Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/05/2026, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04480/2025 REG.RIC.
N. 05224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4480 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da BI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - OL 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MO Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pharma-J S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5224 del 2025, proposto da Pharma-J S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - OL 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MO Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BI S.r.l., non costituito in giudizio;
Quanto al ricorso n. 4480 del 2025:
per l’esatta ottemperanza
della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, OL, sez. IX, n. 5029/2025 del 3.7.2025 resa nel giudizio R.G. n.298/2025 ed in pari data notificata alle parti resistenti presso le rispettive sedi e presso i rispettivi avvocati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOPTIKA S.R.L. il 4\10\2025:
per l’annullamento, previa sospensione
1) della Deliberazione n.1703 del 18.9.2025 avente ad oggetto: “Acquisto mediante RDO aperta su piattaforma MePA di Consip di n. 3 Tomografi a Coerenza Ottica (OCT) da destinare agli Ambulatori di Oculistica del DS 35 di ZZ, DS 36 di Ischia e DS 46 di Acerra - CIG B2B4773E9F – Presa d’atto sentenza TAR Campania e determinazioni consequenziali”;
2) della comunicazione del Settore Cure Primarie, di contenuto, data ed estremi sconosciuti, richiamata sub 1);
3) di tutti gli atti connessi, presupposti e successivi all’adozione della delibera de quo, ivi compresi gli atti relativi all’eventuale re-indizione della procedura di acquisto;
nonché per il risarcimento del danno,
in forma specifica o per equivalente monetario, dovuto alla mancata aggiudicazione della procedura di gara de quo ed all’indebito annullamento della stessa;
Quanto al ricorso n. 5224 del 2025:
per l'esatta ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, OL, sez. IX, n. 5029/2025 del 3.7.2025 resa nel giudizio R.G. n.298/2025
per la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia ex art. 114, co. 4, lett. c) c.p.a., o comunque per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della Deliberazione della Asl OL 2 Nord n. 1703 del 18.09.2025, mai comunicata, avente ad oggetto “Acquisto mediante RDO aperta su piattaforma MePA di Consip di n. 3 Tomografi a Coerenza Ottica (OCT) da destinare agli Ambulatori di Oculistica del DS 35 di ZZ, DS 36 di Ischia e DS 46 di Acerra - CIG B2B4773E9F - Presa d'atto sentenza TAR Campania e determinazioni consequenziali”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi gli atti di indizione della nuova gara, ove medio tempore adottati.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 107 - OL 2 e di Pharma-J S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa DR Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso n. 4480/2025 la ricorrente BI s.r.l. ha agito per l’integrale esecuzione ed ottemperanza della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, OL, sez. IX, n. 5029/2025 del 3.7.2025, con la quale il ricorso R.G. n.298/2025 veniva accolto e, per l’effetto, veniva annullata l’aggiudicazione disposta in favore della ditta Pharma-J s.r.l. e veniva dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato tra l'amministrazione resistente e la predetta aggiudicataria. La ricorrente, sul presupposto che la corretta esecuzione della sentenza avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Pharma J e il subentro di essa ricorrente nel contratto, censurava il fatto che alla data di proposizione del ricorso in ottemperanza di cui in oggetto, l’Amministrazione, nonostante non avesse impugnato la sentenza n. 5029/2025, non avesse ancora provveduto ad ottemperarvi.
1.1. Con memoria di costituzione, Pharma- J s.r.l. ha rappresentato di aver proposto, nel silenzio dell’Amministrazione rispetto alla propria richiesta di ottemperanza della predetta pronuncia, appello cautelare al Consiglio di Stato. Significava, inoltre, che, secondo la propria prospettazione, l’esecuzione della sentenza avrebbe dovuto comportare non l’aggiudicazione nei confronti della ricorrente BI s.r.l., ma una riconvocazione della Commissione di gara per colmare il vuoto motivazionale che la predetta pronuncia avrebbe rilevato.
1.2. L’Asl intimata si è costituita con atto di stile il 17.09.2025.
1.3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26.09.2025 e depositato il 4.10.2025, BI s.r.l. ha impugnato la Deliberazione (e gli atti ad essa presupposti) n.1703 del 18.9.2025, con cui l’Asl, in asserita esecuzione della sentenza n. 5029/2025, ha annullato l’aggiudicazione nei confronti della Pharma J s.r.l. e ha contestualmente annullato l’intera gara.
