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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3500/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MUSOTTO Parte_1 P.IVA_1
MARCO
ATTRICE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI Controparte_1 P.IVA_2
ELENA e dell'avv. SALIMBENI STEFANO
CONVENUTA
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 12 febbraio 2025:
per la società attrice : “Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa Parte_2 ogni contraria istanza e/o domanda avversaria, previa ammissione delle Consulenze Tecniche d'Ufficio richieste con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2) c.p.c., - accertato e dichiarato che vi è discrepanza tra la consistenza dei lotti di comproprietà e proprietà superficiaria delle società
[...]
p.a., e secondo quanto Parte_3 Controparte_2 Parte_1 stabilito dall'atto notaio , come modificato e/o integrato dai successivi atti notai e Per_1 Per_2
richiamati in premessa, rispetto alla consistenza della comproprietà e proprietà superficiaria Per_3
delle stesse società per come risultante dai dati (e mappe) catastali;
- in adempimento degli impegni pagina 1 di 11 assunti con l'atto notaio del 2013 (artt. 6 e 7) e/o della norma di cui al combinato disposto Per_3
degli artt. 3 e 10 D.P.R. n. 650/1972, dichiarare tenute e condannare le società Controparte_1
e a procedere alle corrette volture catastali affinchè la
[...] Controparte_2
consistenza anzidetta risulti, anche catastalmente, quella che si ricava dai titoli notarili sopra indicati;
- in via subordinata, - accertare e dichiarare che la consistenza dei lotti di comproprietà e proprietà superficiaria delle società e Controparte_1 Controparte_2 [...]
è quella indicata e descritta nell'atto notaio , come modificato e/o integrato Parte_1 Per_1
a seguito e in dipendenza degli atti notai e richiamati in premessa, con l'ordine al Per_2 Per_3
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere, senza responsabilità alcuna, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 cod. civ., accertare e dichiarare che gli esatti confini tra i lotti indicati nel predetto atto sono quelli indicati e descritti nella planimetria allegata all'atto notaio sopra citato, per come anch'essa modificata e/o integrata a Per_1 seguito e in dipendenza degli atti notai e con l'ordine al Conservatore dei Registri Per_2 Per_3
Immobiliari competente di provvedere, senza responsabilità alcuna, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
in ogni caso, sulla scorta delle causali enunciate in premessa, dichiarare tenuta e condannare la a rimborsare alla concludente, ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 e/o Controparte_1
2043 cod. civ., quanto indebitamente versato a titolo di MU e TA al Controparte_3
per il periodo dal 2012 al 2016 e/o a tenere indenne e manlevare la medesima concludente per quanto già imputatole ed addebitatole e non ancora saldato in relazione al medesimo periodo, il tutto nella misura indicata nella relazione tecnica del geometra (doc. 10 in atti), con riserva di Controparte_4
agire in separato ed autonomo giudizio per il rimborso e/o la manleva rispetto a quanto le verrà imputato ed addebitato per l'MU e la TA da parte del con riguardo al Controparte_3 periodo che va dall'anno 2017 sino alla rettifica catastale per cui è causa;
- con vittoria di spese e onorari di causa”;
per la società convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_5
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande formulate da CDMC, in quanto riservate alla giurisdizione del Giudice Tributario;
nel merito: i. respingere la domanda principale avversaria perché inammissibile e/o comunque infondata tanto in fatto, quanto in diritto;
ii. respingere le domande subordinate avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale nel merito, accertare il credito di in persona del Controparte_5
presidente e legale rappresentante pro tempore (c.f. , con sede Parte_4 C.F._1 pagina 2 di 11 in , via Straulino n. 1 (C.F. ) nella misura di € 29.844,45 e Controparte_3 P.IVA_4 condannare con sede a AN AR (LI) in Via A. Parte_2
Straulino n. 1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della P.IVA_1
suddetta somma, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo, in favore della esponente.
Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio, ivi compresi rimborso forfettario spese generali e accessori dovuti per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 25 ottobre 2022 a e a _6 mezzo PEC in data 25 ottobre 2022 a presso l'indirizzo di Controparte_7 posta elettronica la società citava Email_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Livorno le due predetto società e deduceva che:
la concessione per costruire e gestire per la durata di 50 anni il porto turistico di a CP_2
AN AR (LI) era stata data a , Controparte_8 [...]
e ; Parte_2 Controparte_9
il 19 settembre 2005, mediante atto del notaio rep. 252147, le quattro società concessionarie Per_1 provvedevano a identificare ed assegnarsi quattro lotti all'interno dell'area di concessione demaniale del porto turistico – un primo lotto in uso comune e i restanti tre rispettivamente in uso esclusivo – così come indicato nella planimetria allegata al medesimo atto denominata «individuazione planimetrica dei lotti di competenza»;
nell'atto in esame e nella relativa ed allegata planimetria, i quattro lotti venivano dalle parti suddivisi, identificati ed assegnati come segue:
a) un primo lotto riguardante «aree destinate alle infrastrutture condominiali», descritto con colorazione verde nella planimetria allegata all'atto (mq. 16.934,8 circa), identificato catastalmente al foglio 79, porzione della particella 2984, riportante l'indicazione nella stessa planimetria delle quote di proprietà comune rispettivamente afferenti a ciascuna società; venivano ripartite le quote relative c.d. infrastrutture condominiali:
i. torre direzionale e garitta 50% a MC, 15% a MI, 5% a CDMC e 30% a DM;
pagina 3 di 11 ii. altre parti comuni 75% a MC, 15%a MI, 5% a CDMC e 5% a DM;
b) un secondo lotto in uso esclusivo di MC, descritto in planimetria con colorazione gialla, identificato catastalmente alle particelle 2976-2977-2982-2985, foglio 79 e porzione della particella
2984, foglio 79 (mq. 33.716,0 circa, oltre allo specchio acque per una superficie di mq. 111.870,30 circa);
c) un terzo lotto in uso esclusivo di MI identificato in planimetria con colorazione blu/viola, catastalmente identificato come porzione della particella 2984, foglio 79 (mq. 5.850,8 circa);
d) infine, un quarto lotto in uso esclusivo di CDMC, descritto in planimetria con colorazione rossa/arancione, identificato catastalmente come porzione della particella 2984, foglio 79 (mq.
