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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
RG. n. 227/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa giusta procura alle liti dall'Avv. Marino Capone, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Solofra (AV) alla Via della Fortuna n.11/B APPELLANTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura posta in atti, dall'Avv. Miriam Arabini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabiola De Stefano in Avellino alla Via Aldo Pini n.10 APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello, ritualmente, notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 93/2018 con cui il Giudice di Pace di Montoro ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa in primo grado da
[...] nei confronti dell'odierno appellante e, per l'effetto, revocato il d. CP_1
i. opposto n. 51/2016 originariamente emesso a titolo di corrispettivo per l'esecuzione da parte di di servizi di “rappresentanza, Parte_1 mediazione e campionatura” presso altre concerie per conto di nel CP_1 periodo maggio – luglio 2012, per l'importo di € 5.000,00 – di cui € 4.599,00 in linea capitale (€1.400 al mese + IVA) e la restante parte a titolo di interessi, giusta fattura n.85 del 9.10.12 (doc. 1 fasc. monitorio).
1 L'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui questi, facendo una errata valutazione del materiale probatorio in atti ed in particolare delle risultanze dell'istruttoria orale, ha ritenuto non provato il titolo dedotto da a fondamento della propria domanda di Pt_1 pagamento, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dell'emessa ingiunzione. ha dunque concluso chiedendo la riforma integrale Parte_1 della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma delle statuizioni contenute nel d. i. opposto con la condanna di al pagamento in CP_1 proprio favore della somma di € 5.000,00 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) comprensiva di interessi, vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio. Si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., vinte spese e competenze di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata in decisione all'udienza del 28 novembre 2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******* Parte appellante ha censurato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto che non fossero state fornite prove adeguate e convincenti dell'esistenza tra le parti di un contratto nei termini dedotti dall'opposta, avallando, invece, la prospettazione dell'opponente secondo cui il dedotto contratto non avesse avuto luogo per il rifiuto da parte di Pt_1 della proposta di assumere la rappresentanza commerciale di sul CP_1 territorio campano ed, inoltre, secondo cui tra le parti fosse stato concluso soltanto un contratto di compravendita di prodotti chimici per la lavorazione della concia e non anche di rappresentanza, mediazione e campionatura. L'appellante, dunque, ha contestato l'interpretazione operata dal giudice di prime cure che ha ritenuto la stipula di un contratto di compravendita piuttosto che di mediazione e campionatura, omettendo di valorizzare l'esito testimoniale, da cui sarebbe emerso, in realtà, secondo Parte_1 che oltre all'acquisto dei prodotti della quest'ultima avesse Controparte_1 provveduto all'attività di campionatura e promozione degli stessi. Tale censura è fondata ed impone l'integrale riforma della sentenza impugnata. I testimoni di parte opposta hanno integralmente confermato le circostanze capitolate per cui, nel corso dell'anno 2012, la aveva conferito CP_1
2 incarico alla di assumere la rappresentanza e, soprattutto, Parte_1 la campionatura dei prodotti della mandante presso altre concerie nel proprio territorio, il compenso riconosciuto alla per l'esecuzione della Pt_1 prestazione era stato pattuito in € 1.400,00 mensili e la Parte_1 fino alla definizione del rapporto avvenuta alla fine del mese di luglio 2012 aveva sempre svolto correttamente e diligentemente l'incarico ricevuto. Essi hanno dichiarato di aver avuto personale contezza di tali circostanze in quanto dipendenti della direttamente coinvolti nella esecuzione Pt_1 dell'incarico ricevuto da , precisando, altresì, le modalità di CP_1 esecuzione della prestazione eseguita dalla Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “all'epoca (2012) ero Testimone_1 dipendente della ed ero stato chiamato personalmente a sviluppare la Parte_1 ricerca e le varie campionature presso la stessa ed altre concerie”; ha Parte_1 altresì precisato che “in esecuzione dell'incarico ricevuto aveva Parte_1 acquistato prodotti della ed anche altri prodotti chimici da altri fornitori Controparte_1 necessari per l'attività di campionatura presso altre concerie” e, all'uopo, di aver
