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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola
ON D'MO, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12380/2024 R.G. avente ad oggetto “affitto di azienda”, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Ferdinando Accinni e RE Accinni,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Floriana Pasquale,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 15.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 4.11.2024 (che ha dato origine al procedimento di intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 11210/2024 R.G.) ha intimato Parte_1 sfratto per morosità nei confronti di deducendo Controparte_1 che:
- in virtù di contratto di concessione di vendita, detiene l'uso del marchio Parte_1
"OM IA", concesso dalla società capogruppo C.M.T. S.r.l;
- il brand partenopeo OM IA è entrato da poco nel Registro Speciale dei Marchi
Storici di Interesse Nazionale istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Pag. 1 a 10 - la società Cartesio S.r.l. in data 11-21.11.2019 ha stipulato contratto di affitto di ramo di azienda, in virtù del quale quest'ultima concedeva in affitto alla il ramo di Parte_1 azienda facente parte del Centro Commerciale “Le Mongolfiere” - punto vendita OM
IA, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori e sito in Bari
(BA) alla Via Santa Caterina n. 19 nel locale commerciale contraddistinto dal n. 12;
- con contratto di subaffitto di ramo di azienda per notar , sottoscritto in Persona_1 data 2.12.2019 e regolarmente registrato, subaffittava il predetto ramo di Parte_1 azienda alla società Controparte_1
- le parti convenivano un canone di subaffitto in euro 8.890,00 oltre IVA, entro il primo giorno del mese di riferimento;
a partire dall'inizio del secondo anno contrattuale il canone sarebbe aumentato del 100% dell'indice ISTAT annuale;
- nel predetto contratto la società si dichiarava consapevole della necessità di CP_1 sottoscrivere un contratto di franchising avente ad oggetto la vendita al dettaglio della merce contraddistinta dal marchio ed insegna “OM IA”; l'istante ha notizia che anche per tale stipulato contratto con la società CMT S.r.l. a socio unico, licenziataria di tale marchio, pende giudizio innanzi il Tribunale di Napoli in danno dell'intimata per risoluzione del rapporto e inadempimenti vari;
- nel corso del rapporto contrattuale di cui è causa la subaffittuaria, pur continuando a godere del predetto ramo di azienda, non ha pagato i canoni di settembre, ottobre e novembre 2024 di cui alle fatture allegate all'atto di citazione;
- alla data di notificazione dell'atto di citazione è Controparte_1 quindi debitrice ed inadempiente dell'importo di euro € 32.537,40 IVA inclusa, oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua;
- la subaffittuaria, inoltre, dapprima il giorno 3.10.2024 e poi dal 24.10.2024 in poi ha comunicato, di aver chiuso, arbitrariamente, il punto vendita al pubblico, creando gravissimi danni alla istante anche nei confronti del Centro Commerciale ove è sito il punto vendita;
con ulteriore comunicazione del 28.10.2024 comunicava la risoluzione del rapporto Pt_1 in danno e richiedeva il pagamento della debitoria maturata e di tutti i danni subiti e subendi;
- l'istante, ferma l'intimata risoluzione per morosità ed i relativi effetti, nel merito dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto e 1456 c.c., che deve pertanto ritenersi risolto ad ogni effetto di legge;
- ai sensi dei riformati artt. 657 e 658 c.p.c. in base al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia"), come modificato dall'art. 35 L. n. 197/2022, si ritiene possa essere
Pag. 2 a 10 applicata anche all'affitto di ramo di azienda il rito sommario dell'intimazione di sfratto, come confermato dalla relazione illustrativa e dalla giurisprudenza di merito.
Pertanto, ha chiesto convalidarsi lo sfratto per morosità, con emissione di Parte_1 decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio nonché con emissione, in caso di opposizione, di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. si è costituita il 26.11.2024, opponendosi allo Controparte_1 sfratto ed all'uopo deducendo i seguenti motivi:
- improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per intervenuta procedura di composizione negoziata della crisi e contestuale vigenza delle misure protettive: con istanza depositata in data 15.10.2024 ha proposto formale istanza di Controparte_1 composizione negoziata e, quindi, ha chiesto la nomina dell'Esperto indipendente ai sensi dell'art. 17 del C.C.I.I., nonché ha formulato la contestuale istanza per la concessione delle misure protettive e/o cautelari di cui all'art. 18, comma 1, C.C.I.I.; a seguito di ciò, in conformità all'art. 19 C.C.I.I. ha proposto ricorso già notificato all'attore, innanzi al
Tribunale competente, per la conferma delle anzidette misure, il cui procedimento è rubricato al n. 1162/2024, in virtù della avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese, il
28.10.2024, della istanza anzidetta e dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato;
dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 17 C.C.I.I., in conformità al comma
3 della norma appena citata: “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1,
i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti”; per tale ragione la presente azione proposta dalla andrà dichiarata Parte_1 improcedibile e/o inammissibile;
- improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per violazione e falsa applicazione dell'art. 658 c.p.c.: la c.d. Riforma Cartabia ha espressamente esteso l'applicabilità della procedura di sfratto per finita locazione ai contratti di affitto d'azienda, lasciando al contrario immutata la procedura di sfratto per morosità; il D. lgs. n. 149 del 10.10.2022 ha modificato l'art. 657
c.p.c. che disciplina lo sfratto per finita locazione, prevedendo espressamente l'estensione della procedura di sfratto all'affitto d'azienda e al comodato di beni immobili;
al contrario,
l'art. 658 c.p.c. che disciplina lo sfratto per morosità, è rimasto immutato, senza prevedere espressamente l'estensione di tale procedura di sfratto all'affitto d'azienda e al comodato di
Pag. 3 a 10 beni immobili, senza lasciare, quindi, dubbi circa l'inapplicabilità all'affitto di ramo d'azienda della procedura di sfratto per morosità.
