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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2726/24 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Borrea Alberto giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Zoli Fabrizio giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso ( scioglimento del matrimonio ), trasformato in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 10/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio
[...] Controparte_1 con rito civile con la in Frosinone il 23/6/17; che dalla loro relazione era CP_1 nato in [...] il figlio ( il 2/11/16 ); che con sentenza di questo Per_1
1 Tribunale n. 502 del 15/5/24 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e il suo Per_1 collocamento prevalente con la madre in Frosinone, Via Alberto Sordi n. 16, nella casa coniugale ad essa assegnata, con la regolamentazione dei diritti-doveri di visita del ed obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio con il versamento mensile della somma di Per_1
€ 600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nonché obbligo in capo al di Pt_1 corrispondere alla la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 della coniuge, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle migliori condizioni di affidamento per il figlio minorenne delle parti. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio formulando le seguenti conclusioni di merito: “CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis: − a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del contratto in Frosinone, il 23.6.2017, tra il Signor e la Parte_2 Parte_1
Signora trascritto negli atti di del Comune di Frosinone, Atto n. 26, parte 1, Controparte_1 Parte_2 per l'anno 2017 e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frosinone di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni;
− b) affidare il figlio minore, in via condivisa, a entrambi i genitori. Egli continuerà a vivere, con la madre, nell'abitazione familiare, in Frosinone, alla Via A. Sordi, n. 16. Il padre potrà fargli visita secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente del Tribunale di Frosinone del 29.9.2022; − c) rideterminare il contributo al mantenimento della prole in € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre il 50% delle spese, a carico del Sig. , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della Parte_1 vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il Sig. contribuirà, anche, al pagamento Parte_1 del 50% delle spese straordinarie documentate (art. 337-ter c.c.), scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N.
e sportive;
− d) revocare la corresponsione dell'assegno perequativo mensile di € 200,00 per il mantenimento del coniuge, , stante l'autonomia economica di questa e per i motivi dedotti in giudizio. − Controparte_1
e) La moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del .”. Parte_2
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria difensiva e di costituzione depositata il 9/5/25, aderendo all'avversa domanda divorzile ma svolgendo proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti nonché sulle condizioni di affidamento per il figlio minorenne delle
2 parti più corrispondente all'interesse educativo del medesimo. Formulava nel merito le seguenti conclusioni: “- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.
e - sia disporre l'affido condiviso del figlio minore Parte_1 Controparte_1 Persona_2 secondo i termini e le modalità del provvedimento del Presidente del Tribunale di Frosinone del 22 settembre
2022 reso nel giudizio 1794/2022, - sia disposto che, in considerazione delle proprie capacità reddituali, il Sig.
contribuisca al mantenimento in favore del figlio con la somma mensile di € 800,00 o nella Parte_1 minor somma ritenuta equa e di giustizia, con assegno unico a favore della A questa domanda si CP_1 aggiunge, anche come domanda autonoma, che le spese straordinarie siano poste a carico del per Pt_1 il 70% e per il 30% a carico della in considerazione della sproporzione tra i due redditi;
- in subordine si CP_1 chiede che sia confermata la somma stabilità dalla sentenza 502/2024 del Tribunale di Frosinone per il mantenimento del figlio con assegno unico a favore della madre;
- si chiede che venga disposto un assegno divorzile a favore della Sig.ra pari ad € 150,00 o maggior o minor somma ritenuta di Controparte_1 giustizia o equa in relazione ai redditi del per tutte le motivazioni addotte negli atti, con vittoria di Pt_1 spese e compensi di lite.”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 10/6/25 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo in quanto le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo in ordine alle condizioni del loro divorzio: “1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
2. affidare in via condivisa alle parti il loro figlio minorenne , con la sua collocazione prevalente con la madre nella casa familiare sita in Per_1
Frosinone Via Alberto Sordi n. 16G, per l'effetto da assegnarsi in godimento a quest'ultima ( trattasi di casa condotta in locazione );