“provveduto personalmente a provare e a far provare i prodotti specificamente CP_1 funzionali all'attività della concia delle pelli”. Il sig. ha dichiarato “sono a conoscenza delle circostanze in Testimone_2 quanto sono chiamato a controllare la qualità dei prodotti della ed in tale veste Pt_1 ho avuto contezza del rapporto commerciale tra la e la ”. Parte_1 CP_1
Questi ha, altresì, affermato che, “in esecuzione del detto contratto, la Parte_1
era stata chiamata a svolgere servizi di rappresentanza per la vendita dei prodotti
[...] chimici , previa campionatura, vale a dire prova dei prodotti della detta società CP_1 sulle nostre pelli e sui vari articoli. Tale attività fu correttamente compiuta dalla Parte_1
” e che “per la detta attività di campionatura abbiamo acquistato prodotti
[...] CP_1
, che abbiamo correttamente pagato (…) Preciso altresì che l'attività di
[...] rappresentanza dei prodotti è stata svolta presso altre concerie”. Dell'attendibilità di tali testi non si ha motivo di dubitare non esistendo nel nostro ordinamento alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di subordinazione lavorativa o di parentela o coniugo (si fa riferimento alla circostanza che il Sig. sia oltre che dipendente della Testimone_2 Parte_1 anche il marito del relativo l.r.p.t.) ed inoltre non sussistendo, nel caso
[...] di specie, elementi dai quali possa desumersi la relativa perdita di credibilità (in tema cfr. ex multis Cass 2295/2021, Cass. 21239/2019 e Cass. 2075/2013). Di contro, l'unico teste escusso per parte opponente Sig. , con Tes_3 riferimento alla circostanza capitolata da parte opponente a dimostrazione della mancata conclusione dell'accordo di rappresentanza e campionatura, ha
3 dichiarato di averne avuto contezza in quanto riferita da Persona_1 titolare della Controparte_1
Trattasi evidentemente di propalazioni non valorizzabili ai fini decisori in quanto afferenti a circostanze apprese de relato ex parte, in quanto tali inutilizzabili (cfr. tra le tante Cassazione Civile n. 12477/2017). Quanto ai fatti avvenuti in sua presenza, il Sig. ha affermato di Tes_3 essere stato presente, in qualità di tecnico officiato dalla , CP_1 all'incontro nel quale il l.r.p.t. della , aveva CP_1 Persona_1 proposto a nella persona del Sig. , Parte_1 Testimone_1 di assumere la rappresentanza commerciale della sul territorio CP_1 campano e quindi di rivestire per la stessa il ruolo di agente di commercio e che all'esito di tale incontro il Sig. aveva richiesto, ottenendola, Tes_2 disponibilità dalla ad attendere un mese per consentirgli di CP_1 ponderare la proposta. Tuttavia, siffatte circostanze, oltre a non porsi in alcun modo in contraddizione con la prospettazione dei fatti come dedotta dall'opposta o con quanto emergente dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
in ogni caso, risultano non dirimenti rispetto al thema Testimone_2 decidendum attenendo alla fase delle trattative intervenute tra le parti. Né assume rilievo il fatto per cui, dalla espletata prova, sia emerso che abbia dapprima acquistato i prodotti per poi Parte_1 CP_1 promuoverli a terzi su incarico della stessa , avendo i testi di parte CP_1 opposta confermato che l'attività eseguita da era Parte_1 finalizzata principalmente alla campionatura e alla promozione a terzi dei prodotti di . CP_1
Ciò detto ed in assenza di ulteriori rilevanti elementi da valutare, si ritiene che le risultanze – precise e concordanti – emergenti dalle deposizioni testimoniali dei testi escussi per parte opposta siano decisive al fine di ritenere provata la prospettazione della consentendo, in definitiva, di Pt_1 acclarare il diritto della stessa ad ottenere il corrispettivo per cui richiede il pagamento. A fronte delle sopra esposte risultanze istruttorie, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla missiva del 5 ottobre 2012, allegata dall'opponente nel giudizio di primo grado, in cui , per mezzo della sua addetta all'ufficio CP_1 vendite, dichiarava che i termini di pagamento fossero mutati in ragione della mancata conclusione del “lavoro di rappresentanza sul territorio”, trattandosi di circostanza rimasta priva di ulteriore riscontro e confutata dalla assunta prova testimoniale.