Pertanto, l'intimata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 4.11.2024 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto con l'opposizione, fondata su prova scritta e, per l'effetto, estinguere la procedura poiché improcedibile e/o inammissibile per i motivi indicati;
rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e, per l'effetto disporre, eventualmente, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto e, per l'effetto, non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
in subordine, sospendere la procedura in virtù della vigenza delle misure protettive e/o cautelari di cui all'art. 18 c.c.i.i.
All'udienza del 27.11.2024 l'intimante ha rappresentato che la morosità persiste e le parti si sono riportate alle rispettive difese.
Con ordinanza depositata il 27.11.2024 è stato così disposto: “[…] considerato, preliminarmente, che la questione dell'ammissibilità del procedimento sommario di sfratto per morosità in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass. n. 29253/2024 che, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c, ha statuito che “A seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dal D.lgs.
n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art.
658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili”]; dato atto il contratto oggetto di causa (subaffitto di ramo di azienda) comprende l'immobile in cui è esercitata la vendita, onde il procedimento sommario di sfratto per morosità è applicabile al caso de quo;
rilevato che, in considerazione dell'opposizione all'intimazione, non possa disporsi la convalida dell'intimazione né l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi invece disporre il mutamento del rito ed assegnare alle parti i termini per il deposito di memorie e documenti finalizzati a provare la fondatezza nel merito delle rispettive deduzioni;
ritenuto di dover accogliere la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, atteso che: -
l'art. 18 D. lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. concerne solo la fase esecutiva e/o cautelare, ma non quella di cognizione, la quale è oggetto del presente giudizio;
pertanto, la questione delle misure di protezione può esser fatta valere dall'intimata solo nell'ambito di un procedimento esecutivo e/o cautelare, onde il presente giudizio è pienamente procedibile e non soggetto all'invocata sospensione;
- l'opposizione non è fondata su prova scritta
Pag. 4 a 10 relativamente al rapporto di affitto di azienda né in ordine alla morosità, che è incontestata
e rilevante (euro 32.537,40, IVA inclusa, a tutto novembre 2024); rilevato, altresì, che occorre preliminarmente esperire l'obbligatoria procedura di mediazione prevista dall'art.
5 D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii; visti gli artt. 665, 667, 447 bis, 426 c.p.c. e 56 L. n. 392/1978;
P.Q.M.
- non convalida lo sfratto e non accoglie l'istanza di ingiunzione;
- dispone il rilascio da parte di in favore di dell'unità Controparte_1 Parte_1 immobiliare, contraddistinta dal n. 12, sita nel Centro Commerciale "Le Mongolfiere" in
Bari (BA) alla Via Santa Caterina n. 19; - fissa per l'esecuzione del rilascio la data del
20.1.2025; - dispone il mutamento del rito ed assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, onerandole di depositare il relativo verbale almeno 30 giorni prima della fissanda udienza;
- fissa l'udienza di discussione della causa del 15.10.2025, con termine per parte intimante fino al 12.6.2025 per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 415 c.p.c. e con termine per parte intimata fino al
16.7.2025 per l'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 416 c.p.c. […]”;
Il giudizio di merito ha assunto il n. 12380/2024.
Esperita la mediazione (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 10.1.2025), in data 21.5.2025 è stata emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento dei canoni da settembre a novembre 2024 dietro istanza di parte ricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie integrative nel termine assegnato.
Con la memoria integrativa la ricorrente ha rappresentato che il Tribunale di
Campobasso con provvedimento del 15.2.2025 (depositato nel fascicolo di causa il
16.5.2025) ha revocato le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII richieste dall'odierna resistente e che il rilascio dell'immobile è avvenuto il 31.3.2025, sicché, reiterando le difese svolte nei precedenti atti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.)
Chiede che la S.V. Ill.ma, visto l'art. 423 c.p.c., voglia disporre, inaudita altera parte con ordinanza costituente titolo esecutivo, l'ingiunzione di pagamento della somma pari ad di €
43.383,20 IVA inclusa in danno della convenuta per le mensilità da dicembre 2024 a marzo
2025; 2.) Dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda in virtù del quale quest'ultima concedeva in affitto alla il ramo di azienda facente parte del Pt_1
Centro Commerciale “Le Mongolfiere”- punto vendita OM IA avente ad oggetto la vendita al dettagli di abbigliamento ed accessori - sito in Bari (BA) alla Via Santa
Caterina n. 19 nel locale commerciale contraddistinto dal n. 12; 3.) Emettersi decreto
Pag. 5 a 10 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma complessiva pari ad € 75.920,60 Iva inclusa - oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua - in danno della società per i canoni insoluti da settembre 2024 a marzo Controparte_1
2025. In via subordinata emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma complessiva pari ad € 43.383,20 Iva inclusa (quale differenza tra l'ordinanza 423 cpc emessa ed i canoni scaduti da dicembre 2024 a marzo 2025) - oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua - in danno della società
[...] per i canoni insoluti da dicembre 2024 a marzo 2025 4.) In via Controparte_1 istruttoria si chiede l'accoglimento di tutte le richieste cosi come riportate al paragrafo 8.)
5.) Chiede la condanna della convenuta al pagamento del danno per la somma di €
10.000,00 (diecimila/00) o di quella di giustizia che sarà stabilita dal G.I. secondo il suo prudente apprezzamento. 6.) In linea meramente subordinata e sussidiaria si formula espressa azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. con ogni conseguenza in danno della resistente e ristoro di quanto dovuto alla ome richiesto nelle conclusioni;
7.) Parte_1
Condannare l'intimata/resistente convenuto alla rifusione di tutte spese di lite del presente giudizio nonché della fase precedente, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario Avv. Accinni”.
Con la memoria integrativa la resistente ha dedotto che:
- il procedimento dovrà essere dichiarato improcedibile per la mancata introduzione del tentativo di mediazione da parte dell'intimante; nonostante l'invito da parte dell'intimante ad aderire alla procedura di mediazione e la conseguente adesione della alla CP_1 stessa, peraltro pagando il prezzo dovuto, quest'ultimo pari ad euro 190,00, la mediazione, di fatto, non si è svolta per le circostanze puntualmente rappresentate nella nota pec del
19.12.2025 rivolta all'organismo di mediazione Concilia Lex e rimasta inevasa, e, quindi, la presente procedura non potrà che essere dichiarata improcedibile;
non a caso non si è ritenuto di dover procedere alla firma dei verbali di mediazione poiché non rappresentativi di quanto effettivamente richiesto, ovverosia un differimento per intervenuta malattia della parte invitata, quest'ultima giustificata da apposito certificato medico;
- vi è incertezza dei canoni maturati e, quindi, dell'asserita debitoria: sebbene, non a caso,
l'intimante abbia inteso tacere tale circostanza, si evidenzia che il punto vendita di Bari, ovvero il ramo d'azienda subaffittato ed oggetto della presente procedura, è stato oggetto di sequestro da parte della Procura di Bari a seguito di querela depositata dal gruppo OM nei confronti della legale rappresentante della più precisamente, in data CP_1
5.12.2024, è intervenuto sequestro preventivo del locale menzionato, il cui decreto è stato
Pag. 6 a 10 emesso dal Tribunale di Bari in data 27.11.2024 a firma del G.I.P. Dott.ssa Antonella
Cafagna, e, pertanto, il locale facente parte del ramo d'azienda non è stato fruibile da parte della che è stata costretta a chiudere l'attività; ma vi è di più; a seguito del CP_1 sequestro, con modalità tuttora sconosciute, è stata asportata tutta la merce all'interno del negozio, di fatto, la ha proceduto ad una risoluzione/interruzione dell'attività Parte_1 commerciale, ragion per cui, a questo punto, ci si chiede la ragione per la quale i canoni abbiano continuato a decorrere;
a tal proposito, si rappresenta che la stessa ha CP_1 formulato apposita diffida alla in data 2 gennaio 2025, chiedendo l'interruzione Parte_1 della decorrenza dei canoni, atteso il mancato godimento del locale, tuttavia quest'ultima non ha sortito alcun effetto;
- vi è opposizione alla richiesta di risarcimento del danno ovvero all'azione di arricchimento proposta poiché infondata in fatto ed in diritto oltre che a non essere in alcun modo provata.
L'udienza del 15.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 5.9.2025. Entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente con la memoria integrativa risultano superflue;
inoltre, la richiesta di C.T.U. ivi avanzata dalla ricorrente risulta esplorativa e, quindi, inammissibile.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla resistente, non risulta fondata, in presenza del verbale negativo del procedimento di mediazione (depositato dall'istante il 10.1.2025), che è da intendersi comunque esperito e fermo restando che il rinvio richiesto dal difensore della legale rappresentante della società resistente non risulta giustificato, in quanto, trattandosi di procedimento svolto da remoto, la stessa avrebbe potuto parteciparvi direttamente dal proprio domicilio ex artt. 8 c. 4 e 8 bis D. lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. (sul punto, nel certificato medico depositato per giustificare il rinvio dell'incontro in mediazione si discorre di controindicazione nello spostamento dal domicilio, il che non costituisce circostanza idonea ad impedire il collegamento da remoto presso il proprio domicilio).
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
Come già evidenziato sia nell'ordinanza di mutamento del rito depositata il 27.11.2024 in seno al procedimento di sfratto sia nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. depositata il 21.5.2025, la morosità di euro € 32.537,40 IVA inclusa e maturata per il periodo settembre-novembre
2024, oltre che non contestata dalla resistente, risultava pacifica tra le parti.
Pag. 7 a 10 Inoltre, è incontestato che il rilascio dell'immobile in favore della ricorrente sia avvenuto il
31.3.2025.
Orbene, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di subaffitto di azienda del 2.12.2019 (allegato all'atto di citazione di sfratto), invocando la clausola risolutiva di cui all'art. 5 del contratto (per il mancato pagamento, anche non consecutivo, di due o più rate del canone) – di cui si era avvalsa già con comunicazione del 28.10.2024 (allegata all'atto di citazione di sfratto, relativa al mancato pagamento dei canoni di settembre e ottobre 2024)
– per il mancato pagamento (all'epoca della notificazione dell'atto di citazione di sfratto per morosità) dei canoni di locazione per le mensilità da settembre a novembre 2024, cui poi si sono aggiunte le mensilità da dicembre 2024 a marzo 2025.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento per convalida di sfratto per morosità è utilizzabile dal locatore anche ove proponga un'azione di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locativo per mancato pagamento del canone da parte del conduttore (cfr. Cass. n. 19602/2013), fermo restando che, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (cfr. Cass. n. 24564/2013).
In considerazione della pattuita clausola, della manifestata volontà della creditrice di volersene avvalere e della richiesta della ricorrente di declaratoria di risoluzione di diritto del contratto in virtù della suddetta clausola esternata sia con la comunicazione del
28.10.2024 sia nel presente giudizio a fronte dell'inadempimento della resistente circa il pagamento dei canoni da settembre 2024 a marzo 2025, il contratto va ritenuto risolto ex art. 1456 c.c. per inadempimento della resistente.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (Cass. n. 30730/2019): nella specie, la resistente ha omesso il versamento dei canoni da settembre 2024 a marzo 2025 senza che sia stata addotta alcuna legittima causa impeditiva perlomeno per il periodo settembre-
Pag. 8 a 10 novembre 2024, onde è sicuramente possibile sostenere che l'inadempimento non sia stato di scarsa importanza per il creditore.
Alcun dubbio residua sulla sussistenza:
- dell'elemento oggettivo dell'inadempimento, tenuto conto della debitoria legata al mancato pagamento dei canoni e non oggetto di contestazione quanto meno per i canoni da settembre a novembre 2024, laddove per i canoni da dicembre 2024 a marzo 2025 (mese del rilascio) la contestazione risulta generica: sul punto, la resistente ha affermato che il punto vendita di
Bari oggetto della presente procedura il 5.12.2024 è stato oggetto di sequestro preventivo a seguito di querela depositata dal gruppo OM nei confronti della legale rappresentante della e che, pertanto, il locale facente parte del ramo d'azienda non è stato CP_1 fruibile da parte della che è stata costretta a chiudere l'attività; invero, CP_1
l'indisponibilità del locale non è dipesa da un comportamento antigiuridico dell'affittante, onde alcunché risulta imputabile all'odierna ricorrente;
- dell'elemento soggettivo, tenuto conto della chiara e colpevole volontà della resistente di sottrarsi al pagamento del dovuto.
Pertanto, preso atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, in questa sede va dichiarata la risoluzione del contratto di subaffitto di azienda del 2.12.2019, con conferma dell'ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. depositata il 21.5.2025 relativamente ai canoni per i mesi di settembre-novembre 2024; per quanto riguarda i canoni successivi, il titolo di pagamento è costituito dalla presente sentenza, sicché la resistente va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 43.383,20 IVA inclusa, oltre interessi convenzionali di mora del
5% su base annua, relativa ai canoni da dicembre 2024 a marzo 2025.
Vanno poi rigettate le domande della resistente relative al risarcimento del danno economico-aziendale sia di carattere patrimoniale che di immagine o, in via subordinata, all'ingiustificato arricchimento, in quanto destituite di prova: sul punto, come visto, inammissibile è la richiesta C.T.U., in quanto avente carattere esplorativo.
In considerazione dell'esito del giudizio (ossia dell'accoglimento della domanda di risoluzione, avente nell'economia del giudizio un'importanza maggiore rispetto al rigetto della domanda di risarcimento del danno), le spese processuali vanno compensate tra le parti nella misura di ¼, mentre la restante parte segue la soccombenza della resistente ex art. 91
c.p.c. ed è liquidata come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di sfratto: tabella n. 5; valori medi della finca n. 4, in considerazione della morosità al momento della notificazione dell'atto di citazione;
con esclusione del compenso relativo alla fase decisoria, nella specie mancante;
per il giudizio di merito: tabella n. 2; valori medi
Pag. 9 a 10 della finca n. 5, in considerazione della morosità al momento della decisione;
in entrambi i casi con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare complessità delle questioni affrontate;
alcunché va liquidato per l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., non essendo prevista l'autonoma liquidazione delle spese per detta ordinanza), fermo restando che non risultano provati gli esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità del giudizio;
- dichiara risolto, per le ragioni di parte motiva, il contratto di subaffitto di azienda del
2.12.2019 stipulato da e Parte_1 Controparte_1
- conferma l'ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. depositata il 21.5.2025, relativa al pagamento dei canoni per i mesi di settembre-novembre 2024;
- condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 43.383,20 IVA inclusa, oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua, a titolo di canoni da dicembre 2024 a marzo 2025;
- rigetta nel resto la domanda;
- compensa le spese processuali nella misura di ¼ e condanna Controparte_1
a pagare in favore di la restante parte, liquidata in euro 6.456,37
[...] Parte_1
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ferdinando
Accinni, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.10.2025
Il Giudice
Nicola ON D'MO
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola
ON D'MO, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12380/2024 R.G. avente ad oggetto “affitto di azienda”, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Ferdinando Accinni e RE Accinni,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Floriana Pasquale,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 15.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 4.11.2024 (che ha dato origine al procedimento di intimazione di sfratto per morosità iscritto al n. 11210/2024 R.G.) ha intimato Parte_1 sfratto per morosità nei confronti di deducendo Controparte_1 che:
- in virtù di contratto di concessione di vendita, detiene l'uso del marchio Parte_1
"OM IA", concesso dalla società capogruppo C.M.T. S.r.l;
- il brand partenopeo OM IA è entrato da poco nel Registro Speciale dei Marchi
Storici di Interesse Nazionale istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Pag. 1 a 10 - la società Cartesio S.r.l. in data 11-21.11.2019 ha stipulato contratto di affitto di ramo di azienda, in virtù del quale quest'ultima concedeva in affitto alla il ramo di Parte_1 azienda facente parte del Centro Commerciale “Le Mongolfiere” - punto vendita OM
IA, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di abbigliamento ed accessori e sito in Bari
(BA) alla Via Santa Caterina n. 19 nel locale commerciale contraddistinto dal n. 12;
- con contratto di subaffitto di ramo di azienda per notar , sottoscritto in Persona_1 data 2.12.2019 e regolarmente registrato, subaffittava il predetto ramo di Parte_1 azienda alla società Controparte_1
- le parti convenivano un canone di subaffitto in euro 8.890,00 oltre IVA, entro il primo giorno del mese di riferimento;
a partire dall'inizio del secondo anno contrattuale il canone sarebbe aumentato del 100% dell'indice ISTAT annuale;
- nel predetto contratto la società si dichiarava consapevole della necessità di CP_1 sottoscrivere un contratto di franchising avente ad oggetto la vendita al dettaglio della merce contraddistinta dal marchio ed insegna “OM IA”; l'istante ha notizia che anche per tale stipulato contratto con la società CMT S.r.l. a socio unico, licenziataria di tale marchio, pende giudizio innanzi il Tribunale di Napoli in danno dell'intimata per risoluzione del rapporto e inadempimenti vari;
- nel corso del rapporto contrattuale di cui è causa la subaffittuaria, pur continuando a godere del predetto ramo di azienda, non ha pagato i canoni di settembre, ottobre e novembre 2024 di cui alle fatture allegate all'atto di citazione;
- alla data di notificazione dell'atto di citazione è Controparte_1 quindi debitrice ed inadempiente dell'importo di euro € 32.537,40 IVA inclusa, oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua;
- la subaffittuaria, inoltre, dapprima il giorno 3.10.2024 e poi dal 24.10.2024 in poi ha comunicato, di aver chiuso, arbitrariamente, il punto vendita al pubblico, creando gravissimi danni alla istante anche nei confronti del Centro Commerciale ove è sito il punto vendita;
con ulteriore comunicazione del 28.10.2024 comunicava la risoluzione del rapporto Pt_1 in danno e richiedeva il pagamento della debitoria maturata e di tutti i danni subiti e subendi;
- l'istante, ferma l'intimata risoluzione per morosità ed i relativi effetti, nel merito dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto e 1456 c.c., che deve pertanto ritenersi risolto ad ogni effetto di legge;
- ai sensi dei riformati artt. 657 e 658 c.p.c. in base al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia"), come modificato dall'art. 35 L. n. 197/2022, si ritiene possa essere
Pag. 2 a 10 applicata anche all'affitto di ramo di azienda il rito sommario dell'intimazione di sfratto, come confermato dalla relazione illustrativa e dalla giurisprudenza di merito.
Pertanto, ha chiesto convalidarsi lo sfratto per morosità, con emissione di Parte_1 decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio nonché con emissione, in caso di opposizione, di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. si è costituita il 26.11.2024, opponendosi allo Controparte_1 sfratto ed all'uopo deducendo i seguenti motivi:
- improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per intervenuta procedura di composizione negoziata della crisi e contestuale vigenza delle misure protettive: con istanza depositata in data 15.10.2024 ha proposto formale istanza di Controparte_1 composizione negoziata e, quindi, ha chiesto la nomina dell'Esperto indipendente ai sensi dell'art. 17 del C.C.I.I., nonché ha formulato la contestuale istanza per la concessione delle misure protettive e/o cautelari di cui all'art. 18, comma 1, C.C.I.I.; a seguito di ciò, in conformità all'art. 19 C.C.I.I. ha proposto ricorso già notificato all'attore, innanzi al
Tribunale competente, per la conferma delle anzidette misure, il cui procedimento è rubricato al n. 1162/2024, in virtù della avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese, il
28.10.2024, della istanza anzidetta e dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato;
dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 17 C.C.I.I., in conformità al comma
3 della norma appena citata: “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1,
i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti”; per tale ragione la presente azione proposta dalla andrà dichiarata Parte_1 improcedibile e/o inammissibile;
- improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per violazione e falsa applicazione dell'art. 658 c.p.c.: la c.d. Riforma Cartabia ha espressamente esteso l'applicabilità della procedura di sfratto per finita locazione ai contratti di affitto d'azienda, lasciando al contrario immutata la procedura di sfratto per morosità; il D. lgs. n. 149 del 10.10.2022 ha modificato l'art. 657
c.p.c. che disciplina lo sfratto per finita locazione, prevedendo espressamente l'estensione della procedura di sfratto all'affitto d'azienda e al comodato di beni immobili;
al contrario,
l'art. 658 c.p.c. che disciplina lo sfratto per morosità, è rimasto immutato, senza prevedere espressamente l'estensione di tale procedura di sfratto all'affitto d'azienda e al comodato di
Pag. 3 a 10 beni immobili, senza lasciare, quindi, dubbi circa l'inapplicabilità all'affitto di ramo d'azienda della procedura di sfratto per morosità.