Avverso la predetta deliberazione la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Sulla chiara elusione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 5029/2025 da parte dell’Amministrazione convenuta e sulla violazione del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione
Secondo parte ricorrente il vizio dell’aggiudicazione avrebbe riguardato la valutazione dell’apparecchiatura della Pharma-J s.r.l. e non avrebbe coinvolto l’intero procedimento di gara. Sulla scorta della circostanza che il contratto non era stato stipulato, la ricorrente medesima, essendo seconda graduata ed unico altro operatore economico in gara, avrebbe assunto la posizione di legittimo aggiudicatario, rafforzata anche dalla specifica domanda, presentata in corso di giudizio, di ottenere il risarcimento in forma specifica mediante l’affidamento dell’appalto. Conseguentemente, la decisione di annullamento, motivata sulla base di un non meglio precisato “riordino delle risorse umane” si configurerebbe come un mero pretesto per eludere quanto contenuto nella sentenza n. 5029/2025, tenuto anche conto del fatto che, nella predetta delibera, nulla sarebbe stato disposto in ordine al pagamento delle spese legali a cui il tribunale, con la citata pronuncia n. 5029/2025, ha condannato l’Amministrazione.
2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.241/90. Difetto assoluto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art.21 quinquies l.241/90. Eccesso di potere sotto vari profili. Difetto di istruttoria. Arbitrarietà manifesta
La delibera impugnata, inoltre, sarebbe carente di motivazione, in quanto non espliciterebbe adeguatamente le motivazioni per cui l’Amministrazione non ha ritenuto di procedere all’affidamento alla seconda graduata ed ha, invece, disposto l’annullamento della procedura, con una riproposizione della stessa all’interno della programmazione triennale 2026-2028. Inoltre, la delibera in questione si configurerebbe come un provvedimento di revoca in autotutela sulla base di una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico che, tuttavia, non avrebbe seguito l’iter procedimentale previsto dalla legge ed, in particolare, dall’art. 21 quinquies l. 241/90. Infatti BI s.r.l., in qualità di soggetto interessato pregiudicato dall’adozione dell’atto di ritiro, non sarebbe stata notiziata della volontà della stazione appaltante con apposito avvio del procedimento; inoltre, l’Amministrazione avrebbe omesso di provvedere, nell’atto di revoca, alla determinazione del relativo indennizzo, tenuto conto – secondo la prospettazione della ricorrente – che la stessa avrebbe avuto più di una legittima aspettativa di diritto a conseguire l’aggiudicazione.
La ricorrente, infine, chiede il risarcimento del danno – variamente articolandolo - causato dall’indebito annullamento della procedura di gara che, per effetto della sentenza n. 5029/2025, ritiene avrebbe avuto diritto di vedersi aggiudicare.
1.4. L’Asl intimata, con memoria del 15.10.2025, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, evidenziando che, stante il decisum della pronuncia n. 5029/2025, sarebbe rientrata nella facoltà dell’Azienda sanitaria o disporre, per mezzo della Commissione di gara, una nuova e più esaustiva motivazione sul giudizio di equivalenza funzionale del prodotto offerto da Pharma J s.r.l o rivalutare l’ agere amministrativo, in funzione, di nuove circostanze, medio tempore intercorse, cosa che avrebbe fatto, nel caso di specie, annullando la procedura di gara. Di talché nessun legittimo affidamento né aspettativa qualificata in capo alla BI s.r.l. sarebbe stata lesa, con conseguente infondatezza di tutte le censure dalla stessa proposte.
1.5. Alla camera di consiglio del 10.02.2026 la causa è stata rinviata, su concorde istanza delle parti, all'udienza pubblica del 14 aprile 2026 ai fini della trattazione del merito.
2. Con ricorso Rg. n. 5224/2025, notificato e depositato il 13.10.2025, anche Pharma J s.r.l. agiva per l’esatta ottemperanza della sentenza n. 5029/2025 e per la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia ex art. 114, co. 4, lett. c) c.p.a., o comunque per l’annullamento della delibera della Asl OL 2 Nord n. 1703 del 18.09.2025 con cui veniva annullata sia l’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della Pharma-J s.r.l. sia l’intera procedura di gara.