4 In definitiva, mentre ha fornito prova del titolo di Parte_1 pagamento e delle prestazioni rese, non ha provato alcun fatto CP_1 estintivo, modificativo e/o impeditivo del preteso credito. Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado da . CP_1
Occorre precisare che, in conseguenza di tali conclusioni, non può, essere disposta la conferma del d. i. originariamente emesso, il quale per effetto della statuizione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza impugnata è stato eliminato dalla realtà giuridica e non rivive per effetto dell'annullamento della sentenza citata ad opera della presente pronuncia del Tribunale in funzione di Giudice di Appello (in tal senso cfr. Cassazione 9626/2004 e Cassazione 20868/2017), e va, invece, pronunciata sentenza di merito di condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 della richiesta somma di € 5.000,00. Parte_1
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata altresì la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in Parte_1 dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenendo conto del valore della lite, delle fasi espletate e dell'attività difensiva concretamente svolta (pertanto, con esclusione per il giudizio di appello della fase istruttoria e con decurtazione per la fase decisoria in ragione del mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 227/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata condannando per le ragioni esposte in parte motiva al Controparte_1 pagamento in favore di la somma di € 5.000; Parte_1
2. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per Parte_1 il giudizio di primo grado nell'importo d € 1.265,00 e per il giudizio di gravame nell'importo di € 1.275,00, oltre esborsi, spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in data 15 marzo 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa giusta procura alle liti dall'Avv. Marino Capone, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Solofra (AV) alla Via della Fortuna n.11/B APPELLANTE E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura posta in atti, dall'Avv. Miriam Arabini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabiola De Stefano in Avellino alla Via Aldo Pini n.10 APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello, ritualmente, notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 93/2018 con cui il Giudice di Pace di Montoro ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa in primo grado da
[...] nei confronti dell'odierno appellante e, per l'effetto, revocato il d. CP_1
i. opposto n. 51/2016 originariamente emesso a titolo di corrispettivo per l'esecuzione da parte di di servizi di “rappresentanza, Parte_1 mediazione e campionatura” presso altre concerie per conto di nel CP_1 periodo maggio – luglio 2012, per l'importo di € 5.000,00 – di cui € 4.599,00 in linea capitale (€1.400 al mese + IVA) e la restante parte a titolo di interessi, giusta fattura n.85 del 9.10.12 (doc. 1 fasc. monitorio).