6.594,1);
nel medesimo contratto le parti precisavano, infine, che DM – non titolare di alcun lotto ad uso esclusivo – rimaneva co-titolare insieme alle altre concessionarie delle c.d. infrastrutture condominiali ad uso comune di cui al punto a);
con atto autenticato dal notaio del 28 giugno 2013, acquisiva da CDM Servizi il Per_3 Parte_5 ramo di azienda servizi portuali;
nell'ambito di tale contratto MC, DM e MI si accordavano relativamente al trasferimento di diritti/quote in favore di (cfr. fascicolo di controparte, Parte_5
Doc. 7 pag. 18): nello specifico, MC acquisiva da DM il ramo di azienda concernente i servizi portuali, ivi comprese le quote del 30% di comproprietà superficiaria della torre direzionale e della garitta e la quota del 5% delle aree e opere condominiali;
acquisiva altresì da MI la quota del 15% della torre direzionale e della garitta, nonché l'intero diritto di proprietà superficiaria del locale
Capitaneria, del locale comune, del locale infermeria e del locale bagni e relativo locale tecnico;
conseguentemente, le parti MC, DM e MI modificavano l'assetto delle loro rispettive quote sull'area in concessione: ferme restando le competenze di (in tal senso, la torre CP_10
direzionale e la garitta rimanevano in proprietà di per la quota del 5%), le parti comuni CP_10 risultavano dunque per l'80% di spettanza di e per la quota del 15% di Parte_5 CP_11
e per la quota del 5% di CP_10
successivamente, che, con provvedimento del 26.07.2013 n. 146, a seguito della cessione del ramo di azienda servizi portuali da parte della Cala dei ED Servizi RL in favore di _6
, il prendeva atto della rinuncia alla cointestazione della
[...] Controparte_3
concessione demaniale;
in conseguenza di ciò, la concessione demaniale era attualmente cointestata a pagina 4 di 11 , e Cala dei ED Cantiere RL e, in _6 Controparte_7 ragione degli accordi di cui all'atto notaio la aveva assunto a proprio carico la Per_3 Parte_5 quota del 5% delle parti comuni di cui all'atto che era di competenza esclusiva di CDM Servizi;
Per_1
con ulteriore atto notaio del 13.07.2017, la aveva proceduto a cedere la propria Per_3 CP_10 quota parte, pari al 5%, della proprietà superficiaria della torre direzionale e dell'annesso locale garitta alla , che, per effetto di tale atto, era diventata detentrice dell'intera quota di detti beni;
Parte_5
non vi era corrispondenza tra i dati catastali e la reale consistenza delle aree di proprietà e nel possesso di ciascuno dei soggetti cointestatari della concessione demaniale;
difatti, contrariamente a quanto risultante dal titolo contrattuale (atto notaio ), come modificato e/o integrato dall'atto notaio Per_1
e dai successivi atti (notaio , la oltre ad essere correttamente Per_2 Per_3 CP_10
intestataria delle particelle 3001, 3002 sub 601 e 3004 sub 601, foglio 79, risultava erroneamente intestataria per 5/10 di quelle particelle catastali che, invece, erano di competenza esclusiva della
(le n. 3002 sub 607, 3003 sub 604, 2999 sub 601, 3004 sub 604, 2985 sub 601); difatti, Parte_5
dette particelle includevano la diga di sopraflutto con i rispettivi garage, la diga di sottoflutto con i rispettivi garage, i pontili di ormeggio, i bagni, gli uffici, che facevano parte del lotto 2, di cui all'atto notaio in proprietà superficiaria esclusiva della (le particelle che comprendevano le Per_1 Parte_5
“superfici in comproprietà”, come descritte nel lotto 1 del predetto atto, erano invece correttamente indicate al catasto come “bene comune non censibile”);
per effetto di quanto sopra, l'odierna attrice società si era vista Parte_2
addebitare negli anni dal Comune di i tributi IMU e TASI calcolati sulla base Controparte_3
della superficie indicata nei dati catastali e, quindi, con un indebito aggravio determinato dal conteggio di aree, in realtà, non possedute e non usufruite ( quote di comproprietà superficiaria di 5/100 delle particelle costituenti il cosiddetto lotto 2 di cui all'atto notaio ); Per_1
nell'anno 2019, con istanza Docfa e correlata voltura catastale, la società attrice CP_10
regolarizzava la situazione, ma, a seguito di un esposto presentato dalla , con Parte_5 provvedimento di annullamento n. LI0060781 del 5.08.2019, l'Agenzia delle Entrate di Livorno annullava rettifica dell'intestazione catastale di cui sopra, ripristinando la precedente ditta catastale;
con lettera in data 11.11.2021, la società attrice invitava le odierne società convenute Controparte_12
e a rettificare i dati catastali, con apposita voltura,
[...] Controparte_8 assegnando in via esclusiva alla del lotto 2, di cui all'atto notaio , nonché a Parte_5 Per_1
provvedere a rimborsare alla stessa quanto indebitamente versato per il passato a titolo CP_10
pagina 5 di 11 di MU e TA e/o a manlevare la medesima per quanto già addebitatole e che le verrà addebitato da parte del Comune di sino alla rettifica catastale. Controparte_3
In conclusione, la società attrice domandava:
a) la condanna delle società e Controparte_5 Controparte_7
a procedere alle corrette volture catastali affinchè la consistenza anzidetta risulti,
[...]
anche catastalmente, quella che si ricava dai titoli notarili;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che la consistenza dei lotti di comproprietà e proprietà superficiaria delle società e è quella Controparte_1 Controparte_2 indicata e descritta nell'atto notaio , come modificato e/o integrato a seguito e in dipendenza degli Per_1 atti notai e con l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di Per_2 Per_3
provvedere, senza responsabilità alcuna, alla trascrizione della sentenza;
c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 cod. civ., accertare e dichiarare che gli esatti confini tra i lotti indicati nel predetto atto sono quelli indicati e descritti nella planimetria allegata all'atto notaio Per_1 sopra citato, per come anch'essa modificata e/o integrata a seguito e in dipendenza degli atti notai e con l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere, Per_2 Per_3
senza responsabilità alcuna, alla trascrizione della sentenza;
d) condannare a rimborsare alla concludente, ai sensi degli artt. 2033 e/o Controparte_1
2041 e/o 2043 cod. civ., quanto indebitamente versato a titolo di MU e TA al Comune di CP_3
per il periodo dal 2012 al 2016 e/o a tenere indenne e manlevare la società attrice per quanto
[...]
già imputatole ed addebitatole e non ancora saldato in relazione al medesimo periodo.