Avverso la predetta delibera Pharma-J s.r.l. ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e/o elusione della sentenza del Tar OL, sez. IX, n.5029/2025- Travisamento delle indicazioni conformative della sen tenza ottemperanda. Sviamento
Secondo Pharma-J s.r.l. con la sentenza n. 5029/2025 sarebbe stato censurato solo l’operato della Commissione di gara che non avrebbe puntualmente motivato in ordine all’ equivalenza funzionale del prodotto offerto dalla medesima società Pharma-J s.r.l. rispetto alle prescrizioni capitolari. Conseguentemente l’esatta ottemperanza della predetta pronuncia avrebbe dovuto comportare la riunione della Commissione di gara che avrebbe dovuto nuovamente motivare circa il giudizio di equivalenza già effettuato. La decisione della revoca della gara espletata, invece, adottata per generiche ragioni di “riordino delle risorse umane disponibili sul territorio” e in virtù di una “ulteriore ricognizione dei nuovi ed aggiornati fabbisogni aziendali, relativi alla classe tecnologica della branca ambulatoriale di specie, con programmazione di indizione di una nuova procedura nel 2026”, sarebbe contraria al dovere dell’Amministrazione di dare corretta e completa ottemperanza alla sentenza.
2. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 1, 3 e 21 quinquies legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art.21 quinquies l.241/90. Violazione del principio di conservazione deli atti. Errata ponderazione e valutazione dell’interesse pubblico. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento
I presupposti su cui si fonda il provvedimento impugnato sarebbero falsi ed erronei.
Il DM 77/2022, recante il regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, sarebbe stato pienamente in vigore al momento della indizione della gara revocata, approvata con delibera della ASL n. 1576 del 1.8.2024, sicché l’articolazione della gara nel 2024 avrebbe tenuto conto delle necessità nascenti dalla regolamentazione in vigore sin dal 2022.
Il riordino delle risorse umane – tra l’altro non operato e, pertanto, del tutto futuro e non attuale -sarebbe del tutto inconferente rispetto all’acquisto dei tomografi, che afferisce alle dotazioni delle sedi dei presidi sanitari e non alla gestione del personale dell’ASL.
2.1. L’Asl intimata si è ritualmente costituita.
2.2. Il 7.01.2026 Pharma-J s.r.l. ha depositato la sentenza del consiglio di Stato n.128/2026 che ha confermato la pronuncia di questa Sezione n. 5029/2025.
2.3. Alla camera di consiglio del 10.02.2026, in vista della quale Pharma -J s.r.l. ha depositato ulteriore memoria, parte ricorrente ha dichiarato – come riportato in verbale - di rinunciare alla domanda di ottemperanza e di aver interesse alla trattazione della domanda di annullamento in sede di merito. Con ordinanza n. 968/2026 è stato, pertanto, disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 14 aprile 2024 per la trattazione del merito della domanda.
3. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 entrambe le cause, previa discussione delle parti, sono state trattenute in decisione.
TT
1. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi.
2. Le ricorrenti BI s.r.l. e Pharma -J s.rl. hanno agito, inizialmente, per l’esatta ottemperanza della sentenza n. 5029/2025, che avrebbe dovuto corrispondere:
- per BI s.r.l. al proprio subentro, previo annullamento dell’aggiudicazione in favore di Pharma -J s.r.l., nella fornitura dei macchinari oggetto di gara;
- per Pharma -J s.r.l., alla rinnovazione del giudizio di equivalenza espresso dalla Commissione di gara in favore dei prodotti offerti da Pharma -J medesima, atteso il deficit motivazione in tal senso che aveva condotto all’accoglimento del ricorso originariamente depositato da BI s.r.l.
È necessario, dunque, delimitare il perimetro dell’obbligo conformativo dell’Amministrazione rispetto al decisum giurisdizionale.
La sentenza n. 5029/2025 aveva accolto il ricorso di BI s.r.l. avverso l’aggiudicazione della gara per la fornitura di 3 macchinari ottici in favore di Pharma-J s.r.l. in quanto il giudizio di equivalenza effettuato dall’amministrazione non era supportato da idonea motivazione, attese le numerose diversità delle caratteristiche tecniche dei macchinari offerti rispetto al bando di gara e l’impossibilità, per alcuni di essi, di effettuare un giudizio di equivalenza implicito.