1 L'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui questi, facendo una errata valutazione del materiale probatorio in atti ed in particolare delle risultanze dell'istruttoria orale, ha ritenuto non provato il titolo dedotto da a fondamento della propria domanda di Pt_1 pagamento, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dell'emessa ingiunzione. ha dunque concluso chiedendo la riforma integrale Parte_1 della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma delle statuizioni contenute nel d. i. opposto con la condanna di al pagamento in CP_1 proprio favore della somma di € 5.000,00 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) comprensiva di interessi, vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio. Si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., vinte spese e competenze di giudizio. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine introitata in decisione all'udienza del 28 novembre 2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******* Parte appellante ha censurato la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto che non fossero state fornite prove adeguate e convincenti dell'esistenza tra le parti di un contratto nei termini dedotti dall'opposta, avallando, invece, la prospettazione dell'opponente secondo cui il dedotto contratto non avesse avuto luogo per il rifiuto da parte di Pt_1 della proposta di assumere la rappresentanza commerciale di sul CP_1 territorio campano ed, inoltre, secondo cui tra le parti fosse stato concluso soltanto un contratto di compravendita di prodotti chimici per la lavorazione della concia e non anche di rappresentanza, mediazione e campionatura. L'appellante, dunque, ha contestato l'interpretazione operata dal giudice di prime cure che ha ritenuto la stipula di un contratto di compravendita piuttosto che di mediazione e campionatura, omettendo di valorizzare l'esito testimoniale, da cui sarebbe emerso, in realtà, secondo Parte_1 che oltre all'acquisto dei prodotti della quest'ultima avesse Controparte_1 provveduto all'attività di campionatura e promozione degli stessi. Tale censura è fondata ed impone l'integrale riforma della sentenza impugnata. I testimoni di parte opposta hanno integralmente confermato le circostanze capitolate per cui, nel corso dell'anno 2012, la aveva conferito CP_1
2 incarico alla di assumere la rappresentanza e, soprattutto, Parte_1 la campionatura dei prodotti della mandante presso altre concerie nel proprio territorio, il compenso riconosciuto alla per l'esecuzione della Pt_1 prestazione era stato pattuito in € 1.400,00 mensili e la Parte_1 fino alla definizione del rapporto avvenuta alla fine del mese di luglio 2012 aveva sempre svolto correttamente e diligentemente l'incarico ricevuto. Essi hanno dichiarato di aver avuto personale contezza di tali circostanze in quanto dipendenti della direttamente coinvolti nella esecuzione Pt_1 dell'incarico ricevuto da , precisando, altresì, le modalità di CP_1 esecuzione della prestazione eseguita dalla Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “all'epoca (2012) ero Testimone_1 dipendente della ed ero stato chiamato personalmente a sviluppare la Parte_1 ricerca e le varie campionature presso la stessa ed altre concerie”; ha Parte_1 altresì precisato che “in esecuzione dell'incarico ricevuto aveva Parte_1 acquistato prodotti della ed anche altri prodotti chimici da altri fornitori Controparte_1 necessari per l'attività di campionatura presso altre concerie” e, all'uopo, di aver
“provveduto personalmente a provare e a far provare i prodotti specificamente CP_1 funzionali all'attività della concia delle pelli”. Il sig. ha dichiarato “sono a conoscenza delle circostanze in Testimone_2 quanto sono chiamato a controllare la qualità dei prodotti della ed in tale veste Pt_1 ho avuto contezza del rapporto commerciale tra la e la ”. Parte_1 CP_1
Questi ha, altresì, affermato che, “in esecuzione del detto contratto, la Parte_1
era stata chiamata a svolgere servizi di rappresentanza per la vendita dei prodotti
[...] chimici , previa campionatura, vale a dire prova dei prodotti della detta società CP_1 sulle nostre pelli e sui vari articoli. Tale attività fu correttamente compiuta dalla Parte_1
” e che “per la detta attività di campionatura abbiamo acquistato prodotti
[...] CP_1
, che abbiamo correttamente pagato (…) Preciso altresì che l'attività di
[...] rappresentanza dei prodotti è stata svolta presso altre concerie”. Dell'attendibilità di tali testi non si ha motivo di dubitare non esistendo nel nostro ordinamento alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di subordinazione lavorativa o di parentela o coniugo (si fa riferimento alla circostanza che il Sig. sia oltre che dipendente della Testimone_2 Parte_1 anche il marito del relativo l.r.p.t.) ed inoltre non sussistendo, nel caso