II. Con comparsa depositata in data 24 gennaio 2023, si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale eccepiva che: Controparte_5
non era contestata l'estensione del diritto di uso sull'area in concessione demaniale e l'estensione delle aree di uso comune, come risultati dal rogito , ma la diversità tra la rappresentazione catastale e la Per_1 realtà risultante dal rogito , con la conseguente ripercussione sull'addebito delle imposte locali Per_1 dell'IMU e dell'ICI;
la controversia apparteneva alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 II comma D. Lgs. n.546/1992
e la società attrice avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva respinto la richiesta di variazione catastale avanzata nel 2019 dalla società Parte_2
[...] pagina 6 di 11 Cala dei ED Cantiere RL non era stata parte del notaio con la conseguenza che, sulla base Per_3
di tale titolo, non poteva vantare alcun diritto nei confronti della società convenuta;
con contratto di transazione del 1° agosto 2014, le concessionarie e – Parte_5 CP_10
recependo quanto già convenuto tra tutte le concessionarie e dando continuità al regime di ripartizione delle spese (tributi compresi) fino ad allora vigente – si accordavano, da un lato, confermando l'assetto dei reciproci rapporti in punto di riparto di spese ordinarie, straordinarie e pagamenti canone demaniale, assicurazione, fideiussioni e non ultimo tributi con riferimento alla percentuale facente carico a CDMC;
dall'altro, forfettizzando in modo estremamente conveniente per CDMC l'ammontare delle spese per gestione ordinaria facente carico annualmente su CDMC;
in particolare, le MC e CDMC convenivano quanto segue: - sulla ripartizione delle spese di gestione ordinaria, CDMC avrebbe dovuto contribuire nella misura prestabilita e forfettariamente determinata di € 8.000,00 (oltre IVA), da versarsi in favore di MC in due rate semestrali di pari importo, uno al 30 giugno e la seconda al 31 dicembre;
- quanto alle spese straordinarie, CDMC avrebbe partecipato nella consueta misura del 5% (solo per le aree descritte con colore verde scuro e per gli impianti tecnologici); - canone demaniale, addizionale regionale, assicurazioni e fideiussioni sarebbero gravate su CDMC nella consueta misura del 7% come previsto del precedente atto del Pt_6
dicembre 2004; infine, i tributi (cfr. Doc. 1, art. 4) IMU, TASI, TARI e/o altre imposte sostitutive o similari, tassa del e/o altre similari dovevano essere addebitate a in Controparte_13 CP_10 ragione del 5% dell'intero compendio delle aree portuali e ciò prendendo come riferimento le consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010;
il contratto di transazione del 1 agosto 2014 impediva alla società attrice di domandare la ripetizione di quanto pagato a titolo di tributi locali;
l'atto non tracciava alcuna diretta relazione tra aree in uso esclusivo di ciascuna cointestataria (e Per_1
quota di contitolarità delle aree comuni) ed obbligo di contribuire alle spese (tributi compresi);
in esecuzione dell'atto di transazione del 1° agosto 2014 (Doc. 1) e con particolare riferimento a quanto disposto negli artt. 3, 4 e 7 del suddetto, MC aveva emesso nei confronti di CDMC le seguenti fatture: - n. 2527 del 26 ottobre 2022 (cfr. Doc. 11) di € 9.760,00 relativa a quota parte delle spese di gestione ordinaria (cfr. art. 3 atto transazione del 1° agosto 2014 – Doc. 1); - n. 2528 del 26 ottobre
2022 (cfr. Doc. 12) di € 585,41 relativa quota parte delle spese di commissione fideiussoria (cfr. art. 4 atto transazione del 1° agosto 2014 – cfr. Doc. 1 e cfr. Docc. 13 e 14); - n. 2529 del 26 ottobre 2022
(cfr. Doc. 15) di € 2.541,04 relativa quota parte delle spese della polizza assicurativa All Risk nr. pagina 7 di 11 107860160 (cfr. art. 4 atto transazione del 1° agosto 2014 – cfr. Doc. 1 e cfr. Docc. 16 e 17); - fattura n.
2530 del 27 ottobre 2022 (cfr. Doc. 18) di € 16.958,00 relativa alle spese per l'accesso ingresso Nord della garitta per il periodo che va dal 31 marzo 2015 al 22 aprile 2022 (cfr. art. 7 atto transazione del 1° agosto 2014 – cfr. Doc. 1 e cfr. Docc. 19 e 20); nessuna delle suddette fatture è stata pagata da
Controparte; pertanto, MC è creditrice nei confronti di CDMC della somma di € 29.844,45 oltre interessi moratori.
eccepiva, in conclusione, il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_5 ordinario e chiedeva il rigetto delle domande di e la condanna Parte_2
della società attrice a pagare la somma di euro 29.844,45, oltre interessi di mora.
III. All'udienza del 16 febbraio 2023, il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta
. Controparte_7
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve premettersi che, con atto reg.464, registro concessioni 145, rep. 43 del 23 marzo 1999 la
Capitaneria di Porto del Compartimento AR di Lovorno ha concesso alla società
[...]
una zona del demanio marittimo di 174,966 metri quadri. Controparte_14
Poi la concessione demaniale è stata cointestata ad altre tre società Controparte_2
e Cala dè ED Servizi s.r.l.. Parte_1
Successivamente, le quattro predette società ( Controparte_5 [...]
e si sono suddivise Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
l'area demaniale, attraverso l'assegnazione di 4 lotti, di cui il primo in uso comune e i restanti tre in uso esclusivo.
