Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2357
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impositivo

    Il giudizio viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'accertamento impugnato da parte dell'Ufficio.

  • Accolto
    Condanna al rimborso delle spese

    Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell'Ufficio che ha annullato l'atto impositivo solo dopo l'instaurazione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2357
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2357
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo