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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1402/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FAVARO ANDREA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZANETTE MIRIAM
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la
1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 207/2017 del 27 gennaio
2017, pubblicata in data 30 gennaio, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 207/2017 del 27 gennaio 2017, pubblicata in data 30 gennaio 2017 (R.G. n. 10733/2016) così provvede:
1. revoca l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento posto a carico del in favore del figlio a decorrere dal mese di Parte_1 Persona_1
febbraio 2024, e statuire che i genitori, e , non Parte_2 Parte_1
hanno alcun obbligo di mantenere il figlio , stante la sua Persona_1
attuale indipendenza economica;
2. revocare l'obbligo in capo ai genitori, e , di far fronte Parte_2 Parte_1
al 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche non mutuabili, odontoiatriche,
scolastiche e ludico ricreative) sostenute nell'interesse del figlio Persona_1
, stante l'indipendenza economica di quest'ultimo;
[...]
3. Si dà atto che i sigg.ri e hanno regolarizzato Parte_2 Parte_1
compiutamente tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro in essere con riferimento al figlio , anche in punto spese straordinarie sostenutefino Per_1
ad oggi nell'interesse del figlio ed in punto aggiornamento Istat dell'assegno di mantenimento e, conseguentemente, che dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro per i titoli medesimi e a qualunque altro titolo, ragione o
2 causa.
4. fermo restando il resto;
5. spese di lite compensate tra le Parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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