Pertanto, l'intimata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 4.11.2024 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto con l'opposizione, fondata su prova scritta e, per l'effetto, estinguere la procedura poiché improcedibile e/o inammissibile per i motivi indicati;
rigettare l'intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e, per l'effetto disporre, eventualmente, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto e, per l'effetto, non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
in subordine, sospendere la procedura in virtù della vigenza delle misure protettive e/o cautelari di cui all'art. 18 c.c.i.i.
All'udienza del 27.11.2024 l'intimante ha rappresentato che la morosità persiste e le parti si sono riportate alle rispettive difese.
Con ordinanza depositata il 27.11.2024 è stato così disposto: “[…] considerato, preliminarmente, che la questione dell'ammissibilità del procedimento sommario di sfratto per morosità in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità [cfr. Cass. n. 29253/2024 che, adita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c, ha statuito che “A seguito delle modifiche introdotte nell'art. 657 c.p.c. dal D.lgs.
n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art.
658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili”]; dato atto il contratto oggetto di causa (subaffitto di ramo di azienda) comprende l'immobile in cui è esercitata la vendita, onde il procedimento sommario di sfratto per morosità è applicabile al caso de quo;
rilevato che, in considerazione dell'opposizione all'intimazione, non possa disporsi la convalida dell'intimazione né l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi invece disporre il mutamento del rito ed assegnare alle parti i termini per il deposito di memorie e documenti finalizzati a provare la fondatezza nel merito delle rispettive deduzioni;
ritenuto di dover accogliere la richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, atteso che: -
l'art. 18 D. lgs. n. 14/2019 e ss.mm.ii. concerne solo la fase esecutiva e/o cautelare, ma non quella di cognizione, la quale è oggetto del presente giudizio;
pertanto, la questione delle misure di protezione può esser fatta valere dall'intimata solo nell'ambito di un procedimento esecutivo e/o cautelare, onde il presente giudizio è pienamente procedibile e non soggetto all'invocata sospensione;
- l'opposizione non è fondata su prova scritta
Pag. 4 a 10 relativamente al rapporto di affitto di azienda né in ordine alla morosità, che è incontestata
e rilevante (euro 32.537,40, IVA inclusa, a tutto novembre 2024); rilevato, altresì, che occorre preliminarmente esperire l'obbligatoria procedura di mediazione prevista dall'art.
5 D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii; visti gli artt. 665, 667, 447 bis, 426 c.p.c. e 56 L. n. 392/1978;
P.Q.M.
- non convalida lo sfratto e non accoglie l'istanza di ingiunzione;
- dispone il rilascio da parte di in favore di dell'unità Controparte_1 Parte_1 immobiliare, contraddistinta dal n. 12, sita nel Centro Commerciale "Le Mongolfiere" in
Bari (BA) alla Via Santa Caterina n. 19; - fissa per l'esecuzione del rilascio la data del
20.1.2025; - dispone il mutamento del rito ed assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, onerandole di depositare il relativo verbale almeno 30 giorni prima della fissanda udienza;
- fissa l'udienza di discussione della causa del 15.10.2025, con termine per parte intimante fino al 12.6.2025 per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 415 c.p.c. e con termine per parte intimata fino al
16.7.2025 per l'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti a norma dell'art. 416 c.p.c. […]”;
Il giudizio di merito ha assunto il n. 12380/2024.
Esperita la mediazione (cfr. documentazione depositata da parte ricorrente il 10.1.2025), in data 21.5.2025 è stata emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento dei canoni da settembre a novembre 2024 dietro istanza di parte ricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie integrative nel termine assegnato.
Con la memoria integrativa la ricorrente ha rappresentato che il Tribunale di
Campobasso con provvedimento del 15.2.2025 (depositato nel fascicolo di causa il
16.5.2025) ha revocato le misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII richieste dall'odierna resistente e che il rilascio dell'immobile è avvenuto il 31.3.2025, sicché, reiterando le difese svolte nei precedenti atti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.)
Chiede che la S.V. Ill.ma, visto l'art. 423 c.p.c., voglia disporre, inaudita altera parte con ordinanza costituente titolo esecutivo, l'ingiunzione di pagamento della somma pari ad di €
43.383,20 IVA inclusa in danno della convenuta per le mensilità da dicembre 2024 a marzo
2025; 2.) Dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda in virtù del quale quest'ultima concedeva in affitto alla il ramo di azienda facente parte del Pt_1
Centro Commerciale “Le Mongolfiere”- punto vendita OM IA avente ad oggetto la vendita al dettagli di abbigliamento ed accessori - sito in Bari (BA) alla Via Santa
Caterina n. 19 nel locale commerciale contraddistinto dal n. 12; 3.) Emettersi decreto
Pag. 5 a 10 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma complessiva pari ad € 75.920,60 Iva inclusa - oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua - in danno della società per i canoni insoluti da settembre 2024 a marzo Controparte_1
2025. In via subordinata emettersi decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma complessiva pari ad € 43.383,20 Iva inclusa (quale differenza tra l'ordinanza 423 cpc emessa ed i canoni scaduti da dicembre 2024 a marzo 2025) - oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua - in danno della società
[...] per i canoni insoluti da dicembre 2024 a marzo 2025 4.) In via Controparte_1 istruttoria si chiede l'accoglimento di tutte le richieste cosi come riportate al paragrafo 8.)