3. stabilire i seguenti diritti-doveri di frequentazione del figlio da parte del padre: a fine settimana alterni dal sabato alle ore 10.30 fino alla domenica ore 18.00, con onere in tal caso per il padre di fare svolgere al figlio le attività extrascolastiche;
durante le festività pasquali e natalizie secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno in relazione alla Pasqua e al Lunedi dell'Angelo, alla vigilia di Natale e al giorno di Natale, al 31/12 e all'1/1, durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive tra loro da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e per il corrente anno 2025 da concordare entro il
30/6/25; 4. nessuno assegno divorzile in favore di alcuna delle parti in quanto entrambe economicamente autosufficienti;
5. attribuzione integrale a dell'A.U.U. spettante alle parti in relazione al figlio Controparte_1
avente l'attuale importo di complessivi € 220,00 mensili;
6. obbligo in capo a di Per_1 Parte_1 contribuire al mantenimento di versando a entro il giorno 20 di ogni mese e con Per_1 Controparte_1 decorrenza dal 20/6/25 la somma di € 700,00, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT con decorrenza dal giugno 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio con esplicito richiamo in proposito al Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. espressione fin d'ora delle parti di reciproco consenso al
3 rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per loro e per il loro figlio minorenne;
8. spese di lite compensate tra le parti.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente per l'omologa di tali condizioni divorzili concordate tra le parti e il Giudice rel. rimetteva in proposito la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L.
162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 28/9/22 e vista la cit. sentenza di questo Tribunale n. 502 del 15/5/24 ( cfr. doc. 5, produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 10/6/25, che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - del loro figlio minorenne . Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Frosinone il 23/6/17, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Frosinone dell'anno 2017, Atto n. 26, Parte I, alle
4 condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del
10/6/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2726/24 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Borrea Alberto giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Zoli Fabrizio giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla memoria difensiva e di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso ( scioglimento del matrimonio ), trasformato in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 10/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio
[...] Controparte_1 con rito civile con la in Frosinone il 23/6/17; che dalla loro relazione era CP_1 nato in [...] il figlio ( il 2/11/16 ); che con sentenza di questo Per_1
1 Tribunale n. 502 del 15/5/24 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori e il suo Per_1 collocamento prevalente con la madre in Frosinone, Via Alberto Sordi n. 16, nella casa coniugale ad essa assegnata, con la regolamentazione dei diritti-doveri di visita del ed obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio con il versamento mensile della somma di Per_1
€ 600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, nonché obbligo in capo al di Pt_1 corrispondere alla la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1 della coniuge, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle migliori condizioni di affidamento per il figlio minorenne delle parti. Concludeva chiedendo la pronuncia del divorzio formulando le seguenti conclusioni di merito: “CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis: − a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del contratto in Frosinone, il 23.6.2017, tra il Signor e la Parte_2 Parte_1
Signora trascritto negli atti di del Comune di Frosinone, Atto n. 26, parte 1, Controparte_1 Parte_2 per l'anno 2017 e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frosinone di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396 e successive modificazioni;
− b) affidare il figlio minore, in via condivisa, a entrambi i genitori. Egli continuerà a vivere, con la madre, nell'abitazione familiare, in Frosinone, alla Via A. Sordi, n. 16. Il padre potrà fargli visita secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente del Tribunale di Frosinone del 29.9.2022; − c) rideterminare il contributo al mantenimento della prole in € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre il 50% delle spese, a carico del Sig. , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della Parte_1 vita e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Il Sig. contribuirà, anche, al pagamento Parte_1 del 50% delle spese straordinarie documentate (art. 337-ter c.c.), scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N.