La divisione è avvenuta con atto pubblico ai rogiti del notaio dott. in data 19.09.2005, atto che ha Per_1
fatto ricorso alla individuazione dei lotti attraverso una planimetria.
L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla società convenuta è infondata in quanto sussiste tra la società e la società Parte_2 [...]
una controversia sull'estensione del diritto di uso dell'area demaniale _6
dovuto all'addebito di tributi locali dalla società attrice in misura superiore a quanto asseritamente pagina 8 di 11 dovuto.
La società attrice sostiene la sussistenza di una divergenza tra la consistenza dei quattro lotti di comproprietà (il primo) e di proprietà superficiaria esclusiva (gli altri tre) all'interno dell'area in concessione, costituente il porto turistico secondo quanto previsto nel sopra citato atto CP_2
notaio , e la consistenza del diritto come risultante dai dati delle (mappe) catastali. Per_1
La società convenuta , pur accettando le risultanze della _6 distribuzione dei diritti in base al rogito , non si trova d'accordo con la necessità di rettificare i Per_1
dati castali.
Si legge a pagina 13 della comparsa di costituzione della società convenuta _6
: “occorre infatti rilevare che NON vi è questione tra le parti in ordine alle consistenze
[...]
dei lotti in proprietà superficiaria esclusiva delle parti e delle aree di uso comune quali descritti nel più volte richiamato atto ”. Per_1
Tale controversia determina una incertezza sull'estensione del diritto di uso dell'area demaniale tra le parti in causa di competenza del Giudice ordinario e non del Giudice tributario.
La sentenza è chiamata ad accertare l'estensione del diritto di uso tra queste aree immobiliari in concessione demaniale e quindi alla regolamentazione tra le società in causa dell'obbligazione di pagare i tributi locali.
II. Tutte le domande giudiziali della società attrice vengono respinte.
I rapporti patrimoniali tra la società e la società Parte_2 [...]
sono regolamentati dal contratto di transazione del 1 agosto 2014, _6
successivo al rogito notarile del 28 giugno 2013, peraltro espressamente citato nella premessa Per_3
i) del contratto di transazione.
All'art.4 del contratto di transazione le parti hanno convenuto che “l'IMU, TASI, TARI e altre imposte sostitutive o similari e la tassa del o altri similari fanno carico a Cala dei ED Controparte_13
Cantiere RL in ragione del 5% dell'intero compendio delle aree portuali, per esse si fa riferimento alle consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010.
Vi è, quindi, un accordo in base al quale debbono essere ripartiti i tributi locali richiesti dall'autorità comunale alla società , a prescindere da quelle che sono le Parte_2 risultanze catastali delle intestazioni dei singoli diritti di uso sull'area demaniale in concessione.
pagina 9 di 11 Quanto alle intestazioni catastale dell'area demaniale in concessione, le parti hanno espressamente accettato le consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010.
Tutte le deduzioni della società attrice in ordine alla configurabilità di una domanda di accertamento della proprietà e regolamento dei confini sono infondate in diritto perché le società che si sono divise l'area demaniale non possono vantare diritti reali su tale area, trattandosi appunto di area in concessione demaniale per 50 anni di proprietà del demanio e non delle parti.
Venendo poi all'esame della domanda di condanna della al rimborso alla Parte_5 CP_10 di quanto indebitamente versato per l'MU e la TA (anni 2012-2016) e di manleva per quanto già addebitatole e non ancora saldato e per quanto le verrà addebitato da parte del a Controparte_3
titolo di indebito ex art. 2033 e/o di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. e/o di fatto illecito ex art. 2043 si tratta di una domanda nulla perché generica.
La società attrice non indica quanto avrebbe pagato per l'MU e la TA (anni 2012-2016) in più rispetto al dovuto e non indica quando dovrebbe pagare in futuro.
Il Giudice potrebbe emettere solo una condanna generica, senza quantificare l'importo, ma la domanda
è comunque infondata nel merito perché, con l'atto di transazione, come si è visto, le parti hanno espressamente accettato le consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010.
Ne consegue che la società attrice deve pagare il 5% dell'intero compendio delle aree portuali e non ha spiegato in alcun atto giudiziario se ha superato tale percentuale nei suoi pagamenti dei tributi locali.
III. Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale della società _6
, la società attrice ha eccepito che le fatture n. 2527/2022, 2528/2022, 2529/2022 sarebbero state
[...] pagate e che invece l'importo portato dal la fattura n. 2530/2022 non sarebbe dovuto mancando la prova degli asseriti accessi che, peraltro, si riferivano anche ad anni molto risalenti nel tempo;
il
“registro dei visitatori” non era mai stato condiviso e/o controfirmato dalla né alcuna CP_10
richiesta di pagamento era pervenuta negli anni.
La società convenuta dava atto che le fatture n. 2527/2022, n. 2528/2022 e 2529/2022 erano state pagate in data 14 marzo 2023 dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta (24 gennaio
2023).
Quanto, infine, alla fattura n. 2530 del 27 ottobre 2022di € 16.958,00, l'importo deve essere pagato in quanto avente causa nel contratto di transazione del 1 agosto 2014 e perché la società convenuta ha dimostrato l'adempimento dell'obbligazione con la deposizione del testimone Testimone_1 pagina 10 di 11 sentito all'udienza del 9 maggio 2024.
IV. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_2 refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono Controparte_5
liquidate nella misura di euro 10.860,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite tra e Parte_2 Controparte_7
possono essere compensate in quanto la seconda società non si è costituita in giudizio e non ha resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro e contro
[...] Controparte_5 Controparte_7
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
respinge le domande di Parte_2
condanna a pagare a la Parte_2 Controparte_5 somma di euro 16.958,00 con gli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc a decorrere dal
24 gennaio 2023;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_2
la somma di euro 10.860,00 per onorari di avvocato, oltre al Controparte_5
rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e Parte_2 Controparte_8
[...]