5.) Chiede la condanna della convenuta al pagamento del danno per la somma di €
10.000,00 (diecimila/00) o di quella di giustizia che sarà stabilita dal G.I. secondo il suo prudente apprezzamento. 6.) In linea meramente subordinata e sussidiaria si formula espressa azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. con ogni conseguenza in danno della resistente e ristoro di quanto dovuto alla ome richiesto nelle conclusioni;
7.) Parte_1
Condannare l'intimata/resistente convenuto alla rifusione di tutte spese di lite del presente giudizio nonché della fase precedente, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario Avv. Accinni”.
Con la memoria integrativa la resistente ha dedotto che:
- il procedimento dovrà essere dichiarato improcedibile per la mancata introduzione del tentativo di mediazione da parte dell'intimante; nonostante l'invito da parte dell'intimante ad aderire alla procedura di mediazione e la conseguente adesione della alla CP_1 stessa, peraltro pagando il prezzo dovuto, quest'ultimo pari ad euro 190,00, la mediazione, di fatto, non si è svolta per le circostanze puntualmente rappresentate nella nota pec del
19.12.2025 rivolta all'organismo di mediazione Concilia Lex e rimasta inevasa, e, quindi, la presente procedura non potrà che essere dichiarata improcedibile;
non a caso non si è ritenuto di dover procedere alla firma dei verbali di mediazione poiché non rappresentativi di quanto effettivamente richiesto, ovverosia un differimento per intervenuta malattia della parte invitata, quest'ultima giustificata da apposito certificato medico;
- vi è incertezza dei canoni maturati e, quindi, dell'asserita debitoria: sebbene, non a caso,
l'intimante abbia inteso tacere tale circostanza, si evidenzia che il punto vendita di Bari, ovvero il ramo d'azienda subaffittato ed oggetto della presente procedura, è stato oggetto di sequestro da parte della Procura di Bari a seguito di querela depositata dal gruppo OM nei confronti della legale rappresentante della più precisamente, in data CP_1
5.12.2024, è intervenuto sequestro preventivo del locale menzionato, il cui decreto è stato
Pag. 6 a 10 emesso dal Tribunale di Bari in data 27.11.2024 a firma del G.I.P. Dott.ssa Antonella
Cafagna, e, pertanto, il locale facente parte del ramo d'azienda non è stato fruibile da parte della che è stata costretta a chiudere l'attività; ma vi è di più; a seguito del CP_1 sequestro, con modalità tuttora sconosciute, è stata asportata tutta la merce all'interno del negozio, di fatto, la ha proceduto ad una risoluzione/interruzione dell'attività Parte_1 commerciale, ragion per cui, a questo punto, ci si chiede la ragione per la quale i canoni abbiano continuato a decorrere;
a tal proposito, si rappresenta che la stessa ha CP_1 formulato apposita diffida alla in data 2 gennaio 2025, chiedendo l'interruzione Parte_1 della decorrenza dei canoni, atteso il mancato godimento del locale, tuttavia quest'ultima non ha sortito alcun effetto;
- vi è opposizione alla richiesta di risarcimento del danno ovvero all'azione di arricchimento proposta poiché infondata in fatto ed in diritto oltre che a non essere in alcun modo provata.
L'udienza del 15.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 5.9.2025. Entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, le istanze di prova orale avanzate dalla ricorrente con la memoria integrativa risultano superflue;
inoltre, la richiesta di C.T.U. ivi avanzata dalla ricorrente risulta esplorativa e, quindi, inammissibile.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dalla resistente, non risulta fondata, in presenza del verbale negativo del procedimento di mediazione (depositato dall'istante il 10.1.2025), che è da intendersi comunque esperito e fermo restando che il rinvio richiesto dal difensore della legale rappresentante della società resistente non risulta giustificato, in quanto, trattandosi di procedimento svolto da remoto, la stessa avrebbe potuto parteciparvi direttamente dal proprio domicilio ex artt. 8 c. 4 e 8 bis D. lgs. n. 28/2010 ss.mm.ii. (sul punto, nel certificato medico depositato per giustificare il rinvio dell'incontro in mediazione si discorre di controindicazione nello spostamento dal domicilio, il che non costituisce circostanza idonea ad impedire il collegamento da remoto presso il proprio domicilio).
Scendendo al merito, va rilevato quanto segue.
Come già evidenziato sia nell'ordinanza di mutamento del rito depositata il 27.11.2024 in seno al procedimento di sfratto sia nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. depositata il 21.5.2025, la morosità di euro € 32.537,40 IVA inclusa e maturata per il periodo settembre-novembre
2024, oltre che non contestata dalla resistente, risultava pacifica tra le parti.
Pag. 7 a 10 Inoltre, è incontestato che il rilascio dell'immobile in favore della ricorrente sia avvenuto il
31.3.2025.