Si riportano alcuni passaggi della predetta pronuncia al fine di sintetizzare:
“ 3.1. […] Il principio di equivalenza funzionale, dunque, applicabile sia in caso "specifiche tecniche" sia in caso di “requisiti minimi obbligatori”, consiste in una verifica delle prestazioni offerte dal prodotto che, nonostante difetti di alcune caratteristiche previste dalla lex specialis, tuttavia consente di raggiungere il medesimo risultato. perseguito dall’appalto attraverso soluzioni alternative, la verifica della cui adeguatezza è demandata alla Commissione di gara. Questa deve effettuare una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, 02.10.2024, n.1032) In relazione all’onere motivazionale della scelta, la giurisprudenza ha affermato, inoltre, che “ la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr. Cons. St., sez. V, 25 agosto 2021, n. 6035).” (T.A.R. Roma, sez. III, 20.06.2023, n.10468)”
3.2. Nel caso di specie […] a seguito della disamina della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, la Commissione ha ritenuto per la “DITTA PHARMA –J SRL: “il prodotto offerto…è ritenuto conforme rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, in considerazione del principio di equivalenza funzionale”. Tale affermazione, tuttavia, non può soddisfare l’onere di motivazione, seppur stringato (come da giurisprudenza citata) per un giudizio di equivalenza funzionale, in quanto, nel caso di specie, l’equivalenza non si evince affatto dalla documentazione tecnica del prodotto, anzi. Dal medesimo verbale n. 3 della seduta riservata si evince che, tra i 4 operatori economici partecipanti, solo per la ricorrente non è stato necessario ricorrere al giudizio di equivalenza per l’ammissione. Eppure la controinteressata Pharma-j ha conseguito il punteggio tecnico più alto di tutti gli o.e. presenti in gara, di 50,50, nonostante le difformità delle caratteristiche del prodotto offerto rispetto a quelle minime indicate nella lex specialis.[…]
3.3.8. […] il giudizio di equivalenza funzionale è una valutazione effettuata dalla Commissione di gara che, prendendo come riferimento il risultato che l’Amministrazione intende perseguire con l’individuazione di specifiche tecniche e/o i requisiti minimi nella lex di gara, verifica se lo stesso, in presenta di difformità, sia comunque raggiunto dal prodotto offerto dall’operatore economico, attraverso soluzioni alternative rispetto a quelle previste dal bando. Le ragioni sottese al giudizio di equivalenza sono maggiormente percepibili quando l’Amministrazione ha esplicitato i fini a cui tendono le caratteristiche specificamente previste dal bando mentre, in caso contrario, e specialmente quando oggetto della gara siano strumenti in relazione ai quali le caratteristiche tecniche richieste sono rappresentate da grandezze espresse in parametri fisici, è necessario, davanti ad una difformità del prodotto offerto, una motivazione che dia conto delle ragioni del giudizio positivo, pena lo sconfinamento della discrezionalità dell’Amministrazione in arbitrarietà del giudizio.
Nel caso di specie, il bando di gara prevedeva che il prodotto offerto dovesse possedere le specifiche tecniche minime indicate nell’allegato B1.Tali requisiti minimi, solo per quanto riguarda il punto n. 4 “Monitor integrato LCD touch screen a colori orientabile di 180° sull’asse verticale e orizzontale” associava al requisito minimo una finalità, “per ottimizzare lo spazio d’installazione e per un maggior confort dell’operatore”, orientando, in tal modo un eventuale giudizio di equivalenza. Per tutti gli altri parametri contestati (5, 6, 7, 16 e 21) l’allegato nulla prevedeva oltre il requisito minimo specifico e, pertanto, deve ritenersi che sia questo a dover orientare l’interprete nella giusta interpretazione del bando e nella valutazione, conseguente, del giudizio di equivalenza. Posto, infatti, che finalità pacifica dell’appalto fosse l’acquisizione di tomografi capaci di effettuare un corretto esame diagnostico, la cui specificità non è stata individuata, è evidente che sono le caratteristiche indicate nel bando che qualificano il macchinario offerto come aderente alle richieste o meno. In altre parole, per come è stata redatta la lex specialis, sono i requisiti minimi che individuano come idoneo uno strumento, perché sono la lente di cui l’Amministrazione si è dotata per esaminare il prodotto offerto […]
3.3.9. Da tutto quanto evidenziato, emerge chiaramente che il principio di equivalenza funzionale, nel caso di specie, per poter essere correttamente applicato, stante la motivazione implicita assunta dall’amministrazione, avrebbe necessitato di una formulazione del bando che, accanto all’individuazione del requisito minimo, ne indicasse anche lo scopo, il risultato da raggiungere, in modo da orientare la Commissione nella valutazione di equivalenza. In mancanza, la valutazione della Commissione avrebbe necessitato di una motivazione puntuale che desse conto delle ragioni per cui, nonostante la differenza sostanziale del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, tuttavia lo stesso era stato ritenuto equivalente”.