Livorno, 10 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3500/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MUSOTTO Parte_1 P.IVA_1
MARCO
ATTRICE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI Controparte_1 P.IVA_2
ELENA e dell'avv. SALIMBENI STEFANO
CONVENUTA
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 12 febbraio 2025:
per la società attrice : “Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa Parte_2 ogni contraria istanza e/o domanda avversaria, previa ammissione delle Consulenze Tecniche d'Ufficio richieste con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2) c.p.c., - accertato e dichiarato che vi è discrepanza tra la consistenza dei lotti di comproprietà e proprietà superficiaria delle società
[...]
p.a., e secondo quanto Parte_3 Controparte_2 Parte_1 stabilito dall'atto notaio , come modificato e/o integrato dai successivi atti notai e Per_1 Per_2
richiamati in premessa, rispetto alla consistenza della comproprietà e proprietà superficiaria Per_3
delle stesse società per come risultante dai dati (e mappe) catastali;
- in adempimento degli impegni pagina 1 di 11 assunti con l'atto notaio del 2013 (artt. 6 e 7) e/o della norma di cui al combinato disposto Per_3
degli artt. 3 e 10 D.P.R. n. 650/1972, dichiarare tenute e condannare le società Controparte_1
e a procedere alle corrette volture catastali affinchè la
[...] Controparte_2
consistenza anzidetta risulti, anche catastalmente, quella che si ricava dai titoli notarili sopra indicati;
- in via subordinata, - accertare e dichiarare che la consistenza dei lotti di comproprietà e proprietà superficiaria delle società e Controparte_1 Controparte_2 [...]
è quella indicata e descritta nell'atto notaio , come modificato e/o integrato Parte_1 Per_1
a seguito e in dipendenza degli atti notai e richiamati in premessa, con l'ordine al Per_2 Per_3
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere, senza responsabilità alcuna, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 cod. civ., accertare e dichiarare che gli esatti confini tra i lotti indicati nel predetto atto sono quelli indicati e descritti nella planimetria allegata all'atto notaio sopra citato, per come anch'essa modificata e/o integrata a Per_1 seguito e in dipendenza degli atti notai e con l'ordine al Conservatore dei Registri Per_2 Per_3
Immobiliari competente di provvedere, senza responsabilità alcuna, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
in ogni caso, sulla scorta delle causali enunciate in premessa, dichiarare tenuta e condannare la a rimborsare alla concludente, ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 e/o Controparte_1
2043 cod. civ., quanto indebitamente versato a titolo di MU e TA al Controparte_3
per il periodo dal 2012 al 2016 e/o a tenere indenne e manlevare la medesima concludente per quanto già imputatole ed addebitatole e non ancora saldato in relazione al medesimo periodo, il tutto nella misura indicata nella relazione tecnica del geometra (doc. 10 in atti), con riserva di Controparte_4
agire in separato ed autonomo giudizio per il rimborso e/o la manleva rispetto a quanto le verrà imputato ed addebitato per l'MU e la TA da parte del con riguardo al Controparte_3 periodo che va dall'anno 2017 sino alla rettifica catastale per cui è causa;
- con vittoria di spese e onorari di causa”;
per la società convenuta “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_5
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande formulate da CDMC, in quanto riservate alla giurisdizione del Giudice Tributario;
nel merito: i. respingere la domanda principale avversaria perché inammissibile e/o comunque infondata tanto in fatto, quanto in diritto;
ii. respingere le domande subordinate avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale nel merito, accertare il credito di in persona del Controparte_5
presidente e legale rappresentante pro tempore (c.f. , con sede Parte_4 C.F._1 pagina 2 di 11 in , via Straulino n. 1 (C.F. ) nella misura di € 29.844,45 e Controparte_3 P.IVA_4 condannare con sede a AN AR (LI) in Via A. Parte_2
Straulino n. 1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della P.IVA_1
suddetta somma, oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture al saldo, in favore della esponente.
Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio, ivi compresi rimborso forfettario spese generali e accessori dovuti per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 25 ottobre 2022 a e a _6 mezzo PEC in data 25 ottobre 2022 a presso l'indirizzo di Controparte_7 posta elettronica la società citava Email_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Livorno le due predetto società e deduceva che:
la concessione per costruire e gestire per la durata di 50 anni il porto turistico di a CP_2
AN AR (LI) era stata data a , Controparte_8 [...]
e ; Parte_2 Controparte_9
il 19 settembre 2005, mediante atto del notaio rep. 252147, le quattro società concessionarie Per_1 provvedevano a identificare ed assegnarsi quattro lotti all'interno dell'area di concessione demaniale del porto turistico – un primo lotto in uso comune e i restanti tre rispettivamente in uso esclusivo – così come indicato nella planimetria allegata al medesimo atto denominata «individuazione planimetrica dei lotti di competenza»;
nell'atto in esame e nella relativa ed allegata planimetria, i quattro lotti venivano dalle parti suddivisi, identificati ed assegnati come segue:
a) un primo lotto riguardante «aree destinate alle infrastrutture condominiali», descritto con colorazione verde nella planimetria allegata all'atto (mq. 16.934,8 circa), identificato catastalmente al foglio 79, porzione della particella 2984, riportante l'indicazione nella stessa planimetria delle quote di proprietà comune rispettivamente afferenti a ciascuna società; venivano ripartite le quote relative c.d. infrastrutture condominiali:
i. torre direzionale e garitta 50% a MC, 15% a MI, 5% a CDMC e 30% a DM;
pagina 3 di 11 ii. altre parti comuni 75% a MC, 15%a MI, 5% a CDMC e 5% a DM;
b) un secondo lotto in uso esclusivo di MC, descritto in planimetria con colorazione gialla, identificato catastalmente alle particelle 2976-2977-2982-2985, foglio 79 e porzione della particella
2984, foglio 79 (mq. 33.716,0 circa, oltre allo specchio acque per una superficie di mq. 111.870,30 circa);
c) un terzo lotto in uso esclusivo di MI identificato in planimetria con colorazione blu/viola, catastalmente identificato come porzione della particella 2984, foglio 79 (mq. 5.850,8 circa);
d) infine, un quarto lotto in uso esclusivo di CDMC, descritto in planimetria con colorazione rossa/arancione, identificato catastalmente come porzione della particella 2984, foglio 79 (mq.