e sportive;
− d) revocare la corresponsione dell'assegno perequativo mensile di € 200,00 per il mantenimento del coniuge, , stante l'autonomia economica di questa e per i motivi dedotti in giudizio. − Controparte_1
e) La moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del .”. Parte_2
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria difensiva e di costituzione depositata il 9/5/25, aderendo all'avversa domanda divorzile ma svolgendo proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti nonché sulle condizioni di affidamento per il figlio minorenne delle
2 parti più corrispondente all'interesse educativo del medesimo. Formulava nel merito le seguenti conclusioni: “- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.
e - sia disporre l'affido condiviso del figlio minore Parte_1 Controparte_1 Persona_2 secondo i termini e le modalità del provvedimento del Presidente del Tribunale di Frosinone del 22 settembre
2022 reso nel giudizio 1794/2022, - sia disposto che, in considerazione delle proprie capacità reddituali, il Sig.
contribuisca al mantenimento in favore del figlio con la somma mensile di € 800,00 o nella Parte_1 minor somma ritenuta equa e di giustizia, con assegno unico a favore della A questa domanda si CP_1 aggiunge, anche come domanda autonoma, che le spese straordinarie siano poste a carico del per Pt_1 il 70% e per il 30% a carico della in considerazione della sproporzione tra i due redditi;
- in subordine si CP_1 chiede che sia confermata la somma stabilità dalla sentenza 502/2024 del Tribunale di Frosinone per il mantenimento del figlio con assegno unico a favore della madre;
- si chiede che venga disposto un assegno divorzile a favore della Sig.ra pari ad € 150,00 o maggior o minor somma ritenuta di Controparte_1 giustizia o equa in relazione ai redditi del per tutte le motivazioni addotte negli atti, con vittoria di Pt_1 spese e compensi di lite.”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 10/6/25 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione che sortiva esito positivo in quanto le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo in ordine alle condizioni del loro divorzio: “1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
2. affidare in via condivisa alle parti il loro figlio minorenne , con la sua collocazione prevalente con la madre nella casa familiare sita in Per_1
Frosinone Via Alberto Sordi n. 16G, per l'effetto da assegnarsi in godimento a quest'ultima ( trattasi di casa condotta in locazione );
3. stabilire i seguenti diritti-doveri di frequentazione del figlio da parte del padre: a fine settimana alterni dal sabato alle ore 10.30 fino alla domenica ore 18.00, con onere in tal caso per il padre di fare svolgere al figlio le attività extrascolastiche;
durante le festività pasquali e natalizie secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno in relazione alla Pasqua e al Lunedi dell'Angelo, alla vigilia di Natale e al giorno di Natale, al 31/12 e all'1/1, durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive tra loro da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno e per il corrente anno 2025 da concordare entro il
30/6/25; 4. nessuno assegno divorzile in favore di alcuna delle parti in quanto entrambe economicamente autosufficienti;
5. attribuzione integrale a dell'A.U.U. spettante alle parti in relazione al figlio Controparte_1
avente l'attuale importo di complessivi € 220,00 mensili;
6. obbligo in capo a di Per_1 Parte_1 contribuire al mantenimento di versando a entro il giorno 20 di ogni mese e con Per_1 Controparte_1 decorrenza dal 20/6/25 la somma di € 700,00, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT con decorrenza dal giugno 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio con esplicito richiamo in proposito al Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. espressione fin d'ora delle parti di reciproco consenso al
3 rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per loro e per il loro figlio minorenne;
8. spese di lite compensate tra le parti.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente per l'omologa di tali condizioni divorzili concordate tra le parti e il Giudice rel. rimetteva in proposito la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L.
162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 28/9/22 e vista la cit. sentenza di questo Tribunale n. 502 del 15/5/24 ( cfr. doc. 5, produzioni documentali dell'attore ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse formulate all'udienza del 10/6/25, che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - del loro figlio minorenne . Per_1
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Frosinone il 23/6/17, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Frosinone dell'anno 2017, Atto n. 26, Parte I, alle
4 condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate all'udienza del
10/6/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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