CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2357/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18558/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435503 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435503 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1494/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: prende atto dell'annullamento della cartella da parte del Comune. Aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contedere avanzata dall'ufficio ma chiede la condanna del comune al rimborso delle spese
Resistente: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401435503 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative all'annualità 2022 e 2023. È stato, di conseguenza, chiesto a Ricorrente_1 SGR un importo complessivamente pari ad € 60.951,00 (di cui € 35.581,12, quale importo totale complessivo accertato;
€ 25.362,02, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica) (All. 1).
In data 13/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401435503, proponendo ricorso per l'annullamento del suddetto avviso.
Si è cstiuita Roma Capitale, chiedendo l'estinzione del giudizio perché all'esito del riesame della posizione,
Roma Capitale aveva messo il doc. n. U250700203059 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11240143550.
All'esito dell'udienza la causa veniva decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo l'Ufficio annullato in autotutela l'accertamento impugnato.
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell'Ufficio che ha annullato l'atto impositivo solo dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Ufficio al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 2500,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 9.2.2026
Il giudice est.
RE RA
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18558/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435503 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435503 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1494/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: prende atto dell'annullamento della cartella da parte del Comune. Aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contedere avanzata dall'ufficio ma chiede la condanna del comune al rimborso delle spese
Resistente: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401435503 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative all'annualità 2022 e 2023. È stato, di conseguenza, chiesto a Ricorrente_1 SGR un importo complessivamente pari ad € 60.951,00 (di cui € 35.581,12, quale importo totale complessivo accertato;
€ 25.362,02, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica) (All. 1).
In data 13/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401435503, proponendo ricorso per l'annullamento del suddetto avviso.
Si è cstiuita Roma Capitale, chiedendo l'estinzione del giudizio perché all'esito del riesame della posizione,
Roma Capitale aveva messo il doc. n. U250700203059 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11240143550.
All'esito dell'udienza la causa veniva decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo l'Ufficio annullato in autotutela l'accertamento impugnato.
Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell'Ufficio che ha annullato l'atto impositivo solo dopo l'instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Ufficio al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 2500,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 9.2.2026
Il giudice est.
RE RA
Il Presidentedr. Guido Cecinelli