' non ha corrisposto quanto dovuto, ha chiesto al CP_1
Giudice di condannare l'istituto previdenziale alla corresponsione di quanto spettante. L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'esito dell'udienza del 28.1.2025 la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. Al riguardo va osservato che la ricorrente ha tempestivamente documentato la notifica del decreto di omologa relativa all'accertamento dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste, nonchè l'invio all'istituto convenuto del modello AP70. Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' , rimasto contumace. CP_1
Va quindi affermato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei della prestazione richiesta (indennità di accompagno ex art. 1 l. 18/80) dal 01.7.2023, oltre ratei maturandi ed interessi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente all'indennità ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza 1.7.23; condanna l' a corrisponderle i ratei maturati, con accessori dalla maturazione al CP_1 saldo, e alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 28/1/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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