[...] di specie, elementi dai quali possa desumersi la relativa perdita di credibilità (in tema cfr. ex multis Cass 2295/2021, Cass. 21239/2019 e Cass. 2075/2013). Di contro, l'unico teste escusso per parte opponente Sig. , con Tes_3 riferimento alla circostanza capitolata da parte opponente a dimostrazione della mancata conclusione dell'accordo di rappresentanza e campionatura, ha
3 dichiarato di averne avuto contezza in quanto riferita da Persona_1 titolare della Controparte_1
Trattasi evidentemente di propalazioni non valorizzabili ai fini decisori in quanto afferenti a circostanze apprese de relato ex parte, in quanto tali inutilizzabili (cfr. tra le tante Cassazione Civile n. 12477/2017). Quanto ai fatti avvenuti in sua presenza, il Sig. ha affermato di Tes_3 essere stato presente, in qualità di tecnico officiato dalla , CP_1 all'incontro nel quale il l.r.p.t. della , aveva CP_1 Persona_1 proposto a nella persona del Sig. , Parte_1 Testimone_1 di assumere la rappresentanza commerciale della sul territorio CP_1 campano e quindi di rivestire per la stessa il ruolo di agente di commercio e che all'esito di tale incontro il Sig. aveva richiesto, ottenendola, Tes_2 disponibilità dalla ad attendere un mese per consentirgli di CP_1 ponderare la proposta. Tuttavia, siffatte circostanze, oltre a non porsi in alcun modo in contraddizione con la prospettazione dei fatti come dedotta dall'opposta o con quanto emergente dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1
in ogni caso, risultano non dirimenti rispetto al thema Testimone_2 decidendum attenendo alla fase delle trattative intervenute tra le parti. Né assume rilievo il fatto per cui, dalla espletata prova, sia emerso che abbia dapprima acquistato i prodotti per poi Parte_1 CP_1 promuoverli a terzi su incarico della stessa , avendo i testi di parte CP_1 opposta confermato che l'attività eseguita da era Parte_1 finalizzata principalmente alla campionatura e alla promozione a terzi dei prodotti di . CP_1
Ciò detto ed in assenza di ulteriori rilevanti elementi da valutare, si ritiene che le risultanze – precise e concordanti – emergenti dalle deposizioni testimoniali dei testi escussi per parte opposta siano decisive al fine di ritenere provata la prospettazione della consentendo, in definitiva, di Pt_1 acclarare il diritto della stessa ad ottenere il corrispettivo per cui richiede il pagamento. A fronte delle sopra esposte risultanze istruttorie, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla missiva del 5 ottobre 2012, allegata dall'opponente nel giudizio di primo grado, in cui , per mezzo della sua addetta all'ufficio CP_1 vendite, dichiarava che i termini di pagamento fossero mutati in ragione della mancata conclusione del “lavoro di rappresentanza sul territorio”, trattandosi di circostanza rimasta priva di ulteriore riscontro e confutata dalla assunta prova testimoniale.
4 In definitiva, mentre ha fornito prova del titolo di Parte_1 pagamento e delle prestazioni rese, non ha provato alcun fatto CP_1 estintivo, modificativo e/o impeditivo del preteso credito. Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado da . CP_1
Occorre precisare che, in conseguenza di tali conclusioni, non può, essere disposta la conferma del d. i. originariamente emesso, il quale per effetto della statuizione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza impugnata è stato eliminato dalla realtà giuridica e non rivive per effetto dell'annullamento della sentenza citata ad opera della presente pronuncia del Tribunale in funzione di Giudice di Appello (in tal senso cfr. Cassazione 9626/2004 e Cassazione 20868/2017), e va, invece, pronunciata sentenza di merito di condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 della richiesta somma di € 5.000,00. Parte_1
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata altresì la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in Parte_1 dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenendo conto del valore della lite, delle fasi espletate e dell'attività difensiva concretamente svolta (pertanto, con esclusione per il giudizio di appello della fase istruttoria e con decurtazione per la fase decisoria in ragione del mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, Dr.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 227/2019 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata condannando per le ragioni esposte in parte motiva al Controparte_1 pagamento in favore di la somma di € 5.000; Parte_1
2. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per Parte_1 il giudizio di primo grado nell'importo d € 1.265,00 e per il giudizio di gravame nell'importo di € 1.275,00, oltre esborsi, spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in data 15 marzo 2024 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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