La sentenza n. 5029/2025 è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 128/2026 che ha affermato “il T.A.R. pur riconoscendo la carenza nello strumento offerto dalla aggiudicataria di alcune caratteristiche tecniche minime, ha annullato la valutazione di equivalenza della stazione appaltante esclusivamente sotto il profilo motivazionale […] ”
Da quanto sinteticamente riportato, emerge che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare adeguatamente, in modo espresso e puntuale, alla luce dei rilievi effettuati in sentenza, il giudizio (implicito) di equivalenza effettuato in favore del prodotto offerto da Pharma - J s.r.l. Tale onere motivazionale, trasversale a tutti i parametri evidenziati in sentenza, avrebbe dovuto essere maggiormente forte soprattutto in relazione a quei requisiti (5, 6, 7, 16 e 21) a cui il bando non ha associato una finalità (donde poter orientare un giudizio di equivalenza) e, dunque, per i quali, come evidenziato in sentenza, la mera caratteristica tecnica richiesta dal bando avrebbe dovuto costituire il parametro attraverso cui verificate la conformità del prodotto.
In esecuzione della sentenza n. 5029/2025, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconvocare la Commissione di gara che avrebbe dovuto, a sua volta, motivare esplicitamente e con un corredo motivazionale rafforzato (dati i rilievi effettuati) il giudizio di equivalenza funzionale tra il prodotto offerto da Pharma- J s.r.l. e quello richiesto dal bado di gara, nonostante la difformità oggettiva dei sei parametri censurati.
2.1. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso in ottemperanza presentato da BI deve essere respinto nella parte in cui la stessa agisce per ottenere l’aggiudicazione della gara.
La sentenza n. 5029/2025, tuttavia, disponeva la condanna dell’Amministrazione e della controinteressata al pagamento delle spese in favore di BI s.r.l. nella misura complessiva di € 10.000,00 (oltre oneri di legge). BI s.r.l. ha affermato in atti che il pagamento delle suddette spese giudiziali non è stato effettuato da parte dell’Amministrazione e tale circostanza non è stata smentita dall’Amministrazione medesima. Il ricorso in ottemperanza di BI s.r.l., pertanto, deve essere accolto sotto questo profilo, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di corrispondere alla istante le spese processuali così come indicate in sentenza n. 5029/2025.
3. Delimitato l’onere conformativo in capo all’Amministrazione in relazione a quanto indicato nella sentenza n. 5029/2025, così come confermata dalla sentenza n. 128/2026 del Consiglio di Stato, l’Amministrazione medesima, dunque, avrebbe potuto:
- all’esito dell’operazione di esplicitazione delle motivazioni del giudizio di equivalenza implicito, confermare le valutazioni di equivalenza già effettuate (che avrebbero condotto ad una nuova aggiudicazione della gara a Pharma-J s.r.l. se le motivazioni espresse fossero state ritenute legittime e non abnormi a seguito di un’eventuale ulteriore impugnazione dal parte di BI s.r.l.) o non confermare la valutazione di equivalenza già effettuata e aggiudicare la gara a BI s.r.l., seconda classificata e unico altro operatore in gara;
b) rivalutare l’interesse dell’Amministrazione alla prosecuzione o meno della gara di appalto ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/90. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, alla S.A. è riservata " un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo " sicché essa "- dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente - mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa ", chiarendosi come sia " sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa " (T.A.R. OL Campania sez. I, 14.05.2025, n. 3745)
4. L’Amministrazione, in asserita attuazione della sentenza n. 5029/2025, ha sì annullato l’aggiudicazione disposta in favore di Pharma – J s.r.l. ma ha annullato anche la delibera di indizione della procedura di gara, con ciò revocando la stessa ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/90.