Orbene, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di subaffitto di azienda del 2.12.2019 (allegato all'atto di citazione di sfratto), invocando la clausola risolutiva di cui all'art. 5 del contratto (per il mancato pagamento, anche non consecutivo, di due o più rate del canone) – di cui si era avvalsa già con comunicazione del 28.10.2024 (allegata all'atto di citazione di sfratto, relativa al mancato pagamento dei canoni di settembre e ottobre 2024)
– per il mancato pagamento (all'epoca della notificazione dell'atto di citazione di sfratto per morosità) dei canoni di locazione per le mensilità da settembre a novembre 2024, cui poi si sono aggiunte le mensilità da dicembre 2024 a marzo 2025.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento per convalida di sfratto per morosità è utilizzabile dal locatore anche ove proponga un'azione di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locativo per mancato pagamento del canone da parte del conduttore (cfr. Cass. n. 19602/2013), fermo restando che, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove lo stesso creditore, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (cfr. Cass. n. 24564/2013).
In considerazione della pattuita clausola, della manifestata volontà della creditrice di volersene avvalere e della richiesta della ricorrente di declaratoria di risoluzione di diritto del contratto in virtù della suddetta clausola esternata sia con la comunicazione del
28.10.2024 sia nel presente giudizio a fronte dell'inadempimento della resistente circa il pagamento dei canoni da settembre 2024 a marzo 2025, il contratto va ritenuto risolto ex art. 1456 c.c. per inadempimento della resistente.
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (Cass. n. 30730/2019): nella specie, la resistente ha omesso il versamento dei canoni da settembre 2024 a marzo 2025 senza che sia stata addotta alcuna legittima causa impeditiva perlomeno per il periodo settembre-
Pag. 8 a 10 novembre 2024, onde è sicuramente possibile sostenere che l'inadempimento non sia stato di scarsa importanza per il creditore.
Alcun dubbio residua sulla sussistenza:
- dell'elemento oggettivo dell'inadempimento, tenuto conto della debitoria legata al mancato pagamento dei canoni e non oggetto di contestazione quanto meno per i canoni da settembre a novembre 2024, laddove per i canoni da dicembre 2024 a marzo 2025 (mese del rilascio) la contestazione risulta generica: sul punto, la resistente ha affermato che il punto vendita di
Bari oggetto della presente procedura il 5.12.2024 è stato oggetto di sequestro preventivo a seguito di querela depositata dal gruppo OM nei confronti della legale rappresentante della e che, pertanto, il locale facente parte del ramo d'azienda non è stato CP_1 fruibile da parte della che è stata costretta a chiudere l'attività; invero, CP_1
l'indisponibilità del locale non è dipesa da un comportamento antigiuridico dell'affittante, onde alcunché risulta imputabile all'odierna ricorrente;
- dell'elemento soggettivo, tenuto conto della chiara e colpevole volontà della resistente di sottrarsi al pagamento del dovuto.
Pertanto, preso atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile, in questa sede va dichiarata la risoluzione del contratto di subaffitto di azienda del 2.12.2019, con conferma dell'ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. depositata il 21.5.2025 relativamente ai canoni per i mesi di settembre-novembre 2024; per quanto riguarda i canoni successivi, il titolo di pagamento è costituito dalla presente sentenza, sicché la resistente va condannata a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 43.383,20 IVA inclusa, oltre interessi convenzionali di mora del
5% su base annua, relativa ai canoni da dicembre 2024 a marzo 2025.
Vanno poi rigettate le domande della resistente relative al risarcimento del danno economico-aziendale sia di carattere patrimoniale che di immagine o, in via subordinata, all'ingiustificato arricchimento, in quanto destituite di prova: sul punto, come visto, inammissibile è la richiesta C.T.U., in quanto avente carattere esplorativo.
In considerazione dell'esito del giudizio (ossia dell'accoglimento della domanda di risoluzione, avente nell'economia del giudizio un'importanza maggiore rispetto al rigetto della domanda di risarcimento del danno), le spese processuali vanno compensate tra le parti nella misura di ¼, mentre la restante parte segue la soccombenza della resistente ex art. 91
c.p.c. ed è liquidata come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di sfratto: tabella n. 5; valori medi della finca n. 4, in considerazione della morosità al momento della notificazione dell'atto di citazione;
con esclusione del compenso relativo alla fase decisoria, nella specie mancante;
per il giudizio di merito: tabella n. 2; valori medi
Pag. 9 a 10 della finca n. 5, in considerazione della morosità al momento della decisione;
in entrambi i casi con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare complessità delle questioni affrontate;
alcunché va liquidato per l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., non essendo prevista l'autonoma liquidazione delle spese per detta ordinanza), fermo restando che non risultano provati gli esborsi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità del giudizio;
- dichiara risolto, per le ragioni di parte motiva, il contratto di subaffitto di azienda del
2.12.2019 stipulato da e Parte_1 Controparte_1
- conferma l'ordinanza di pagamento ex art. 423 c.p.c. depositata il 21.5.2025, relativa al pagamento dei canoni per i mesi di settembre-novembre 2024;
- condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 43.383,20 IVA inclusa, oltre interessi convenzionali di mora del 5% su base annua, a titolo di canoni da dicembre 2024 a marzo 2025;
- rigetta nel resto la domanda;
- compensa le spese processuali nella misura di ¼ e condanna Controparte_1
a pagare in favore di la restante parte, liquidata in euro 6.456,37
[...] Parte_1
a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ferdinando
Accinni, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.10.2025
Il Giudice
Nicola ON D'MO
Pag. 10 a 10