6.594,1);
nel medesimo contratto le parti precisavano, infine, che DM – non titolare di alcun lotto ad uso esclusivo – rimaneva co-titolare insieme alle altre concessionarie delle c.d. infrastrutture condominiali ad uso comune di cui al punto a);
con atto autenticato dal notaio del 28 giugno 2013, acquisiva da CDM Servizi il Per_3 Parte_5 ramo di azienda servizi portuali;
nell'ambito di tale contratto MC, DM e MI si accordavano relativamente al trasferimento di diritti/quote in favore di (cfr. fascicolo di controparte, Parte_5
Doc. 7 pag. 18): nello specifico, MC acquisiva da DM il ramo di azienda concernente i servizi portuali, ivi comprese le quote del 30% di comproprietà superficiaria della torre direzionale e della garitta e la quota del 5% delle aree e opere condominiali;
acquisiva altresì da MI la quota del 15% della torre direzionale e della garitta, nonché l'intero diritto di proprietà superficiaria del locale
Capitaneria, del locale comune, del locale infermeria e del locale bagni e relativo locale tecnico;
conseguentemente, le parti MC, DM e MI modificavano l'assetto delle loro rispettive quote sull'area in concessione: ferme restando le competenze di (in tal senso, la torre CP_10
direzionale e la garitta rimanevano in proprietà di per la quota del 5%), le parti comuni CP_10 risultavano dunque per l'80% di spettanza di e per la quota del 15% di Parte_5 CP_11
e per la quota del 5% di CP_10
successivamente, che, con provvedimento del 26.07.2013 n. 146, a seguito della cessione del ramo di azienda servizi portuali da parte della Cala dei ED Servizi RL in favore di _6
, il prendeva atto della rinuncia alla cointestazione della
[...] Controparte_3
concessione demaniale;
in conseguenza di ciò, la concessione demaniale era attualmente cointestata a pagina 4 di 11 , e Cala dei ED Cantiere RL e, in _6 Controparte_7 ragione degli accordi di cui all'atto notaio la aveva assunto a proprio carico la Per_3 Parte_5 quota del 5% delle parti comuni di cui all'atto che era di competenza esclusiva di CDM Servizi;
Per_1
con ulteriore atto notaio del 13.07.2017, la aveva proceduto a cedere la propria Per_3 CP_10 quota parte, pari al 5%, della proprietà superficiaria della torre direzionale e dell'annesso locale garitta alla , che, per effetto di tale atto, era diventata detentrice dell'intera quota di detti beni;
Parte_5
non vi era corrispondenza tra i dati catastali e la reale consistenza delle aree di proprietà e nel possesso di ciascuno dei soggetti cointestatari della concessione demaniale;
difatti, contrariamente a quanto risultante dal titolo contrattuale (atto notaio ), come modificato e/o integrato dall'atto notaio Per_1
e dai successivi atti (notaio , la oltre ad essere correttamente Per_2 Per_3 CP_10
intestataria delle particelle 3001, 3002 sub 601 e 3004 sub 601, foglio 79, risultava erroneamente intestataria per 5/10 di quelle particelle catastali che, invece, erano di competenza esclusiva della
(le n. 3002 sub 607, 3003 sub 604, 2999 sub 601, 3004 sub 604, 2985 sub 601); difatti, Parte_5
dette particelle includevano la diga di sopraflutto con i rispettivi garage, la diga di sottoflutto con i rispettivi garage, i pontili di ormeggio, i bagni, gli uffici, che facevano parte del lotto 2, di cui all'atto notaio in proprietà superficiaria esclusiva della (le particelle che comprendevano le Per_1 Parte_5
“superfici in comproprietà”, come descritte nel lotto 1 del predetto atto, erano invece correttamente indicate al catasto come “bene comune non censibile”);
per effetto di quanto sopra, l'odierna attrice società si era vista Parte_2
addebitare negli anni dal Comune di i tributi IMU e TASI calcolati sulla base Controparte_3
della superficie indicata nei dati catastali e, quindi, con un indebito aggravio determinato dal conteggio di aree, in realtà, non possedute e non usufruite ( quote di comproprietà superficiaria di 5/100 delle particelle costituenti il cosiddetto lotto 2 di cui all'atto notaio ); Per_1
nell'anno 2019, con istanza Docfa e correlata voltura catastale, la società attrice CP_10
regolarizzava la situazione, ma, a seguito di un esposto presentato dalla , con Parte_5 provvedimento di annullamento n. LI0060781 del 5.08.2019, l'Agenzia delle Entrate di Livorno annullava rettifica dell'intestazione catastale di cui sopra, ripristinando la precedente ditta catastale;
con lettera in data 11.11.2021, la società attrice invitava le odierne società convenute Controparte_12
e a rettificare i dati catastali, con apposita voltura,
[...] Controparte_8 assegnando in via esclusiva alla del lotto 2, di cui all'atto notaio , nonché a Parte_5 Per_1
provvedere a rimborsare alla stessa quanto indebitamente versato per il passato a titolo CP_10
pagina 5 di 11 di MU e TA e/o a manlevare la medesima per quanto già addebitatole e che le verrà addebitato da parte del Comune di sino alla rettifica catastale. Controparte_3
In conclusione, la società attrice domandava:
a) la condanna delle società e Controparte_5 Controparte_7
a procedere alle corrette volture catastali affinchè la consistenza anzidetta risulti,
[...]
anche catastalmente, quella che si ricava dai titoli notarili;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare che la consistenza dei lotti di comproprietà e proprietà superficiaria delle società e è quella Controparte_1 Controparte_2 indicata e descritta nell'atto notaio , come modificato e/o integrato a seguito e in dipendenza degli Per_1 atti notai e con l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di Per_2 Per_3
provvedere, senza responsabilità alcuna, alla trascrizione della sentenza;
c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 cod. civ., accertare e dichiarare che gli esatti confini tra i lotti indicati nel predetto atto sono quelli indicati e descritti nella planimetria allegata all'atto notaio Per_1 sopra citato, per come anch'essa modificata e/o integrata a seguito e in dipendenza degli atti notai e con l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere, Per_2 Per_3
senza responsabilità alcuna, alla trascrizione della sentenza;
d) condannare a rimborsare alla concludente, ai sensi degli artt. 2033 e/o Controparte_1
2041 e/o 2043 cod. civ., quanto indebitamente versato a titolo di MU e TA al Comune di CP_3
per il periodo dal 2012 al 2016 e/o a tenere indenne e manlevare la società attrice per quanto
[...]
già imputatole ed addebitatole e non ancora saldato in relazione al medesimo periodo.
