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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2481/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARCHESE TOMMASO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. BERGHELLA ANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/07/2012 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in VASTO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
55/2025 pubbl. il 28/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in VASTO il
22/07/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di VASTO, nell'anno 2012 atto numero 44 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 7 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
30/09/2025:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza presso la madre. Le parti concordano nello stabilire che la dimora abituale del minore sia da intendersi quella dove ciascun coniuge ha stabilito la propria residenza. Pertanto, fatte salve alcune eccezioni, concordate di volta in volta tra le parti, il minore pernotterà solo ed esclusivamente nell'abitazione di ciascun genitore, unitamente al genitore o parenti stretti. Per evitare traumi al minore e confusione nel suo sentire dei ruoli genitoriali, i signori e si impegnano nei prossimi due anni a introdurre con CP_1 Pt_1 gradualità e buon senso eventuali terze figure a loro legate sentimentalmente. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di affidamento;
2) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio di cui ai punti nn. 6 e 6);
3) la casa familiare sita in Spoltore, alla Via Gran Sasso, n. 25, concessa in locazione alle parti come da contratto che si produce (v. doc. n. 8 allegato al ricorso), verrà assegnata alla madre ed al figlio minore -almeno fino a quando quest'ultima riuscirà
a reperire una soluzione economicamente più vantaggiosa- atteso che il relativo canone mensile, con le spese condominiali, è pari alla ragguardevole somma di €
488,00, di cui la stessa si è sempre fatta carico e continuerà a farlo;
pagina 3 di 7 4) il minore, salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del suo preminente interesse, trascorrerà con la madre o con il padre, a seconda dei turni lavorativi di entrambi, il 50% circa del suo tempo.
I weekend seguiranno il criterio dell'alternanza: il Sig. , nel Controparte_1 weekend spettante, avrà con sé il figlio dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica. Di comune accordo e sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza,
i genitori si organizzeranno altresì per le festività‡ natalizie e le festività pasquali.
Durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane intere tra il 1° e il 31 agosto e due con la madre, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
5) il Signor si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Pescara, e quindi:
Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e babysitter se già presenti pagina 4 di 7 nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto).
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per Io svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
pagina 5 di 7 4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) l'accredito dell'assegno unico richiesto nell'interesse del minore, dell'importo mensile pari ad € 233,50, viene disposto in favore di ciascun genitore, nella misura del 50%, così come ulteriori bonus da comunicare all'altro genitore e da dividere al
50%;
8) la Sig.ra si impegna a provvedere al pagamento, in via esclusiva, della Pt_1 retta mensile relativa all'attività sportiva del nuoto del minore fino a quando il Sig.
non avrà una maggiore stabilità economica, e, comunque, non oltre il CP_1 mese di gennaio 2026;
9) il minore potrà recarsi in Puglia nei giorni di collocamento presso la madre, e nelle festività a Lei spettanti, al fine di continuare a coltivare i rapporti con i nonni e gli zii materni;
10) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VASTO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Pescara l'08/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARCHESE TOMMASO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. BERGHELLA ANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/07/2012 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in VASTO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
55/2025 pubbl. il 28/01/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in VASTO il
22/07/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di VASTO, nell'anno 2012 atto numero 44 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 7 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
30/09/2025:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza presso la madre. Le parti concordano nello stabilire che la dimora abituale del minore sia da intendersi quella dove ciascun coniuge ha stabilito la propria residenza. Pertanto, fatte salve alcune eccezioni, concordate di volta in volta tra le parti, il minore pernotterà solo ed esclusivamente nell'abitazione di ciascun genitore, unitamente al genitore o parenti stretti. Per evitare traumi al minore e confusione nel suo sentire dei ruoli genitoriali, i signori e si impegnano nei prossimi due anni a introdurre con CP_1 Pt_1 gradualità e buon senso eventuali terze figure a loro legate sentimentalmente. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di affidamento;
2) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio di cui ai punti nn. 6 e 6);
3) la casa familiare sita in Spoltore, alla Via Gran Sasso, n. 25, concessa in locazione alle parti come da contratto che si produce (v. doc. n. 8 allegato al ricorso), verrà assegnata alla madre ed al figlio minore -almeno fino a quando quest'ultima riuscirà
a reperire una soluzione economicamente più vantaggiosa- atteso che il relativo canone mensile, con le spese condominiali, è pari alla ragguardevole somma di €
488,00, di cui la stessa si è sempre fatta carico e continuerà a farlo;
pagina 3 di 7 4) il minore, salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del suo preminente interesse, trascorrerà con la madre o con il padre, a seconda dei turni lavorativi di entrambi, il 50% circa del suo tempo.
I weekend seguiranno il criterio dell'alternanza: il Sig. , nel Controparte_1 weekend spettante, avrà con sé il figlio dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica. Di comune accordo e sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza,
i genitori si organizzeranno altresì per le festività‡ natalizie e le festività pasquali.
Durante il periodo delle vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane intere tra il 1° e il 31 agosto e due con la madre, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
5) il Signor si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2026,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Pescara, e quindi:
Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e babysitter se già presenti pagina 4 di 7 nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.);
B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1) Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto).
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per Io svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
pagina 5 di 7 4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) l'accredito dell'assegno unico richiesto nell'interesse del minore, dell'importo mensile pari ad € 233,50, viene disposto in favore di ciascun genitore, nella misura del 50%, così come ulteriori bonus da comunicare all'altro genitore e da dividere al
50%;
8) la Sig.ra si impegna a provvedere al pagamento, in via esclusiva, della Pt_1 retta mensile relativa all'attività sportiva del nuoto del minore fino a quando il Sig.
non avrà una maggiore stabilità economica, e, comunque, non oltre il CP_1 mese di gennaio 2026;
9) il minore potrà recarsi in Puglia nei giorni di collocamento presso la madre, e nelle festività a Lei spettanti, al fine di continuare a coltivare i rapporti con i nonni e gli zii materni;
10) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VASTO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Pescara l'08/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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