Le motivazioni addotte sostegno di tale decisione sono state le seguenti : “ in conformità agli obiettivi strategici aziendali, è previsto un riordino delle risorse umane disponibili sul territorio di questa ASL e, nella fattispecie, per la specialità ambulatoriale di oculistica, così come comunicato dal Settore Cure Primarie, con nota presente agli atti di ufficio; …in seno alle attività programmatiche aziendali a farsi quale aggiornamento annuale, giusto art. 37 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si procederà alla quantificazione ed inserimento del nuovo fabbisogno aziendale per tale classe tecnologica specifica all’interno della Programmazione triennale 2026-2028; … per l’applicazione piena del DM 77 del 2022, in linea con gli obiettivi strategici del PNRR prossimi all'attuazione temporale come rete assistenziale territoriale di competenza, la definizione di nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza sanitaria territoriale, comporta il conseguente riformulo e cambio dell’offerta sanitaria per il territorio dell’ASL OL 2 Nord, che inficia anche l’offerta sanitaria della branca in esame con il prossimo nuovo atto aziendale; Ritenuto di dover dare immediata esecuzione alla suddetta sentenza del TAR Campania e, pertanto, di dover procedere alla revoca dell’aggiudicazione della gara de quo in favore della ditta Pharma-J s.r.l; Ritenuto, altresì, per quanto fin qui esposto, di procedere alla revoca della RDO MePA n. 4569310, con programmazione di indizione di una nuova procedura nel 2026, in attuazione del DM 77/2022 e secondo gli obiettivi del PNRR, dopo ulteriore ricognizione dei nuovi ed aggiornati fabbisogni aziendali, relativi alla classe tecnologica della branca ambulatoriale di specie ” (all. 1, motivi aggiunti, ric. BI s.r.l.).
La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che " negli appalti pubblici non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale si è dato atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. ( T.A.R. OL Campania sez. I, 14/05/2025, n. 3745, cit. )
Tuttavia, nel caso di specie, tali motivazioni non configurano delle sopravvenienze, rispetto all'espletamento della gara, che si rivelano idonee a fondare l'esercizio del ius poenitendi della S.A. né l’interesse alla rivalutazione della originaria situazione può dirsi supportato dalle motivazioni addotte, che non sono, in punto di ragionevolezza e proporzionalità, idonee a sorreggere la decisione di annullare la gara in quanto ritenuta non più rispondente all'interesse pubblico.
4.1. Innanzitutto, il DM 77/2022, recante il regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, era pienamente in vigore al momento della indizione della gara revocata, approvata con delibera della ASL n. 1576 del 1.8.2024, che, pertanto, aveva dovuto tenere conto delle necessità nascenti dalla regolamentazione in vigore sin dal 2022. Di talché non sussiste il presupposto indicato nella motivazione della revoca secondo cui l’applicazione di tale regolamento avrebbe comportato la riformulazione e cambio dell'offerta sanitaria per il territorio dell'ASL OL 2 Nord.
Inoltre, non si vede come il riordino delle risorse umane possa incidere sull’individuazione dei tre tomografi da acquistare, afferendo il predetto acquisto alle dotazioni delle sedi dei presidi sanitari e non alla gestione del personale dell’ASL. Tanto ciò è vero che l’Asl ha correlato la persistente necessità di dotarsi dei tomografi - che non è stata cancellata - al “nuovo fabbisogno aziendale per tale classe tecnologica specifica all’interno della Programmazione triennale 2026/2028”, con programmazione della nuova gara nel 2026.
Come ulteriormente evidenziato dalla difesa della BI s.r.l., non vi è traccia negli atti allegati al fascicolo della “nota presente agli atti di ufficio” relativa al riordino del personale né all’istanza di ostensione della stessa, inoltrata all’amministrazione da BI s.r.l. è stato dato riscontro.
Quindi, dall’analisi delle motivazioni sopra riportate, emerge che l’ASL, pur avendo indetto una gara per l’acquisto di tre tomografi da destinarsi agli Ambulatori di Oculistica del DS 35 di ZZ, DS 36 di Ischia e DS 46 di Acerra, nella vigenza e nel rispetto del DM. 77/2022, successivamente ha ritenuto di annullare la stessa gara (dopo una prima aggiudicazione annullata con sentenza) per l’asserita necessità di applicazione proprio del predetto DM 77/2022 e per esigenze di riordino del personale che sono state meramente asserite ma non dimostrate, stante la mancanza agli atti della nota relativa richiamata dalla stessa ASL. Tali esigenze di riordino, peraltro, non incidono sulla dotazione dei macchinari, che non è stata, infatti, azzerata o rimodulata ma solo ed esclusivamente inserita nella Programmazione triennale 2026/2028”, con programmazione della nuova gara nel 2026, che, allo stato, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non risulta essere stata bandita.
A tal riguardo si evidenzia anche che l’ASL non ha motivato nemmeno in relazione alla comparazione tra gli opposti interessi pubblici in gioco nella fattispecie de qua.