II. Con comparsa depositata in data 24 gennaio 2023, si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale eccepiva che: Controparte_5
non era contestata l'estensione del diritto di uso sull'area in concessione demaniale e l'estensione delle aree di uso comune, come risultati dal rogito , ma la diversità tra la rappresentazione catastale e la Per_1 realtà risultante dal rogito , con la conseguente ripercussione sull'addebito delle imposte locali Per_1 dell'IMU e dell'ICI;
la controversia apparteneva alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 II comma D. Lgs. n.546/1992
e la società attrice avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che aveva respinto la richiesta di variazione catastale avanzata nel 2019 dalla società Parte_2
[...] pagina 6 di 11 Cala dei ED Cantiere RL non era stata parte del notaio con la conseguenza che, sulla base Per_3
di tale titolo, non poteva vantare alcun diritto nei confronti della società convenuta;
con contratto di transazione del 1° agosto 2014, le concessionarie e – Parte_5 CP_10
recependo quanto già convenuto tra tutte le concessionarie e dando continuità al regime di ripartizione delle spese (tributi compresi) fino ad allora vigente – si accordavano, da un lato, confermando l'assetto dei reciproci rapporti in punto di riparto di spese ordinarie, straordinarie e pagamenti canone demaniale, assicurazione, fideiussioni e non ultimo tributi con riferimento alla percentuale facente carico a CDMC;
dall'altro, forfettizzando in modo estremamente conveniente per CDMC l'ammontare delle spese per gestione ordinaria facente carico annualmente su CDMC;
in particolare, le MC e CDMC convenivano quanto segue: - sulla ripartizione delle spese di gestione ordinaria, CDMC avrebbe dovuto contribuire nella misura prestabilita e forfettariamente determinata di € 8.000,00 (oltre IVA), da versarsi in favore di MC in due rate semestrali di pari importo, uno al 30 giugno e la seconda al 31 dicembre;
- quanto alle spese straordinarie, CDMC avrebbe partecipato nella consueta misura del 5% (solo per le aree descritte con colore verde scuro e per gli impianti tecnologici); - canone demaniale, addizionale regionale, assicurazioni e fideiussioni sarebbero gravate su CDMC nella consueta misura del 7% come previsto del precedente atto del Pt_6
dicembre 2004; infine, i tributi (cfr. Doc. 1, art. 4) IMU, TASI, TARI e/o altre imposte sostitutive o similari, tassa del e/o altre similari dovevano essere addebitate a in Controparte_13 CP_10 ragione del 5% dell'intero compendio delle aree portuali e ciò prendendo come riferimento le consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010;
il contratto di transazione del 1 agosto 2014 impediva alla società attrice di domandare la ripetizione di quanto pagato a titolo di tributi locali;
l'atto non tracciava alcuna diretta relazione tra aree in uso esclusivo di ciascuna cointestataria (e Per_1
quota di contitolarità delle aree comuni) ed obbligo di contribuire alle spese (tributi compresi);
in esecuzione dell'atto di transazione del 1° agosto 2014 (Doc. 1) e con particolare riferimento a quanto disposto negli artt. 3, 4 e 7 del suddetto, MC aveva emesso nei confronti di CDMC le seguenti fatture: - n. 2527 del 26 ottobre 2022 (cfr. Doc. 11) di € 9.760,00 relativa a quota parte delle spese di gestione ordinaria (cfr. art. 3 atto transazione del 1° agosto 2014 – Doc. 1); - n. 2528 del 26 ottobre
2022 (cfr. Doc. 12) di € 585,41 relativa quota parte delle spese di commissione fideiussoria (cfr. art. 4 atto transazione del 1° agosto 2014 – cfr. Doc. 1 e cfr. Docc. 13 e 14); - n. 2529 del 26 ottobre 2022
(cfr. Doc. 15) di € 2.541,04 relativa quota parte delle spese della polizza assicurativa All Risk nr. pagina 7 di 11 107860160 (cfr. art. 4 atto transazione del 1° agosto 2014 – cfr. Doc. 1 e cfr. Docc. 16 e 17); - fattura n.
2530 del 27 ottobre 2022 (cfr. Doc. 18) di € 16.958,00 relativa alle spese per l'accesso ingresso Nord della garitta per il periodo che va dal 31 marzo 2015 al 22 aprile 2022 (cfr. art. 7 atto transazione del 1° agosto 2014 – cfr. Doc. 1 e cfr. Docc. 19 e 20); nessuna delle suddette fatture è stata pagata da
Controparte; pertanto, MC è creditrice nei confronti di CDMC della somma di € 29.844,45 oltre interessi moratori.
eccepiva, in conclusione, il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_5 ordinario e chiedeva il rigetto delle domande di e la condanna Parte_2
della società attrice a pagare la somma di euro 29.844,45, oltre interessi di mora.
III. All'udienza del 16 febbraio 2023, il Giudice dichiarava la contumacia della società convenuta
. Controparte_7
IV. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Deve premettersi che, con atto reg.464, registro concessioni 145, rep. 43 del 23 marzo 1999 la
Capitaneria di Porto del Compartimento AR di Lovorno ha concesso alla società
[...]
una zona del demanio marittimo di 174,966 metri quadri. Controparte_14
Poi la concessione demaniale è stata cointestata ad altre tre società Controparte_2
e Cala dè ED Servizi s.r.l.. Parte_1
Successivamente, le quattro predette società ( Controparte_5 [...]
e si sono suddivise Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
l'area demaniale, attraverso l'assegnazione di 4 lotti, di cui il primo in uso comune e i restanti tre in uso esclusivo.