Ed invero, oggetto della gara in discorso, bandita il primo agosto 2024 con delibera n. 1576, era l’acquisto di 3 tomografi per le esigenze degli Ambulatori di Oculistica del DS 35 di ZZ, DS 36 di Ischia e DS 46 di Acerra, che, evidentemente, necessitavano di tali strumenti al fine di poter soddisfare le esigenze di tutela della salute dei propri assistiti. L’aggiudicazione è stata disposta a gennaio 2025 e la stessa è stata poi annullata, a seguito dell’accoglimento del ricorso di BI s.r.l., dalla sentenza n. 5029 di luglio 2025. Nonostante i solleciti e le istanze sia di BI s.r.l. che di Pharma -J s.r.l. orientate all’esecuzione della sentenza n. 5029/2025 (seppur, come visto, in senso diverso) l’Amministrazione è rimasta inerte per circa due mesi, emanando solo a settembre 2025 la delibera n. 1078 che, in pretesa esecuzione della pronuncia in discorso, ha annullato la aggiudicazione favore di Pharma - J s.r.l. ma ha anche annullato l’intera gara, procrastinando ad un successivo bando del 2026 ( del quale l’Asl, assente in udienza, non ha dato alcuna indicazione sui tempi) l’acquisto dei tomografi , attualmente, per le medesime ragioni, incerto anche sul quantum.
Nel far ciò, tuttavia, l’Amministrazione non ha dato neanche conto di come – e se - l’esigenza di cura degli assistiti dei presidi per i quali era prevista la fornitura dei predetti tomografi sia stata e sarà assicurata nelle more dell’espletamento della procedura in programmazione. Ad oggi l’unico dato certo è che gli Ambulatori di Oculistica dei tre presidi di ZZ, Ischia ed Acerra, siano sforniti, allo stato, di quei tomografi la cui necessità di dotazione era stata rilevata sin dal 2024 ed aveva costituito oggetto del bando di gara del primo agosto 2024.
Sotto questo profilo ancora più inconsistente si rivela la motivazione dell’Amministrazione che, su dei presupposti inesistenti e non documentati (necessità di adeguamento al DM 77/2022 e riordino del personale) ha revocato la procedura in discorso, rinviandola a una non meglio precisata programmazione del 2026, privando, di fatto, gli ambulatori di oculistica dei presidi di Ischia, ZZ e Acerra delle apparecchiature che erano state già ritenute necessarie e senza nulla rappresentare in merito alla tutela dell’ interesse pubblico alla salute dei cittadini sicuramente pregiudicata dal ritardo di tali dotazioni.
3.2. Per quanto rappresentato, la revoca del bando disposta con la delibera n. 1078/2025 è illegittima ed è annullata.
4. Sotto questo profilo, dunque, e in parte qua, il ricorso per motivi aggiunti depositato da BI s.r.l. avente ad oggetto l’annullamento della delibera n. 1078/2025 nella parte in cui ha revocato la procedura di gara in discorso deve essere accolto.
Il medesmo ricorso, invece, deve essere respinto con riferimento alla richiesta di risarcimento, sia in forma specifica che per equivalente, stante il contenuto della sentenza n. 5029/2025 così come esplicitato in premessa e confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 128/2025.
In particolare, nella predetta pronuncia, il Consiglio di Stato, con riferimento alla asserita posizione qualificata di BI s.r.l. e alla conseguente richiesta di risarcimento danno, ha precisato, nel ritenere la stessa non accoglibile, che “ 30.1. Il vizio meramente strumentale che ha condotto il T.A.R. ad annullare il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata non consente di configurare in capo alla originaria ricorrente alcuna attuale pretesa all’aggiudicazione della gara, quale modalità di risarcimento in forma specifica: interesse che potrà essere soddisfatto in forma diretta, e non risarcitoria, laddove la stazione appaltante dovesse ritenere di riformulare in senso negativo la valutazione di equivalenza avente ad oggetto l’offerta della aggiudicataria (ovvero l’eventuale conferma di quel giudizio, corredato della prescritta motivazione, dovesse risultare affetto da ulteriori vizi di illegittimità, ciò, ovviamente, subordinatamente alla ulteriore condizione che il provvedimento di autotutela di cui alla delibera n. 1703/2025 cada sotto il colpo delle censure formulate nei suoi confronti da entrambe le parti private del giudizio).”
5. In conseguenza dell’illegittimità della delibera n. 1078/2025 nella parte in cui ha annullato la delibera n. 1576/2024 di indizione della procedura di gara, deve essere accolta anche la domanda di annullamento proposta all’interno del ricorso di ottemperanza da Pharma – J s.r.l. (che aveva, nell’udienza del 10.20.2026, rinunciato alla domanda di ottemperanza in favore della discussione di merito sulla richiesta di annullamento della delibera n. 1078/2025).
6. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ l'Amministrazione può riproporre in sede di riesercizio del potere, quale motivi di ulteriore diniego, profili non esaminati nella sentenza di annullamento, indipendentemente dalla circostanza se tali aspetti fossero già emersi in sede procedimentale, adottando un nuovo diniego diversamente motivato. Tale "regola" ha trova un temperamento nell'affermazione del principio cosiddetto del "one shot temperato", che consente all'amministrazione pubblica che abbia subito l'annullamento di un proprio atto, di rinnovarlo una sola volta e, quindi, di riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati. In sostanza si consente alla pubblica amministrazione di esercitare il potere discrezionale in senso negativo solo una seconda volta dopo una sentenza di annullamento in sede di giudizio di legittimità di un primo provvedimento negativo per impedire alla pubblica amministrazione di reiterare all'infinito provvedimenti successivi negativi " (Cons. Stato, Sez. II, 4 agosto 2022, n. 6829).
Nel caso di specie, l’annullamento dell’intera procedura di gara – ad opera della delibera n. 1078/2025, come detto illegittima - è il primo (ed unico ammesso) riesame dell'affare dopo la sentenza di annullamento.
Pertanto l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento della predetta delibera n. 1078/2025 nella parte in cui ha annullato la delibera n. 1574 del 1.08.2024 di indizione della gara di appalto in discorso, potrà solo dare esecuzione della sentenza n. 5029/2025, riconvocando – nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza - la Commissione di gara la quale dovrà motivare – nell’ulteriore termine di 20 giorni dalla predetta convocazione - esplicitamente e puntualmente, alla luce dei rilievi indicati nella sentenza ottemperanda, il giudizio di equivalenza espresso in favore dei prodotti offerti da Pharma- J s.r.l., nonostante la loro oggettiva difformità rispetto alle specifiche richieste dal bando di gara.
7. In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale Commissario ad Acta, il Direttore generale dell’Asl di Latina, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale, entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso alle operazioni indicate e ai pagamenti compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, OL, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
8. Copia conforme della presente sentenza nonché copia della documentazione prodotta in ottemperanza all’Ordinanza istruttoria dalle parti pubbliche e dalla controinteressata, copia della documentazione prodotta in allegato al ricorso e ai motivi aggiunti e copia di questi ultimi dovranno essere trasmesse a cura della Segreteria della Sezione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania a far tempo dal deposito della presente sentenza, affinché la stessa valuti la sussistenza di estremi di responsabilità amministrativa per danno erariale.
9. Le spese, in virtù del principio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, così dispone:
Per quanto riguarda il ricorso Rg. n. 4480 del 2025, presentato da BI s.r.l.:
- accoglie il ricorso in ottemperanza nella sola parte relativa al pagamento in favore della ricorrente da parte dell’Amministrazione delle spese del relativo giudizio, come liquidate nella pronuncia n. 5029/2025. Lo rigetta per il resto;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, depositato il 14.10.2025, relativo all’illegittimità della delibera n. 1078/2025 - nella sola parte in cui la stessa revoca la procedura di gara bandita con delibera n. 1576/2024 - e, per l’effetto, la annulla con obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 5029/2025 nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Lo respinge per il resto, con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria.
Per quanto riguarda il ricorso RG n. 5224 del 2025 presentato da Pharma -J s.r.l.:
- accoglie la domanda di annullamento in parte qua della delibera n. 1078/2025, e, per l’effetto, la annulla, con obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza n. 5029/2025 nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
In caso di ulteriore inottemperanza nomina, ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 5019/2025 nei sensi e nei termini di cui in motivazione, quale Commissario ad Acta, il Direttore generale dell’Asl di Latina, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della BI s.r.l. e di Pharma - J s.r.l. delle spese dei rispettivi giudizi che si liquidano nella misura complessiva di € 6.000 ciascuna, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Le spese si compensano tra BI s.r.l. e Pharma -J s.r.l.
Dispone che a cura della Segreteria copia conforme della presente sentenza nonché copia della documentazione specificata in motivazione venga trasmessa a far data dal deposito della presente sentenza, alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania perché valuti la sussistenza di estremi di responsabilità amministrativa per danno erariale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO EL Di OL, Presidente
DR Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DR Vallefuoco | MO EL Di OL |
IL SEGRETARIO