La divisione è avvenuta con atto pubblico ai rogiti del notaio dott. in data 19.09.2005, atto che ha Per_1
fatto ricorso alla individuazione dei lotti attraverso una planimetria.
L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla società convenuta è infondata in quanto sussiste tra la società e la società Parte_2 [...]
una controversia sull'estensione del diritto di uso dell'area demaniale _6
dovuto all'addebito di tributi locali dalla società attrice in misura superiore a quanto asseritamente pagina 8 di 11 dovuto.
La società attrice sostiene la sussistenza di una divergenza tra la consistenza dei quattro lotti di comproprietà (il primo) e di proprietà superficiaria esclusiva (gli altri tre) all'interno dell'area in concessione, costituente il porto turistico secondo quanto previsto nel sopra citato atto CP_2
notaio , e la consistenza del diritto come risultante dai dati delle (mappe) catastali. Per_1
La società convenuta , pur accettando le risultanze della _6 distribuzione dei diritti in base al rogito , non si trova d'accordo con la necessità di rettificare i Per_1
dati castali.
Si legge a pagina 13 della comparsa di costituzione della società convenuta _6
: “occorre infatti rilevare che NON vi è questione tra le parti in ordine alle consistenze
[...]
dei lotti in proprietà superficiaria esclusiva delle parti e delle aree di uso comune quali descritti nel più volte richiamato atto ”. Per_1
Tale controversia determina una incertezza sull'estensione del diritto di uso dell'area demaniale tra le parti in causa di competenza del Giudice ordinario e non del Giudice tributario.
La sentenza è chiamata ad accertare l'estensione del diritto di uso tra queste aree immobiliari in concessione demaniale e quindi alla regolamentazione tra le società in causa dell'obbligazione di pagare i tributi locali.
II. Tutte le domande giudiziali della società attrice vengono respinte.
I rapporti patrimoniali tra la società e la società Parte_2 [...]
sono regolamentati dal contratto di transazione del 1 agosto 2014, _6
successivo al rogito notarile del 28 giugno 2013, peraltro espressamente citato nella premessa Per_3
i) del contratto di transazione.
All'art.4 del contratto di transazione le parti hanno convenuto che “l'IMU, TASI, TARI e altre imposte sostitutive o similari e la tassa del o altri similari fanno carico a Cala dei ED Controparte_13
Cantiere RL in ragione del 5% dell'intero compendio delle aree portuali, per esse si fa riferimento alle consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010.
Vi è, quindi, un accordo in base al quale debbono essere ripartiti i tributi locali richiesti dall'autorità comunale alla società , a prescindere da quelle che sono le Parte_2 risultanze catastali delle intestazioni dei singoli diritti di uso sull'area demaniale in concessione.
pagina 9 di 11 Quanto alle intestazioni catastale dell'area demaniale in concessione, le parti hanno espressamente accettato le consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010.
Tutte le deduzioni della società attrice in ordine alla configurabilità di una domanda di accertamento della proprietà e regolamento dei confini sono infondate in diritto perché le società che si sono divise l'area demaniale non possono vantare diritti reali su tale area, trattandosi appunto di area in concessione demaniale per 50 anni di proprietà del demanio e non delle parti.
Venendo poi all'esame della domanda di condanna della al rimborso alla Parte_5 CP_10 di quanto indebitamente versato per l'MU e la TA (anni 2012-2016) e di manleva per quanto già addebitatole e non ancora saldato e per quanto le verrà addebitato da parte del a Controparte_3
titolo di indebito ex art. 2033 e/o di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. e/o di fatto illecito ex art. 2043 si tratta di una domanda nulla perché generica.
La società attrice non indica quanto avrebbe pagato per l'MU e la TA (anni 2012-2016) in più rispetto al dovuto e non indica quando dovrebbe pagare in futuro.
Il Giudice potrebbe emettere solo una condanna generica, senza quantificare l'importo, ma la domanda
è comunque infondata nel merito perché, con l'atto di transazione, come si è visto, le parti hanno espressamente accettato le consistenze di cui all'avviso di accertamento LI0002801/2010.
Ne consegue che la società attrice deve pagare il 5% dell'intero compendio delle aree portuali e non ha spiegato in alcun atto giudiziario se ha superato tale percentuale nei suoi pagamenti dei tributi locali.
III. Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale della società _6
, la società attrice ha eccepito che le fatture n. 2527/2022, 2528/2022, 2529/2022 sarebbero state
[...] pagate e che invece l'importo portato dal la fattura n. 2530/2022 non sarebbe dovuto mancando la prova degli asseriti accessi che, peraltro, si riferivano anche ad anni molto risalenti nel tempo;
il
“registro dei visitatori” non era mai stato condiviso e/o controfirmato dalla né alcuna CP_10
richiesta di pagamento era pervenuta negli anni.
La società convenuta dava atto che le fatture n. 2527/2022, n. 2528/2022 e 2529/2022 erano state pagate in data 14 marzo 2023 dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta (24 gennaio
2023).
Quanto, infine, alla fattura n. 2530 del 27 ottobre 2022di € 16.958,00, l'importo deve essere pagato in quanto avente causa nel contratto di transazione del 1 agosto 2014 e perché la società convenuta ha dimostrato l'adempimento dell'obbligazione con la deposizione del testimone Testimone_1 pagina 10 di 11 sentito all'udienza del 9 maggio 2024.
IV. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_2 refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono Controparte_5
liquidate nella misura di euro 10.860,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite tra e Parte_2 Controparte_7
possono essere compensate in quanto la seconda società non si è costituita in giudizio e non ha resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro e contro
[...] Controparte_5 Controparte_7
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
respinge le domande di Parte_2
condanna a pagare a la Parte_2 Controparte_5 somma di euro 16.958,00 con gli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc a decorrere dal
24 gennaio 2023;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_2
la somma di euro 10.860,00 per onorari di avvocato, oltre al Controparte_5
rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e Parte_2 Controparte_8
[...]
Livorno, 10 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 11 di 11